Il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto con il decreto 13 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, n. 17, dettando termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Riqualificazione energetica: come si recuperano le speseI dati devono essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 gennaio, con modalità tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Di seguito un estratto del D.M. 13 gennaio 2016, il cui testo integrale è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016
Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese
per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della
elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A00421)
in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, n. 17
(omissis)
Art. 3
1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste
Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le
comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno
d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a
partire dai dati relativi al 2015.
Art. 4
1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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