Corso avanzato per gas liquefatti

Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto  di  gas  liquefatti.
(16A02841)

in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016, n. 85


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78,  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
  Viste la regola V/1-2 paragrafo  3  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-2,  paragrafo  2,
del  codice  STCW,  relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori   di
addestramento  avanzato  per  il  personale  marittimo  destinato   a
prestare servizio su  navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di  gas
liquefatti;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio  1991  -  «Istituzione  del
corso di sicurezza per navi cisterna della  durata  non  inferiore  a
settanta ore, di cui non meno di  trentacinque  ore  dovranno  essere
impiegate in esercitazioni  pratiche»  come  modificato  dal  decreto
dirigenziale 7 agosto 2001;
  Visto il modello di corso 1.05 «Advanced training for liquefied gas
tanker    cargo     operations»     dell'Organizzazione     Marittima
Internazionale;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7768 del 16 marzo 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale  marittimo
con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di  nave  cisterna  adibita  al  trasporto  di  gas  liquefatti,   in
conformita'  a  quanto  previsto  nella  regola  V/1-2,  paragrafo  3
dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e
nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.
                               Art. 2
              Conseguimento dell'addestramento avanzato

  1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto
a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
  a)   essere   in    possesso    della    certificazione    relativa
all'addestramento di base per le operazioni  del  carico  delle  navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e
  b) aver effettuato, dopo il conseguimento della  certificazione  di
cui alla lettera a) almeno tre mesi  consecutivi  di  navigazione  su
navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali
il  marittimo  abbia  partecipato  ad  almeno   tre   operazioni   di
caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo
il modello in allegato A; e
  c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di
cui al successivo art. 3 del presente decreto.
                               Art. 3
              Organizzazione del corso di addestramento

  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  70
ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b)  dell'art.  2  del
presente decreto, in numero non superiore  a  20,  e,  comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata.  Gli  stessi  sono  suddivisi  in
gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato C al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  D  secondo  le   specifiche
competenze per materia.
                               Art. 4
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso
stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero
da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e composta dal direttore  del  corso  e  da  due
membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche  le  funzioni  di
segretario.
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni  risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato E e si intende superata  se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  F
del presente decreto.
                               Art. 5
              Rilascio del certificato di addestramento

  1. Per il personale marittimo che abbia conseguito  l'addestramento
avanzato con le modalita' di cui al precedente art.  2  del  presente
decreto,  a   cura   dell'ufficio   di   iscrizione,   e'   riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.   71/2015   la   seguente
annotazione: «Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti - Certificate of
Proficiency on Advanced  Training  for  liquefied  gas  tanker  cargo
operations» Reg. V/1-2, par. 3, Sec. A-V/1-2, par. 2.
  2. L'addestramento di cui sopra  ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di gas liquefatti nel quinquennio di validita' del certificato.
                               Art. 6
                      Disposizioni transitorie

