Cadute in piano: un aspetto da non sottovalutare

Adeguata valutazione del rischio e formazione le due chiavi per affrontare e risolvere il problema. Gli infortuni e i “quasi infortuni” dovuti a cadute in piano (o a livello) costituiscono un numero importante nel panorama degli incidenti sui luoghi di lavoro. Molto spesso si ritiene che questi eventi siano dovuti alla semplice “distrazione” dell’operatore, ma la realtà ben è più complessa. Vi sono molte misure che possono essere adottate per assicurare una corretta prevenzione. Dove? In tutti i luoghi di lavoro

Cadute in piano: un rischio sottovalutato

Quelli delle cadute in piano e degli scivolamenti sono fra i rischi più sottovalutati nel mondo della sicurezza, sia da parte di chi deve provvedere a rendere i luoghi di lavoro sicuri sotto tutti gli aspetti sia da parte dei lavoratori stessi.

A testimonianza di ciò, nel 2014 è stata condotta una campagna europea per la prevenzione degli infortuni sul lavoro a causa di scivolamenti e cadute in piano promossa dagli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (Slic). Il motivo? Tra i Paesi dell’Unione europea un infortunio su quattro può essere ricondotto a questo tipo di casistica.

Cadute in piano: i numeri

Il «Fascicolo Inail di valutazione del rischio caduta in piano» conferma come anche in Italia le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi, determinando infortuni anche gravi con una durata media di assenze di 38 giorni. Non è importante il contesto in cui ci si trova, se stiamo lavorando su un ponteggio allestito in cantiere, camminando da un reparto all’altro dell’azienda, movimentando merce in un magazzino oppure se stiamo salendo le scale di un ufficio: questo particolare rischio non risparmia nessuno.

Cadute in piano: i riferimenti legislativi

Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 il primo obbligo in capo al datore di lavoro è di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Al fine di valutare il rischio di cadute, inciampi e scivolamenti i riferimenti principali si trovano nell’allegato IV del testo unico della sicurezza sul lavoro: («Requisiti dei luoghi di lavoro»).

Cadute in piano: le cautele e le soluzioni

In sede di valutazione del rischio, è opportuno, pertanto, che vengano individuati con precisione i “trabocchetti” che ciascun luogo di lavoro può presentare. Così da affrontare - e possibilmente risolvere - il problema delle cadute in piano. Quali? Alcuni esempi. Una segnaletica di sicurezza appropriata, una sufficiente luce naturale, e in mancanza di quest’ultima, un’adeguata illuminazione artificiale, un’attenta e periodica pulizia delle superfici orizzontali. Non va dimenticato, poi, che il luogo di lavoro deve essere sempre tenuto in ordine (niente ostacoli nei corridoi, nelle vie di passaggio e, in particolare, verso quelle di esodo in caso di emergenza). Attenzione anche alle scale che devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolo, corrimano, parapetti conformi (per potersi aggrappare in caso di scivolamento). Sempre in tema di scale: come per le vie di passaggio, nessun oggetto deve ostacolare il flusso delle persone. Un occhio di riguardo, per alcuni tipi di attività, anche ai dispositivi di protezione individuale, in particolare le calzature che devono avere suole antiscivolo.

Cadute in piano: le verifiche

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, è fondamentale che si attuino programmi di verifiche periodiche. Le superfici, ad esempio, con il tempo si possono deteriorare e occorre ristabilire le loro condizioni tempestivamente.

Cadute in piano: la formazione

Ma in tutto questo, un aspetto assolutamente da non dimenticare è la formazione degli operatori, sia dal punto di vista puntuale - che risponde alla domanda “quali rischi sono presenti nel vostro luogo di lavoro?” - sia più “generale” perché ciascuno di noi è responsabile della propria e dell’altrui sicurezza. Occhi vigili, dunque, a tutto quanto può rappresentare un pericolo per le cadute in piano. La prevenzione comincia anche da noi.

Una risposta efficace alla necessità di formazione viene dai «Fondi interprofessionali» che offrono questo tipo di servizi a tutte le aziende che hanno le caratteristiche per avvalersene.

Uno di questi è Fondartigianato.

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Fondartigianato è un fondo interprofessionale per la formazione continua previsto dalla legge 388/2000 e finanzia progetti di formazione per ogni tipo di esigenza. Un partner strategico che opera nella consapevolezza che la formazione, oltre a essere un obbligo di legge e un aspetto etico del lavoro, è anche una spinta fondamentale per superare la crisi che stiamo vivendo e proiettare l’impresa verso il futuro.

Dal 2004 anno in cui è iniziata l’attività di Fondartigianato sono stati
emanati 37 Inviti mettendo a disposizione circa 457 milioni di euro, e il 4
gennaio 2021 è stato pubblicato l’Invito 1°-2021 che mette a disposizione
ben 32 milioni di euro per 7 linee di finanziamento, con diverse modalità di
presentazione, durante tutto l’anno in corso per poi concludersi con
l’ultima scadenza il 5 aprile 2022, in particolare la linea 1, che stanzia 10
milioni di euro, è la linea che maggiormente sostiene I processi di
formazione che assicurino gli adempimenti indispensabili e che supportano
lo sviluppo e la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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