Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
(16A02812)
in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016, n. 84
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-2 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2 paragrafo 1, del
codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di
addestramento specifico per il personale destinato a prestare
servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del corso
di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi
petroliere»;
Visto il modello di corso 1.04 «Basic Training for liquefied gas
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 7770 del 16/3/2016.
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a
specifici compiti e responsabilita' correlati al carico e agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
gas liquefatti, in conformita' a quanto previsto nella regola V/1-2
paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione
aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del relativo codice
STCW.
Art. 2
Conseguimento dell'addestramento di base
1. Prima di essere assegnati a specifici compiti e responsabilita'
connessi al carico e agli impianti del carico a bordo di navi adibite
al trasporto di gas liquefatti, il personale marittimo consegue
l'addestramento di base per le operazioni del carico per le navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
2. L'addestramento di base si consegue mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo
art. 3; oppure
b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi
adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo
abbia effettuato un addestramento con le modalita' di cui all'art. 5
del presente decreto.
Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 30
ore.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in
possesso della certificazione relativa all'addestramento di base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita',
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A sono trattati
dagli istruttori di cui all'allegato C secondo le specifiche
competenze per materia.
Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di
segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata
in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E
del presente decreto.
Art. 5
Addestramento a bordo
1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del
presente decreto dovra' essere effettuato sotto la responsabilita'
della Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto
legislativo del 12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un
ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come individuato
dalla regola V/1-2 paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che
organizza e svolge l'addestramento in base al programma in allegato
A.
2. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i periodi di
tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non
interferiscano con le normali attivita' operative della nave e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la
vigente normativa.
3. L'addestramento di cui sopra deve essere documentato attraverso
idonea procedura della Compagnia di navigazione.
4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.
Art. 6
Rilascio del certificato di addestramento
Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento di
base con le modalita' di cui al precedente art. 2 comma 2 del
presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, e' riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» - «Certificate
of Proficiency on Basic Training for liquefied gas tanker cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1.
1. Il certificato di addestramento ha validita' quinquennale e si
rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31.12.2016, per il personale marittimo, che
sia in possesso:
di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero
di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita', e' riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul
certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui
all'art. 6 del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle
disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione
scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di Porto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico