La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114; in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 176) detta gli indirizzi per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. In particolare, sui temi della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale:
- l’art. 14 riporta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- l’art. 15 detta i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- all’art. 16 è riportato il criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Inoltre, all’Allegato B è riportato l’elenco delle direttive da recepire con relativo termine ultimo a decorrere dal quale scatteranno le procedure di infrazione.
Di seguito sono riportati gli articoli 14-15-16; nel pdf a fine pagina è riportato il testo integrale della legge, completo di Allegato B dove sono state poste in evidenza le direttive sui temi legati alla sicurezza sul lavoro.
Per le novità su sicurezza e ambiente introdotte dalla legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115; in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015, n. 178) clicca qui.
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle
procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al
coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al
rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di
impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della
regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e
delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da
adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una
maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle
attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla
verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di
valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della
popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri
direttivi specifici:
a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti
della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime previste dalla
direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione
delle merci;
b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune
tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni
interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche
dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorita'
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto,
rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze
radioattive.
Art. 16
Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici).
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici), il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove
necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE,
di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e
per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto alle
norme minime previste dalla direttiva medesima.