Modificato il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, attuativo della direttiva 2014/29/UE
Legislazione europea sui recipienti a pressione più armonizzata. Questo la finalità del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82 (in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121) che modifica il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, attuativo della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 82/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82
Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per
l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione). (16G00095)
in S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121
Vigente al: 26-5-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16);
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di
attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la
direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in
materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che
dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate.»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, nell'alinea, le parole da: «saldati» a:
«fiamma», sono sostituite dalle seguenti: «semplici a pressione
fabbricati in serie»;
2) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti
a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere
aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma.
a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita'
non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio
ricotto;»;
3) al comma 2 le parole: «l'installazione o la propulsione»
sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione su o per la
propulsione»;
c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un
recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un
recipiente sul mercato dell'Unione;
c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un
recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a
determinati compiti;
e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente
proveniente da un Paese terzo;
f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato un recipiente;
g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un recipiente deve soddisfare;
l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;
m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento
(CE) n. 765/2008;
o) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto relativi a un recipiente;
p) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di
fornitura;
t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica che il recipiente e' conforme ai requisiti applicabili
stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne
prevede l'apposizione.»;
d) all'articolo 2,
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa a
disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»;
2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la libera
circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»;
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del
20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la
direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di
attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi
di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della
presente decreto fino alla loro scadenza.»;
4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il
mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione
dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare
alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal
presente decreto.»;
e) all'articolo 3,
1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite dalle
seguenti: «sono concepiti e»;
2) al comma 2, le parole da: «le norme» fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: «una corretta prassi
costruttiva in uno degli Stati membri»;
3) il comma 3 e' abrogato;
f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni
per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura
CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto
1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo
visibile, leggibile e indelebile.
3. La marcatura CE e' apposta sul recipiente prima della sua
immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo
della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo
notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che
indichi un rischio o un impiego particolare.»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Presunzione di conformita' dei recipienti il cui prodotto
PS x V e' superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui prodotto
PS × V e' superiore a 50 bar × l e che sono conformi alle norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti
di esse di cui all'allegato I.»;
h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Procedura a livello nazionale per i recipienti che
comportano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del
mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse
effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe
tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli
operatori economici interessati cooperano ove necessario con le
autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con
provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il
recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o
di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il
Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato
competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno
segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n.
765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il
provvedimento e' comunicato immediatamente agli interessati, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso.
3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene
che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, informa
la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore
economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano
prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i
recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma
del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e'
individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale
responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure
necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per la vigilanza sugli organismi
notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo
7-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione
della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica,
nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai
sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione
degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando trattasi
di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio, con
il Ministero dell'interno. Il decreto e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico
nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati
con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni
idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie
attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di
valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai
commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a
norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal recipiente oggetto di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o
a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte
nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di recipienti
che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei recipienti
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei recipienti valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione
della conformita' o l'uso di tali recipienti per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o
nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione dei recipienti semplici a
pressione, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con
la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le
attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della
conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato II e
per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano
eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua
responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione
della conformita' e per ogni tipo o categoria di recipienti per i
quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della
conformita' dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente
e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della
conformita';
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformita'
delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) di procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme
armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle
normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita'. La
remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita' non dipende
dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali
valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita', salvo che si
tratti di organismi pubblici, sottoscrivono un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I,
punto 3.2. e dell'allegato II che fanno parte integrante del presente
decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,
tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in
cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
Art. 7-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e ne informa di
conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo
nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi
ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II.
Art. 7-quater (Domanda e procedura di notifica). - 1. L'organismo
di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale
presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello
sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo
o dei recipienti per i quali tale organismo dichiara di essere
competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis.»;
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo
gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e notifica tali organismi alla
Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo
strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla
Commissione.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita' e il recipiente o i recipienti interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate
successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo
certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un
organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 7-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica, a seconda
dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali
prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure correttive
necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.»;
m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. Prima
della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto PS × V sia
superiore a 50 bar × l sono sottoposti all'esame UE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalita':
a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme
armonizzate di cui all'articolo 5, si procede, a scelta del
fabbricante, in uno dei due modi seguenti:
1) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente (modulo
B - tipo di progetto);
2) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo
della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B - tipo di
produzione);
b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando
soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il
fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della
produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica
e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza
del progetto tecnico del recipiente (Modulo B - tipo di produzione).
2. Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti
alle seguenti procedure:
a) se il prodotto PS × V e' superiore a 3.000 bar × l:
conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di
cui all'allegato II, punto 2;
b) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar × l e
superiore a 200 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli:
1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
2) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto
controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) di cui
all'allegato II, punto 3;
c) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 200 bar × l e
superiore a 50 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli:
1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
2) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4.
3. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformita' di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti
in lingua italiana.»;
n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi
contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono le
valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di
valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia del recipiente in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando il
grado di rigore e il livello di protezione necessari per la
conformita' del recipiente al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate
corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche
non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale
fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non
rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che
recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»;
o) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione
sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a
50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro
recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, i
fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati
conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati
membri.
2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x
l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui
all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura
di valutazione della conformita' di cui all'articolo 8. Per un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, qualora
la conformita' sia stata dimostrata mediante tale procedura i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono
la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto I.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del
prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' di un recipiente. Ove necessario in considerazione dei
rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per
proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione
sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,
i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che sui recipienti che hanno immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne
consenta l'identificazione.
6. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua
italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana. Tali istruzioni e
informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura,
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi immesso sul mercato non e' conforme al presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenta un rischio,
i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente al presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita' e, per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, su
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
recipienti da essi immessi sul mercato.»;
p) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere
la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 2, non
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
il recipiente e' stato immesso sul mercato;
b) su richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un recipiente;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai recipienti che rientrano nel mandato del
rappresentante autorizzato.
Art. 10-ter (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo recipienti conformi.
2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V
e' superiore a 50 bar x l, gli importatori si assicurano che il
fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione
della conformita' di cui all'articolo 8. Essi assicurano che il
fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il
recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato
III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10,
commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l non sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I,
non immette il recipiente sul mercato fino a quando non sia stato
reso conforme. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di
vigilanza del mercato.
3. Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto PS
x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, gli importatori si assicurano
che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente alla
corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri e rechi le
iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che il fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6.
4. Gli importatori indicano sul recipiente il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove
cio' non sia possibile, in un documento di accompagnamento del
recipiente. Le informazioni relative al contatto sono in lingua
italiana.
5. Gli importatori garantiscono che il recipiente sia accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana.
6. Gli importatori garantiscono che, mentre un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l e' sotto la loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I.
7. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere
la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui
recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i
recipienti non conformi e i richiami degli recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio,
gli importatori ne informano immediatamente le autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x
l, gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato, una copia
della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita'
di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la
documentazione tecnica e' resa disponibile a tali autorita'.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente in una lingua
facilmente compresa da tale autorita' e, per i recipienti immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita',
su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.
Art. 10-quater (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono un
recipiente a disposizione sul mercato, i distributori si comportano
con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente
decreto.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, i distributori verificano
che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato
III punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato
III, punto 2, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli
utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere
messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in
lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano
rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 10,
commi 5 e 6, e all'articolo 10-ter, comma 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS
x V e' superiore a 50 bar x l non e' conforme ai requisiti essenziali
di cui all'allegato I, non immette il recipiente a disposizione sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel caso
in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa
il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del
mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l e' sotto la loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme
al presente decreto si assicurano che siano prese le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui
il recipiente presenta un rischio, i distributori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente. Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul
mercato.
Art. 10-quinquies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10
quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o
marchio commerciale o modifica un recipiente gia' immesso sul mercato
in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente
decreto.
Art. 10-sexies (Identificazione degli operatori economici). - 1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne
fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un
recipiente;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e'
stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui
essi hanno fornito il recipiente.»;
q) l'articolo 11 e l'articolo 13 sono e' abrogati;
r) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana.
3. Se al recipiente si applicano piu' atti dell'Unione che
prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' del recipiente ai requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Obbligo di informazione a carico degli organismi
notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto,
le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o
coprono gli stessi recipienti, informazioni pertinenti sulle
questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi
delle valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma
della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del
relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi di organismi
notificati.»;
t) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Ai recipienti che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico
avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli sulla
sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, di altre
amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n.
765/2008.
3. Gli accertamenti sui recipienti immessi sul mercato possono
essere effettuati, anche con metodo a campione, presso tutti gli
operatori economici interessati. A tal fine agli organi preposti al
controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di
immagazzinamento e di commercializzazione dei recipienti, la ricerca
e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento
e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dei competenti organi tecnici
dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di
altri organismi tecnici dello Stato, nonche', ove necessario, di
laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da
organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in
conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che un recipiente e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
6. Ai fini di cui al comma 4 e per le analoghe attivita' di
collaborazione dell'INAIL in materia di controlli tecnici per le
attrezzature a pressione e gli insiemi, le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti
le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali funzioni di
controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che
queste ultime funzioni siano svolte previo accreditamento da parte
dell'organismo nazionale unico di accreditamento.»;
u) l'articolo 14-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. A
seguito della procedura di valutazione di cui all'articolo 6, nel
caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure
correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma 2,
il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune
misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del
recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per
richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile. La
misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso
il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al comma
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di
cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non
conformita'.
3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 2, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione del recipiente non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se
l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' del recipiente alle prescrizioni relative
alla salute o alla sicurezza delle persone, alla protezione degli
animali domestici o dei beni; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5,
che conferiscono la presunzione di conformita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE e' stata avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del recipiente interessato e, in caso di disaccordo con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
5. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta senza indugio le
opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione,
quale il suo ritiro dal mercato.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del recipiente
interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento.
8. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura di cui all'articolo 6 e del presente
articolo, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da
uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una
misura nazionale e' contraria alla legislazione dell'Unione. Il
Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle
conseguenti decisioni della commissione.
9. Se la misura nazionale relativa ad un recipiente e' ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
10. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un
recipiente e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
al comma 3, lettera b).»;
v) dopo l'articolo 14-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-quater (Recipienti conformi che presentano rischi). - 1.
Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una
valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, ritiene che un
recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i
beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere
affinche' tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato,
non presenti piu' tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli recipienti
semplici a pressione interessati che lo stesso ha messo a
disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono
tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari
all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine e la
catena di fornitura del recipiente, la natura dei rischi connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della
Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della
direttiva 2014/29/UE.
Art. 14-quinquies (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo
l'articolo 6 e l'articolo 14-ter, il Ministero dello sviluppo
economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione nel caso in cui:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 4 del presente
decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato
coinvolto nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto
in violazione dell'articolo 4 o non e' stato apposto;
d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state
apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 4 o
dell'allegato III, punto 1;
e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
h) le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, o
all'articolo 10-ter, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa
di cui all'articolo 10 o all'articolo 10-ter.
2. Qualora la non conformita' di cui al comma 1 permane, il
Ministero dello sviluppo economico limita o proibisce la messa a
disposizione sul mercato del recipiente o garantisce che sia
richiamato o ritirato dal mercato.»;
z) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
duemilaseicento a euro quindicimilaseicento»;
2) al comma 2 dopo le parole: «con la marcatura CE» sono
inserite le seguenti: «o commette le violazioni del presente decreto
legislativo indicate come non conformita' formali all'articolo
14-quinquies» e le parole: «da lire cinquemilioni a lire
ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
3) al comma 3 le parole: «dall'articolo 3, commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato III, punto 1, quando tale
non conformita' permane anche dopo il termine di conformazione
indicato dall'autorita' competente» e le parole: «da lire
cinquemilioni a lire ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
aa) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni finali). - 1. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le tariffe per le attivita' di
valutazione della conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, ad
esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo
unico nazionale di accreditamento, e le relative modalita' di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.».
2. Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,
sono sostituiti dagli allegati da I a IV di cui all'allegato A al
presente decreto.
3. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate con la
direttiva 2009/105/CE, nonche' a tale direttiva, abrogata dalla
direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e
sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI
alla direttiva stessa.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 42 della
direttiva 2014/29/UE relativamente alle disposizioni della medesima,
il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato A
(Art. 1, comma 2)
«Allegato I
(Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
2. Materiali
I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione
prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.
1.1. Parti soggette a pressione
I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette
a pressione dei recipienti devono essere:
a) saldabili;
b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla
temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna
frammentazione ne' rottura di tipo fragile;
c) non deteriorabili con l'invecchiamento.
Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere
conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti
di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.
Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di
controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i),
redatto dal fabbricante del materiale.
1.1.1. Recipienti di acciaio
Gli acciai di qualita' non legati devono soddisfare le seguenti
disposizioni:
a) essere non effervescenti ed essere forniti previo
trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;
b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore
allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno
inferiore allo 0,05%;
c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate:
i) il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max
deve essere inferiore a 580 N/mm²;
ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:
se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di
laminazione:
=====================================
|spessore ≥ 3 mm: | A | ≥ 22%, |
+=================+=======+=========+
|spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 17%, |
+-----------------+-------+---------+
se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla
direzione di laminazione:
=====================================
|spessore ≥ 3 mm: | A | ≥ 20%, |
+=================+=======+=========+
|spessore < 3 mm: |A80 mm |≥ 15%, |
+-----------------+-------+---------+
iii) il valore medio dell'energia di rottura per flessione
KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere almeno di
35 J/cm² e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre
valori puo' essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a
25 J/cm². La verifica di questa qualita' e' richiesta per gli acciai
destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima
di esercizio e' inferiore a - 10°C e con spessore delle pareti
superiore a 5 mm.
1.1.2. Recipienti di alluminio
L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari
almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a-bis), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione
intercristallina alla temperatura massima di esercizio.
Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti
disposizioni:
a) essere forniti allo stato ricotto;
b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di
seguito indicate:
il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve
essere inferiore o pari a 350 N/mm²;
l'allungamento dopo rottura deve essere:
se il provino e' prelevato parallelamente alla direzione di
laminazione: A ≥ 16%;
se il provino e' prelevato perpendicolarmente alla direzione
di laminazione: A ≥ 14%.
1.2. Materiali per la saldatura
I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente o
la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili
con i materiali da saldare.
1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente
Questi accessori (bulloni, dadi ecc.) devono essere realizzati
con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri tipi di
acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con
i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a
pressione.
Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di
esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia di rottura per
flessione appropriati.
1.4. Parti non soggette a pressione
Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e
assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale
compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.
2. Progettazione dei recipienti
a) Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve
definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:
i) la temperatura minima di esercizio Tmin ;
ii) la temperatura massima di esercizio Tmax ;
iii) la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, se e'
scelta una temperatura minima di esercizio superiore a -10°C, i
requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10°C.
b) Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni
seguenti:
i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;
ii) deve essere possibile svuotare i recipienti;
iii) le qualita' meccaniche devono rimanere invariate per tutto
il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;
iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono
essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
c) Il fabbricante deve tener conto del fatto che, nelle
condizioni d'impiego previste:
i) i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano
compromettere la loro sicurezza d'impiego;
ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo la
pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa puo' essere
superata transitoriamente al massimo del 10%.
d) Gli assemblaggi circonferenziali e longitudinali devono essere
realizzati con saldature a penetrazione piena o con saldature di
efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici
devono avere un profilo cilindrico.
2.1. Spessore delle pareti
Se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar × l, il
fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.
per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il
prodotto PS × V e' superiore a 3.000 bar × l oppure qualora la
temperatura massima di servizio superi i 100°C, lo spessore deve
essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.
Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non
puo' tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a
3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.
