Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
(16A02841)
in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016, n. 85
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-2 paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2, paragrafo 2,
del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di
addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a
prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas
liquefatti;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del
corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a
settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere
impiegate in esercitazioni pratiche» come modificato dal decreto
dirigenziale 7 agosto 2001;
Visto il modello di corso 1.05 «Advanced training for liquefied gas
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima
Internazionale;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7768 del 16 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo
con una diretta responsabilita' per le operazioni di carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di nave cisterna adibita al trasporto di gas liquefatti, in
conformita' a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3
dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e
nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.
Art. 2
Conseguimento dell'addestramento avanzato
1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto
a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della certificazione relativa
all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di
cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali
il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di
caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo
il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di
cui al successivo art. 3 del presente decreto.
Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70
ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del
presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in
gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati
dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche
competenze per materia.
Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio
di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F
del presente decreto.
Art. 5
Rilascio del certificato di addestramento
1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art. 2 del presente
decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente
annotazione: «Addestramento avanzato per le operazioni del carico su
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti - Certificate of
Proficiency on Advanced Training for liquefied gas tanker cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 3, Sec. A-V/1-2, par. 2.
2. L'addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si
rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo,
che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
e' riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 5 del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas
liquefatti, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini
del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di
cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti
disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.
Art. 7
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del corso
di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - «Certificazione del
corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas
liquefatti».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso di
addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici
quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore),
televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) proiezioni con video proiettore;
c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
d) testi di riferimento IMO aggiornati;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai
partecipanti;
4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione
ed analisi.
5. Equipaggiamento:
Analizzatori fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e
tossiche;
Dispositivi di espansione e di impianto del vapore;
Rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno;
Estintori portatili a schiuma e a polvere chimica.
6. Laboratori dotati delle seguente idonea strumentazione:
Banco prove esplosivita';
Pompe eiettori;
Compressori;
Sonde di livello;
Sistema didattico di impianto di gas inerte con particolare
riguardo alle navi gasiere;
Schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione;
Centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico;
Valvole del carico e relativi meccanismi di comando (sistemi di
servocomando - dispositivi per la trasmissione di segnali di comando
e controllo);
Valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta
velocita' di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida);
Valvole a servocomando pneumatico;
Impianti per il controllo della temperatura dello scafo e del
carico;
Trasduttori e dispositivi per trasmettere un segnale da un
sensore alla stazione di controllo;
Scambiatori di calore/riscaldatore.
Si dovra' disporre di un'apparecchiatura che svolga le funzioni e
i processi di impianti di bordo al fine di rendere realistiche le
condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli
matematico-informatici che permetta di:
mostrare il corretto comportamento delle operazioni di carico e
scarico tenendo anche conto delle diverse tipologie del carico
stesso;
strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;
interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed
acustica, di errore di manovra e di avaria;
sistema di comando che permetta all'operatore di gestire
l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere
date dall'apparecchiatura in modo automatico;
consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta
variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e
intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.
Allegato D
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
1) Il corpo istruttori e' composto da istruttori in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito
alternativamente:
Almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
Almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
Almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di
classificazione IACS;
Almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di
Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
liquidi pericolosi alla rinfusa.
b) Laurea in discipline nautiche con almeno cinque anni di
insegnamento nelle materie nautiche negli ex Istituti
Nautici/Universita' ovvero laurea magistrale in scienza e tecnologia
della navigazione con almeno tre anni di insegnamento nelle materie
nautiche negli Istituti Trasporti e Logistica/Universita';
c) Comandante/Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore
a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di
validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a
livello manageriale, di cui almeno uno su navi gasiere;
d) Direttore di macchina/Primo Ufficiale di macchina su navi con
apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di
certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 2
anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui
almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
e) Laurea in chimica o ingegneria chimica con esperienza di
almeno un anno nel settore degli idrocarburi e delle merci
pericolose;
f) Un medico specializzato in medicina del lavoro.
Sono ritenuti idonei gli istruttori gia' accreditati ai sensi del
decreto 18 luglio 1991.
Sono ritenuti idonei gli istruttori gia' accreditati per lo
svolgimento di altri corsi purche' dimostrino il possesso dei
requisiti di cui sopra.
2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori
di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo
istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori
che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver
frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con
l'uso dei simulatori svolto in conformita' al modello di corso n.
6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato
all'interno del corso.
4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta
implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito
della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico