Energia: i nuovi incentivi su efficienza e rinnovabili

Nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 definite le tipologie di interventi, le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo e la procedura di accesso ai fondi

Cambia la disciplina sugli incentivi degli interventi  di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51), definisce:

- i soggetti ammessi

- le tipologie di interventi incentivabili

- le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

- la procedura di accesso agli incentivi

- l'ammontare e la durata dell'incentivo

- gli adempimenti a carico del GSE, di ENEA e di AEEG

- monitoraggio, relazioni, verifiche, controlli e sanzioni

- l'integrazione della documentazione da presentare con l'attestato di diagnosi e certificazione energetica

- le misure di accompagnamento

-  il corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016; approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
 
Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi  di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e  per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. (16A01548)

in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                                  e

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,  e
in particolare, l'art. 1, comma 154;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito  legge
n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico e per la  ripresa  delle  attivita'  produttive»  e  in
particolare l'art. 22;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del
23  aprile  2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   ed   in
particolare:
    l'art. 28, commi 1 e 2, il quale  prevede  che  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata,   sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  e
gli  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole   dimensioni
realizzati in data successiva al 31  dicembre  2011,  stabilendone  i
criteri;
    l'art. 23, comma 3, il quale  prevede  condizioni  ostative  alla
percezione degli incentivi per i  soggetti  che,  in  relazione  alla
richiesta  di  qualifica  degli  impianti  o  di   erogazione   degli
incentivi, abbiano fornito dati o  documenti  non  veritieri,  ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
  Visto il decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102  (di  seguito
decreto legislativo n. 102/2014) recante «Attuazione della  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le   direttive   2004/8/CE   e
2006/32/CE»;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di  attuazione
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
  Vista la legge del 23 dicembre 2014,  n.  190,  che  proroga  nella
misura del 65% e fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali  per
interventi di riqualificazione  energetica  del  patrimonio  edilizio
esistente;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, concernente l'applicazione delle metodologie di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi negli edifici;
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 28 dicembre 2012 «Incentivazione  della  produzione  di
energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza
energetica di piccole dimensioni»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 28 dicembre 2012  recante  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio  energetico  che  le  imprese  di
distribuzione di  energia  elettrica  e  gas  devono  conseguire  nel
periodo 2013 al 2016 ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi;
  Visto il Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza  energetica,
approvato con decreto 17 luglio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176  e  successivamente  trasmesso  alla  Commissione
europea in attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  2  della  direttiva
2012/27/UE;
  Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013;
  Considerata la necessita' di assicurare coerenza al  sistema  degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei  contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n.  296
e dei certificati bianchi;
  Considerata la semplificazione procedurale adottata con  l'art.  1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 31  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
  Considerato che, in base all'art. 28  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica  prodotta  da
fonti rinnovabili,  ovvero  ai  risparmi  energetici  generati  dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi  statali,  fatti  salvi  i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
  Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono  avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta  complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
  Considerato   l'obiettivo   nazionale   indicativo   di   risparmio
energetico  di  riduzione,  entro  l'anno  2020,  di  20  milioni  di
tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di  energia  primaria,
pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di  energia
finale  rispetto  al  2010,  previsto  dall'art.   3,   del   decreto
legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 7, della  direttiva
2012/27/UE;
  Considerato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali  di
realizzare interventi  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
degli edifici di loro proprieta' o da  esse  occupati,  in  grado  di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per  cento
annuo  della  superficie  coperta  utile  climatizzata  o   che,   in
alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel  periodo
2014-2020  di  almeno  0,04  milioni  di  tonnellate  equivalenti  di
petrolio, previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n.  102/2014,
di recepimento dell'art. 5, della direttiva 2012/27/UE;
  Considerato l'obbligo di aggiornamento entro il 30 giugno 2014  del
sistema di incentivi di cui all'art. 28, comma  2,  lettera  g),  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  secondo  criteri   di
diversificazione e innovazione tecnologica  e  di  coerenza  con  gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione  previsti  dalla   direttiva   2012/27/UE,   previsto
dall'art. 1, comma 154 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro  degli
interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto,  in
modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi
di  produzione  di  energia  termica  rinnovabile,  nonche'  per  gli
interventi di efficienza  energetica  negli  edifici  della  pubblica
amministrazione;
  Ritenuto necessario introdurre norme finalizzate  a  rimuovere  gli
ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato
che  frenano  l'efficienza  nella  fornitura  e  negli   usi   finali
dell'energia;
  Ritenuto necessario agevolare  l'accesso  di  imprese,  famiglie  e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 20
gennaio 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per  l'incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l'incremento  dell'efficienza
energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili   secondo   principi   di   semplificazione,   efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica nonche'  di  coerenza  con
gli obiettivi di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  della
pubblica   amministrazione.   La   nuova   disciplina   concorre   al
raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione
per le energie rinnovabili  e  per  l'efficienza  energetica  di  cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e  dall'art.
7 del decreto legislativo n. 102/2014.
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza,  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa
con la Conferenza Unificata, secondo i tempi  indicati  all'art.  28,
comma 2, lettera  g)  del  decreto  legislativo  n.  28/2011  e,  ove
necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2  della
legge n. 164/2014.
  3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un  impegno  di  spesa
annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi  riconosciuti
ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  a),  non  sono  accettate  ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al  presente  decreto,  da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2.
  4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un  impegno  di  spesa
annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi  riconosciuti
ad interventi realizzati da parte di  soggetti  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera  b),  non  sono  accettate  ulteriori  richieste  di
accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte  di  tali
soggetti, fino all'entrata in vigore  dell'aggiornamento  di  cui  al
comma 2.
                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102.
Si applicano altresi' le definizioni di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015,  concernente  l'applicazione
delle  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni   energetiche   e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli  edifici,
di seguito  solo  «decreto  requisiti  minimi».  Valgono  inoltre  le
seguenti definizioni:
    a) amministrazioni pubbliche: tutte  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni nonche', ai sensi della legge  11  novembre
2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo  nazionale
delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
costituito presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  base
all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del  presente
decreto sono inoltre ricomprese le societa' a patrimonio  interamente
pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma  13,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, nonche'  le  societa'  cooperative  sociali
costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n.  381
e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi  albi  regionali
di cui all'art. 9, comma 1 della medesima disposizione;
    b) azienda agricola: impresa al cui titolare e' stata  rilasciata
la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo  Professionale)  da  parte
dell'Amministrazione competente;
    c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo:  elenco,  reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente  apparecchi,
macchine  e  sistemi,  identificati  con  marca  e  modello,  per  la
produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici  previsti  dal
presente decreto.  Per  apparecchi  relativi  ad  interventi  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 4, comma  2,  lettera  a),
lettera b), lettera  d)  e  lettera  e),  la  potenza  termica  utile
nominale  dell'apparecchio  e'  inferiore  o  uguale  a  35  kW.  Con
riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera  c),  la
superficie solare lorda  del  collettore  o  del  sistema  solare  e'
inferiore o uguale a 50 m2 ;
    d) data di conclusione  dell'intervento:  data  di  effettuazione
dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i  lavori  e
le attivita' correlate all'intervento medesimo e  per  i  quali  sono
state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5
del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la  redazione  di
diagnosi  e  attestati  di  prestazione  energetica,   anche   quando
espressamente previste dal presente  decreto  per  l'intervento,  non
rientrano tra le attivita' da considerare ai fini dell'individuazione
della data di conclusione dell'intervento;
    e) edifici esistenti e fabbricati  rurali  esistenti:  edifici  e
fabbricati  rurali,  comprese  le  pertinenze,  iscritti  al  catasto
edilizio  urbano,  ad  esclusione  degli   edifici   in   costruzione
(categoria  F/3),  alla  data  di   presentazione   dell'istanza   di
incentivazione;
    f) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni  eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative  tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
    g)  GSE:  Gestore  dei  Servizi   Energetici   S.p.A.,   soggetto
responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita' di  cui
al presente decreto;
    h) impegno di spesa annua cumulata:  sommatoria  degli  incentivi
annui, che il  GSE  si  impegna  a  riconoscere,  in  attuazione  del
presente decreto, ai soggetti responsabili.  Tale  impegno  considera
gli importi erogati  dal  GSE  nell'anno  di  riferimento,  calcolati
secondo le modalita' di cui all'art.  7,  sulla  base  dei  contratti
attivati dall'avvio del meccanismo i  cui  ratei  sono  in  pagamento
nell'anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la  spesa
annua cumulata indicata all'art.  1,  comma  3,  comprende  anche  le
risorse  erogate  dal  GSE  in  acconto  prima  della   realizzazione
dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4;
    i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta  alla
Camera  di  Commercio  che  svolge  prioritariamente   attivita'   di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
    j) installazione  di  tecnologie  di  building  automation  degli
impianti  termici  ed  elettrici  degli  edifici:  installazione   di
tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti  termici
ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento  dell'efficienza
energetica  nel   riscaldamento,   raffrescamento,   ventilazione   e
condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria,  illuminazione,
controllo delle  schermature  solari,  centralizzazione  e  controllo
integrato  delle  diverse  applicazioni,  diagnostica  e  rilevamento
consumi  unitamente  al  miglioramento  dei  parametri,  conformi  ai
requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto;
    k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'Allegato I;
    l) interventi di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale: interventi  di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  di  cui   al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto  ed  equilibratura  dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo,  ed  introduzione,
esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu'
unita'  immobiliari  e/o  edifici,  di   un   efficace   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per  la
conseguente ripartizione delle spese;
    m) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi  su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali,  strutture  opache
orizzontali  (coperture,  anche  inclinate,  e  pavimenti),  finestre
comprensive  di  infissi,  strutture  tutte  delimitanti  il   volume
riscaldato,   installazione   di   sistemi   di    schermatura    e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con  esposizione  da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonche' scuri, persiane, avvolgibili e
cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di  cui
all'Allegato I del presente decreto;
    n) intervento di piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia
termica da fonti  rinnovabili  e  con  sistemi  ad  alta  efficienza:
interventi di cui all'art. 4, comma 2,  che  soddisfano  i  requisiti
previsti dall'Allegato II. Per interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera  a)  e  lettera  b),  la  potenza  termica   utile   nominale
complessiva  dell'impianto  termico  a  valle   dell'intervento   ivi
compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e  di  backup,
con riferimento al singolo edificio, unita'  immobiliare,  fabbricato
rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000  kW.  Per  gli
interventi di cui all'art. 4, comma  2,  lettera  c),  la  superficie
solare lorda dell'impianto solare termico  deve  essere  inferiore  o
uguale a 2.500 metri quadrati;
    o) Portaltermico: portale internet di cui all'art.  14,  comma  1
del decreto legislativo n. 28/2011;
    p) potenza  termica  nominale  o  potenza  termica  utile  di  un
impianto termico: somma delle potenze nominali, come  dichiarate  dal
costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono  inoltre
le definizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
    q) scheda-contratto: modello informatico di contratto  riportante
le condizioni e le modalita' di accesso agli  incentivi,  redatto  in
base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1,  lettera  e)  del
decreto legislativo n. 28/2011;
    r) scheda-domanda: modello informatico di scheda  anagrafica  che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti   coinvolti,   resa   disponibile   dal   GSE   tramite   il
Portaltermico;
    s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o
factory made;
    t) soggetto delegato:  persona  fisica  o  giuridica  che  opera,
tramite delega, per nome e per conto del  soggetto  responsabile  sul
portale  predisposto  dal  GSE;  puo'  coincidere  con   il   tecnico
abilitato;
    u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese  per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente  decreto  e  che  ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con  il  GSE  per  mezzo
della scheda-contratto. Per la compilazione  della  scheda-domanda  e
per la gestione dei rapporti contrattuali con il  GSE,  puo'  operare
attraverso un soggetto delegato;
    v) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e  delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di
illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I;
    w)  superficie  solare  lorda:  superficie  totale  dell'impianto
solare ottenuta moltiplicando il numero  di  moduli  che  compone  il
campo solare per l'area lorda del singolo modulo;
    x) superficie utile: superficie  netta  calpestabile  dei  volumi
interessati dalla climatizzazione ove l'altezza  sia  non  minore  di
1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe  relative
ad  ogni  piano  nel  caso  di  scale  interne  comprese  nell'unita'
immobiliare;  tale  superficie  e'  la  stessa  utilizzata   per   la
determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
    y) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad  esso  attribuite
dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e
collegi professionali;
    z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia
quasi  zero»:  intervento  di  ristrutturazione  edilizia,   compreso
l'ampliamento fino ad un massimo  del  25%  della  volumetria  e  nel
rispetto  degli  strumenti   urbanistici   vigenti,   finalizzato   a
trasformare gli edifici di proprieta' della pubblica  amministrazione
in «edifici a energia quasi zero».
                               Art. 3
                          Soggetti ammessi

  1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
    a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
    b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno  o
piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.
  2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i
soggetti di cui alla  lettera  a)  del  comma  1,  possono  avvalersi
dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di  un  contratto  di
prestazione energetica  che  rispetti  i  requisiti  minimi  previsti
dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
  3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che  direttamente,  i
soggetti di cui alla  lettera  b)  del  comma  1,  possono  avvalersi
dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un  contratto  di
servizio energia di cui all'allegato II del  decreto  legislativo  n.
115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di  cui
al decreto legislativo n.  102/2014,  fermo  restando  le  specifiche
deroghe al rispetto di tutti i requisiti del  contratto  di  servizio
energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art.  8,
comma 2.
  4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del  decreto  legislativo
n. 102/2014, potranno presentare  al  GSE  richiesta  di  concessione
dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in
possesso della certificazione, in  corso  di  validita',  secondo  la
norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu' di contratti
con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.
                               Art. 4
                Tipologie di interventi incentivabili

  1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5,  i  seguenti  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di
impianto di climatizzazione:
    a) isolamento termico di superfici opache delimitanti  il  volume
climatizzato;
    b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato;
    c)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
    d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili;
    e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia
quasi zero»;
    f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e  delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti  di
illuminazione;
    g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico
(building automation)  degli  impianti  termici  ed  elettrici  degli
edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di  termoregolazione
e contabilizzazione del calore.
  2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia  termica  da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta
efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o  unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di
impianto di climatizzazione:
    a)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche  combinati
per la produzione di  acqua  calda  sanitaria,  dotati  di  pompe  di
calore,  elettriche  o  a  gas,  utilizzanti   energia   aerotermica,
geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per
la contabilizzazione del calore nel  caso  di  impianti  con  potenza
termica utile superiore a 200 kW;
    b)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti o di riscaldamento delle  serre  e  dei  fabbricati  rurali
esistenti  con  impianti  di  climatizzazione  invernale  dotati   di
generatore   di   calore   alimentato   da    biomassa,    unitamente
all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore  nel
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
    c) installazione di impianti solari termici per la produzione  di
acqua  calda  sanitaria  e/o   ad   integrazione   dell'impianto   di
climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,
per la produzione  di  energia  termica  per  processi  produttivi  o
immissione in reti di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento.  Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100  m²  e'  richiesta
l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
    d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore;
    e)  sostituzione  di  impianti   di   climatizzazione   invernale
esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
  3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2  devono  essere  realizzati
utilizzando  esclusivamente  apparecchi  e  i  componenti  di   nuova
costruzione, nonche' devono essere correttamente dimensionati,  sulla
base della normativa  tecnica  di  settore,  in  funzione  dei  reali
fabbisogni di energia termica. E' altresi' necessario che gli  stessi
interventi incentivati mantengano i requisiti  che  hanno  consentito
l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.
  4. Ogni  sopravvenuta  modifica  e/o  variazione  degli  interventi
incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e  nei  5  anni
successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  deve   essere
comunicata al  GSE,  secondo  modalita'  dallo  stesso  definite.  Le
modifiche  apportate  agli  interventi  incentivanti   non   potranno
comportare, in nessun caso, il ricalcolo  in  aumento  dell'incentivo
riconosciuto.  L'esecuzione  di  modifiche   e/o   variazioni   sugli
interventi incentivati che determinino il venir  meno  dei  requisiti
previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante
il succitato  periodo,  puo'  comportare,  a  seconda  dei  casi,  la
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi,  o  parte  di
essi,  la  risoluzione  del  contratto  stipulato  tra  il   Soggetto
Responsabile e il GSE, nonche' il recupero delle somme erogate.
  5. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la  realizzazione
di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al  comma
2,  non  sono  incentivabili  ulteriori  interventi  delle   medesima
tipologia, ivi inclusi  potenziamenti  di  impianti,  realizzati  nel
medesimo edificio o nella  medesima  unita'  immobiliare  e  relative
pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima  serra  e
relative pertinenze per almeno 1  anno  dalla  data  di  stipula  del
contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
  6.  Gli  interventi  realizzati  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  28/2011
accedono agli incentivi previsti al  presente  decreto  limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto  dei  medesimi
obblighi. La quota d'obbligo deve essere determinata dal  progettista
degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all'art.  8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche
ed integrazioni. La quota eccedente l'obbligo  deve  essere  indicata
dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.
  7. Per gli interventi di cui  al  comma  1,  lettera  e),  ai  fini
dell'accesso  all'incentivo  di  cui  al   presente   decreto,   sono
ammissibili gli interventi di incremento  dell'efficienza  energetica
volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione
invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze
esterne degli  edifici,  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,
nonche' gli interventi di produzione di energia termica ed  elettrica
da  fonti  rinnovabili,  destinata  alla  copertura  dei   fabbisogni
medesimi.
  8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)  nel  caso
di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW  e  per  gli
interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso  di  superfici  del
campo  solare  superiori  a  100  m²,  per  i  quali   e'   richiesta
l'installazione  di  sistemi  di  contabilizzazione  del  calore,  il
soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo  le  modalita'  e  le
tempistiche definite in attuazione di  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 10, le misure dell'energia termica annualmente  prodotta  dagli
impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.
  9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a)  ad  e)  nel
caso di impianti con potenza termica utile  inferiore  ai  200  kW  o
superfici  del  campo  solare  inferiori  a  100  m²,   che   abbiano
volontariamente installato sistemi di acquisizione  di  dati  per  il
monitoraggio  dell'energia   prodotta,   il   soggetto   responsabile
trasmette  al  GSE  i  dati  raccolti,  secondo  le  modalita'  e  le
tempistiche definite in attuazione di  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 10. I costi  per  l'installazione  di  tali  sistemi  non  sono
ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.
                               Art. 5
         Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
 
