Novità per i criteri di criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. E' la conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015, n. 211, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, che modifica il D.M. 27 settembre 2010.
In estrema sintesi, le modifiche introdotte riguardano:
- l’elenco dei rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione;
- i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti;
- l'ammissione in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;
- le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
- gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi.
Sostituito integralmente l'Allegato 3 «Campionamento e analisi dei rifiuti».
Sul D.M. 24 giugno 2015, è stato pubblicato un interessante commento su Ambiente&Sicurezza n. 21/2015.
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Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015
Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei
criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. (15A06790)
in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015, n. 211
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato
II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002,
che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5 che demanda ad un
apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilita' in
discarica dei rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti, e
successive modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le
metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento
alla Norma UNI 10802;
Considerato altresi' che il decreto legislativo n. 59 del 18
febbraio 2005 ha abrogato l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281;
Visto il regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014 della
Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
Vista la decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre
2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che
nella seduta del 25 settembre 2014 ha espresso parere favorevole
sottolineando tuttavia: «l'importanza di recepire nello schema di
decreto solo i contenuti della decisione del Consiglio 2003/33/CE e
valutando l'inopportunita', anche sotto il profilo degli impatti
economici, dell'anticipazione del recepimento dei contenuti della
nuova proposta di decisione sul tema, in esame in Commissione europea
e su cui il Parlamento europeo ha posto importanti veti, espressi da
apposite mozioni»;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 settembre 2010, adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 3, le parole «nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine» sono eliminate;
b) all'art. 5, tabella 1, il rigo contenente «10 12 08 scarti di
ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti
a trattamento termico)» e' eliminato;
c) all'art. 5, tabella 3, nota (*) sono eliminate le parole «Tale
parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di
interferire con l'ambiente, con l'esclusione quindi di resine e
polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.»;
d) all'art. 6, comma 4, le parole «(ad esempio, sottoposti a
processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati)» sono
sostituite dalle seguenti: «(cioe' rifiuti che, sottoposti a
trattamento preliminare, ad esempio di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)»;
e) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la lettera
d-bis): «d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano
adeguata stabilita' fisica e capacita' di carico. Per tale
valutazione e' possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;»;
f) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la lettera:
«d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo
i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.»;
g) all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera a., le
parole «e fanghi delle fosse settiche (200304), purche' trattati
mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attivita'
biologica» sono sostituite dalle seguenti «, fanghi delle fosse
settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal
codice 190501, purche' trattati mediante processi idonei a ridurne in
modo consistente l'attivita' biologica, quali il compostaggio, la
digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti
individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29
gennaio 2007»;
h) all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera f., sono
eliminate le parole «e dal trattamento biologico, individuati dal
codice 190501»;
i) all'art. 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera g., le
parole «Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti
urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606» sono
sostituite dalle seguenti «Rifiuti derivanti dal trattamento
biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604
e 190606»;
j) all'art. 6, nella nota (***) della tabella 5, dopo le parole
«precedente nota (*).» sono aggiunte le seguenti parole: «Resta
inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il
parametro TDS, dovranno essere verificati»;
k) all'art. 7, comma 2, nell'ultimo periodo dopo le parole «A
titolo esemplificativo i parametri derogabili sono DOC» la parola «,
TOC» e' eliminata;
l) all'art. 8, comma 1 dopo la lettera f) e' inserita la seguente
lettera f-bis): «f-bis) per la valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di
cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.»;
m) l'Allegato 3 e' sostituito dal seguente:
Allegato 3
Campionamento e analisi dei rifiuti
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformita' sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo della qualita'.
Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere
effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso un controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un
campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle
tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo le
metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI
10802.
La valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi
(ANC), e' effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997 o CEN/TS
14429.
La determinazione degli analiti negli eluati e' effettuata secondo
quanto previsto dalla norma UNI 10802. Per la determinazione del DOC
si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le
metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso
in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.
La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40
e' effettuata secondo la norma UNI EN 14039.
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi
indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.
La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale e' effettuata
secondo la norma UNI EN 13137.
Il calcolo della sostanza secca e' effettuato secondo la norma UNI
EN 14346.
Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido
si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti
congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario:
28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177,
180, 183, 187;
congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77, 81, 105,
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non
specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere
effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto
Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il
contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente
utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal
D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita', la percentuale in
peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento,
sara' ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante
rispetto al valore del rifiuto iniziale.
La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica
strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei
rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La
densita' relativa e' calcolata come rapporto tra la densita'
apparente e la densita' assoluta.
L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidita'.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo
le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'».
Il presente decreto sara' sottoposto al preventivo controllo di
legittimita' della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.