2.1.1. Metodo di calcolo
Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato
tenendo conto dell'intensita' delle sollecitazioni e delle
disposizioni seguenti:
a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non
deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS
prescelta;
b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve
superare il piu' piccolo tra i valori 0,6 ReT o 0,3 Rm . Per
determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve
utilizzare i valori ReT e Rm minimi garantiti dal fabbricante del
materiale.
Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o
piu' saldature longitudinali realizzate con un procedimento di
saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al
primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.
2.1.2. Metodo sperimentale
Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da
permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una
pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di
esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente
inferiore o uguale all'1%.
3. Processi di fabbricazione
I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di
produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4.
3.1. Preparazione dei componenti
La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.) non
deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni delle
caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da compromettere la
sicurezza dell'impiego dei recipienti.
3.2. Saldature su parti soggette a pressione
Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono
essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di
superficie e/o interni tali che possano compromettere la sicurezza
dei recipienti.
Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori
qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura
approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione devono
essere effettuate da organismi notificati.
Nel corso della fabbricazione il fabbricante deve altresi'
garantire una costante qualita' delle saldature mediante esami
appropriati secondo modalita' adeguate. Detti esami devono formare
oggetto di una relazione.
4. Messa in servizio dei recipienti
Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso
redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2.
Allegato II
(Art. 7-bis, comma 6, e art. 8, commi 1 e 2)
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Esame «UE» del tipo (Modulo B)
1.1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di
valutazione della conformita' con la quale un organismo notificato
esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonche' verifica e
certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
1.2. L'esame UE del tipo e' effettuato in uno dei modi di seguito
esposti conformemente all'articolo 13:
accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova di cui al punto 1.3, unito a un esame di un
prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente
finito (tipo di produzione);
accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di
recipiente (tipo di progetto).
1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a
un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e
l'indirizzo di quest'ultimo;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica
permette di valutare la conformita' del recipiente alle prescrizioni
applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e
include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
i) una descrizione generale del recipiente;
ii) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla
fabbricazione e schemi dei componenti ecc.;
iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla
comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del
recipiente;
iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente
o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate
la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate;
v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati ecc.;
vi) le relazioni sulle prove effettuate;
vii) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui
all'allegato III, punto 2;
viii) un documento descrittivo che precisi:
i materiali utilizzati;
i procedimenti di saldatura utilizzati;
i controlli effettuati;
tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione
del recipiente.
d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi
della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri
prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di
prove;
e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle
soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano
ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme
armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli
elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove
effettuate in conformita' con altre specifiche tecniche pertinenti
dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio
di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilita'.
Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la
documentazione tecnica consta inoltre:
dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei
procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di
saldatura;
del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la
fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla
robustezza del recipiente;
di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto
o una descrizione dei controlli previsti.
1.4. L'organismo notificato:
per il recipiente:
1.4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di
prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;
per i prototipi di recipienti:
1.4.2. verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti
sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione
tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati
conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate
pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per
accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le
soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano
state applicate correttamente;
1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal
fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche
soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del
presente decreto;
1.4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si
dovranno effettuare gli esami e le prove.
1.5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione
che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 1.4 e i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte
alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico
l'intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con
l'accordo del fabbricante.
1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni del presente decreto,
l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di
validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono
contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e consentire
il controllo del prodotto in funzione. Tale certificato indica
inoltre le condizioni cui il suo rilascio e' eventualmente soggetto e
comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il
tipo omologato.
Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto a
esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un
certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
1.7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato
non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo
di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire
sulla conformita' del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza
del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale
certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto
forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
1.8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli
eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso
rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e
dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato.
1.9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'
nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli
allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per
dieci anni dalla data in cui il recipiente e' stato immesso sul
mercato.
1.10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo'
presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli obblighi
di cui ai punti 1.7. e 1.9., purche' siano specificati nel mandato.
2. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1)
2.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove sul recipiente effettuati sotto controllo
ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della conformita'
in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2.2.,
2.3. e 2.4., e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che i recipienti in questione sono conformi al tipo
descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le
prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
2.2. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.
Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce ad un
organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie,
in particolare:
a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:
dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei
procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di
saldatura;
del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la
fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla
robustezza del recipiente;
di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e'
proceduto.
b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove
adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
c) il certificato di esame UE del tipo.
2.3. Controlli sui recipienti
2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, l'organismo
notificato effettua gli esami e le prove atti a verificare la
conformita' del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e alle relative prescrizioni del presente decreto, in
conformita' ai punti che seguono:
a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
b) All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo notificato
verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati
conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun
recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica
d'efficacia equivalente, a una pressione Ph pari a 1,5 volte la
pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne
l'integrita'. La prova pneumatica e' subordinata all'accettazione
delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro
in cui essa e' effettuata.
c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini
prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo
della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la
qualita' delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature
longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e
circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di
saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.
d) Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui
all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini sono sostituite
da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a
caso in ciascun lotto per verificarne la conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.
e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa
apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e
fornisce un certificato scritto di conformita' relativo alle prove
effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del
lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito
favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.
f) Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato prende le
misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il
rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo' decidere
di sospendere la verifica statistica.
g) Il fabbricante e' in grado di presentare, su richiesta delle
autorita' pertinenti, i certificati di conformita' dell'organismo
notificato di cui alla lettera e).
2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di
ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta,
agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla
Commissione.
2.3.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante
appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
2.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
2.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata
compilata.
2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
2.5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante
e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.
3. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a
intervalli casuali (Modulo C2)
3.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione, unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale
effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di
valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli
obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 e si accerta e dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che i recipienti in questione
sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e
soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
3.2. Produzione
3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche'
il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato
di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi
applicabili.
3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce a
un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni
necessarie, in particolare:
a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:
dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei
procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di
saldatura;
del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la
fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla
robustezza del recipiente;
di una relazione sugli esami e sulle prove cui si e'
proceduto.
b) il certificato di esame UE del tipo;
c) un documento che descrive i processi di fabbricazione e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto nel certificato di
esame UE.
Prima della data di inizio della fabbricazione l'organismo
notificato esamina tali documenti al fine di certificarne la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo.
3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende:
a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti;
b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al
documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente
fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5
volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione.
3.3. Controlli sui recipienti
L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli a
campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per
verificare la qualita' dei controlli interni sui recipienti, tenuto
conto tra l'altro della complessita' tecnologica dei recipienti e
della quantita' prodotta. Si esamina un adeguato campione dei
recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come
stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove
equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per
controllare la conformita' del recipiente al tipo descritto nel
certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del
presente decreto.
L'organismo notificato si accerta anche che il fabbricante
controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie,
conformemente al punto 3.2.3, lettera c).
Laddove un campione non sia conforme al livello di qualita'
accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira
a stabilire se il processo di fabbricazione del recipiente funziona
entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformita' del
recipiente.
L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di
ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta,
agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla
Commissione.
Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,
sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
3.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
3.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata
compilata.
3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
3.5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3.4. possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
4. Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
(Modulo C)
4.1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione e' la parte di una procedura di valutazione della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai
punti 4.2. e 4.3. e garantisce e dichiara che i recipienti
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto ad
essi applicabili.
4.2. Produzione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel
certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente
decreto ad essi applicabili.
Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce
all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE
del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare:
a) i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei
procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di
saldatura;
b) il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la
fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla
robustezza del recipiente;
c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si e' proceduto;
d) un documento che descrive i processi di fabbricazione e
l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire
la conformita' dei recipienti al tipo descritto nel certificato di
esame UE.
Il documento comprende:
i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo
adeguati alla costruzione dei recipienti;
ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove
adeguati de effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative
modalita' e frequenze di esecuzione;
iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al
documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente
fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato
membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5
volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti
sotto la responsabilita' di personale qualificato e indipendente dai
servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
iv) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di
immagazzinamento, nonche' la data di inizio della fabbricazione.
L'organismo notificato, prima della data di inizio della
fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la
conformita' con il certificato di esame UE del tipo.
