Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
(16A02842)
in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016, n. 85
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-1 paragrafo 5 dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1, paragrafo 3,
del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di
addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a
prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
chimici;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare",
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo";
Visto il decreto 31 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza
per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della
durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque
ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche" come
modificato dal decreto 31 ottobre 1991 e dal decreto dirigenziale 7
agosto 2001;
Visto il modello di corso 1.03 "Advanced Training for Chemical
Tanker Cargo Operations" dell'Organizzazione Marittima
Internazionale;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7767 del 16 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo
con una diretta responsabilita' per le operazioni di carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici, in
conformita' a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 5
dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata
e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.
Art. 2
Conseguimento dell'addestramento avanzato
1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto
a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della certificazione relativa
all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti
chimici;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di
cui alla lettera a) almeno tre mesi consecutivi di navigazione su
navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di
prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad
almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal
Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento
di cui al successivo art. 3 del presente decreto.
Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70
ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del
presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in
gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati
dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche
competenze per materia.
Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due
membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le funzioni di
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata
in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F
del presente decreto.
Art. 5
Rilascio del certificato di addestramento
1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art. 2 del presente
decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, e' riportata,
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015, la seguente
annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su
navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici - Certificate
of Proficiency on Advanced training for chemical tanker cargo
operations" Reg. V/1-1, par 5, Sec. A-V/1-1, par 3".
2. L'addestramento di cui sopra ha validita' quinquennale e si
rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto
di prodotti chimici nel quinquennio di validita' del certificato.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo,
che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
e' riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 5 del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di
prodotti chimici, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1991
come modificato, ai fini del mantenimento del riconoscimento e
dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di
essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione
scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di Porto.
Art. 7
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 31 luglio 1991 "Istituzione del corso
di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti
chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di
trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni
pratiche";
b) il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 "Sostituzione
dell'allegato B al decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente
l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche";
c) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - "Modifica della
certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al
trasporto di prodotti chimici".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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