Incenerimento di rifiuti speciali: vale l’operazione R1?

Incenerimento di rifiuti speciali
Il tema in un interpello ambientale della Regione Emilia-Romagna al Mase

Incenerimento di rifiuti speciali: vale l'operazione R1? A chiederlo al Mase, con un interpello ambientale, è la Regione Emilia-Romagna.

In particolare, l'amministrazione regionale vuole sapere se, risultino definiti criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata analoghi a quelli fissati per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani per i quali è stato stabilito il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

Incenerimento di rifiuti speciali

Interpello ambientale della Regione Emilia-Romagna 8 luglio 2024, n. 125130

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006. Impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali - Attribuzione Operazione R1 "utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Premesso che per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1, non risultano definiti analoghi criteri per gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali.

Il presente interpello viene pertanto formulato, in relazione ad esigenze presenti sul territorio di competenza, con riferimento alla possibilità di autorizzare, come operazione R1 "utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata.

Considerato che ai fini dell’attribuzione dell’operazione R1, in sede di autorizzazione, è sicuramente necessario un processo con recupero energetico, che permetta la produzione di energia elettrica e/o termica, si chiede, in mancanza di specifici criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali pericolosi derivanti da raccolta differenziata, di chiarire se anche a tali impianti sia attribuibile l’operazione R1, in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani ed in caso affermativo secondo quali criteri/condizioni.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, si inviano i più cordiali saluti.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 novembre 2024, n. 214095

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti relativamente all’attribuzione della operazione R1 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali
QUESITO

La Regione Emilia Romagna formula interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 in merito all’autorizzazione dell’operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata.
In particolare, poiché per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l’operazione R1, mentre non risultano invece definiti analoghi criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata, la Regione Emilia Romagna chiede di chiarire se anche a questa tipologia di impianti sia attribuibile l’operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

-  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
-  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti;
-  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
-  D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
-  D.M. 7 agosto 2013 recante “Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche”;
-  D.M. 19 maggio 2016, n. 134 recante “Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di autorizzare gli impianti di termovalorizzazione per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata come operazione di recupero R1 - "Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" ai sensi dell'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0131058 del 15707/2024 e fornito con nota prot. n. 0140756 del 29/7/2024 è emerso quanto segue.

Innanzitutto si evidenzia che, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE:
- «impianto di incenerimento dei rifiuti» è definito come: ”qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite” (art. 3 comma 40).
- «impianto di coincenerimento dei rifiuti» è definito come “qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite [...]” (art. 3 comma 41). L’operazione di incenerimento dei rifiuti è un’operazione di smaltimento identificata nell’allegato I della citata direttiva, con la voce D10 - “Incenerimento a terra”, mentre l’operazione di coincenerimento è una operazione di recupero identificata nell’allegato II della stessa direttiva con la voce R1 - “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”.
Il considerando n. 20 della medesima direttiva recita che “La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero”.
Al fine di individuare i criteri per poter classificare un impianto di incenerimento di rifiuti urbani quale impianto di recupero, la Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida "Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to annex II of directive2008/98/EC on waste" pubblicate nel giugno 2011. In seguito, al fine di tenere in considerazione l’influenza delle condizioni climatiche locali per il calcolo dell'efficienza energetica degli inceneritori (art. 38 comma 1 della direttiva 2008/98/CE), la Commissione europea ha incaricato Eswet di effettuare uno specifico studio che ha portato alla redazione, nel maggio 2012, del documento "Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions".
Al termine del processo di revisione dei documenti sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, la Commissione ha pubblicato la decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE per l’incenerimento dei rifiuti. Nella decisione (si veda in particolare l’allegato della stessa) viene indicato come devono essere espressi i livelli di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili in funzione della tipologia di rifiuti inceneriti. Inoltre, le BAT 19 e 20 indicano le tecnologie e le tecniche per aumentare l’efficienza energetica di un impianto di incenerimento di rifiuti.
In ambito nazionale la disciplina sull’incenerimento dei rifiuti è stata recepita nel Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006. In particolare, con l'articolo 39, comma 5, del Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata introdotta, nell’allegato C della Parte IV del D. Lgs. n.152/2006, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea con la Direttiva CE 2008/98., la nota n. 4 la quale riporta la formula
per il calcolo dell’efficienza energetica dell’impianto di incenerimento e i valori soglia in base ai quali è possibile autorizzare l’operazione di incenerimento come operazione di recupero R1. La nota è stata oggetto di successive modifiche ad opera dell’articolo 1 del D.M. 7 agosto 2013 e dell’articolo 1del D.M. 19 maggio 2016 n. 134 con l’introduzione del fattore climatico (CCP). La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

[fonte foto: https://tinyurl.com/53cpx4xh]

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