  1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art.  4,  concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili  ai  fini  dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo:
    a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione  di
energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva:
      smontaggio e dismissione dell'impianto  esistente,  parziale  o
totale. Fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze;
    b)   per   gli   interventi    impiantistici    concernenti    la
climatizzazione invernale:
      smontaggio  e  dismissione  dell'impianto  di   climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di
tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed
elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la
sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di   climatizzazione
invernale o di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli  interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al  generatore  di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete  di  distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre  comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che  utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo;
    c)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
trasmittanza termica degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
      i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il
miglioramento  delle   caratteristiche   termiche   delle   strutture
esistenti;
      ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di  cui  al  punto
i),  per  il  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche   delle
strutture esistenti;
      iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
    d)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
trasmittanza termica U di chiusure  apribili  o  assimilabili,  quali
porte, finestre e vetrine, anche  se  non  apribili,  comprensive  di
infissi e di eventuali  sistemi  di  schermatura  e/o  ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso:
      i. fornitura e messa in opera  di  nuove  chiusure  apribili  o
assimilabili;
      ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
      iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
    e)   per   gli   interventi   che   comportino    la    riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
      i. fornitura e messa in opera di  tende  tecniche,  schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
      ii. fornitura e messa in  opera  di  meccanismi  automatici  di
regolazione e controllo;
      iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche  e
schermature solari preesistenti;
    f) per gli interventi di trasformazione degli edifici  a  energia
quasi zero:
      i. fornitura  e  messa  in  opera  di  materiali  e  tecnologie
finalizzati al conseguimento della qualifica di  «edifici  a  energia
quasi zero»;
      ii. demolizione, recupero o smaltimento e  ricostruzione  degli
elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di
riscaldamento,  raffrescamento,   produzione   di   acqua   calda   e
illuminazione (ove  considerata  per  il  calcolo  della  prestazione
energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
      iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell'edificio;
      iv.  eventuali  interventi  per  l'adeguamento  sismico   delle
strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono
anche all'isolamento termico;
    g)  per  gli  interventi   di   sostituzione   di   sistemi   per
l'illuminazione d'interni e delle pertinenze  esterne  degli  edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
      i.  fornitura  e  messa  in  opera  di  sistemi  efficienti  di
illuminazione conformi ai requisiti minimi  definiti  negli  allegati
tecnici al presente decreto;
      ii. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la  messa
a norma;
      iii.  eventuale  smontaggio  e  dismissione  dei  sistemi   per
l'illuminazione preesistenti;
    h) per gli interventi di installazione di tecnologie di  gestione
e controllo automatico (building automation) degli  impianti  termici
ed elettrici degli edifici:
      i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation
finalizzati al controllo dei servizi considerati  nel  calcolo  delle
prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti  minimi
definiti nell'Allegato I al presente decreto;
      ii. adeguamenti dell'impianto elettrico  e  di  climatizzazione
invernale ed estiva;
    i) prestazioni professionali connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alle lettere  da  a)  a  h)  e  alla  redazione  di
diagnosi  energetiche  e  di  attestati  di  prestazione   energetica
relativi agli edifici  oggetto  degli  interventi,  come  specificato
all'art. 15.
                               Art. 6
                  Procedura di accesso agli incentivi
 
  1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente  decreto,
il soggetto  responsabile  presenta  domanda  al  GSE  attraverso  la
scheda-domanda,  resa  disponibile  dallo  stesso  GSE   tramite   il
Portaltermico.
  2. Per gli interventi  riguardanti  l'installazione  di  uno  degli
apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), e' prevista una procedura di richiesta di accesso agli  incentivi
semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la  domanda  di  cui  al
comma 1 e' presentata entro  60  giorni  dalla  data  di  conclusione
dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui
e' resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di  cui  al
comma 1, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. La data di
conclusione dell'intervento, ai fini  dell'accertamento  della  quale
non e' considerato valido riferimento  il  pagamento  di  prestazioni
professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90
giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.
  4. In alternativa a quanto previsto dal  comma  3,  e  fatto  salvo
l'avvio ad intervento concluso della  procedura  di  accesso  diretto
all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi
di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce  per  loro
conto,  ad  esclusione  delle  cooperative  di   abitanti   e   delle
cooperative sociali, possono presentare al GSE una  scheda-domanda  a
preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora  si  verifichi
almeno una delle seguenti condizioni:
    a)  presenza  di  una  diagnosi  energetica  eseguita  ai   sensi
dell'Allegato  2  al  decreto  legislativo  n.  102/2014  e   di   un
provvedimento  o  altro  atto  amministrativo  attestante   l'impegno
all'esecuzione  di  almeno  uno  degli  interventi  ricompresi  nella
diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in
cui  si  dichiari  di  avvalersi  di  un  contratto  di   prestazione
energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto
dall'allegato 8 del decreto  legislativo  n.  102/2014,  e'  allegato
all'atto amministrativo;
    b) presenza di un contratto di prestazione  energetica  stipulato
con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato
8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della  convenzione
con Consip S.p.A., con la centrale di  acquisti  regionale,  o  altro
soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  novembre  2014,
ovvero  mediante  specifica  gara  effettuata  dalla  amministrazione
pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia  o  altro
contratto di fornitura integrato con la  riqualificazione  energetica
dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda e' allegata,  oltre
a quanto previsto dal comma  5,  con  riferimento  all'intervento  da
eseguire, copia  del  contratto  firmato  da  entrambe  le  parti  ed
immediatamente  esecutivo  dal  momento  del   riconoscimento   della
prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
    c) presenza di  un  provvedimento  o  altro  atto  amministrativo
attestante  l'avvenuta  assegnazione   dei   lavori   oggetto   della
scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori  redatto
dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della  prenotazione  di
cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad  impegnare  a  favore
del richiedente la somma corrispondente  all'incentivo  spettante  da
intendersi come massimale a  preventivo.  L'atto  di  conferma  della
prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce  impegno  all'erogazione
delle  risorse  fermo  restando,  a  tal  fine,  il  rispetto   delle
condizioni  di  cui  al  presente  decreto.   In   particolare,   ove
espressamente previsto nel contratto  di  cui  alla  lettera  b),  la
Pubblica Amministrazione  richiedente  puo'  chiedere  che  le  somme
prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE
alla ESCO firmataria del  contratto,  sotto  propria  responsabilita'
circa  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  e  la   quantificazione
richiesta. Alla procedura d'accesso di  cui  al  presente  comma,  e'
riservato un contingente di spesa cumulata annua  per  incentivi  non
superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma  3,  e,  a  tal
fine, il GSE accetta le domande  presentate  secondo  tale  modalita'
fino al sessantesimo giorno  successivo  al  raggiungimento  di  tale
contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza  sul  proprio  sito
internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
  5. Nei casi di cui al comma 4, la  scheda-domanda  e'  firmata  dal
soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o  affidare  i
lavori  nei  termini  temporali  previsti   dal   contratto   o   dal
provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma  4  stesso.
In particolare, a pena di  decadenza  al  diritto  alla  prenotazione
dell'incentivo, il soggetto responsabile:
    a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data
di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento
previsto:
      i. entro  180  giorni  presenta  la  documentazione  attestante
l'avvenuta assegnazione  dei  lavori  oggetto  della  scheda-domanda,
unitamente al verbale di consegna dei lavori  redatto  dal  direttore
dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
      ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  che  attesti  l'avvio   dei   lavori   per   la
realizzazione dell'intervento previsto;
      iii. entro 18  mesi,  ovvero  entro  36  mesi  nel  caso  degli
interventi di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  presenta  la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
    b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla
data  di  accettazione,  da  parte  del   GSE,   della   prenotazione
dell'intervento previsto:
      i. entro 60 giorni, presenta la  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  che  attesti  l'avvio   dei   lavori   per   la
realizzazione dell'intervento previsto;
      ii. entro  12  mesi,  ovvero  entro  24  mesi  nel  caso  degli
interventi di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  presenta  la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che  attesti  la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
  6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro  il  tipo  di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata  per
la  realizzazione  dell'intervento  ed  e'   firmata   dal   soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da  copia  di  un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso.
  7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o  piu'  dei  seguenti  documenti,  che  potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico,  in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati
I e II e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2:
    a) attestato di prestazione energetica,  ove  previsto  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto  definito  nel  decreto
legislativo  19  agosto   2005,   n.   192,   ovvero   attestati   di
certificazione redatti  in  conformita'  a  procedure  e  sistemi  di
certificazione nazionali,  o  di  regioni  e  province  autonome  ove
presenti;
    b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma
1;
    c)  schede  tecniche  dei  componenti  o  delle   apparecchiature
installate, come fornite  dal  produttore,  dalle  quali  risulti  il
rispetto  dei  requisiti  tecnici  prescritti,  qualora   non   siano
ricompresi nel Catalogo;
    d) per interventi non ricompresi nel Catalogo,  asseverazione  di
un tecnico abilitato che  attesti  il  corretto  dimensionamento  del
generatore  di  calore  nonche'  la  rispondenza  dell'intervento  ai
pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli  Allegati
del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma  1,
lettera a), tale asseverazione puo' essere  compresa  nell'ambito  di
quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto  delle
opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da  a)  a  e),
con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o  superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati,  non  ricompresi
nel  Catalogo,  l'asseverazione  puo'  essere   sostituita   da   una
dichiarazione   del   soggetto   responsabile,   corredata   da   una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati,  che  attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli Allegati al presente decreto;
    e) fatture attestanti  le  spese  sostenute  per  gli  interventi
oggetto della  richiesta  d'incentivazione  e  relative  ricevute  di
bonifici bancari o postali effettuati per  il  pagamento,  dai  quali
risultino la causale del versamento, il codice fiscale  del  soggetto
responsabile e il codice fiscale ed il  numero  di  partita  IVA  del
soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli
importi corrisponde alla spesa  totale  consuntivata,  come  indicata
nella domanda di ammissione di cui al comma 1.  L'indicazione,  nella
ricevuta  di  versamento,  di  riferimenti  riguardanti  disposizioni
normative    inerenti    altri    incentivi    statali,     determina
l'improcedibilita' della richiesta. Relativamente a  spese  sostenute
in un unico pagamento e fino a un  importo  massimo  di  5.000  euro,
alternativamente alle succitate modalita', al fine di documentare  le
medesime spese e' possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto
pagamento con carta di credito;
    f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture  attestanti  le
spese sostenute e gli  eventuali  bonifici  e  mandati  di  pagamento
disponibili al momento della  presentazione  della  domanda  al  GSE,
unitamente ad  un  prospetto  riportante  le  scadenze  di  pagamento
successive alla data di presentazione della richiesta di  concessione
dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento
e fino a un importo massimo  di  5.000  euro,  alternativamente  alle
succitate modalita', al fine di  documentare  le  medesime  spese  e'
possibile presentare ricevute  attestanti  l'avvenuto  pagamento  con
carta di credito;
    g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso  in  cui  il
soggetto  responsabile  acceda  alla  procedura   di   incentivazione
attraverso proprio delegato;
    h) ove il soggetto responsabile sia una  ESCO  che  realizza  gli
interventi di cui all'art. 4 presso edifici non  di  sua  proprieta',
copia  dell'accordo   contrattuale   recante   l'eventuale   avvenuto
finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere
l'indicazione  dettagliata  delle  spese  sostenute  dalla  ESCO  con
specifico riferimento alla realizzazione  dell'intervento,  ripartite
per tipologia  di  spesa  in  coerenza  con  l'art.  5,  specificando
l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile
d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili;
    i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non  incorrere  nel
divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente  decreto.
Nell'ambito  di   tale   dichiarazione   sostitutiva,   il   soggetto
responsabile  e'  tenuto  altresi'  a  dichiarare,  con   riferimento
all'intervento per cui e' richiesta  la  concessione  dell'incentivo,
eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome
e per conto del soggetto  ammesso,  a  non  richiedere  o  percepire,
successivamente alla  sottoscrizione  della  scheda-contratto,  alcun
ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e'  beneficiario
e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14;
    j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
    k) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove  prevista,  ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
    l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di
sostituzione e smaltimento, ove previsto;
    m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)  che
impieghino  apparecchi  non  ricompresi  nel  Catalogo,   certificato
rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi
in  atmosfera,  ai  fini  dell'applicazione  del  fattore  premiante,
distinto per tipologia installata, ove previsto.
  8. I dati inseriti nella scheda-domanda di  cui  al  comma  1  sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e  di  congruita'  dei  costi  dell'intervento.  La
scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo,
la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti
dal decreto si intende  superata  positivamente.  In  caso  di  esito
negativo  di  tale  verifica,   la   domanda   e'   respinta,   dando
comunicazione delle motivazioni al  soggetto  responsabile.  In  ogni
caso   resta    ferma,    anche    nella    fase    di    istruttoria
tecnico-amministrativa ai fini della  qualifica  dell'intervento,  la
possibilita' di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14.
  9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui  al
presente decreto, e' resa disponibile  al  soggetto  responsabile  la
scheda-contratto.  Il  soggetto  responsabile  prende  visione  delle
condizioni contenute nella scheda-contratto  e,  previa  accettazione
informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il  soggetto
responsabile  ottiene  copia   informatica   della   scheda-contratto
contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile
per i successivi contatti con il GSE.
  10. L'incentivo di cui all'art. 7 e' corrisposto dal GSE secondo le
modalita' e tempistiche stabilite nelle  regole  applicative  di  cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella  scheda-contratto  di  cui  al
comma 9.
                               Art. 7
                   Ammontare e durata dell'incentivo

  1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli  interventi
di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti,  per  la
durata definita nella Tabella A, secondo le  modalita'  di  cui  agli
Allegati al presente decreto.
  2. Nel caso  in  cui  l'ammontare  totale  dell'incentivo  sia  non
superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.
  3. Nel rispetto dei principi di cumulabilita' di cui  all'art.  12,
l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai  sensi
del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65%  delle
spese sostenute, come dichiarate  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  7,
lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa  comunitaria  vigente
in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di  cui
all'art. 3.


Tabella A - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in  base
alla tipologia di intervento

=====================================================================
|            |                   |                 |     Durata     |
|   Codice   |   Tipologia di    |                 | dell'incentivo |
| intervento |    intervento     | Soggetti ammessi|     (anni)     |
+============+===================+=================+================+
|            |Isolamento termico |                 |                |
|            |di superfici opache|                 |                |
|            |delimitanti il     | Amministrazioni |                |
|    1.A     |volume climatizzato|    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |chiusure           |                 |                |
|            |trasparenti        |                 |                |
|            |comprensive di     |                 |                |
|            |infissi delimitanti|                 |                |
|            |il volume          | Amministrazioni |                |
|    1.B     |climatizzato       |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale con      |                 |                |
|            |generatori di      |                 |                |
|            |calore a           | Amministrazioni |                |
|    1.C     |condensazione      |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Installazione di   |                 |                |
|            |sistemi di         |                 |                |
|            |schermatura e/o    |                 |                |
|            |ombreggiamento di  |                 |                |
|            |chiusure           |                 |                |
|            |trasparenti con    |                 |                |
|            |esposizione da ESE |                 |                |
|            |a O, fissi o       |                 |                |
|            |mobili, non        | Amministrazioni |                |
|    1.D     |trasportabili      |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Trasformazione     |                 |                |
|            |"edifici a energia | Amministrazioni |                |
|    1.E     |quasi zero"        |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |sistemi per        |                 |                |
|            |l'illuminazione di |                 |                |
|            |interni e delle    |                 |                |
|            |pertinenze esterne |                 |                |
|            |esistenti con      |                 |                |
|            |sistemi di         |                 |                |
|            |illuminazione      | Amministrazioni |                |
|     1.F    |efficienti         |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Installazione di   |                 |                |
|            |tecnologie di      |                 |                |
|            |gestione e         |                 |                |
|            |controllo          |                 |                |
|            |automatico         |                 |                |
|            |(building          |                 |                |
|            |automation) degli  |                 |                |
|            |impianti termici ed|                 |                |
|            |elettrici ivi      |                 |                |
|            |inclusa            |                 |                |
|            |l'installazione di |                 |                |
|            |sistemi di         |                 |                |
|            |termoregolazione e |                 |                |
|            |contabilizzazione  | Amministrazioni |                |
|    1.G     |del calore         |    pubbliche    |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale esistenti|                 |                |
|            |con impianti di    |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale          |                 |                |
|            |utilizzanti pompe  |                 |                |
|            |di calore          |                 |                |
|            |elettriche o a gas,|                 |                |
|            |anche geotermiche  |                 |                |
|            |con potenza termica|                 |                |
|            |utile nominale     | Amministrazioni |                |
|            |inferiore o uguale |   pubbliche e   |                |
|    2.A     |a 35 kW            |soggetti privati |       2        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale esistenti|                 |                |
|            |con impianti di    |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale          |                 |                |
|            |utilizzanti pompe  |                 |                |
|            |di calore          |                 |                |
|            |elettriche o a gas,|                 |                |
|            |anche geotermiche  |                 |                |
|            |con potenza termica|                 |                |
|            |utile nominale     |                 |                |
|            |maggiore di 35 kW e| Amministrazioni |                |
|            |inferiore o uguale |   pubbliche e   |                |
|    2.A     |a 2.000 kW         |soggetti privati |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale o di     |                 |                |
|            |riscaldamento delle|                 |                |
|            |serre esistenti e  |                 |                |
|            |dei fabbricati     |                 |                |
|            |rurali esistenti   |                 |                |
|            |con generatori di  |                 |                |
|            |calore alimentati  |                 |                |
|            |da biomassa con    |                 |                |
|            |potenza termica    |                 |                |
|            |nominale al        | Amministrazioni |                |
|            |focolare inferiore |   pubbliche e   |                |
|    2.B     |o uguale a 35 kW   |soggetti privati |       2        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale o di     |                 |                |
|            |riscaldamento delle|                 |                |
|            |serre esistenti e  |                 |                |
|            |dei fabbricati     |                 |                |
|            |rurali esistenti   |                 |                |
|            |con generatori di  |                 |                |
|            |calore alimentati  |                 |                |
|            |da biomassa con    |                 |                |
|            |potenza termica    |                 |                |
|            |nominale al        |                 |                |
|            |focolare maggiore  |                 |                |
|            |di 35 kW e         | Amministrazioni |                |
|            |inferiore o uguale |   pubbliche e   |                |
|    2.B     |a 2.000 kW         | oggetti privati |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Installazione di   |                 |                |
|            |collettori solari  |                 |                |
|            |termici, anche     |                 |                |
|            |abbinati sistemi di|                 |                |
|            |solar cooling, con |                 |                |
|            |superficie solare  |                 |                |
|            |lorda inferiore o  | Amministrazioni |                |
|            |uguale a 50 metri  |   pubbliche e   |                |
|    2.C     |quadrati           |soggetti privati |       2        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Installazione di   |                 |                |
|            |collettori solari  |                 |                |
|            |termici, anche     |                 |                |
|            |abbinati sistemi di|                 |                |
|            |solar cooling, con |                 |                |
|            |superficie solare  |                 |                |
|            |lorda superiore a  |                 |                |
|            |50 metri quadrati e|                 |                |
|            |inferiore o uguale | Amministrazioni |                |
|            |a 2.500 metri      |   pubbliche e   |                |
|    2.C     |quadrati           |soggetti privati |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |scaldacqua         |                 |                |
|            |elettrici con      | Amministrazioni |                |
|            |scaldacqua a pompa |   pubbliche e   |                |
|    2.D     |di calore          |soggetti privati |       2        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale esistenti|                 |                |
|            |con sistemi ibridi |                 |                |
|            |a pompa di calore  |                 |                |
|            |con potenza termica|                 |                |
|            |utile nominale     | Amministrazioni |                |
|            |inferiore o uguale |   pubbliche e   |                |
|    2.E     |a 35 kW            |soggetti privati |       2        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
|            |Sostituzione di    |                 |                |
|            |impianti di        |                 |                |
|            |climatizzazione    |                 |                |
|            |invernale esistenti|                 |                |
|            |con sistemi ibridi |                 |                |
|            |a pompa di calore  |                 |                |
|            |con potenza termica| Amministrazioni |                |
|            |utile nominale     |   pubbliche e   |                |
|    2.F     |superiore a 35 kW  |soggetti privati |       5        |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+

