I dettagli operativi sono riportati nei sei Allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015
Novità sulle prescrizioni relative alle prove e alle ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015, n. 189).
Ai cinque articoli riportati di seguito, si aggiungono 6 Allegati, consultabili in formato pdf in fondo alla pagina.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015
Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i
grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. (Decreto n. 842/2015).
(15A06227)
in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015, n. 189
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134 «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose»;
Visto il decreto dirigenziale 7 marzo 2007, n. 231, recante
prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i
grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;
Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante norme
integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi ed
i contenitori intermedi;
Considerato che l'art. 29, comma 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi
alle prescrizioni del codice IMDG;
Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 35, comma 1 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005
l'Amministrazione deve definire le modalita' per la verifica del
permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti
all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori
intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
del codice IMDG determinare, alla luce delle norme sopra richiamate,
le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati
all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori
intermedi;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle norme sopra richiamate e quindi garantire il regolare
svolgimento dei traffici, determinare le modalita' di controllo e gli
intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione
degli imballaggi e grandi imballaggi;
Ritenuto inoltre necessario aggiornare i modelli relativi ai
rapporti di prova, ai certificati di approvazione di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello del rapporto
di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di cui
al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG;
Decreta:
Art. 1
Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati
1. Le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati ai
sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi sono definite in conformita' a
quanto riportato in allegato 1.
Art. 2
Prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi
1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e
6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, il titolare del
certificato di approvazione provvede all'effettuazione di prove su
campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di
garanzia della qualita' contenuto nella documentazione fornita ai
sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b) del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.
2. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi del comma 1
devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato
di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o
dell'organismo autorizzato.
Art. 3
Modelli dei rapporti di prova e del certificato
di approvazione del prototipo di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi
1. Il rapporto di prova, di cui all'art. 32, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere
redatto in conformita' al modello in allegato 2 per gli imballaggi,
in allegato 3 per i grandi imballaggi ed in allegato 4 per i
contenitori intermedi.
2. Il certificato di approvazione del prototipo di cui all'art. 32,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, deve essere redatto in conformita' al modello in allegato 5.
Art. 4
Modello di rapporti di ispezione iniziale
o periodica dei contenitori intermedi
1. Il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei
contenitori intermedi, di cui al 6.5.4.4 del codice IMDG deve essere
redatto in conformita' al modello in allegato 6.
Art. 5
Abrogazioni
1. I decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231, e 13 marzo 2006, n.
243, citati in premessa, sono abrogati.