4.3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE
4.3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo
recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
4.3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ogni modello di recipiente e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE identifica il modello di recipiente per cui e' stata
compilata.
4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
4.4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4.3. possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
Allegato III
(Art. 4, comma 2, e art. 10, commi 2 e 7)
ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI
1. Marcatura CE e iscrizioni
1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V e' superiore a 50 bar ×
l devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del
regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui
e' stata apposta la marcatura CE.
1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare
almeno le iscrizioni seguenti:
a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);
c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);
d) capacita' del recipiente (V in l);
e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e
indirizzo del fabbricante;
f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
1.3. Se e' utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita
in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio
libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.
2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza
Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni
seguenti:
a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione
dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto;
b) l'utilizzazione prevista del recipiente;
c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie
per garantire la sicurezza dei recipienti.
3. Definizioni e simboli
3.1. Definizioni
a) La pressione di progetto «P» e' la pressione relativa scelta
dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti
del recipiente soggette a pressione.
b) La pressione massima di esercizio «PS» e' la pressione
relativa massima che puo' essere esercitata in condizioni normali
d'impiego del recipiente.
c) La temperatura minima di esercizio «Tmin » e' la temperatura
stabilizzata piu' bassa della parete del recipiente in condizioni
normali d'impiego.
d) La temperatura massima di esercizio «Tmax » e' la temperatura
stabilizzata piu' elevata della parete del recipiente in condizioni
normali d'impiego.
e) Il limite di elasticita' «ReT » e' il valore alla temperatura
massima di esercizio Tmax :
i) del limite superiore di snervamento ReH , per un materiale
che presenta un limite superiore e inferiore;
ii) del limite convenzionale di elasticita' Rp0,2 dello 0,2%;
iii) del limite convenzionale di elasticita' Rp1,0 dell'1% per
l'alluminio non legato.
f) Famiglie di recipienti:
fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che
differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che
siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti 2.1.1.
e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti
limiti:
i) allorche' il prototipo e' costituito oltre che dai fondi,
da una o piu' virole, le varianti della famiglia devono comprendere
almeno una virola;
ii) se il prototipo e' costituito soltanto da due fondi
bombati, le varianti non devono comprendere virole.
Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture
o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di
ciascuna variante.
g) Un lotto di recipienti e' costituito al massimo da 3.000
recipienti dello stesso modello.
h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi del presente
decreto qualora piu' recipienti di uno stesso modello siano
fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di
un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i
medesimi procedimenti di fabbricazione.
i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei
materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle
specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di
stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione
chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti
recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati
per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti
consegnati.
3.2. Simboli
=====================================================
| | allungamento dopo rottura | |
| A | (Lo = 5,65√So) | % |
+===========+===========================+===========+
| |allungamento dopo rottura | |
|A80 mm |(Lo = 80 mm) |% |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |energia di rottura per | |
|KCV |flessione |J/cm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
|P |pressione di progetto |Bar |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |pressione massima di | |
|PS |esercizio |Bar |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |pressione di prova | |
|Ph |idraulica o pneumatica |Bar |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |limite convenzionale di | |
|Rp0,2 |elasticita' dello 0,2% |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |limite di elasticita' alla | |
| |massima temperatura di | |
|ReT |esercizio |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |limite superiore di | |
|ReH |snervamento |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
|Rm |resistenza alla trazione |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |resistenza massima alla | |
|Rm, max |trazione |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |limite convenzionale di | |
|Rp1,0 |elasticita' dell'1% |N/mm² |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |temperatura massima di | |
|Tmax |esercizio |°C |
+-----------+---------------------------+-----------+
| |temperatura minima di | |
|Tmin |esercizio |°C |
+-----------+---------------------------+-----------+
|V |capacita' del recipiente |L |
+-----------+---------------------------+-----------+
Allegato IV
(Art. 12, comma 2)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
(N. XXXX)(1)
1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo,
lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto
la responsabilita' esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente
che ne consenta la rintracciabilita'; se necessario per
l'identificazione del recipiente e' possibile includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita':
7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha
effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il
certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
----
(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.»