  4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6  del
decreto legislativo n. 102/2014,  le  amministrazioni  pubbliche  che
optino, anche per il tramite di una ESCO, per  la  procedura  di  cui
all'art. 6, comma 4, possono richiedere l'erogazione di una  rata  di
acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una
rata di saldo a seguito della sottoscrizione della  scheda-contratto.
A tal fine, il GSE eroga la rata di acconto  entro  60  giorni  dalla
ricezione della comunicazione  di  avvio  dei  lavori  suddetta.  Per
interventi, di cui alla Tabella A, la rata di acconto e' pari ai  due
quinti del beneficio  complessivamente  riconosciuto,  se  la  durata
dell'incentivo e' di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in  cui  la
durata sia di due anni. Nel caso in cui le amministrazioni  pubbliche
si avvalgono di una ESCO per l'accesso  agli  incentivi,  a  garanzia
dell'erogazione degli acconti, e' richiesta una formale  obbligazione
solidale tra la parti.
  5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di
una ESCO, per la procedura di accesso diretto,  di  cui  all'art.  6,
comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo  in  un'unica
rata anche per importi del  beneficio  complessivamente  riconosciuto
superiori a 5.000 euro.
  6. Nel rispetto dei  valori  massimi  dell'incentivo  previsti  dal
presente   decreto,   nel   caso   di   piu'   interventi    eseguiti
contestualmente, l'ammontare dell'incentivo e' pari alla somma  degli
incentivi relativi ai singoli interventi.
  7. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti  nel  settore
forestale  e'  ammessa  ad  incentivo,   oltre   alla   sostituzione,
l'installazione di impianti di climatizzazione  invernale  dotati  di
generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalita'  di
cui agli Allegati al presente decreto.
                               Art. 8
                     Adempimenti a carico del GSE

  1. Il GSE e' responsabile  dell'attuazione  e  della  gestione  del
sistema  di  incentivazione  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
presente decreto.
  2. Il GSE provvede all'assegnazione,  all'erogazione,  alla  revoca
degli  incentivi  secondo  modalita'  e  tempistiche  specificate  in
apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai  sensi  dell'art.
42 del  decreto  legislativo  n.  28/2011,  nel  rispetto  di  quanto
previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attivita' i
funzionari del GSE, o i soggetti da  questo  preposti,  rivestono  la
qualifica di pubblico ufficiale.
  4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori
sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti per l'accesso  agli  incentivi,  pubblica
sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche  in  considerazione
dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei  requisiti
richiesti  per  l'accesso,  il  Catalogo  degli  apparecchi   idonei,
finalizzati per installazioni ad  uso  domestico,  nel  rispetto  dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela  del
libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e  tecnologie
possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti
al Catalogo, secondo modalita' e tempistiche  definite  dallo  stesso
nelle regole applicative di cui al  comma  2.  Accedono  al  Catalogo
suddetto  solo  gli   apparecchi   per   i   quali   sia   verificata
positivamente,  sulla   base   della   documentazione   fornita   dal
produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli  Allegati
al presente decreto. Resta fermo  il  valore  esemplificativo  e  non
esaustivo del Catalogo con  riguardo  ai  prodotti  in  possesso  dei
requisiti tecnici richiesti.
  5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al  regime  incentivante,
entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
sottopone all'approvazione del Ministero  dello  sviluppo  economico,
specifiche modalita' applicative, in coerenza con gli  standard  gia'
utilizzati in fattispecie analoghe,  per  favorire  la  cessione  del
credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte  del  soggetto
beneficiario dell'incentivo.
  6. Il GSE aggiorna con continuita' sul Portaltermico, il  contatore
riportante  l'impegno  di  spesa   annua   cumulata   raggiunta   per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
  7. Il GSE, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica il gas  e  il
sistema   idrico   gli    elementi    per    l'aggiornamento    della
scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di  pagamento  entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del  bimestre
in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6,
comma 9.
  8. Il GSE predispone la relazione  annuale  sul  funzionamento  del
sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13,  comma  2,
segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello
strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti  previsti
all'art. 1, comma 2.
  9. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti  e
per  la  completa  attuazione  del  presente  decreto,  il  GSE  puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da  esso  controllate,  anche  di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza.
  10. Il GSE, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le  modalita'
e le tempistiche per la trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
all'energia termica prodotta per gli interventi di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettere a) e b) nel caso di  impianti  con  potenza  termica
utile superiore a 200 kW, per gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m²,
nonche' nei casi di cui all'art. 4, comma 9.
  11. Il GSE, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con  il  CTI,  le  linee
guida   per   l'installazione   di   contatori   termici    per    la
contabilizzazione dell'energia termica prodotta.  Le  suddette  linee
guida saranno impiegate ai fini dell'applicazione di  un  sistema  di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del  presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.
                               Art. 9
 Adempimenti a carico dell'Unita' Tecnica per l'Efficienza  Energetica
                              dell'Enea

  1. L'ENEA in qualita' di organismo tecnico, e a supporto  del  GSE,
puo':
    a) partecipare all'esecuzione delle verifiche  per  le  attivita'
tecnico-amministrative relative all'art. 14, comma 1;
    b) svolgere parte dei controlli in situ, o ispezioni, mirati e  a
campione come previsto dall'art. 14, comma 1.
                               Art. 10
            Adempimenti a carico del soggetto responsabile

  1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti  dal  GSE,
nonche'  ai  fini  dell'accertamento   da   parte   delle   autorita'
competenti,  il  soggetto  responsabile  che  presenta  richiesta  di
incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i
5 anni successivi all'anno  di  corresponsione,  da  parte  del  GSE,
dell'ultima rata dell'incentivo concesso,  garantendone  la  corretta
conservazione al fine del riscontro, gli originali dei  documenti  di
cui all'art. 6,  comma  7,  di  quelli  previsti  negli  allegati  al
presente  decreto,   nonche'   le   fatture   attestanti   le   spese
effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici  bancari
o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti  con  carta  di
credito, comprese quelle per l'acquisto  delle  biomasse  finalizzate
all'alimentazione  degli  impianti  incentivati,  nonche'  tutta   la
ulteriore documentazione attestante il  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le  cessioni  di
beni e le prestazioni di servizi  sono  effettuate  da  soggetti  non
tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  prova  delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione.
                               Art. 11
 Adempimenti dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  il  gas  e  il
                           sistema idrico

