ILVA: garanzie “verdi” per la cessione degli impianti

La prima destinazione delle somme confiscate o prevenute da processi, anche diversi da quelli per reati ambientali o per l'attuazione dell'AIA, è il risanamento e la bonifica del sito

Garanzie anche ambientali nel piano di cessione degli impianti ILVA. E' quanto emerge dalla lettura del testo  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191, coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13, recante: «Disposizioni  urgenti  per la cessione a  terzi  dei  complessi  aziendali  del  Gruppo  ILVA»(in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26), nel quale, accanto a disposizioni di tipo finanziario, trovano spazio misure quali:

- la destinazione di somme confiscate o comunque  pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali,  anche diversi da quelli per  reati ambientali  o  connessi  all'attuazione dell'autorizzazione  integrata  ambientale, innanzitutto al finanziamento  di  interventi per  il risanamento e la bonifica ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte;

- l'obbligo quinquennale, per l'aggiudicatario, di presentare  alle  Camere  una  relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria;

- la necessità di ricorrere a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad hoc per  autorizzare eventuali modifiche o integrazioni , messe in atto dall'aggiudicatario, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

- l'obbligo, in capo ai commissari del Gruppo ILVA, di inviare alle Camere una relazione sull'attività in merito al materiale radioattivo e all'amianto.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Testo coordinato del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191

Testo  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2015),  coordinato
con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni  urgenti  per
la cessione a  terzi  dei  complessi  aziendali  del  Gruppo  ILVA.".
(16A00780)

in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26

 Vigente al: 2-2-2016



Avvertenza:

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.


                               Art. 1

               Accelerazione procedimento di cessione
                     e disposizioni finanziarie

