Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e di prodotti chimici. (16A02811)
in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016, n. 84
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1 paragrafo 1, del
codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di
addestramento specifico per il personale destinato a prestare
servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e chimici;
Viste la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relative ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del corso
di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere»;
Visto il modello di corso 1.01 «Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7771 del 16 marzo 2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a
specifici compiti e responsabilita' correlati al carico e agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti petroliferi e di prodotti chimici, in conformita' a quanto
previsto nella regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-1,
paragrafo 1, del relativo codice STCW.
Art. 2
Conseguimento dell'addestramento di base
1. Prima di essere assegnati a specifici compiti, assumendo
responsabilita' connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei
relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di prodotti
petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo e' tenuto
a conseguire l'addestramento di base per le operazioni del carico
delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o
chimici.
2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo
art. 3;
b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di
navigazione, nell'ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT,
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i
quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalita'
di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 40
ore.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in
possesso della certificazione relativa all'addestramento di base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa' sono tenute a dotarsi di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A sono trattati
dagli istruttori di cui all'allegato C secondo le specifiche
competenze per materia.
Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio
di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E
del presente decreto.
Art. 5
Addestramento a bordo
1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del
presente decreto e' effettuato sotto la responsabilita' della
Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo
12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale, distinto per
sezione coperta e macchina, come individuato dalla regola V/1-1
paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che organizza e svolge
l'addestramento in base al programma in allegato A.
2. La Compagnia di navigazione pianifica l'addestramento garantendo
che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a
bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della
nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo
secondo la vigente normativa.
3. L'addestramento di cui sopra viene documentato con l'adozione di
un' idonea procedura della Compagnia di navigazione.
4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.
Art. 6
Rilascio del certificato di addestramento
1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento
di base con le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 2, del
presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, e' riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici»
- «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and chemical
tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1.
2. Il certificato di addestramento di cui sopra ha validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che
abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici
nel quinquennio di validita' del certificato.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo,
che sia in possesso:
di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero
di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita',
e' riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 6 del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle
disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione
scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di Porto.
Art. 8
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 a firma del
Capo del dipartimento della navigazione marittima ed interna pro
tempore, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante
l'«Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
prodotti chimici e per navi petroliere».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Programma del corso di addestramento di base per le operazioni del
carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Strutture, attrezzature e materiale didattico per lo svolgimento del
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di
prodotti chimici
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici
quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore),
televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) proiezioni con video proiettore;
c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
d) testi di riferimento IMO aggiornati;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai
partecipanti;
4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione
ed analisi.
5. Equipaggiamento:
Rianimatori;
Autorespiratori;
Misuratore di ossigeno;
Analizzatori di atmosfera infiammabile o tossica;
Tankscope portatile;
Sistema che riproduca le operazioni ed i controlli relativi
alla sicurezza e al maneggio del carico di vari tipi di navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici e petroliferi, compresi gli
impianti fissi antincendio a schiuma e a polvere chimica.
Allegato C
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
1) Il corpo istruttori e' composto da 3 docenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in
possesso di certificato di competenza in corso di validita', che
abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello
manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere e/o chimichiere;
b) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale
pari o superiore a 3000 kW , in possesso di certificato di competenza
in corso di validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli
ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere
e/o chimichiere ovvero laureato in Ingegneria navale o meccanica che
abbia acquisito alternativamente:
almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di
classificazione IACS;
almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di
Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
liquidi pericolosi alla rinfusa;
c) Un medico specializzato in medicina del lavoro.
Sono ritenuti idonei gli istruttori di cui ai punti a) e b) gia'
accreditati ai sensi del decreto 7 agosto 2001.
Sono ritenuti idonei i medici di cui alla lettera c) gia'
accreditati per lo svolgimento di altri corsi purche' in possesso
della specializzazione di cui sopra.
2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori
di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo
istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori
che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver
frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con
l'uso dei simulatori svolto in conformita' al modello di corso n°6.10
dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno
del corso.
4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta
implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito
della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
Allegato D
Valutazione della prova pratica
Per la valutazione della prova pratica dovra' essere utilizzata
la seguente scala tassonomica.
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il
giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di 6 (sei)
nella scala numerica decimale.
Scala tassonomica per la valutazione della prova pratica
=====================================================================
| | | Voto nella |
| | | scala |
| Descrizione | Giudizio | decimale |
+=================================+====================+============+
|A. Non comprende cio' che deve | | |
|eseguire; Esegue solo in | | |
|minima parte la prova; Non | | |
|e' in grado di portare a termine | | |
|la Prova; | INSUFFICIENTE | 1-5 |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|B. Comprende cio' che deve | | |
|eseguire; Completa la prova | | |
|in modo corretto; Impiega il | | |
|giusto tempo; | SUFFICIENTE | 6 |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|C. Comprende ed esegue la prova | | |
|in modo Corretto e nel | | |
|tempo stabilito; Dimostra | | |
|abilita' personali | | |
|nell'esecuzione della prova, sa | | |
|fronteggiare imprevisti; | BUONO | 7 |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|D. Oltre a comprendere ed | | |
|eseguire la prova in modo | | |
|corretto, senza commettere errori| | |
|dimostra sicurezza e prontezza | | |
|nella sua esecuzione, buone | | |
|abilita' manuali o corporee. | DISTINTO | 8 |
+---------------------------------+--------------------+------------+
|E. Oltre a comprendere ed | | |
|eseguire la prova in modo | | |
|corretto, senza commettere errori| | |
|dimostra sicurezza e prontezza | | |
|nella sua esecuzione, buone | | |
|abilita' manuali o corporee; | OTTIMO | 9-10 |
+---------------------------------+--------------------+------------+
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico