Nel D.M. 15 febbraio 2016 disposizioni su addestramento, compiti e responsabilità, organizzazione dei corsi, accertamento delle competenze e corsi di aggiornamento
Fissati i criteri per la formazione in materia di sicurezza per il personale a bordo delle navi passeggeri. In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016, detta disposizioni su:
- addestramento, compiti e responsabilità;
- organizzazione dei corsi;
- accertamento delle competenze e attestato di qualificazione;
- corsi di aggiornamento.
Negli Allegati sono riportati modelli e programmi dei corsi di aggiornamento.
Di seguito il testo integrale del decreto, completo di link agli Allegati.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016
Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi
passeggeri. (16A01448)
in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione
1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della
conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995,
adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
Vista la regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale
che prestino servizio su navi passeggeri;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
«Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare»;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti
dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro»;
Visto il decreto direttoriale 21 aprile 2010 «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)»;
Visti gli IMO Model Courses 1.28 e 1.29 relativi rispettivamente
«Gestione della folla, sicurezza passeggeri ed addestramento di
sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente
ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri»
e «Addestramento in gestione delle situazioni di crisi e del
comportamento umano includendo sicurezza dei passeggeri, sicurezza
del carico e protezione dello scafo»;
Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla sopra
citata regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la
corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot.
n. 4050 del 10 febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento
speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in
servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita' veloci
da passeggeri e unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi)
indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate
navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione
STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/2 del
relativo codice.
Art. 2
Addestramento, compiti e responsabilita'
1. Prima di essere destinati a qualsiasi funzione di servizio a
bordo, il personale di cui all'art. 1, deve aver completato i corsi
di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del livello
di responsabilita', come di seguito indicato:
a) i comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale,
designato sul «Ruolo di appello» ad assistere i passeggeri in
situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver
completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione
della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato al
punto 1 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW;
b) il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai
passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri deve
aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza (reg.
V/2 paragrafo 5) come da programma specificato al punto 2
dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla sezione
A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW;
c) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona
designata sul «Ruolo di appello», avente responsabilita' per la
sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di
navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e
del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come specificato al
punto 3 dell'allegato A del presente decreto in conformita' alla
sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW;
d) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona che
abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco
dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di
chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro
comprese le unita' veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato
con esito positivo l'addestramento in materia di sicurezza dei
passeggeri, sicurezza del carico e integrita' dello scafo (reg. V/2
paragrafo 7), come specificato al punto 4 dell'allegato A del
presente decreto in conformita' alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del
codice STCW.
2. Gli addestramenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)
sono obbligatori per il personale di cui all'art. 1 inserito nel
«Ruolo di appello»; il restante personale non inserito nel «Ruolo di
appello» puo' frequentare anche solo l'addestramento di cui al comma
1, lettere b) e/o d), qualora tale personale sia incaricato dei
compiti specifici previsti dall'addestramento.
Art. 3
Organizzazione dei corsi addestramento
1. I corsi di addestramento di cui all'art. 2, sono svolti presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell' allegato A
al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui
all'allegato B al presente decreto e stabilire, documentare, attuare
e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai
requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra
l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione,
di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
3. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
4. Il numero massimo di marittimi ammessi ad ogni corso non puo'
essere superiore a 25 unita' e, comunque, non superiore al numero
massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo
autorizzata.
Art. 4
Accertamento delle competenze
ed attestato di qualificazione
1. Al termine dei corsi di addestramento di cui all'art. 2, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un
ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal
direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori di
cui uno svolge anche la funzione di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti seguiti ed
indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola in una prova
scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti
ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica
(es: caso di studio) della durata di 30 minuti.
3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un
punto, tale prova si intende superata se si raggiunge il punteggio
minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio
di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello in allegato E del
presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2 della
STCW per i quali si e' superato l'esame (art. 2, lettere a), b), c),
d).
5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di
navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di
aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.
Art. 5
Corso di aggiornamento
1. Il corso di aggiornamento (refresher training) della durata di 8
ore, come da programma in allegato F, e' effettuato o presso i centri
di formazione accreditati oppure a bordo, sotto la responsabilita'
della Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto
legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a
designare uno o piu' «Responsabili dell'addestramento».