  1. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «rapidita'  ed  efficienza
dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con  riferimento
ai profili di tutela ambientale»;
  b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «primaria  istituzione
finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza  aziendale»;
la parola: «individuata» e' sostituita dalle seguenti:  «individuate,
ai sensi delle disposizioni vigenti,»;
  c) al terzo  periodo,  le  parole:  «Il  commissario  straordinario
richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla
presentazione dell'offerta,  la  presentazione  di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».
  2. Entro il 30  giugno  2016,  i  commissari  del  Gruppo  ILVA  in
amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di
parita'  di  trattamento,  trasparenza  e  non  discriminazione,   le
procedure per il trasferimento dei  complessi  aziendali  individuati
dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, assicurando la discontinuita',  anche  economica,  della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
  3. Al solo scopo di  accelerare  il  processo  di  trasferimento  e
conseguire la discontinuita'  di  cui  al  comma  2,  garantendo  nel
contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo  da  contemperare  le
esigenze di tutela dell'ambiente, della  salute  e  dell'occupazione,
nelle more del completamento delle  procedure  di  trasferimento,  e'
disposta in favore  dell'amministrazione  straordinaria  l'erogazione
della somma di 300 milioni di euro, indispensabile  per  fare  fronte
alle  indilazionabili  esigenze  finanziarie  del  Gruppo   ILVA   in
amministrazione straordinaria. L'erogazione della  somma  di  cui  al
precedente  periodo  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  relativo  stanziamento  e'  iscritto  sullo  stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.  L'aggiudicatario,
individuato all'esito della procedura di cui  al  comma  2,  provvede
alla restituzione allo Stato dell'importo erogato,  maggiorato  degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il  giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento,  entro  60  giorni  dal  decreto  di  cessazione
dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo  ((73))  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del  capitale  e  degli
interessi derivanti dall'erogazione di cui  al  presente  comma  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al  comma
3, si provvede mediante versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente  importo,  delle  somme  giacenti  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  45,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. All'onere derivante  dal  venire  meno  del
rimborso dei mutui di cui  al  predetto  articolo  45,  pari  a  13,1
milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019, in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede
mediante riduzione, per un importo pari a  13,1  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  6.  L'organo  commissariale  del  Gruppo  ILVA  in  amministrazione
straordinaria  provvede  al  pagamento  con  priorita'   dei   debiti
prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste
in   essere   dall'organo   commissariale   del   gruppo   ILVA    in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da  esso  funzionalmente
delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo  che  precede,
trova applicazione, anche con riguardo alla  responsabilita'  civile,
l'esonero previsto dall'articolo 2,  comma  6,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20.
  ((6-bis.  I  commissari  del  Gruppo  ILVA,   al   fine   esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione  straordinaria,  come  eventualmente   modificato   e
integrato per effetto  della  procedura  di  cui  al  comma  8,  sono
autorizzati a contrarre finanziamenti  statali,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino  a
200 milioni di euro nel 2017.  I  finanziamenti  statali  di  cui  al
periodo precedente  sono  erogati  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  I  relativi
importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Sugli  importi   erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6  mesi  pubblicato
il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento. I predetti  importi  sono  rimborsati
nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati,  ovvero
in altro esercizio qualora si provveda  in  tal  senso  con  apposita
disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono  tenere
conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui  al  comma
2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e  dell'incidenza  di
essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui  al  primo
periodo da parte dell'amministrazione  straordinaria.  I  criteri  di
scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA  sono
indicati in una relazione da trasmettere  alle  Camere  entro  il  30
luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e  interessi
sono  soddisfatti,  nell'ambito  della  procedura   di   ripartizione
dell'attivo della societa', in prededuzione, ma  subordinatamente  al
pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli  altri
creditori della procedura di amministrazione  straordinaria,  nonche'
dei creditori privilegiati ai sensi  dell'articolo  2751-bis,  numero
1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di  promuovere  le
azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei
confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente,  cagionato  i
danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA  e  al  suo
patrimonio.
  6-ter. Le disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  3,  comma
1-ter, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per  un
importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016.
  6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: «2.000 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2.100 milioni di euro».
  6-quinquies. Il Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
  6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale
di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e
di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2016»  e  il  sesto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a  150  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in
conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e
2016, relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni.».
  6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole da: «L'organo commissariale»  fino  a:  «Allo  scopo,»
sono soppresse;
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2015».
  6-octies. All'articolo 2-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Gli specifici criteri di  valutazione,  che  escludono  il  rilascio
della garanzia per le imprese che non presentino  adeguate  capacita'
di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'  per  le
imprese in difficolta' ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto  in  particolare  delle
esigenze di  accesso  al  credito  delle  imprese  con  un  fatturato
costituito,  per  almeno  due  esercizi,   anche   non   consecutivi,
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per  almeno  il  50
per cento del relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi
ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a. I predetti  criteri
sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1».
  6-novies. Al quarto periodo del  comma  2  dell'articolo  53  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo  14-bis
del  decreto-legge  30  giugno  2005,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  dopo  le  parole:
«continuita' occupazionale di tutti i  lavoratori  interessati»  sono
aggiunte le seguenti: «anche  tramite  il  ricorso  all'istituto  del
lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150.  Allo  scopo  sono
utilizzate  le  risorse  di  cui  all'articolo  5,  comma   14,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
  6-decies. Per  i  lavoratori  dello  stabilimento  ILVA  di  Genova
Cornigliano, inseriti in contratti di  solidarieta'  antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre  2016
e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di  riduzione  di
orario, previsto dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,
pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o  comunque  pervenute
allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali,  anche
diversi da quelli per  reati  ambientali  o  connessi  all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che prima del  commissariamento  di
cui  al  decreto-legge  4  giugno  2013,   n. 61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  abbiano  esercitato
attivita' di direzione e  coordinamento  sull'impresa  commissariata,
salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate,  fino  alla
concorrenza dell'importo di 800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di
cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, per essere destinate al finanziamento  di  interventi  per  il
risanamento e la bonifica ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni di Taranto e di Statte.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.))
  7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  le
parole da: «Con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  previsti  dalla
normativa europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  3  febbraio
2014, n. 53, e'  fissato  al  30  giugno  2017.  E'  conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il  comma  3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.».
  ((7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n. 20,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse,  nei
limiti della dotazione finanziaria di cui al  comma  1  e  di  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 193  del  20  agosto  2012,  fino  all'80   per   cento
dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e  fino
a  un  importo  massimo  garantito  di  2,5  milioni  di   euro   per
impresa.».))
  8. Qualora la realizzazione del piano  industriale  e  finanziario,
proposto  dall'aggiudicatario  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente
allo  stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.a.  di  Taranto,  richieda
modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle  attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria approvato con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014  o  ad  altro   titolo
autorizzativo necessario per  l'esercizio  dell'impianto,  esse  sono
autorizzate, su specifica istanza, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare((,  sentito   l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),)) e  del
Ministro  della  salute,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri, che tiene  luogo,  ove  necessario,  della  valutazione  di
impatto ambientale ((e garantisce l'integrale e costante rispetto dei
limiti di  emissione  stabiliti  a  livello  europeo)).  La  relativa
istruttoria,  nonche'  quella  per  l'attuazione  delle   conseguenti
modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi,  rispettivamente,  dei
commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  ove
compatibili.
  ((8-bis.  Per  almeno  cinque  anni,  l'aggiudicatario   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, relativamente allo stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.a.  di
Taranto,  deve  presentare  alle  Camere  una  relazione   semestrale
relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria.))
  ((9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle
attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  di  altri  titoli
autorizzatori, diverse da  quelle  necessarie  per  l'attuazione  del
Piano industriale  e  autorizzate  ai  sensi  del  comma  8,  trovano
applicazione il  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  altre  discipline
ordinarie di settore.))
  10. Le procedure di  cui  al  presente  articolo  si  svolgono  nel
rispetto della normativa europea.
  ((10-bis. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i  commissari  del  Gruppo
ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere
con riguardo al materiale  presente  nello  stabilimento  siderurgico
ILVA S.p.a. di  Taranto  che  possa  contenere  amianto  o  materiale
radioattivo.))
                       
                               Art. 2 

 
                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegati

allegati 1213463

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome