Stabilimenti produttivi degli impianti strategici di interesse nazionale sempre attivi anche sotto sequestro giudiziario per fatti legati a infortuni sul lavoro, a patto che siano intraprese, massimo entro un anno, misure finalizzate a rendere conformi gli stessi alle misure di sicurezza
E’ l’effetto dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (in S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192)
In particolare, l’articolo 21-octies, ha reso effettive le misure già introdotte dall’articolo 3 del D.L. n. 92/2015, derivanti da recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato due stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (per approfondimenti si veda il commento pubblicato a pagina 64 del n. 15/2015 di Ambiente&Sicurezza).
Gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 92/2015, relativi a rifiuti e AIA, sono invece stati resi effettivi tramite la legge n. 125/2015 (in S.O. n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188), di conversione del D.L. n. 78/2015 in materia di enti territoriali.
Di seguito viene riportato lo stralcio dell’articolo 21-octies della legge n. 132/2015, con il quale sono state rese definitive le misure urgenti sugli impianti strategici di interesse nazionale.
In fondo alla pagina è riportato il testo integrale del D.L. n. 83/2015, coordinato con la legge n. 132/2015.
Art. 21-octies. (Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di
impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario) 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva, di salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente salubre, nonche' delle finalita' di giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attivita' di impresa non puo'
protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui
al comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve
predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente.
4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale dei vigili del
fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di
ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle
attivita' aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni
provvedono alle attivita' previste dal presente comma nell'ambito
delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse
previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».