Dissesto idrogeologico: le istruzioni sul fondo ministeriale

Messe a punto le le percentuali da applicare all'importo complessivo degli interventi per la determinazione del valore di riferimento

Pubblicate le istruzioni per l'utilizzo del fondo ministeriale per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. È l'oggetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 luglio 2016 pubblicato  in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2016, n. 215, che definisce, tra gli altri:

- soggetti beneficiari e finalità dei finanziamenti;

- verifica di ammissibilità e criteri di valutazione;

- erogazione del finanziamento;

- monitoraggio degli interventi.

Infine nella tabella 1 dell'allegato sono riportate le percentuali da applicare all'importo complessivo degli interventi per la determinazione del valore di riferimento per il computo del finanziamento della progettazione.

Di seguito il testo integrale del D.p.c.m. 14 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.



Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 luglio 2016 


Modalita' di funzionamento del  «Fondo  per  la  progettazione  degli

interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo  55

della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (16A06697)


in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2016, n. 215


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che  disciplina  l'attivita'

del Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, e in particolare l'art. 5;

  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

concernente,  tra  l'altro,  misure  straordinarie   per   accelerare

l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli  interventi  urgenti  e

prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio   idrogeologico   nel

territorio nazionale;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27

maggio  2014,  istitutivo  della  Struttura  di  missione  contro  il

dissesto  idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture

idriche, di seguito Struttura di missione;

  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  numero

164,  concernente,  tra  l'altro,  norme   di   accelerazione   degli

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

  Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge

n. 133 del 2014 che, a  partire  dalla  programmazione  2015,  affida

l'attuazione  degli  interventi  ai  Presidente  delle  regioni,   in

qualita' di Commissari di Governo contro il  dissesto  idrogeologico,

con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i  poteri  di

cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

  Visto altresi' il comma 9 del citato art. 7  del  decreto-legge  n.

133 del 2014, che prevede che  la  Struttura  di  missione  operi  di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e  del  mare  nelle  attivita'  pianificatorie,  istruttorie   e   di

ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione

degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2015), e  in  particolare  l'art.  1,  comma  703,  che

contiene disposizioni riguardanti le modalita'  di  programmazione  e

attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;

  Vista la delibera CIPE del  20  febbraio  2015,  n.  32,  che,  con

l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in  particolare  nel

Mezzogiorno, delle attivita' progettuali delle opere  di  mitigazione

del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro  il

dissesto 2015-2020, ha  assegnato  100  milioni  di  euro  del  Fondo

Sviluppo e Coesione 2014-2020  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  da  destinare  alla  progettazione

degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la  chiave

di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28

maggio 2015,  recante  criteri  e  modalita'  di  assegnazione  delle

risorse  destinate  agli  interventi  di  mitigazione   del   rischio

idrogeologico,  in   attuazione   dell'art.   10,   comma   11,   del

decreto-legge n. 91 del 2014;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15

settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree  metropolitane  e

le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio  di

alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della  legge

n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015);

  Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al  fine

di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il

dissesto   idrogeologico,   favorendo   le    necessarie    attivita'

progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare,  il  «Fondo  per  la  progettazione

degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito  fondo,

in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalita' con

la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32,  nonche'  le

risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei

progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia   stata

finanziata a valere sul fondo;

  Rilevato altresi' che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015

prevede che il funzionamento del «Fondo per  la  progettazione  degli

interventi contro il  dissesto  idrogeologico»  e'  disciplinato  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante

«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,

nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

  Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota

n. 47276 del 26 maggio 2016;

  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e  del  mare  n.  13102  del  16  giugno  2016,

relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art.  1,  comma

2, del presente decreto;

  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'

stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;


                              Decreta:

                               Art. 1

Oggetto e finalita' del fondo per la progettazione  degli  interventi

                  contro il dissesto idrogeologico


 1. Il «Fondo  per  la  progettazione  degli  interventi  contro  il

dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di  previsione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai

sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e' diretto a

favorire l'efficace avanzamento  delle  attivita'  progettuali  delle

opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede  a  rendere

le stesse immediatamente cantierabili.

  2. A valere sulle risorse assegnate dal punto  1.4  della  delibera

CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al  fondo  di  cui  al

comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di

euro nell'anno finanziario  2017  e  26  milioni  di  euro  nell'anno

finanziario 2018.

  3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo  la  chiave

di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma  6  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto  al  punto  1.5

della medesima delibera.


                               Art. 2

         Soggetti beneficiari e finalita' dei finanziamenti

  1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per  la  progettazione

degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle

regioni, in qualita' di commissari  di  Governo  contro  il  dissesto

idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2,  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164.

  2. Il finanziamento del fondo e'  finalizzato  alla  redazione  del

progetto  esecutivo  previsto  per   l'avvio   delle   procedure   di

affidamento  dei  lavori   attraverso   l'elaborazione,   anche   non

esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.

