La legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115; in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015, n. 178) introduce una serie di novità anche sui temi dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e dell’energia.
Di seguito sono riportati i singoli articoli di interesse estrapolati dal testo della legge n. 115/2015; in fondo alla pagina è possibile consultare il testo integrale in pdf. Sull'articolo 16, che ha introdotto importanti novità sui coordinatori per la sicurezza in cantiere, è disponibile un primo breve approfondimento; successivi interventi sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Per le novità su sicurezza e ambiente introdotte dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114; in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 176) clicca qui.
Art. 16
Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL
1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
Art. 17
Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro
marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente:
«e) "armatore": il proprietario dell'unita' o della nave e ogni
altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il
noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la
responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere
i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che
altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi
dell'armatore».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con
il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una
ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi
per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni
diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi
comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la
sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi
1 e 2»;
b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori
vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati,
individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
Art. 23
Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di
infrazione n. 2014/2123
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217:
1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul
mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce
o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo,
e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi
conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE»;
b) all'articolo 218, comma 1:
1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»
sono sostituite dalla seguente: «metano»;
2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono
sostituite dalla seguente: «soggetti»;
c) all'articolo 226, comma 3:
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti
essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati
nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali
requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di
riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali
norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In mancanza
delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella
direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato F alla parte
quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le
parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono
inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti
i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».
Art. 24
Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il
cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1
del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo
30»;
b) all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio
relativo all'iniezione di CO2 »;
c) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e
controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti
correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della
salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali
provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a
quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
d) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le
modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha
giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai
quali e' negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere,
la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano piu' Stati
membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano
consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del
presente decreto»;
e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea».
Art. 26
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
Procedura di infrazione n. 2014/2286
1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
b) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' abrogato; di conseguenza perde efficacia il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
27 febbraio 2013, n. 65;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo
economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene
misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la
sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche
dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti e
rende pubblici i risultati della consultazione»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del
piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali
derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e
con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza
degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio
delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il
piano decennale di sviluppo della rete»;
4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli
tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso
della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano
decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n.
715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di
sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia
per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico puo'
chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo
della rete»;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di
sviluppo della rete»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non
realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo
della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei
casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso
al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas
naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro
un termine definito, purche' tale investimento sia ancora pertinente
sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»;
7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo
della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani
in corso di valutazione»;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi
del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
d) all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
individua le modalita' e le condizioni delle importazioni e delle
esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di
trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal
Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni
sull'utilizzo della capacita' di transito di energia elettrica
derivanti da atti e da accordi internazionali nonche' da progetti
comuni definiti con altri Stati»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della
direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori
ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio
del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei
settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;
f) all'articolo 45:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni
delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori,
nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del
fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore
degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva
2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni
specifici compiti del Gestore».