2. Il «Responsabile dell'addestramento» che organizza e svolge
l'addestramento a bordo non puo' essere un membro dell'equipaggio e
deve aver frequentato il corso di addestramento di cui al presente
decreto.
3. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i periodi di
tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non
interferiscano con le normali attivita' operative della nave e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la
normativa vigente.
4. Al termine del corso di aggiornamento, il «Responsabile
dell'addestramento», rilascia, ai frequentatori, un attestato di
partecipazione al corso come da modello in allegato G, oppure come da
modello in allegato G1 se effettuato presso un centro di formazione.
5. Il corso di aggiornamento effettuato a bordo deve essere
annotato nel Giornale nautico - Parte II, ove esistente.
6. Per il personale che ha frequentato esclusivamente
l'addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e/o d) il
corso di aggiornamento e' limitato alla competenza corrispondente
(allegato F, punti 2 e/o 4).
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Il personale di cui all'art. 1, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto sia in possesso di un attestato di
addestramento in corso di validita', conseguito ai sensi del decreto
ministeriale 3 luglio 1997 o del decreto dirigenziale 7 agosto 2001,
dovra' convertirlo nel nuovo modello allegato H entro il 31 dicembre
2016, a cura della Compagnia di navigazione e previa frequenza del
corso di aggiornamento (refresher training) di cui al precedente art.
5.
Art. 7
Addestramento per il personale che presta servizio
sulle unita' adibite al trasporto passeggeri in ambito locale
1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su
navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a
navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo
il programma riportato in allegato I.
2. Fermo restando le modalita' di effettuazione degli esami, come
stabilite nel precedente art. 4, ai candidati risultati idonei e'
rilasciato l'attestato come da modello in allegato E riportante la
limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su
navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea».
3. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di navigazione su
navi passeggeri ed abbiano partecipato ad almeno n. 3 cicli di
esercitazioni di emergenza di bordo (uomo a mare, incendio e
abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.
Art. 8
Modifiche e abrogazioni
1. Il decreto dirigenziale 21 aprile 2010 «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)» e' cosi' modificato:
a) art. 3, lettera a): aver effettuato l'addestramento previsto
dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua
versione aggiornata;
b) art. 9 e' sostituito dal seguente:
Istruzione ed addestramento per i membri dell'equipaggio, esclusi
gli ufficiali
Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6 a
12 dell'art. 6 del presente decreto;
b) qualora incaricati nel «Ruolo d'appello» ad assistere i
passeggeri in situazioni di emergenza, devono aver completato con
esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di
cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1, del codice STCW (allegato C1 -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010);
c) qualora impiegati a fornire assistenza direttamente ai
passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono aver completato
con esito positivo l'addestramento di sicurezza di cui alla sez.
A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (allegato E1 - decreto
dirigenziale 21 aprile 2010);
d) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei
passeggeri in situazione di emergenza, devono aver completato
l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e
del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del
codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1 - decreto dirigenziale 21
aprile 2010);
e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei
portelloni devono aver completato con esito positivo l'addestramento
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F -
decreto dirigenziale 21 aprile 2010).
Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra citato che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte
seconda.
L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata non inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore alle
2 ore.
Il comando di bordo al termine dell'addestramento di cui alle
lettere b), c), d), e), a coloro che saranno ritenuti idonei,
rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto
attestato ha validita' quinquennale ed e' rinnovato, a cura del
comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento.
Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi dell'art. 2 del decreto
dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio
su navi passeggeri» e' esentato dall'addestramento di cui alle
lettere b), c), d), e).
2. Il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti
dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A - PROGRAMMA DEL CORSO DI ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI
Allegato B - STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU NAVI DA PASSEGGERI
Allegato C - COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
Allegato D - VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Allegato E - MODELLO DI ATTESTATO SULL’ ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IMBARCATO SU NAVI PASSEGGERI SVOLTO PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO RICONOSCIUTI
Allegato F - PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI
Allegato G - MODELLO DI ATTESTATO CORSO DI AGGIORNAMENTO SVOLTO A BORDO (ART. 5)
Allegato G1 – MODELLO DI ATTESTATO CORSO DI AGGIORNAMENTO SVOLTO A TERRA (ART. 5)
Allegato H – MODELLO DI ATTESTATO DI ADDESTRAMENTO SVOLTO DALLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE (ART. 6)
Allegato I - PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO SULLE UNITÀ ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI IN AMBITO LOCALE (ART. 7)