Modifica dei tassi di interesse Inail: le novità

(Modifica dei tassi di interesse Inail)

Con la circolare n. 28/2024 l'Istituto ha reso nota la modifica dei tassi di interesse.

Modifica dei tassi di interesse InailLa Banca centrale europea, infatti, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024 ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Per effetto di questa decisione sono variati, dal 18 settembre 2024, i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.

Qui di seguito il testo integrale della circolare e, in coda, i due allegati.

Circolare Inail n. 28/2024 «Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili»

Quadro Normativo

  • Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”. Articolo 3, comma 4.
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. Articolo 14.
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 116, comma 8.
  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 “Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica”.
  • Determinazione del Presidente dell’Inail 27 luglio 2019, n. 227 “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori”.
  • Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Articolo 30, commi 1, 2 e 3.
  • Provvedimento della Banca Centrale Europea del 12 settembre 2024 “Decisioni di politica monetaria”.

Premessa

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024 (allegato 1), ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) (1).

Per effetto di tale decisione sono variati, come di seguito illustrato, a decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).

2. Sanzioni civili

L’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.

L’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

• al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente al 9,15% (3,65% + 5,5%) e all’11,15% (3,65% +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle ipotesi residuali in cui trova applicazione l’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il tasso di interesse applicabile in ragione d’anno ai fini della determinazione delle sanzioni civili è pari al 9,15%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per ulteriori indicazioni in merito alle modalità di applicazione del nuovo regime sanzionatorio, si rimanda alla relativa circolare in corso di emanazione.

3) Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (2).

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n. 1 (3), ha previsto che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%4, a decorrere dal 18 settembre 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

(Inail)

(1) Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 (GU 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea”.

(2) Art. 1, comma 220, legge 23 dicembre 1996, n. 662: Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

(3) Cfr circolare Inail 19 dicembre 2003, n.73 alla quale è allegata la delibera C.d.A. Inail del 17 gennaio 2002, n.1.

(Modifica dei tassi di interesse Inail)

Allegati

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