Definito il modulo per l'aggiornamento della formazione avanzata in materia di antincendio per il personale marittimo. In particolare, gli allegati del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016, n. 86), definiscono:
- il programma del corso di aggiornamento effettuato a terra (Allegato A);
- il modello di attestato dell’ aggiornamento svolto a terra (Allegato B);
- gli addestramenti effettuati a bordo (Allegato C);
- il modello di attestato dell’aggiornamento a bordo (Allegato D).
Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016, che sarà commentato prossimamente su Ambiente&Sicurezza.
Altri 5 decreti sono stati emanati recentemente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito ai corsi di formazione per il personale di bordo delle navi che trasportano gas liquefatti, prodotti chimici e petroliferi [CLICCA QUI]
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 2016
Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato. (16A02870)
in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016, n. 86
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al
25 giugno 2010;
Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo";
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo
all'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato come
modificato dal decreto dirigenziale 07 agosto 2001;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7772 del 16/3/2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalita' di aggiornamento del
corso di addestramento antincendio avanzato di cui al decreto 4
aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, in conformita'
alla regola VI/3 dell'annesso della Convenzione STCW' 78 nella sua
versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.
Art. 2
Modalita' di rinnovo
1. Il corso di addestramento antincendio avanzato ha validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti
condizioni:
a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette
all'applicazione della Convenzione STCW;
b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher training)
di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e
c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al
successivo articolo 3 comma 4.
Art. 3
Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced fire
fighting refresher training)
1. L'aggiornamento dell'addestramento del corso antincendio
avanzato, della durata di almeno 4 ore, e' effettuato a terra, presso
gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento
del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui
all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo
di 30 persone.
2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di
aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' alla capitaneria di porto
competente per territorio e si attengono alle disposizioni relative
all'organizzazione dei corsi di addestramento.
3. Al termine dell'aggiornamento, il direttore del corso
antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige
un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da
modello in allegato B.
4. Al termine dell'aggiornamento effettuato a bordo, di cui
all'art.2 comma 1 lettera c), secondo il programma riportato in
allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave
rilascia un attestato come da modello in allegato D.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Il personale marittimo che sia in possesso di un attestato di
addestramento relativo al corso antincendio avanzato, rilasciato ai
sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive modifiche
ed integrazioni, oppure registrato sull' "attestato relativo
all'addestramento conseguito", rilasciato il 1° gennaio 2012 o in
data antecedente effettua l'aggiornamento di cui alli'art. 3 del
presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017.
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico