Stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi tra gli obiettivi finanziabili
Anche la mobilità sostenibile rientra tra i settori che possono beneficiare dei finanziamenti del fondo Kyoto. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2016, n. 65, include le infrastrutture per:
- la ricarica dei veicoli elettrici;
- l'erogazione di combustibili alternativi;
- il trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.
Di seguito il testo integrale del D.M. n. 65/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2016, n. 65
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere
concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo
di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (16G00073)
in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2016, n. 105
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un quadro comune di
misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio
e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e il successivo Regolamento (CE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
relativi ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a
effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati
membri atti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ai fini di
adempiere agli impegni della comunita' in materia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visto il Libro Bianco dei trasporti relativo alla "Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica
dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla Commissione
europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo periodo
indicando linee di azione per la mobilita' e la riduzione delle
emissioni in atmosfera;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre
2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al
2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione di
gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili, del 27%
di riduzione dei consumi energetici;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ai sensi del quale per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dalla delibera CIPE
n. 123 del 19 dicembre 2002, e' istituito un Fondo rotativo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ed in particolare l'articolo 57,
comma 1, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1112,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ha previsto altresi' che a
valere sul Fondo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1 possono
essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati
operanti in determinati settori espressamente elencati;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che approva il
"Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di
gas-serra" e la successiva delibera CIPE n.17 dell'8 marzo 2013 che
aggiorna tale Piano di azione;
Visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di cui all'articolo
17-septies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono quelli
dell'efficienza energetica, delle rinnovabili, del contrasto al
dissesto idrogeologico e sismico, della diffusione di prodotti e
processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, prevede che, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di
cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere integrati o
modificati;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori gia'
individuati dal citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, con quello della mobilita' sostenibile, ivi inclusa la
realizzazione di infrastrutture per la ricarica veloce dei veicoli
elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, il
trasporto collettivo e condiviso;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17
dicembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Integrazione dell'articolo 57, comma 1,
del decreto-legge n. 83 del 2012
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai settori di cui al comma 1 del
medesimo articolo e' aggiunto il seguente:
"Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per
l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e
condiviso, e in generale mobilita' sostenibile.".
Art. 2
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.