Al via il regolamento che definisce le modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale.
In particolare, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2016, n. 72, definisce composizione e organizzazione della nuova istituzione, il cui scopo è assicurare «il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali e l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale».
La Consulta, di cui faranno parte esponenti di Ministeri e Istituti quali Ispra e Istat, è stato previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)». Il ministero dell'Ambiente garantirà il servizio di segreteria tecnica, anche avvalendosi di società esterne.
Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016
Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per
l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. (16A02445)
in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2016, n. 72
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta del
MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e
successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante «Norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione
e dei rilevamenti terrestri e idrografici» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 58 e 68 del predetto decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto in particolare l'art. 59, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005, con il quale e' stato istituito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni;
Visto altresi' l'art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005, con il quale e' stato istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
«Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante
«Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni del 1° febbraio 2008, denominata «Verso un
Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)»;
Visto il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3
dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati,
entrato in vigore il 24 dicembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la decisione n. 2009/442/CE della Commissione del 5 giugno
2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la
rendicontazione;
Visto il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione del 19
ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di
rete, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la
Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante
«Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita'
europea (INSPIRE)», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione del 29
marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai
set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati
membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in
base a condizioni armonizzate;
Visto il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione del 23
novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi di
dati territoriali, e successive modificazioni;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, autorita' competente per l'attuazione del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e' chiamato a trasmettere
alla Commissione europea i dati del monitoraggio (monitoring), ai
sensi dell'art. 21 della direttiva (INSPIRE) e della decisione della
Commissione n. 442/2009;
Considerata l'esigenza di realizzare un punto di contatto nazionale
(National Contact Point), per tutte le attivita' di competenza
concernenti l'infrastruttura nazionale per l'informazione
territoriale e il monitoraggio ambientale, per le autorita' pubbliche
individuate dall'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32;
Visto il comma 1 del predetto art. 11, che prevede l'istituzione
della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed
ambientale;
Visto il comma 5 del medesimo art. 11, che stabilisce che le
modalita' di funzionamento della Consulta siano definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante
«Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima
costituzione e di aggiornamento dello stesso»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante
«Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di
ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante
«Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2011, recante
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (c.d. decreto
crescita 2.0), e nello specifico l'art. 9, recante «Documenti
informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art.
9, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 5 novembre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio di ministri;
Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, definisce le modalita' di
funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione
territoriale ed ambientale.
2. Il presente decreto individua altresi', nell'ambito della
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, in
via di prima applicazione, le sezioni tecniche per l'attivita'
istruttoria e le competenze di ogni singola sezione. Eventuali
modifiche al numero ed alle competenze delle sezioni tecniche
potranno, anche, su proposta della Consulta nazionale, essere
effettuate con le stesse modalita' di cui all'art. 11, comma 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Art. 2
Composizione della Consulta nazionale
1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed
ambientale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32, assicura il raccordo istituzionale tra le
pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali e
l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti
al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione
territoriale e del monitoraggio ambientale.
2. La Consulta, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e' presieduta da un
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individuato dal Ministro, ed e' costituita dai
seguenti componenti, scelti tra professionalita' di comprovata e
maturata esperienza:
a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di cui uno, individuato dal Ministro,
ricopre la carica di Presidente;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi cartografici
dello Stato di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68:
1) Istituto geografico militare;
2) Istituto idrografico della Marina;
3) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche - CIGA;
4) Agenzia delle entrate - Direzione centrale catasto e
cartografia;
5) ISPRA - Servizio geologico;
6) ISTAT - Istituto nazionale di statistica;
c) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province
autonome;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo;
i) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
j) un rappresentante del Ministero della salute;
k) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;
l) un rappresentante dell'ISPRA;
m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;
o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
q) un rappresentante del Centro interregionale per i sistemi
informatici, geografici e statistici (CISIS).
Art. 3
Organizzazione e modalita' di funzionamento della Consulta nazionale
1. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed
ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 32, ai fini dell'attivita' istruttoria, e'
organizzata e svolge le sue funzioni con le seguenti modalita':
a) i componenti della Consulta durano in carica tre anni e sono
rinnovabili per una sola volta;
b) la Consulta e' validamente costituita con la presenza della
meta' piu' uno dei componenti; per la validita' delle sedute della
Consulta e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei
componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza;
c) decade dall'incarico il componente che non sia presente alle
riunioni per tre volte consecutive; la presenza si ritiene assicurata
anche attraverso gli strumenti di video e teleconferenza;
d) la Consulta e' convocata dal Presidente, previo debito preavviso
di almeno dieci giorni, e si riunisce con cadenza almeno
quadrimestrale; le sessioni di lavoro possono essere anche condotte
attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre
modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti
telematici che assicurino, comunque, parita' di partecipazione ai
processi decisionali a tutti i rappresentanti;
e) nell'ambito della Consulta sono attivate sezioni tecniche
presiedute da un coordinatore individuato dalla sezione stessa. Ai
lavori delle sezioni tecniche possono partecipare, oltre ai membri
della Consulta, esperti tecnici invitati dagli enti di cui all'art.