  1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale  marittimo,
che sia in possesso di un  attestato  di  superamento  del  corso  di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di  gas  liquefatti,
di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso  di  validita',
e' riportata, a cura  dell'ufficio  di  iscrizione,  sul  certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di  cui  all'art.  5  del
presente decreto.
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto  di  gas
liquefatti, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini
del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione  del  corso  di
cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti
disposizioni, mediante comunicazione scritta,  da  far  pervenire  al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.
                               Art. 7
                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
  a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del  corso
di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche»;
  b) il decreto dirigenziale 7  agosto  2001  -  «Certificazione  del
corso di sicurezza per navi cisterna  adibite  al  trasporto  di  gas
liquefatti».
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C
Strutture,  attrezzature  e  materiale   didattico   del   corso   di
  addestramento avanzato per le  operazioni  del  carico  delle  navi
  cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti
    1. Un'aula per  lezioni  teoriche  dotata  di  sussidi  didattici
quali: sistema  multimediale  di  proiezione  (PC,  videoproiettore),
televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
    2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
    a) manuale istruttore;
    b) proiezioni con video proiettore;
    c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
    d) testi di riferimento IMO aggiornati;
    3. Dispensa/e su tutti gli argomenti  del  corso  da  fornire  ai
partecipanti;
    4. Predisposizione di lavori di gruppo e  successiva  discussione
ed analisi.
    5. Equipaggiamento:
    Analizzatori fissi  e  portatili,  di  atmosfere  infiammabili  e
tossiche;
    Dispositivi di espansione e di impianto del vapore;
    Rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno;
    Estintori portatili a schiuma e a polvere chimica.
    6. Laboratori dotati delle seguente idonea strumentazione:
    Banco prove esplosivita';
    Pompe eiettori;
    Compressori;
    Sonde di livello;
    Sistema didattico di  impianto  di  gas  inerte  con  particolare
riguardo alle navi gasiere;
    Schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione;
    Centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico;
    Valvole del carico e relativi meccanismi di comando  (sistemi  di
servocomando - dispositivi per la trasmissione di segnali di  comando
e controllo);
    Valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a  non  ritorno,  ad  alta
velocita' di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida);
    Valvole a servocomando pneumatico;
    Impianti per il controllo della temperatura  dello  scafo  e  del
carico;
    Trasduttori e  dispositivi  per  trasmettere  un  segnale  da  un
sensore alla stazione di controllo;
    Scambiatori di calore/riscaldatore.
    Si dovra' disporre di un'apparecchiatura che svolga le funzioni e
i processi di impianti di bordo al fine  di  rendere  realistiche  le
condizioni operative, attraverso modelli  reali  o  adeguati  modelli
matematico-informatici che permetta di:
    mostrare il corretto comportamento delle operazioni di  carico  e
scarico tenendo  anche  conto  delle  diverse  tipologie  del  carico
stesso;
    strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;
    interblocchi  a  sequenza  logica  con  segnalazioni,  ottica  ed
acustica, di errore di manovra e di avaria;
    sistema  di  comando  che  permetta  all'operatore   di   gestire
l'impianto; le risposte ai  comandi  dell'operatore  dovranno  essere
date dall'apparecchiatura in modo automatico;
    consolle di  comando/postazione  per  l'istruttore  che  consenta
variazioni  simulate  delle  condizioni  operative  dell'impianto   e
intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.
                                                           Allegato D

       Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

    1) Il corpo istruttori e' composto da istruttori in possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) Laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia  acquisito
alternativamente:
    Almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
    Almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
    Almeno due anni  di  esperienza  lavorativa  in  un  registro  di
classificazione IACS;
    Almeno due anni di  esperienza  lavorativa  presso  Compagnie  di
Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di  prodotti
liquidi pericolosi alla rinfusa.
    b) Laurea in  discipline  nautiche  con  almeno  cinque  anni  di
insegnamento   nelle   materie    nautiche    negli    ex    Istituti
Nautici/Universita' ovvero laurea magistrale in scienza e  tecnologia
della navigazione con almeno tre anni di insegnamento  nelle  materie
nautiche negli Istituti Trasporti e Logistica/Universita';
    c) Comandante/Primo Ufficiale su navi di stazza pari o  superiore
a 3000GT, in possesso  di  certificato  di  competenza  in  corso  di
validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli  ultimi  5  a
livello manageriale, di cui almeno uno su navi gasiere;
    d) Direttore di macchina/Primo Ufficiale di macchina su navi  con
apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso  di
certificato di competenza in corso di validita', che abbia  almeno  2
anni di navigazione negli ultimi 5  a  livello  manageriale,  di  cui
almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
    e) Laurea in chimica  o  ingegneria  chimica  con  esperienza  di
almeno  un  anno  nel  settore  degli  idrocarburi  e   delle   merci
pericolose;
    f) Un medico specializzato in medicina del lavoro.
    Sono ritenuti idonei gli istruttori gia' accreditati ai sensi del
decreto 18 luglio 1991.
    Sono ritenuti idonei  gli  istruttori  gia'  accreditati  per  lo
svolgimento  di  altri  corsi  purche'  dimostrino  il  possesso  dei
requisiti di cui sopra.
    2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori
di cui al punto  1),  per  essere  ammessi  a  far  parte  del  corpo
istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui  al  decreto  17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
    3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW,  gli  istruttori
che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso  devono  aver
frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con
l'uso dei simulatori svolto in conformita' al  modello  di  corso  n.
6.10  dell'IMO  e  sull'uso  del  particolare  simulatore  utilizzato
all'interno del corso.
    4)  Il  Direttore  del   corso,   responsabile   della   corretta
implementazione  del  corso  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati, con comprovata esperienza di almeno  2  anni  nell'ambito
della formazione, deve attenersi alle  disposizioni  del  decreto  17
dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

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