Più controlli sulle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Questo l'obiettivo del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che ha attuato la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55).
Definiti:
- campi di applicazione della disciplina (con esclusione delle acque minerali naturali e medicinali);
- obblighi per regioni e province;
- i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati;
- istituzione di controlli e analisi;
- provvedimenti in caso di non conformità e sanzioni;
- valori di parametro (Allegato I);
- metodologie di controllo (Allegato II);
- indicazioni di prestazioni analitiche (Allegato III).
Inoltre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è previsto un decreto del Ministro della Salute contenente specifiche indicazioni operative, elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, finalizzate a garantire l'applicazione uniforme del presente decreto nel territorio nazionale.
Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036)
in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55
Vigente al: 22-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre
2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle
acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea
2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante
attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM,
90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di
radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;
Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull'applicazione
dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il controllo del
grado di radioattivita' ambientale allo scopo di determinare
l'esposizione dell'insieme della popolazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso
stabilisce i principi e disciplina le modalita' del controllo delle
sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonche' i
relativi valori di parametro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «acque destinate al consumo umano»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso
potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per
altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in
bottiglie o altri contenitori;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul
mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;
b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o
piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione;
c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o
dosimetriche adottate nel presente decreto per il controllo della
radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano, quali, in
particolare, la concentrazione di attivita' di radon, la
concentrazione di attivita' di trizio, la dose indicativa;
d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un
anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine
naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo
umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di
decadimento del radon a vita breve;
e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro,
ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori
misurati del parametro e al di sopra del quale e' obbligatorio
valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate
al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da
richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l'adozione di
provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualita' dell'acqua,
per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a
garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;
f) «programma di controllo»: insieme delle attivita' atte a
verificare, mediante il monitoraggio dei parametri indicatori, il
rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo
umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials
indicante materiali, generalmente materie prime, o prodotti
secondari, o residui di attivita' industriali, contenenti
radionuclidi di origine naturale e regolati dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come
riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero
chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante
rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua
destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o
attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per
la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in
bottiglie o altri contenitori; sono altresi' considerati gestori le
imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a),
numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono
fornite attraverso rete di distribuzione idrica;
i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e
strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua destinata
al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione alle utenze.
Art. 3
Ambito di applicazione ed esenzioni
1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo
umano.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi
del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la
direttiva 2009/54/CE;
b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate
dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo
umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di
10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le
acque fornite nell'ambito di una attivita' commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le
province autonome provvedono a che:
a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in
ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di
tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
b) la popolazione interessata sia informata della possibilita' di
chiedere alle autorita' competenti lo svolgimento di verifiche atte
ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi
all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli
appropriati allorche' si manifesti un pericolo potenziale per la
salute umana derivante dalla qualita' di tali acque.
Art. 4
Obblighi generali
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende
sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali
e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive
nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del
rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso
l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della
salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della
relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', esamina il testo del
programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un
parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia
autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto
del parere del Ministero della salute.
3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui
cambino le condizioni sulla base delle quali e' stato elaborato,
seguendo le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. In caso di superamento di uno o piu' valori di parametro di cui
all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a
svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e
bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da
leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:
a) venga valutato il rischio per la salute a cui e' esposta la
popolazione interessata;
b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi
volti a ridurre la concentrazione di radioattivita' nell'acqua
destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del
presente decreto;
c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela
della salute pubblica.
5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque
destinate al consumo umano di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui
all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della
salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La
pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari
sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.
Art. 5
Valori di parametro
e punti in cui i valori devono essere rispettati
1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.
2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti
punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione
idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui
fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori,
nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in
cui sono utilizzate nell'impresa.
3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva
la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri
indicatori, che puo' essere un punto qualsiasi della rete di
distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione
che non vi siano modifiche peggiorative della qualita' dell'acqua per
quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattivita' tra il
punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di
parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2,
lettere b), c) e d), se l'acqua introdotta nelle cisterne,
confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle
imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il
controllo della radioattivita' puo' essere considerato assolto dal
controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza
effettuato ai sensi del presente decreto, a condizione che i
contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i
raccordi, le guarnizioni, nonche' tutti i materiali utilizzati con
cui l'acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di
parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di
concentrazione di radioattivita' dell'acqua proveniente dalla rete di
distribuzione idrica.
4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di
attivita' di radon e' stabilito, con decreto del Ministro della
salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il
quale l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure
cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), e'
giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessita'
di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del predetto
decreto, tale livello di riferimento e' fissato a 1000 Bq/l.
Art. 6
Controlli e analisi
1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano
fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle
imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per
la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i
requisiti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 2, sono
effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui
all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle
acque destinate al consumo umano, mediante analisi della
radioattivita' presente nelle acque, atte ad accertare se siano
superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1.
Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri
enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle
acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute
pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA
anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati
in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi
della qualita' dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultati
dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende
sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali,
per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli impianti di una rete di
distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale di piu'
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici individuati
con legge regionale, la regione puo' individuare l'azienda alla quale
attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti
acquedottistiche interregionali l'organo sanitario di controllo e'
individuato d'intesa fra le regioni interessate.
2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di
controllo di cui all'articolo 4, comma 1. Tali controlli devono
essere effettuati in conformita' ai principi generali, alle
frequenze, alle strategie di screening e ai requisiti analitici
stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione delle
conoscenze tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della
salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II,
il valore dei parametri di screening per l'attivita' alfa totale e
l'attivita' beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III.
3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e
dalle province autonome al Ministero della salute, il quale, in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', gestisce un
archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la
documentazione riguardanti le misure di radioattivita' nelle acque
destinate al consumo umano e le altre attivita' connesse disciplinate
dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla
qualita' delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei
controlli effettuati in applicazione del presente decreto sono
comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea, se
richiesti dalla Commissione medesima.
4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in
cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della
conformita' ai valori di parametro del presente decreto adottino un
sistema di qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e
pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di
sanita' provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche
periodiche del sistema di qualita'. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica in caso di laboratori di prova
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di
accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008.
5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque
destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati
a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita,
utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia
conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli
interni fanno parte dell'analisi e gestione del rischio, che e'
effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nel
decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione
idrica, l'analisi e gestione del rischio e' effettuata anche tenendo
conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza
dell'acqua (PSA) raccomandato dall'organizzazione mondiale della
sanita' (OMS). I controlli interni possono essere concordati con
l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della
salute pubblica individuati da leggi regionali. I controlli interni
non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i
controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per
un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte
degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorita'
ed enti competenti ai sensi del presente decreto.
7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono
fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e
i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n.
882/2004.
Art. 7
Provvedimenti in caso di non conformita' dei parametri indicatori e
informazione alla popolazione
1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito
dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo
di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero
gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla
salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale
superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:
a) valutano i rischi per la salute a cui e' esposta la
popolazione interessata;
b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore
interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne
la causa;
c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le
misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c).
2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente,
tenendo conto dell'entita' del superamento dei valori di parametro, e
comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.
3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e
comunque entro il termine di cui al comma 2, al Ministero della
salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la
salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure cautelative e i
provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera
c). Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione
dell'Istituto superiore di sanita', esamina la documentazione
ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o
provincia autonoma un parere entro 2 mesi dal ricevimento della
predetta documentazione.
4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative
di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del parere
del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati
tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del
parere del Ministero della salute di cui al comma 3, ai soggetti
competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non
oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare:
a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute
pubblica;
b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di
garantire il ripristino della qualita' dell'acqua secondo i requisiti
del presente decreto.
5. Il sindaco, l'azienda sanitaria locale, ovvero l'altro ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica
individuato da leggi regionali, e il gestore del servizio idrico
integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo
umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso
cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto di propria
competenza, a che la popolazione interessata:
a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della
valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli
eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il
gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi
acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli utenti
circa la situazione di non conformita' accertata e circa i
provvedimenti correttivi attuati;
b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari
utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della
radioprotezione.
6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno
dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica
tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica
individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del
risultato della misura, al fine di procedere con le conseguenti
valutazioni e gli eventuali interventi.
Art. 8
Indicazioni tecnico-operative
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate specifiche
indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, elaborate in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', finalizzate a
garantire uniformita' e coerenza di applicazione del presente decreto
nel territorio nazionale.
Art. 9
Poteri sostitutivi
1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o
province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 6, comma 1, con la procedura di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
diffida la regione interessata ad adempiere, entro un termine
stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7,
comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Ove la regione non adempie alla diffida di cui al comma 1,
ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o insufficienti,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli atti necessari
all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Gli
oneri sono a carico della regione inadempiente.
