Corso base per gas liquefatti

Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni  del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto  di  gas  liquefatti.
(16A02812)

in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2016, n. 84


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
  Viste la regola V/1-2 paragrafo  1  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2 paragrafo 1, del
codice  STCW,   relativa   ai   requisiti   minimi   obbligatori   di
addestramento  specifico  per  il  personale  destinato  a   prestare
servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del  corso
di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  navi  cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e  per  navi
petroliere»;
  Visto il modello di corso 1.04 «Basic Training  for  liquefied  gas
tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale
edizione 2014;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7770 del 16/3/2016.

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
speciale  obbligatorio  per  il  personale  marittimo   assegnato   a
specifici compiti  e  responsabilita'  correlati  al  carico  e  agli
impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di
gas liquefatti, in conformita' a quanto previsto nella  regola  V/1-2
paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua  versione
aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del  relativo  codice
STCW.
                               Art. 2
              Conseguimento dell'addestramento di base

  1. Prima di essere assegnati a specifici compiti e  responsabilita'
connessi al carico e agli impianti del carico a bordo di navi adibite
al trasporto di  gas  liquefatti,  il  personale  marittimo  consegue
l'addestramento di base per le operazioni  del  carico  per  le  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.
  2. L'addestramento di base si consegue mediante:
    a) la frequenza del corso di addestramento di cui  al  successivo
art. 3; oppure
    b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi
adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il  marittimo
abbia effettuato un addestramento con le modalita' di cui all'art.  5
del presente decreto.
                               Art. 3
              Organizzazione del corso di addestramento

  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  30
ore.
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso della  certificazione  relativa  all'addestramento  di  base
(Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20
e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  C  secondo  le   specifiche
competenze per materia.
                               Art. 4
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore  del  corso  e  da  due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche  le  funzioni  di
segretario.
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni  risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica  riportata
in allegato D e si intende superata se si raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  E
del presente decreto.
                               Art. 5
                        Addestramento a bordo

  1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art.  2  del
presente decreto dovra' essere effettuato  sotto  la  responsabilita'
della Compagnia di  navigazione,  cosi'  come  definita  dal  decreto
legislativo  del  12  maggio  2015  n.  71,  alle  dipendenze  di  un
ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come  individuato
dalla regola V/1-2  paragrafo  1  designato  dalla  Compagnia  e  che
organizza e svolge l'addestramento in base al programma  in  allegato
A.
  2. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di
tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
vigente normativa.
  3. L'addestramento di cui sopra deve essere documentato  attraverso
idonea procedura della Compagnia di navigazione.
  4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene  rilasciato
un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.
                               Art. 6
              Rilascio del certificato di addestramento

  Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento  di
base con le modalita' di  cui  al  precedente  art.  2  comma  2  del
presente decreto, a  cura  dell'ufficio  d'iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del  carico  su
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» - «Certificate
of Proficiency on Basic  Training  for  liquefied  gas  tanker  cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1.
  1. Il certificato di addestramento ha validita' quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.
                               Art. 7
                      Disposizioni transitorie

  1. Entro la data del 31.12.2016, per il  personale  marittimo,  che
sia in possesso:
    di un attestato di superamento  del  corso  di  familiarizzazione
alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui  al
comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validita',
ovvero
    di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto,
in corso di validita', e' riportata, dall'ufficio  d'iscrizione,  sul
certificato  dell'addestramento  conseguito  l'annotazione   di   cui
all'art. 6 del presente decreto.
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di familiarizzazione alle tecniche di  sicurezza  per  le  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti  chimici  e
per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini  del
mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati  alle
disposizioni stabilite nel presente decreto,  mediante  comunicazione
scritta  da  far  pervenire  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di Porto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

                                                             Allegati


              Parte di provvedimento in formato grafico





	



        

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