Il provvedimento entrerà in vigore il 23 agosto 2015
Prevenzione incendi negli alberghi: il decreto del ministero dell'Interno 14 luglio 2015 contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (come definite dal decreto del ministro dell'interno 9 aprile 1994) con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento: il 23 agosto 2015.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 luglio 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e
fino a 50. (15A05627)
(GU n.170 del 24-7-2015)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno
si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti,
in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino
a cinquanta posti letto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il Regolamento recante la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.
11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con
priorita' per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano
straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita'
ricettive turistico-alberghiere, cosi' come definite dal decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con
numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 si applicano alle
attivita' ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1, anche
nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti
l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
2. E' fatta salva la facolta', per il responsabile delle attivita'
di cui all'art. 1, di optare per l'applicazione delle pertinenti
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile
1994 e successive modificazioni.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici
accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del
decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attivita' ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni
della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del
presente decreto, con le modalita' e i tempi fissati dal citato
decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive
modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e
fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
- Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non
deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e deve
avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi.
- Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale
e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del
corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino
all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di
esodo verticale.
- Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad
uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica
che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di
ciascuna via d'esodo verticale.
1. Ubicazione
1. Le attivita' ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione,
isolati o tra essi contigui;
b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione,
contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le
seguenti limitazioni:
- e' ammessa la presenza di attivita' normalmente inserite in
edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorche'
ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici,
autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attivita'
commerciali e simili);
- non e' ammessa la presenza di quelle attivita', ricomprese
nell'elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n.
151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele
pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini
dell'incendio o dell'esplosione.
2. Separazioni - Comunicazioni
1. Le attivita' ricettive possono comunicare con le altre
attivita' di seguito indicate:
a) attivita' ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi;
b) attivita' non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di
fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano
indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.
2. Gli elementi di separazione dalle attivita' indicate alle
lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco
piu' elevata tra quella richiesta per l'attivita' ricettiva e quella
richiesta per l'attivita' adiacente e comunque non inferiore a REI
30.
3. Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
1. Per le strutture portanti e gli elementi di
compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita
una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l'attivita'
si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito
il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro
dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 29 marzo 2007.
2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme
tecniche di prevenzione incendi.
3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla statica
complessiva del fabbricato e' consentito che gli elementi strutturali
della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio,
abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla
classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore
a R 30; cio' e' ammesso a condizione che la situazione al contorno
escluda la possibilita' di propagazione di un eventuale incendio ad
ambienti o fabbricati circostanti.
3.2. Reazione al fuoco
1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione
al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito
indicate, in relazione al luogo di installazione.
2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non
separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una
delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella,
distinte in funzione del tipo di impiego previsto:
Parte di provvedimento in formato grafico
E' ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi
di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del
tipo di impiego previsto:
Parte di provvedimento in formato grafico
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da
realizzare in sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto
alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non
separati dalle vie di esodo, e' consentito mantenere in opera
materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della
reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale
dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali
suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera
anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere
esclusi i mobili imbottiti. Cio' e' ammesso alle seguenti condizioni:
a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²;
b) sia istituito un servizio interno di emergenza
permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti,
che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento
dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono
essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del
decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneita'
tecnica di tali addetti - inclusa la capacita' di impiego delle
attrezzature di spegnimento - dovranno essere verificati ogni due
anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante
l'accertamento previsto dalla predetta legge 28 novembre 1996, n.
609.
In alternativa al servizio di emergenza di cui al punto b), si
puo' adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore,
dimensionato e realizzato in conformita' alle vigenti norme tecniche
di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di
esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.
4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una
delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:
A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e
successive modificazioni;
installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco
conformi all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15
marzo 2005 e successive modificazioni.
B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non
classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti
lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti
incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una
classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al
punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1;
• i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo ed in tutti
gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi
devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.
E' consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco
su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili
imbottiti non classificati, in quantita' tale che la loro superficie
(considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a
pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie
totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti +
soffitto). Cio' e' ammesso ad una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio
continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio
specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il servizio
interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato
adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, cosi'
come descritti al punto 3.
3.3 Compartimentazione
1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a
rischio specifico, puo' costituire unico compartimento.
2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate
con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.
3.4 Piani interrati
1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate
non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le
predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m,
devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.
3.5 Corridoi
1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a
EI 30.
2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli,
sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di
esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo,
devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.
3.6 Scale
1. Ogni vano scala deve avere, in sommita', una superficie netta
di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in cui e' consentita
l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se
tale protezione e' realizzata con infissi, questi devono essere
apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da
rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
2. E' consentito non realizzare nel vano scala la superficie di
aerazione di cui al comma 1, se sono rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in
misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe)
e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto
3.2, comma 2;
c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di
prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di
classe 1 IM.
3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a
causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione
in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, e' consentito
realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in
sommita', un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che
garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.