Art. 10
Sanzioni
1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma
dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata
violazione della disposizione del presente comma da parte di un
gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un
provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne da'
comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento
affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi
acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione
idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, e' in ogni caso
tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino
all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso
gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti
della rete di distribuzione idrica.
2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che
certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori a
norma dell'articolo 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni
risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al
periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro
50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di misura non conservato
nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia
incorso in altra violazione della stessa indole.
3. Il gestore che non comunica all'azienda sanitaria locale
competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato da leggi
regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro, a norma
dell'articolo 7, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non
comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per
ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che, nei cinque
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
4. Il gestore che non attua, a norma dell'articolo 7, comma 4,
lettera b), i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda
sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico
individuato dalla regione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a
terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione
idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la
popolazione interessata circa la situazione di non conformita'
accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente
attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7, comma
5, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50.000 ad euro 150.000.
6. Quando e' accertato che la violazione di una delle disposizioni
previste dai commi 4 o 5 e' stata commessa da un gestore che presta
il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un provvedimento
dell'amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne da'
comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento
affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il
gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi
acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione
oppure cisterne fisse o mobili e' in ogni caso tenuto alla
prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle
procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla
consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di
distribuzione idrica.
Art. 11
Applicazione sanzioni amministrative
1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente
pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica
individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni
delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le
provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia
autonoma.
Art. 12
Disposizioni finanziarie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
allegato I, parte C, e' soppressa la tabella relativa alla
radioattivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato I
Valori di parametro per radon, trizio e dose indicativa (DI)
per le acque destinate al consumo umano
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono fissati i valori di
parametro, riportati nella seguente tabella:
=====================================================================
| | Valore di | Unita' di | |
| Parametro | parametro | misura | Note |
+=============================+=================+===========+=======+
| Concentrazione di attivita' | | | |
| di radon | 100 | Bq/l |Nota 1 |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+
| Concentrazione di attivita' | | | |
| di trizio | 100 | Bq/l | |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+
| Dose Indicativa (DI) | 0,10 | mSv | |
+-----------------------------+-----------------+-----------+-------+
Nota 1: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative, di
cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), sono considerati
giustificati da motivi di protezione radiologica, senza ulteriori
considerazioni, quando la concentrazione di attivita' di radon supera
il livello stabilito nell'articolo 5, comma 4.
Allegato II
Controlli delle sostanze radioattive
1. Principi generali
Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di
parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo,
nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del
presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni
riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le
modalita' stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.
Non e' richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un
parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora
non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del
presente allegato, cioe' quando si possa stabilire, tramite
valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini
rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattivita',
risultati di analisi di radioattivita' o altre informazioni
attendibili, che e' improbabile che tale parametro superi il
corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma
determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non e'
richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale
decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la
documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di
eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero
della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto
superiore di sanita', le necessarie valutazioni, e provvede ad
informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di
sostegno.
2. Radon
Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate
indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle
acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da
fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini
superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di
tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le
caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la
radioattivita' della roccia o del terreno e del tipo di captazione,
che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle
aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attivita' di
radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attivita' di
radon nelle acque destinate al consumo umano e' attivato allorche',
in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di
eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il
superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato con le frequenze minime di cui alle
tabelle 1 e 2 del presente allegato.
3. Trizio
Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della
concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo umano sia
attivato in caso di possibile presenza di fonti antropogeniche di
trizio nell'area di approvvigionamento e non sia possibile
dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini
effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto del suo
valore di parametro riportato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato con le frequenze di cui alle tabelle
1 e 2 del presente allegato.
Qualora la concentrazione di attivita' di trizio superi il valore
di parametro, occorre effettuare ulteriori indagini analitiche per
valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali,
utilizzando le stesse modalita' previste per la valutazione della
dose indicativa in presenza di fonti di radioattivita' artificiale.
4. Dose indicativa
Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della
dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano sia attivato
in caso di presenza di una o piu' possibili fonti di radioattivita'
artificiale, o di radioattivita' naturale elevata o di NORM nell'area
di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di
programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello
della dose indicativa si attesta al di sotto del suo valore di
parametro riportato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato, per quel che riguarda i
radionuclidi artificiali e i NORM, con le frequenze minime di cui
alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che riguarda i
radionuclidi naturali, con una frequenza - stabilita dalla regione o
provincia autonoma - anche inferiore ai valori riportati nelle
tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo di una volta
all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia
prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, e'
necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti
dell'approvvigionamento tali da influire potenzialmente sulle
concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano.
5. Trattamento delle acque
In caso di trattamento volto a ridurre la concentrazione di
radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono
in ogni caso effettuati con le frequenze minime indicate nelle
tabelle 1 e 2 del presente allegato, al fine di verificare il
mantenimento dell'efficacia di tale trattamento.
6. Frequenze minime di campionamento e analisi
La frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli
delle acque destinate al consumo umano e' stabilita nella seguente
tabella:
Tabella 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle
acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno dalla rete
di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari
===================================
| Volume di | Numero di |
|acqua (in m³/d)|campioni all'anno|
| (Nota 1) | (Nota 2) |
+===============+=================+
|volume ≤ 100 |(Nota 3) |
+---------------+-----------------+
|100 < volume | |
|≤ 1 000 |1 |
+---------------+-----------------+
| |1 + 1 per ogni 3 |
| |300 m³/d del |
| |volume totale e |
|1 000 < volume |relativa frazione|
|≤ 10 000 |(min=2, max=4) |
+---------------+-----------------+
| |3 + 1 per ogni 10|
| |000 m³/d del |
| |volume totale e |
|10 000 < volume|relativa frazione|
|≤ 100 000 |(min=5, max=13) |
+---------------+-----------------+
| |10 + 1 per ogni |
| |25 000 m³/d del |
| |volume totale e |
|volume ˃ 100 |relativa frazione|
|000 |(min=15) |
+---------------+-----------------+
Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno
civile. Per determinare la frequenza minima e' possibile basarsi sul
numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul
volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite
al giorno.
Nota 2: il numero di campioni deve essere uniformemente
distribuito nell'arco dell'anno.
Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla regione o provincia
autonoma secondo le indicazioni a carattere tecnico-scientifico
contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto;
tale frequenza non puo' essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per
volumi d'acqua superiori a 10 m³/d.
Tabella 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle
acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o altri
contenitori
=============================================
| Volume di acqua | |
|confezionato ogni giorno | Numero di |
| (in m³/d) |campioni all'anno|
+=========================+=================+
| volume ≤ 1 | 1 |
+-------------------------+-----------------+
| 1 < volume ≤ 10 | 1 |
+-------------------------+-----------------+
| |1 + 1 per ogni 33|
| | m³/d del volume |
| |totale e relativa|
| |frazione (min=2, |
| 10 < volume ≤ 100 | max=4) |
+-------------------------+-----------------+
| | 3 + 1 per ogni |
| | 100 m³/d del |
| | volume totale e |
| |relativa frazione|
| 100 < volume ≤ 1000 | (min=5, max=13) |
+-------------------------+-----------------+
| | 10 + 1 per ogni |
| | 250 m³/d del |
| | volume totale e |
| |relativa frazione|
| volume ˃1000 | (min=15) |
+-------------------------+-----------------+
7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro
Allorche' un valore di parametro e' superato in un dato campione,
l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero altro ente pubblico
individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua
le verifiche del caso sulle misure effettuate su quel campione e,
tenendo conto della frequenza di campionamento e dell'entita' del
superamento del valore di parametro, procede ad effettuare ulteriori
campionamenti delle acque al fine di garantire che l'insieme dei
valori misurati fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente
preciso della concentrazione di attivita' media durante l'anno civile
in corso.
Allegato III
Controllo della dose indicativa e caratteristiche di prestazione
analitica
1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)
La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del
contenuto di radioattivita' dell'acqua, e in particolare della
concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.
Nell'ambito del programmi di controllo di cui all'articolo 4
comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve
essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto
di radioattivita' nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla
misura della concentrazione di attivita' alfa totale e beta totale(1)
. In particolari casi, adeguatamente motivati, si puo' applicare una
strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.
--------
(1) Se del caso, la concentrazione di attivita' beta totale puo'
essere sostituita con la concentrazione di attivita' beta residua,
ottenuta sottraendo alla concentrazione di attivita' beta totale la
concentrazione di attivita' del K-40.
a) Strategia di screening basata sulla misura dell'attivita' alfa
totale e beta totale
Il livello di screening per l'attivita' alfa totale e' fissato a
0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attivita' beta totale e'
fissato a 0,5 Bq/l.
Se le concentrazioni di attivita' alfa totale e beta totale
risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5Bq/l, la DI
risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e
quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano
indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici
radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In
tali casi va accertato se l'entita' della presenza di tali specifici
radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a
tale scopo, e' utile determinare preventivamente l'attivita' beta
residua.