  1. Entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'Autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico
aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art.  28,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
  2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate  alla
copertura dei costi  sostenuti  dal  GSE  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da
parte del GSE  della  rendicontazione  dei  costi  sostenuti  per  la
gestione delle attivita'  ivi  attribuite,  provvede  tempestivamente
alla compensazione dei costi sostenuti dallo  stesso  GSE,  non  gia'
coperti dalle entrate previste all'art. 17.
                               Art. 12
                             Cumulabilita'

  1. Gli incentivi di  cui  al  presente  decreto  sono  riconosciuti
esclusivamente agli interventi per la  cui  realizzazione  non  siano
concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia,  i
fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma   1,   l'ammontare
complessivo  dell'incentivo  concesso,  per  interventi  di  cui   al
presente  decreto,  alle  imprese  che  ne  facciano  richiesta,   ad
eccezione  delle  ESCO   che   operano   per   conto   di   pubbliche
amministrazioni o soggetti  privati,  deve  rispettare  la  normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
  3.  Limitatamente  agli  edifici  di  proprieta'   della   pubblica
amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto  al
comma 1, fermo restando quanto previsto  all'art.  7,  comma  3,  gli
incentivi di cui al di cui al presente decreto  sono  cumulabili  con
incentivi  in  conto  capitale,  anche  statali,  nei  limiti  di  un
finanziamento  complessivo  massimo  pari   al   100%   delle   spese
ammissibili, ad esclusione delle  cooperative  di  abitanti  e  delle
cooperative sociali.
                               Art. 13
                       Monitoraggio e relazioni

  1. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e  di  efficienza
energetica  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  il  GSE  aggiorna   con
continuita' sul proprio sito:
    a)  i  dati  relativi  alle  richieste   formali   di   incentivo
depositate, ripartiti per tipologia di  intervento,  comprensivi  dei
relativi  dettagli  tecnici  significativi  e  dei  dati   statistici
aggregati a livello nazionale;
    b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore  dei  costi
degli  incentivi,  sia  per  singola  tipologia  di  intervento   che
cumulati.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone  e  trasmette
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una  relazione
sul  funzionamento  del  sistema  incentivante  di  cui  al  presente
decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul  numero
delle domande pervenute, numero degli interventi  realizzati,  valore
degli  investimenti  realizzati,  entita'  degli  incentivi  erogati,
risparmi di energia primaria realizzati, energia termica  rinnovabile
prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas  serra  evitate,
nonche' l'entita' e gli esiti dei controlli effettuati, distinti  per
tipologia d'intervento e regione.
  3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto  legislativo  n.
28/2011,   il   GSE   in   collaborazione   con   l'ENEA,   sottopone
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico
programma  biennale  di  monitoraggio  concernente  lo  stato  e   le
prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche'  lo
stato e le prospettive  delle  tecnologie  rilevanti  in  materia  di
efficienza energetica, con riguardo particolare  alla  disponibilita'
di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel  medio
e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale  nazionale
residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica.  Il
consuntivo delle attivita' e dei costi  sostenuti  e'  approvato  dal
Ministero dello sviluppo  economico  e  trasmesso  all'Autorita'  per
l'energia  elettrica  il  gas   e   il   sistema   idrico   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto  legislativo  n.
28/2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
                               Art. 14
                    Verifiche, controlli e sanzioni
 
  1. Il GSE cura l'effettuazione  delle  verifiche  sugli  interventi
incentivati per il  tramite  sia  di  controlli  documentali  sia  di
controlli  in  situ,  o  sopralluoghi,  al  fine  di  accertarne   la
regolarita' di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o  la
permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi  e  soggettivi,
per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai
sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.  Le
verifiche possono essere effettuate a campione,  per  un  totale  non
inferiore  all'1  per  cento  delle  richieste  approvate   nell'anno
precedente,    anche    durante    la     fase     di     istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli  incentivi
e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di  erogazione  degli
incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo'  avvalersi,
oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa'
e/o  enti  di  comprovata  esperienza,  tra  cui  l'ENEA.  Tutta   la
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento
degli incentivi deve essere conservata per il periodo  di  erogazione
degli incentivi e per i 5 anni successivi.
  2. Nell'ambito di tali  verifiche  i  soggetti  responsabili  degli
interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari  affinche'
le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di  igiene
e sicurezza nel rispetto della normativa vigente  in  materia,  anche
nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile e' altresi'  obbligato  ad
inviare preliminarmente all'effettuazione dei  sopralluoghi,  qualora
richiesto  dal  GSE,  le  informazioni  necessarie  atte  a  valutare
preventivamente i rischi derivanti da tali attivita'.
  3. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza  ovvero  la
decadenza degli  incentivi  nonche'  il  recupero  delle  somme  gia'
erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del  decreto  legislativo
n. 28/2011, a segnalare le istruttorie  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell'irrogazione  delle
eventuali sanzioni. Qualora  il  GSE  rilevi  comunque  violazioni  o
inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione  degli
incentivi, dispone le prescrizioni piu' opportune ovvero  ridetermina
l'incentivo in base alle caratteristiche  rilevate  a  seguito  della
verifica  e  alla  normativa  applicabile,   recuperando   le   somme
indebitamente erogate.
  4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, per gli interventi di cui all'art.  4,  comma  2,
l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del  GSE,  su
richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di  soggetti
ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto.
Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i
nominativi  dei  beneficiari  e  i   dati   relativi   all'intervento
incentivato.
                               Art. 15
                Diagnosi e certificazione energetica

  1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a) ed e), le richieste  di  incentivo  sono  corredate  da
diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e  da  attestato   di
prestazione energetica  successiva.  Nel  caso  di  realizzazione  di
interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma  2,
lettere da a) a d),  quando  l'intervento  stesso  e'  realizzato  su
interi edifici con impianti  di  riscaldamento  di  potenza  nominale
totale maggiori o uguali a 200 kW, le  richieste  di  incentivo  sono
corredate  da  diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e   da
attestato di prestazione energetica  successivo.  La  diagnosi  e  la
certificazione  energetica  dell'edificio  non  sono  richieste   per
installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per  la
produzione di calore di processo e ad impianti asserviti  a  reti  di
teleriscaldamento o teleraffrescamento.
  2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici  e'  redatto
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali  o  regionali,  ove
presenti.
  3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla  ESCO
che  esegue  l'intervento  per  suo  conto,   ad   esclusione   delle
cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione
della  diagnosi  e  la  redazione   dell'attestato   di   prestazione
energetica per gli adempimenti di cui al comma  1,  nel  rispetto  di
quanto indicato all'Allegato I, sono  incentivate  nella  misura  del
cento per cento della spesa.
  4. Le spese sostenute dai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b) e commi 2 e 3, nonche' dalle  cooperative  di  abitanti  e
dalle cooperative sociali,  per  l'esecuzione  della  diagnosi  e  la
redazione  dell'attestato   di   prestazione   energetica   per   gli
adempimenti di cui al  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento
della spesa.
  5.  L'incentivo  di  cui  ai  commi  3  e  4  non   concorre   alla
determinazione  dell'incentivo  complessivo  nei  limiti  del  valore
massimo erogabile.
                               Art. 16
                       Misure di accompagnamento

  1. Il GSE promuove la conoscenza  delle  opportunita'  offerte  dal
presente decreto e mette  a  disposizione  dei  soggetti  destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento  con  le
regioni, gli enti locali per il tramite dell'ANCI  e  con  la  Consip
S.p.A.,  gli  strumenti  utili  a  promuovere  l'effettuazione  degli
interventi di riqualificazione energetica.
  2. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione
di cui all'art. 13, comma 1  del  decreto  legislativo  n.  102/2014,
l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione  degli  incentivi
concessi  dal  presente  decreto  con  particolare  riferimento  alle
opportunita' per la pubblica amministrazione, per i cittadini  e  per
le imprese.
  3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze,  programmi  di  interventi  incentivabili  ai  sensi  del
presente decreto, eventualmente concorrendo  anche  al  finanziamento
delle spese per la  quota  non  sostenuta  dagli  incentivi  statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati  di  efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
                               Art. 17
 Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento
             delle attivita' di cui al presente decreto

  1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE in merito
ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche'
ai controlli sugli interventi e in  generale  a  tutte  le  attivita'
gestionali,  amministrative,  di  verifica  e  controllo  finalizzate
all'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto,  il
soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere un corrispettivo pari
all'1 per  cento  del  valore  del  contributo  totale  spettante  al
medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate  annuali
cui ha diritto  il  soggetto  responsabile  dell'intervento,  con  un
massimale pari a 150 €.
                               Art. 18
                         Disposizioni finali

  1. Le domande per la richiesta degli  incentivi,  presentate  prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  soggette  alla
disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di  energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di  efficienza  energetica
di piccole dimensioni».
  2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,
non comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato.
  3. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
laddove necessario, aggiorna con proprio provvedimento  gli  allegati
al presente decreto.
                               Art. 19
                          Entrata in vigore

  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.