4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio
4.1 Affollamento - Capacita' di deflusso
1. Il massimo affollamento e' fissato in:
- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico:
a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero
dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare
dell'attivita';
b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero
dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare
dell'attivita' o quello che si ottiene considerando una densita' di
affollamento pari a 0,7 persone/m²;
c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto
considerando una densita' di affollamento pari a 0,4 persone/m2;
- aree destinate ai servizi: numero delle persone
effettivamente presenti incrementato del 20%.
2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere
considerate capacita' di deflusso non superiori ai seguenti valori:
- per il piano terra: 50 persone/modulo;
- per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.
Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della
capacita' di deflusso puo' essere elevato a 50, se sono rispettate
tutte le seguenti condizioni:
a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilita'
di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni indicate al punto
4.5.3;
b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di
classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0); eventuali corsie di
camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di
reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.
4.2 Sistema di vie di uscita
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione
dei maniglioni antipanico.
2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti
ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti,
con ingombro non superiore a 8 cm.
3. Nel sistema di vie di uscita e' vietato collocare specchi che
possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.
4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono
all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo, a
semplice spinta.
5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione
mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in
forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le
porte, che immettono all'esterno o in luogo sicuro, possono essere
prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo
purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
- le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le
modalita' di apertura, con traduzione in varie lingue;
- lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i
materiali siano conformi a quanto previsto al punto 3.2 e sia
presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le
vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attivita' ricettiva.
Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente,
anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate
di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura.
Le modalita' di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel
piano di emergenza.
4.3 Larghezza delle vie di uscita
1. E' consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi
aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo
nel calcolo del deflusso.
2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purche' la larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80
m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto
materiali di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0).
4.4 Larghezza totale delle uscite
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in
numero di moduli, e' determinata dal rapporto tra il massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano.
2. Per le strutture ricettive che occupano piu' di due piani
fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate
anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice
spinta verso l'esterno.
4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini
della larghezza delle uscite.
4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo
4.5.1 Edificio servito da due o piu' scale
1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con
i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di
autochiusura.
2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non puo' essere superiore
a:
a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala
di sicurezza esterna;
b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte
del sistema di vie di uscita.
3. La lunghezza dei corridoi ciechi non puo' essere superiore a
15 m.
4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m
qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali
installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 - (A2-s1,d0)
di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di
prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di
ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati
di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
• tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe
0 - A1 - (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
• le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi
possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano
dotate di dispositivo di autochiusura.
4.5.2 Edificio servito da una sola scala
1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati puo'
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente
porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.
2. In edifici con piu' di due piani fuori terra e' ammesso
disporre di una sola scala, purche' questa sia almeno di tipo
protetto.
3. Per le attivita' ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, e' consentita la
presenza di una sola scala, purche' sia rispettata una delle seguenti
condizioni:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;
b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto
di spegnimento automatico esteso all'intera attivita', conforme alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013.
4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere
limitata a 15 m. Tale lunghezza puo' essere incrementata di 5 m
qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali
installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 - (A2-s1,d0)
di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di
prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, puo' essere incrementato di
ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:
• tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0), con la sola eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe
1 di reazione al fuoco;
• le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi,
possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura.
6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, e'
consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti
condizioni:
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia
limitata a 20 m:
- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su
entrambe le facce.
7. Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, e'
consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di
una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte:
A) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che
adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 - A1 -
(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno EI 15;
- nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe 1
di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone,
poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
B) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che
adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 - A1 -
(A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, per le quali e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
- dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale
combustibile;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno EI 15.
8. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette,
che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia
limitata a 40 m; tale lunghezza puo' essere incrementata di 5 m alle
seguenti condizioni:
- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe
di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su
entrambe le facce.
4.5.3 Atrio di ingresso
1. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso,
quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono,
pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:
• i materiali installati nell'atrio e nei locali adiacenti e
non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto per
le vie di esodo al punto 3.2;
• nell'atrio non devono essere installate apparecchiature a
fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo
di incendio.
4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo
1. Le attivita' ricettive ubicate in edifici a destinazione mista
possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono rispettate
le seguenti condizioni:
• l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
• l'attivita' ricettiva sia separata dalla scala e dal resto
del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno REI/EI 60;
• le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per
gli occupanti dell'attivita' ricettiva, con i piani cantinati siano
dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
• le scale siano dotate di impianto di illuminazione di
sicurezza.
2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano
dell'attivita' ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto
segue:
- presenza di due o piu' scale: la lunghezza massima dei
percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non puo'
superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze
massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i
percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a
soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e
che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno EI 30;
- presenza di una sola scala: l'attivita' ricettiva deve essere
distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250
m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla
scala non puo' superare i 15 m; e' consentito che tale lunghezza
massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei
compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i
percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a
soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e
che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno EI 30;
3. E' consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento
dell'attivita' ricettiva e le parti comuni dell'edificio, se sono
rispettate le seguenti condizioni:
• l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
• nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze
infiammabili;
• la larghezza della scala e della via di esodo che conduce
all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo
affollamento dell'attivita' ricettiva.
5. Altre disposizioni
5.1 Aree ed impianti a rischio specifico
1. Si considerano aree a rischio specifico:
a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito
di materiale combustibile;
b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in
diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
c) lavanderie e stirerie.