  3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione

gia'  conferiti  e  le  spese  per  rilievi  e   indagini   appaltati

anteriormente alla data  di  assegnazione  dei  fondi,  salvo  quanto

previsto all'art. 3 comma 2.

  4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti  delle  risorse

disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.


                               Art. 3

Modalita' di accesso al Fondo per la progettazione  degli  interventi

                  contro il dissesto idrogeologico


  1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale  attraverso

graduatorie di  progettazione  di  interventi  (una  graduatoria  per

regione) sino alla concorrenza  delle  somme  attribuite  a  ciascuna

regione sulla base dei criteri di riparto  stabiliti  con  successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  2. In  via  prioritaria  sono  finanziate  le  progettazioni  degli

interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano  stralcio  per  le

aree metropolitane e le aree urbane con alto livello  di  popolazione

esposta al rischio di alluvioni», di cui al  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei  ministri  15  settembre  2015,  ivi  compresi  gli

incarichi di progettazione gia' conferiti a far data dal 15 settembre

2015.

  3.  Gli  ulteriori  interventi  per  i  quali  il  «Fondo  per   la

progettazione degli  interventi  contro  il  dissesto  idrogeologico»

finanzia la progettazione sono selezionati tra  quelli  inseriti  nel

data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli  Interventi  per

la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o  dei

soggetti dalle stesse accreditati.

  4.   Presupposto   per   l'ammissibilita'   al   finanziamento   e'

l'inserimento  nel  data-base  di  cui  al  comma  3  di  uno  Studio

preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:

    a.  una  relazione,  accompagnata  da   adeguata   documentazione

grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del

dissesto su  cui  si  intende  intervenire  e  i  suoi  effetti,  gli

obiettivi, i requisiti, le modalita' e il costo dell'intervento,  gli

elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilita'

ambientale,  della  compatibilita'  paesaggistica   e   dei   vincoli

archeologici dell'intervento;

    b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;

    c. il quadro economico preliminare;

    d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attivita', a partire

dalla progettazione, fino  al  collaudo  o  certificato  di  regolare

esecuzione.

  5.  Qualora  sia  disponibile  un  progetto  di  livello  inferiore

all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento  dei

livelli  successivi  e'  l'inserimento  nel  data-base  di   cui   al

precedente comma 3 di tutti  i  documenti  progettuali  previsti  dal

decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale

gia' disponibile.

                               
                             Art. 4

        Verifica di ammissibilita' e criteri di valutazione




  1. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento del «Fondo  per  la

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli

interventi di cui all'art. 3 devono  essere  selezionati  secondo  le

procedure  previste  dall'Allegato  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo  alla  «Individuazione

dei  criteri  e  delle  modalita'  per  stabilire  le  priorita'   di

attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico»,   limitatamente    alla    fase    1    «accertamento

dell'ammissibilita' del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione

delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni  del

citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. La fase 1 e' applicata con le modalita' e  i  criteri  descritti

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015,

la cui  sequenza  dell'accertamento  e'  riportata  nella  tabella  A

allegata al presente provvedimento. In  particolare,  gli  interventi

devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione

di bacino, comprensivo di  eventuali  prescrizioni  e/o  osservazioni

utili per la  successiva  fase  di  progettazione,  rilasciato  dalle

autorita' di bacino distrettuali  o  dalle  autorita'  di  bacino  di

rilievo nazionale, interregionale o  regionale.  Tale  parere  dovra'

tenere conto anche di eventuali eventi recenti  non  ancora  inseriti

nella pianificazione di bacino.  Gli  interventi,  se  relativi  alla

gestione del rischio alluvionale, devono essere  inoltre  individuati

fra le misure  di  protezione  dei  piani  di  gestione  del  rischio

alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali  recenti  non

ancora inseriti nel piano di gestione.

  3. La fase  2  e'  applicata  secondo  le  modalita'  e  i  criteri

descritti  nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 28 maggio 2015. In particolare,  ai  fini  della  formazione

degli elenchi su base regionale degli interventi,  sono  applicati  i

criteri  individuati   nella   tabella   B   allegata   al   presente

provvedimento.

  4. Le risorse sono prioritariamente  destinate  alla  progettazione

degli interventi integrati,  finalizzati  sia  alla  mitigazione  del

rischio sia alla tutela  e  al  recupero  degli  ecosistemi  e  della

biodiversita', ovvero che integrino  gli  obiettivi  della  direttiva

2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre

2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di

acque, e della direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla

gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti,  deve

essere destinata una  percentuale  minima  del  20  per  cento  delle

risorse destinate alla regione, in analogia  a  quanto  previsto  dal

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

  5. Gli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico  non  possono

prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di  entita'

superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

                               Art. 5

                      Entita' del finanziamento


  1.  Il  finanziamento  concesso  per  la  redazione  del   progetto

esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2,  e'  determinato,  in

relazione alla tipologia dell'intervento, in  base  alle  percentuali

riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate  all'importo

complessivo dell'intervento costituito dalla somma  dell'importo  dei

lavori e degli oneri della sicurezza e  delle  somme  a  disposizione

della stazione appaltante.

