Garanzie anche ambientali nel piano di cessione degli impianti ILVA. E' quanto emerge dalla lettura del testo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»(in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26), nel quale, accanto a disposizioni di tipo finanziario, trovano spazio misure quali:
- la destinazione di somme confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, innanzitutto al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte;
- l'obbligo quinquennale, per l'aggiudicatario, di presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria;
- la necessità di ricorrere a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad hoc per autorizzare eventuali modifiche o integrazioni , messe in atto dall'aggiudicatario, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
- l'obbligo, in capo ai commissari del Gruppo ILVA, di inviare alle Camere una relazione sull'attività in merito al materiale radioattivo e all'amianto.
Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Testo coordinato del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191
Testo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2015), coordinato
con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per
la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.".
(16A00780)
in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26
Vigente al: 2-2-2016
Avvertenza:
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Accelerazione procedimento di cessione
e disposizioni finanziarie
1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidita' ed efficienza
dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento
ai profili di tutela ambientale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione
finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»;
la parola: «individuata» e' sostituita dalle seguenti: «individuate,
ai sensi delle disposizioni vigenti,»;
c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario
richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla
presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite
dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in
amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di
parita' di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le
procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati
dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, assicurando la discontinuita', anche economica, della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e
conseguire la discontinuita' di cui al comma 2, garantendo nel
contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo da contemperare le
esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, e'
disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione
della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte
alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in
amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il relativo stanziamento e' iscritto sullo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario,
individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede
alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione
dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo ((73)) del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli
interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma
3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del
rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1
milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da
finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di
euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede
mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria provvede al pagamento con priorita' dei debiti
prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste
in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente
delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede,
trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilita' civile,
l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20.
((6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e
integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono
autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a
200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al
periodo precedente sono erogati secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi
importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato
il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati
nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero
in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita
disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere
conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma
2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di
essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo
periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di
scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30
luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi
sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione
dell'attivo della societa', in prededuzione, ma subordinatamente al
pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonche'
dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero
1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di promuovere le
azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei
confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i
danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al suo
patrimonio.
6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, comma
1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un
importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2016.
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2.100 milioni di euro».
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto di 100 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,
n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale
di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e
di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo e'
sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in
conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e
2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive
modificazioni.».
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,»
sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2015».
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio
della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacita'
di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche' per le
imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto dalla vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle
esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato
costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi,
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50
per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi
ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a. I predetti criteri
sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1».
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole:
«continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono
aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del
lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono
utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova
Cornigliano, inseriti in contratti di solidarieta' antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016
e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di
orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute
allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche
diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare
dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di
cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato
attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata,
salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla
concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di
cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,
n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il
risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le
parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla
normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio
2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017. E' conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.».
((7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei
limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto
previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento
dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino
a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per
impresa.».))
8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario,
proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma
4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente
allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, richieda
modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono
autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare((, sentito l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),)) e del
Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di
impatto ambientale ((e garantisce l'integrale e costante rispetto dei
limiti di emissione stabiliti a livello europeo)). La relativa
istruttoria, nonche' quella per l'attuazione delle conseguenti
modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei
commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove
compatibili.
((8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di
Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale
relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria.))
((9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli
autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del
Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano
applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le altre discipline
ordinarie di settore.))
10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel
rispetto della normativa europea.
((10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo
ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere
con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico
ILVA S.p.a. di Taranto che possa contenere amianto o materiale
radioattivo.))
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.