                                                           Allegato I
 
             Criteri di ammissibilita' degli interventi

    1. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di incremento dell'efficienza energetica di cui all'art. 4, comma 1.
    Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia  per
l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4,  comma  1,  del  presente
decreto.
               Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  a),  che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in
intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla Tabella 1 sono
incrementati del 15%, comunque nel rispetto di  quanto  previsto  dal
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno   2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica  e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
    Per i soli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),  in
alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel
caso  in  cui  per  l'edificio  oggetto  dell'intervento  sia   stata
dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta  di
iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo e' necessario
ottenere  un  miglioramento  dell'indice  di  prestazione  energetica
almeno del 50%  rispetto  al  valore  precedente  alla  realizzazione
dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla
documentazione di cui all'art. 6 del presente decreto, gli  attestati
di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile  prima
e dopo la realizzazione dell'intervento.
    Per  interventi  di  installazione  di  generatori  di  calore  a
condensazione  di  cui  alla  Tabella  2  sono   installate   valvole
termostatiche a bassa inerzia termica (o altra  regolazione  di  tipo
modulante  agente  sulla  portata)  su  tutti  i  corpi  scaldanti  a
esclusione:
      a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico (cfr. decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo  della  prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e  dei  requisiti  minimi
degli edifici);
      b)  dei  locali  in  cui  e'  installata  una   centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici).  In  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali;
      c) degli impianti di  climatizzazione  invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C;
    L'intervento comprende la messa a  punto  e  l'equilibratura  del
sistema di distribuzione del fluido  termovettore  e  l'adozione,  in
caso  di  molteplici   unita'   immobiliari,   di   un   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica  utilizzata  e  di
conseguente ripartizione delle spese.  Per  impianti  aventi  potenza
nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre  al  rispetto
di quanto riportato ai  punti  precedenti,  l'asseverazione  reca  le
seguenti ulteriori specificazioni:
      i. che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
      ii.  che  la  regolazione  climatica  agisce  direttamente  sul
bruciatore;
      iii. che e' stata installata una pompa di  tipo  elettronico  a
giri variabili.
    Le  spese   relative   all'installazione   di   un   sistema   di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata  legate
al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, lettera  d)  del
decreto legislativo  n.  102/2014  sono  ammissibili  unicamente  per
interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.
    Gli  interventi  agevolativi  che  prevedano  l'installazione  di
generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualita'
successive  alla  prima  a  condizione  che   siano   effettuate   le
manutenzioni secondo la norma  tecnica  di  riferimento  per  ciascun
impianto o, se piu' restrittive, delle istruzioni per la manutenzione
fornite dal fabbricante e che tale attivita' sia documentata  a  cura
dell'utente.
    L'installazione di sistemi di schermatura e/o  ombreggiamento  di
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati,
o mobili di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  d)  e'  incentivata
esclusivamente se abbinata, sul  medesimo  edificio,  ad  almeno  uno
degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)  o  b).  Tale
requisito  si  ritiene  adempiuto   se   gli   elementi   costruttivi
dell'edificio oggetto di intervento gia' soddisfano  i  requisiti  di
cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura  e/o  ombreggiamento
di  chiusure  trasparenti  dell'involucro  edilizio,   fissi,   anche
integrati, o mobili  installati,  e'  richiesta  una  prestazione  di
schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla  norma
UNI EN 14501. La prestazione e' valutata attraverso  l'impiego  delle
norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al
presente  decreto   esclusivamente   i   meccanismi   automatici   di
regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI  EN  15232,
basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
    Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione,
tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi
zero», si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui
alla  Tabella  5,  l'attestato  di  prestazione  energetica   redatto
successivamente alla realizzazione degli interventi,  deve  riportare
la  classificazione  di  «edificio  a  energia  quasi  zero»,  ovvero
l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno   2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica  e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
    Per  interventi  di  sostituzione  di  sistemi  di  illuminazione
d'interni e delle pertinenze  esterne  degli  edifici  esistenti  con
sistemi a led o a piu' alta efficienza:
      a)  le  lampade  devono  essere   certificate   da   laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche
(solido fotometrico, resa cromatica,  flusso  luminoso,  efficienza),
nonche' per  la  loro  conformita'  ai  criteri  di  sicurezza  e  di
compatibilita' elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti
e recanti la marcatura CE;
      b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
        i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni
e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
        ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
      c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50%
della potenza sostituita, nel rispetto  dei  criteri  illuminotecnici
previsti dalla normativa vigente;
      d)  gli  apparecchi  di  illuminazione  devono   rispettare   i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi
della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e  devono  avere  almeno  le
stesse caratteristiche tecnico  funzionali  di  quelli  sostituiti  e
permettere il rispetto dei requisiti  normativi  d'impianto  previsti
dalle norme UNI e CEI vigenti;
      e)  i  sistemi  di  illuminazione  esterni  o  emittenti  verso
l'esterno   sono   realizzati   in   conformita'    alla    normativa
sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
    Per interventi relativi all'installazione di sistemi di  building
automation e' consentito l'accesso  alle  sole  tecnologie  afferenti
almeno alla classe B della Norma EN 15232.
    2. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e  con  sistemi
ad alta efficienza di cui all'art. 4, comma 2
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le  modalita'  di
calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di  cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
    2.1 Pompe di calore
    Per le pompe di  calore,  l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al
presente decreto e' consentito a condizione che le predette pompe  di
calore soddisfino i seguenti requisiti:
      a) per  le  pompe  di  calore  elettriche  il  coefficiente  di
prestazione istantanei  (COP)  deve  essere  almeno  pari  ai  valori
indicati nella Tabella 3. La  prestazione  delle  pompe  deve  essere
dichiarata e garantita dal costruttore della pompa  di  calore  sulla
base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN 14511. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime,  nelle
condizioni indicate nella Tabella 3.