2, comma 1. Le sezioni tecniche sono convocate per lo svolgimento
delle attivita' di competenza ogni qualvolta ritenuto necessario dal
Presidente della Consulta o su richiesta di due componenti della
Consulta indirizzata al Presidente o da ciascun Coordinatore che
invita direttamente i componenti della propria sezione tecnica;
f) la partecipazione alla Consulta e alle sezioni tecniche non
comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per
spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni rappresentate
che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
2. Le sezioni tecniche operano, per l'attivita' istruttoria, sulle
tematiche di seguito individuate:
Sezione tecnica 1 - Tavolo tecnico di cooperazione.
La sezione tecnica opera come tavolo tecnico di raccordo tra il
livello nazionale e il livello territoriale per la realizzazione
dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del
monitoraggio ambientale.
Sezione tecnica 2 - Metadati.
La sezione opera sulle seguenti attivita':
1) raccolta delle istanze italiane sui metadati da trasmettere in
sede europea;
2) predisposizione di un sistema di monitoraggio del contenuto del
Repertorio nazionale dati territoriali, ai fini della verifica
semestrale della coerenza del processo di definizione e popolamento
dei metadati con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per
l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
3) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.
Sezione tecnica 3 - Specifiche dati.
La sezione opera sulle seguenti attivita':
1) raccolta delle istanze italiane sulle specifiche tecniche sui
dati di tutti gli attori coinvolti da trasmettere in sede europea;
2) proposte di attribuzione univoca della responsabilita' di
produzione e mantenimento dei dati di interesse generale, al fine
della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle
autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi;
3) individuazione delle procedure sulla rappresentazione e sulla
posizione degli elementi comuni al fine di garantire la coerenza dei
dati territoriali che si estendono attraverso la linea di confine,
salvo il successivo perfezionamento giuridico del procedimento
secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;
4) predisposizione di un sistema di monitoraggio per la verifica
dell'aggiornamento dei dati territoriali esistenti e dei dati
territoriali raccolti ex novo in conformita' alle disposizioni di
esecuzione europee;
5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.
Sezione tecnica 4 - Servizi di rete.
La sezione, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) finalizzate all'attuazione delle norme di
cui al capo V del Codice dell'amministrazione digitale, opera sulle
seguenti attivita':
1) analisi delle specifiche tecniche sui servizi di rete di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, adottate a livello europeo
attraverso i regolamenti attuativi;
2) recepimento degli aggiornamenti sui servizi di rete che emergono
in sede europea e predisposizione delle relative linee guida;
3) raccolta delle istanze italiane sui servizi di rete da
trasmettere in sede europea;
4) predisposizione di un sistema di monitoraggio che verifica lo
stato di attuazione dei servizi di rete;
5) raccordo e coordinamento con il Tavolo del monitoraggio e
reportistica per la preparazione dell'annuale report INSPIRE.
Sezione tecnica 5 - Condivisione di dati e servizi.
La sezione tecnica opera sulle seguenti attivita':
1) coordinamento delle attivita' tra i diversi componenti della
Consulta ai fini della coerente e uniforme attuazione delle
indicazioni e delle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia
digitale in materia di condivisione, fruibilita' e riutilizzo dei
dati, nonche' di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
2) definizione di ambiti di collaborazione tra i diversi componenti
della Consulta in tema di condivisione, fruibilita' e riutilizzo dei
dati, nonche' di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
ed elaborazione di proposte operative da sottoporre all'Agenzia per
l'Italia digitale ai fini dell'eventuale integrazione delle linee
guida al punto precedente.
Sezione tecnica 6 - Monitoraggio e reportistica.
La sezione opera sulle seguenti attivita':
1) elaborazione di linee guida per la realizzazione di un sistema
di monitoraggio dell'infrastruttura nazionale per l'informazione
territoriale e del monitoraggio ambientale;
2) analisi dei dati e predisposizione di report da condividere con
la plenaria della Consulta per gli opportuni atti di indirizzo
tecnico;
3) predisposizione del report annuale di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, da pubblicare entro il 30
aprile di ogni anno sul sito web del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare - Geoportale nazionale, in
collaborazione con ISPRA;
4) predisposizione della comunicazione che il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla
Commissione europea entro il 15 maggio di ogni anno.
Art. 4
Segreteria tecnica della Consulta nazionale
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare assicura, anche avvalendosi delle societa' a
totale capitale pubblico e delle societa' da esso controllate, il
servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale ed ambientale, anche al fine del
coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei
produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto
relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla
valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di
informazioni sulle pratiche in uso e a un feedback sull'attuazione
del decreto legislativo n. 32/2010, secondo le direttive della
Consulta nazionale.
2. Il servizio di segreteria tecnica della Consulta nazionale per
l'informazione territoriale ed ambientale e' assicurato da funzionari
della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare designati dal direttore generale; il predetto servizio svolge
anche le funzioni di Punto di contatto nazionale (National Contact
Point) per INSPIRE.
Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei
conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.