2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le
seguenti misure:
- le strutture e le porte di separazione devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformita' al
decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta.
E' consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100
della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o
condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare strutture di
compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che
non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di
rivelazione (da installare in tutte le attivita' ricettive ai sensi
del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico
dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola
dell'arte, in conformita' alle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili.
3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e
calore, puo' essere installato un impianto di spegnimento automatico
a protezione del locale, oppure puo' essere costituito un servizio
interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo
numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo
intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3
della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B
di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo
1998.
4. E' consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza
al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi
superficie non superiore a 5 m² e carico di incendio specifico non
superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione
con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie
di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.
5.2 Depositi di liquidi infiammabili
1. All'interno del volume dell'edificio e' consentito detenere
prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze
igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di bacino di
contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito,
con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al
punto 5.1.4.
5.3 Servizi tecnologici
1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie
di impianto:
a) ascensori e montacarichi;
b) termici e/o preparazione cibi;
c) condizionamento e/o ventilazione;
d) elettrici;
e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell,
cogeneratori, ecc.);
f) trattamento delle acque;
g) frigoriferi;
h) protezione attiva.
Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti
secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili.
2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi
funzione di compartimentazione, dovra' essere garantita la
continuita' delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
3. Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi di utenza
devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia minima
stabilita come segue:
• rivelazione e allarme: 30 minuti;
• illuminazione di sicurezza: 1 ora;
• impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le
vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1
m di altezza dal piano di calpestio.
4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresi' installato,
in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimita'
dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale
che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui
detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del
dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi
tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.
5. E' consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali
esclusivamente nelle aree comuni.
6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma
libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto
a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le
seguenti prescrizioni specifiche:
• devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la
regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili;
• i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non
costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
• non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi
di esodo;
• devono essere installati in locali separati dal sistema di
vie di esodo principale dell'attivita' ricettiva mediante strutture e
serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
• il personale dell'attivita' ricettiva che si occupa della
gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e
alla sicurezza dell'apparecchiatura;
• sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in
prossimita' dell'installazione;
• attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente
materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi,
sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari
ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel
caso di focolare chiuso.
6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
6.1 Estintori d'incendio
1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di estintori
d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere, preferibilmente in prossimita' delle uscite di piano;
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza.
2. Gli estintori d'incendio portatili devono:
- avere adeguata capacita' estinguente;
- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
- essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di
pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono
essere previsti estintori d'incendio di tipo idoneo al luogo di
installazione.
6.2 Impianti idrici antincendio
1. Le attivita' ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori
terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20
dicembre 2012.
2. In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve
prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello
di pericolosita' 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.
3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste
l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano
installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non
inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia
assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro
utilizzo.
4. Nelle attivita' ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori
terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con
carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per
piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio
addestrati al loro utilizzo;
b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata
secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:
• deve essere presente un attacco di mandata per autopompa,
alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione
facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;
• deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni
piano, in prossimita' della relativa uscita; in prossimita' di
ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una
idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere
ogni punto dell'attivita';
• devono essere installati dei dispositivi di sfiato
dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione
alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
• lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere
tale da garantirne il completo drenaggio;
• la colonna deve essere dimensionata in modo tale che,
considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili
del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo di non
meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente piu'
sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero
inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120
l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.
6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio
1. Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di impianto
di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve
essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte,
in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro
dell'interno del 20 dicembre 2012.
7. Segnaletica di sicurezza
1. Le aree dell'attivita' ricettiva devono essere provviste di
segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.
L'adozione della colonna a secco di cui al punto 6.2, comma 4,
deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura
"attivita' dotata di colonna a secco per VVF", posta in
corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in
prossimita' dell'ingresso dell'attivita'.
8. Gestione della sicurezza
8.1 Generalita'
1. Il responsabile dell'attivita' ricettiva deve rispettare gli
obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. In edifici a destinazione mista dovra' essere assicurato il
coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di
emergenza tra le attivita' presenti nell'edificio.
3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione
dell'emergenza, si dovra' prevedere:
• l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme,
posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi
una segnalazione d'allarme all'interno dell'attivita' alberghiera;
• la possibilita' di estendere la segnalazione di allarme agli
spazi dell'edificio non destinati ad attivita' alberghiera.
8.2 Piano d'emergenza
1. Il responsabile dell'attivita' ricettiva e' tenuto a
predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di
emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
2. Devono essere pianificate - ed indicate nel piano di emergenza
- le procedure per l'assistenza a persone con limitate capacita'
sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficolta' specifiche
nelle varie fasi dell'emergenza.
3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel
piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali
da comunicare al 115, quella relativa all'eventuale presenza della
colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4.
8.3 Istruzioni di sicurezza
8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.
1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte
planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere
adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di
eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla
sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte
capacita' sensoriali e/o motorie.
8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene
in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento
da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve
essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la
clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere
accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la
posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale
ed alle uscite.
2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il
divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre,
indicare i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di
vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in
genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati
con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei
locali facenti parte del volume destinato all'attivita'.