              Parte di provvedimento in formato grafico

    La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal
costruttore della pompa di calore sulla base di prove  effettuate  in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento  della
prova le pompe di calore devono  funzionare  a  pieno  regime,  nelle
condizioni indicate nelle Tabelle 3 e 4 sopra riportate:
      UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad
assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
      UNI EN 14511 per quanto riguarda le pompe di  calore  a  gas  a
motore endotermico;
      c) nel caso di pompe  di  calore  a  gas  ad  assorbimento,  le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come  NO2  ),
dovute  al  sistema  di  combustione,  devono  essere  calcolati   in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere  inferiori
a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
      d) nel caso di pompe di calore a gas con motore  a  combustione
interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto  (NOx  espressi
come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere  calcolati
in  conformita'  alla  vigente  normativa  europea  e  devono  essere
inferiori  a  240  mg/kWh  (valore   riferito   all'energia   termica
prodotta);
      e) nel caso di pompe di calore elettriche o  a  gas  dotate  di
variatore di velocita' (inverter o  altra  tipologia),  i  pertinenti
valori di cui alla Tabella 3 e 4 sono ridotti del 5%;
      f)  sono  installate  valvole  termostatiche  a  bassa  inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla  portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
        i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche
o altra regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata  sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico, con particolare riferimento alle  specifiche  tecniche  di
modulazione dei generatore a  biomassa  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
        ii. dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina  di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali;
        iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C.
    2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso  agli
incentivi relativi agli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera b), del presente decreto.
    Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore  di  cui  alle
successive  lettere  da  a)  a  e)  installati  in  sostituzione   di
generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile  o  a
gasolio per la climatizzazione invernale degli  edifici,  incluse  le
serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.
    Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole,  e'
consentito il mantenimento dei generatori  esistenti  a  gasolio  con
sola funzione di backup. In tal  caso  il  produttore  e'  tenuto  ad
installare strumenti di misura,  certificati  da  soggetto  terzo  ed
accessibili ai controlli. L'incentivo e'  calcolato,  per  mezzo  dei
coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla
base delle  misure  annuali  della  produzione  ascrivibile  a  fonte
rinnovabile,  che  il  produttore  e'  tenuto  a  fornire   al   GSE.
L'incentivo  annualmente  riconosciuto  non  puo'  comunque  superare
quello  previsto  dall'Allegato  II,  paragrafo  2.2,  per   impianti
equivalenti in assenza della misurazione suddetta.
    Per la sostituzione di piu' generatori di calore presenti  presso
uno o piu' edifici e/o case isolate con un  impianto  di  generazione
centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt , la  richiesta
di   concessione   dell'incentivo   potra'   essere   presentata   al
raggiungimento della sostituzione di almeno  il  70%  dei  generatori
esistenti presso le diverse utenze.  Tutti  i  generatori  di  calore
sostituiti devono essere alimentati a biomassa,  a  carbone,  a  olio
combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati  presso
la centrale termica devono avere i requisiti  tali  da  ottenere,  ai
sensi del presente decreto, un coefficiente premiante  riferito  alle
emissioni di polveri pari a 1,5.
    Per  gli  interventi  effettuati  nelle  aree   non   metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole e dalle  imprese  operanti  nel
settore forestale, e' ammessa  agli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL  con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali
da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante
riferito alle emissioni  di  polveri  pari  a  1,5.  Resta  ferma  la
possibilita' delle Regioni di limitare l'applicazione della  predetta
fattispecie  nel  rispetto  dell'art.  3-quinquies  del   d.lgs.   n.
152/2006.
    Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che  utilizzano  per  la
generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
    E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli
incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la
durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che  presentino  i
requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 28/2011. La manutenzione dovra' essere effettuata  sul  generatore
di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che  presenta  richiesta
di incentivo deve conservare,  per  tutta  la  durata  dell'incentivo
stesso,  gli  originali  dei  certificati   di   manutenzione.   Tali
certificati   possono   altresi'   essere   inseriti   nei    Catasti
informatizzati costituiti presso le Regioni.
    Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica  (o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti  i
corpi scaldanti a esclusione:
      i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico, con particolare riferimento alle  specifiche  tecniche  di
modulazione dei generatore a  biomassa  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
      ii.  dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali;
      iii. degli impianti di climatizzazione invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C;
      iv. dei termocamini e delle stufe a pellet.
    Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto il rispetto  dei
requisiti di cui alle successive lettere  da  a)  a  e)  oppure,  ove
esistenti, i piu' restrittivi  vincoli  e  limiti  fissati  da  norme
regionali.
    In aggiunta al rispetto di  tutti  i  sopra  indicati  requisiti,
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di  attuazione
dell'art. 290,  comma  4  del  d.lgs.  n.  152/2006,  l'accesso  agli
incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore  oggetto
di tale decreto, e' altresi' subordinato all'avvenuta  certificazione
del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.
    a)  Per  le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
inferiore o uguale a 500 kWt :
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
      ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%+ log(Pn ) dove
Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio;
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
      iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo  termico
dimensionato secondo quanto segue:
        per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in
accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
        per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile,
prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt ;
        per le caldaie automatiche a pellet  prevedendo  comunque  un
volume  di  accumulo,  tale  da  garantire  un'adeguata  funzione  di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare  i  cicli  di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista.
      v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo
di certificazione accreditato che ne certifichi la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006  e  successive  modificazioni.
Nel  caso  delle  caldaie  potra'  essere  utilizzato   solo   pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore  e'  stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior  qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione  fiscale  dovra'
riportare  l'evidenza  della  classe  di  qualita'  e  il  codice  di
identificazione   rilasciato   dall'Organismo    di    certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet.
      vi.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
    b)  Per  le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt :
      i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato  da
una dichiarazione del produttore  del  generatore  nella  quale  deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
      ii. emissioni in atmosfera non  superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15,  come  verificate  da  un  laboratorio  accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di  impianto,  con
indicazione del biocombustibile utilizzato;
      iii.  il  pellet  utilizzato  deve  essere  certificato  da  un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006  e  successive  modificazioni.
Nel  caso  delle  caldaie  potra'  essere  utilizzato   solo   pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore  e'  stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior  qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione  fiscale  dovra'
riportare  l'evidenza  della  classe  di  qualita'  e  il  codice  di
identificazione   rilasciato   dall'Organismo    di    certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
      iv.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili;
      v. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume  di
accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione  di
carico, con l'obiettivo  di  minimizzare  i  cicli  di  accensione  e
spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui
non sia tecnicamente  fattibile,  tali  fattori  limitativi  dovranno
essere  opportunamente  evidenziati  nella   relazione   tecnica   di
progetto.
    c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 14785;
      ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
      iv.  il  pellet  utilizzato  deve  essere  certificato  da   un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
    d) Per i termocamini a legna:
      i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini  o
termocamini, sia a focolare aperto  che  chiuso,  o  stufe  a  legna,
indipendentemente dal fluido termovettore;
      ii. certificazione di un organismo accreditato che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13229;
      iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
      iv. emissioni in atmosfera non  superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
      v.  possono   altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
    e) Per le stufe a legna:
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13240;
      ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
      iii. emissioni in atmosfera non superiori  a  quanto  riportato
nella Tabella 15, come verificate da  un  organismo  accreditato,  in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
      iv.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006  e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione  di  cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
    2.3 Solare termico e solar cooling
    Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso  agli
incentivi relativi agli  interventi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera c), del presente decreto.
    Per impianti solari termici e di solar  cooling,  l'accesso  agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito se:
      a) i collettori solari sono in  possesso  della  certificazione
Solar Keymark;
      b)  in   alternativa,   per   gli   impianti   solari   termici
prefabbricati del tipo factory made,  la  certificazione  di  cui  al
punto a) relativa al solo collettore  puo'  essere  sostituita  dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
      c)  i  collettori  solari  hanno   valori   di   producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua  prodotta  per
unita' di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi  primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire  dal  dato
contenuto nella  certificazione  Solar  Keymark  (o  equivalentemente
nell'attestazione   rilasciata   da   ENEA   per   i   collettori   a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento  di  50°C,
superiori ai seguenti valori minimi:
        nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m²  anno,
con riferimento alla localita' Würzburg;
        nel  caso  di  collettori  sottovuoto  e  collettori  a  tubi
evacuati: maggiore  di  400  kWht  /m²  anno,  con  riferimento  alla
localita' Würzburg;
        nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht
/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
    d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i  quali  e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la  producibilita'  specifica,
in termini  di  energia  solare  annua  prodotta  QL  per  unita'  di
superficie di apertura Aa , misurata secondo la norma UNI EN  12976-2
con  riferimento  al  valore  di  carico  giornaliero,   fra   quelli
disponibili,  piu'  vicino,  in  valore  assoluto,  al  volume  netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e  riportata
sull'apposito  rapporto  di  prova  (test  report)  redatto   da   un
laboratorio accreditato, deve  rispettare  almeno  uno  dei  seguenti
valori:
    maggiore di 400 kWht/m²  anno,  con  riferimento  alla  localita'
Würzburg;
    e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni. In caso di  installazione  di  collettori  solari
termici  per  la  produzione  di  calore  in  processi   industriali,
artigianali,   agricoli   (coltivazione/allevamento)   o    per    il
riscaldamento di piscine, per cui risulti essere  non  necessario  un
sistema di accumulo termico (bollitore), i  requisiti  relativi  alla
garanzia di tale  componente  vengono  meno.  L'asseverazione,  o  la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la  richiesta  di  concessione  degli  incentivi,  dovra'  essere
corredata da una relazione tecnica,  indipendentemente  dalla  taglia
del  nuovo  campo  solare  installato,   che   giustifichi   la   non
indispensabilita' del  sistema  di  accumulo  termico,  specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi  dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
    f) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni;
    g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti;
    h) per i collettori solari a concentrazione per i  quali  non  e'
possibile  l'ottenimento  della  certificazione  Solar  Keymark,   la
certificazione di cui al punto a) e'  sostituita  da  un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA;
    i) nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini
di  una  copertura  parziale  del   fabbisogno   di   climatizzazione
invernale, e' necessaria, l'installazione di elementi di  regolazione
della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole  termostatiche
a bassa inerzia termica, ad eccezione:
      i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra  regolazione  di  tipo  modulante  agente  sulla  portata   sia
dimostrata inequivocabilmente non  fattibile  tecnicamente  nel  caso
specifico (cfr. decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo  della  prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e  dei  requisiti  minimi
degli edifici);
      ii.  dei  locali  in  cui  e'  installata  una  centralina   di
termoregolazione  con  dispositivi  modulanti  per   la   regolazione
automatica della temperatura  ambiente  (cfr.  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti  minimi  degli  edifici);  in  caso  di  impianti  al
servizio di piu' locali, e'  possibile  omettere  l'installazione  di
elementi di  regolazione  di  tipo  modulante  agenti  sulla  portata
esclusivamente sui terminali di  emissione  situati  all'interno  dei
locali in cui e' presente una centralina di  termoregolazione,  anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale,  anche  sui
terminali di emissione installati in altri locali;
      iii. degli impianti di climatizzazione invernale  progettati  e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori  a
45°C;
    j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i  metri
quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la
potenza frigorifera (espressa in kWf ) e'  maggiore  di  2;  in  ogni
caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75;
    k) per le macchine frigorifere DEC, la superficie  minima  solare
lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora
di aria trattata; in  ogni  caso,  la  superficie  solare  lorda  dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata  non  potra'
superare il valore di 10.
    Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto per impianti
di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo  e
per le reti di teleriscaldamento.
    2.4 Scaldacqua a pompa di calore
    Per le pompe di calore dedicate alla  sola  produzione  di  acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo  la  norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali
di normazione.
    2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore
    Per i sistemi ibridi a pompa di calore il rapporto tra la potenza
termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile  della
caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.
    La pompa di calore deve rispettare i  requisiti  tecnici  di  cui
alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
    La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e  rispettare
i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 2
del presente Allegato I.
    Devono essere installate valvole termostatiche  a  bassa  inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla  portata)
su tutti  i  corpi  scaldanti  come  indicato  alla  lettera  f)  del
paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
    3.  Criteri  di  ammissibilita'  per  le   diagnosi   energetiche
preliminari e gli attestati di prestazione energetica
    Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI
EN 16247.
    Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al  decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  e  successive  modificazioni,
nonche'  ai  decreti  attuativi  dello  stesso  nel  rispetto   delle
disposizioni regionali, ove presenti.
                                                          Allegato II

              Parte di provvedimento in formato grafico

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