Nel caso in cui la concentrazione di attivita' alfa totale superi
0,1 Bq/l o la concentrazione di attivita' beta totale superi 0,5
Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici
radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di
screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I
radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le
informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattivita'. Nel
caso in cui la concentrazione di attivita' beta totale sia superiore
a 0,5 Bq/l e' utile determinare preventivamente la concentrazione di
attivita' beta residua.
b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di
singoli radionuclidi
I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte
le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattivita'.
2. Calcolo della dose indicativa (DI)
La DI e' calcolata a partire dalle concentrazioni di attivita'
dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati
nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i
coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti piu'
recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.
In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e
assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono
calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di
attivita' a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv
all'anno (tabella 1). La DI e' quindi determinata dalla seguente
formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1
Concentrazioni di attivita' derivate relative alla radioattivita'
nelle acque destinate al consumo umano(1)
=====================================================================
| | | Tipo di | Concentrazione |
| Origine | Radionuclide | decadimento | derivata |
+===============+=================+==============+==================+
| | U-238 (2) | Alfa | 3,0 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | U-234 (2) | Alfa | 2,8 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| Naturale | Ra-226 | Alfa | 0,5 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Ra-228 | Beta | 0,2 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Pb-210 | Beta | 0,2 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Po-210 | Alfa | 0,1 Bq/l |
+---------------+-----------------+--------------+------------------+
| | C-14 | Beta | 240 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Sr-90 | Beta | 4,9 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Pu-239/Pu-240 | Alfa | 0,6 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| Artificiale | Am-241 | Alfa | 0,7 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Co-60 | Beta | 40 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Cs-134 | Beta | 7,2 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | Cs-137 | Beta | 11 Bq/l |
| |-----------------+--------------+------------------+
| | I-131 | Beta | 6,2 Bq/l |
+---------------+-----------------+--------------+------------------+
(1) La tabella comprende i valori dei radionuclidi naturali e
artificiali piu' comuni; si tratta di valori calcolati per una dose
di 0,1 mSv e un'ingestione annua di 730 litri, utilizzando i
coefficienti di dose stabiliti nell'allegato III, tabella A, della
direttiva 96/29/Euratom; le concentrazioni derivate per altri
radionuclidi possono essere calcolate sulla stessa base.
(2) La tabella si riferisce esclusivamente alle proprieta'
radiologiche dell'uranio e non alla sua tossicita' chimica, piu'
elevata di quella radiologica.
3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi
Per i seguenti parametri e radionuclidi, il metodo di analisi
utilizzato deve, come minimo, essere in grado di misurare le
concentrazioni di attivita' con un limite di rivelazione specificato
di seguito:
Tabella 2
Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri
=====================================================================
| | Limite di rivelazione | |
| Parametri e radionuclidi | (Note 1 e 2) | Note |
+================================+=========================+========+
|Trizio | 10 Bq/l | Nota 3 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Radon | 10 Bq/l | Nota 3 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Concentrazione di attivita' alfa| | |
|totale Concentrazione di | | Nota 4 |
|attivita' beta totale | 0,04 Bq/l 0,2 Bq/l | Nota 4 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|U-238 | 0,02 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|U-234 | 0,02 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Ra-226 | 0,04 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Ra-228 | 0,02 Bq/l | Nota 5 |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Pb-210 | 0,02 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Po-210 | 0,01 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|C-14 | 20 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Sr-90 | 0,4 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Pu-239/Pu-240 | 0,04 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Am-241 | 0,06 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Co-60 | 0,5 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Cs-134 | 0,5 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|Cs-137 | 0,5 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
|I-131 | 0,5 Bq/l | |
+--------------------------------+-------------------------+--------+
Nota 1: il limite di rivelazione e' calcolato conformemente alla
norma ISO 11929, relativa ai fondamenti e alle applicazioni della
determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite
di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le misure
delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo e
secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e riportate come
incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con
un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente alla guida ISO
per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.
Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon e' pari
al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).
Nota 4: il limite di rivelazione delle attivita' alfa totale e
dell'attivita' beta totale e' pari al 40% dei valori di screening 0,1
Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.
Nota 5: questo limite di rivelazione si applica esclusivamente
allo screening iniziale per la DI di una nuova fonte di acqua; se
dalle verifiche iniziali emerge che non e' plausibile che il Ra-228
superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione
puo' essere aumentato a 0,08 Bq/l per le misurazioni specifiche di
routine del Ra-228 finche' non sia necessario ripetere il controllo.