  2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto

esecutivo  a  partire  da  un  progetto  di  livello  inferiore  gia'

disponibile, l'entita' del finanziamento e' commisurata ai livelli di

progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1

di cui al precedente comma.

  3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al  precedente  comma  1  sono

aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare.


                               Art. 6

                    Erogazione del finanziamento


  1. Gli elenchi di cui al precedente  art.  4,  articolati  su  base

regionale, sono approvati con decreto del direttore generale  per  la

salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con

atti successivi accorda il finanziamento al presidente della  regione

nella qualita' di commissario di governo e dispone  il  trasferimento

della prima quota di finanziamento  alla  contabilita'  speciale  del

citato commissario.

  2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato  al  programma  di

ciascuna regione alla contabilita' speciale intestata al  commissario

di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalita':

    a)  la  prima  quota  pari  al   26%   e'   trasferita   all'atto

dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del

presente articolo.

    b) la seconda quota pari al 47% e' trasferita  dopo  il  completo

inserimento  dei  dati  dei  singoli  interventi   nel   Sistema   di

Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

ragioneria  generale  dello   Stato   e   una   volta   ottenuta   la

certificazione  della  spesa  sostenuta  nel  medesimo   sistema   di

monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota

    c) l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque

non superiore al 27% del valore  complessivo  del  finanziamento,  e'

trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di

monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del  valore  della

seconda quota.

  3. Approvato il progetto, da porre a base di gara,  il  commissario

di governo ne  da'  comunicazione  alla  Direzione  generale  per  la

salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente

e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  alla  Struttura  di

missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del  data-base

on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.


                               Art. 7

                    Monitoraggio degli interventi

  1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse  e

garantire la tempestivita' dell'azione volta alla progettazione degli

interventi, e' utilizzato il Sistema di  Monitoraggio  Unitario,  BDU

(Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato.

La trasmissione dei dati e'  effettuata  attraverso  il  sistema  SGP

(Sistema Gestione Progetti); le  informazioni  cosi'  acquisite  sono

rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato  protocollo

di colloquio telematico.

  2. Il  commissario  di  governo  e'  responsabile  del  corretto  e

tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.

  3.  In  attesa  dell'avvio  di  apposito  protocollo  di  colloquio

telematico tra i sistemi di  cui  al  comma  1  gli  interventi  sono

monitorati  anche  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo   della   fase

progettuale attraverso  il  Sistema  di  Monitoraggio  Unitario,  BDU

(Banca Dati Unitaria), nonche'  tramite  l'inserimento,  a  cura  del

commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma  telematica

ReNDiS.

                               Art. 8

                   Restituzione del finanziamento


  1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la

cui progettazione e' stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1  del

presente decreto,  le  somme  gia'  assegnate  per  la  progettazione

medesima sono recuperate con una decurtazione  di  pari  importo  del

finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate

ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al medesimo Fondo.

  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.



Allegato 1


Tabella 1. Percentuali da  applicare  all'importo  complessivo  degli

interventi per la determinazione del valore  di  riferimento  per  il

computo del finanziamento della progettazione.




Importo complessivo dell'intervento        Percentuali di

              in euro                       applicazione

Fino a                   250.000,00             9,40%

sull'eccedenza fino a    500.000,00             8,00%

sull'eccedenza fino a  1.000.000,00             7,00%

sull'eccedenza fino a  5.000.000,00             4,40%

sull'eccedenza fino a 10.000.000,00             3,60%

sull'eccedenza fino a 20.000.000,00             3,10%

sull'eccedenza fino a 40.000.000,00             2,70%

sull'eccedenza                                  2,40%




Per ciascuna tipologia d'intervento l'importo del  finanziamento  per

la progettazione e'  quindi  calcolato  moltiplicando  il  valore  di

riferimento, desunto applicando le percentuali della tabella 1, per i

seguenti coefficienti:




Interventi di difesa idraulica              1

Interventi di difesa costiera               1,35

Frane e interventi di difesa dalle valanghe 2,10




Tabella  2.  Incidenza  dei  livelli   progettuali   in   percentuale

dell'importo totale del finanziamento della progettazione.




Progetto di fattibilita' tecnica ed economica

comprese indagini e relative elaborazioni        26%

Progetto definitivo                              47%

Progetto esecutivo                               27%




 NOTA SUL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

                 (articolo 5, comma 1, e Allegato 1)




    Il finanziamento deve coprire i corrispettivi da porre a base  di

gara per l'affidamento delle attivita' di progettazione e di indagine

necessarie per redigere il progetto esecutivo.




    Per ciascuna tipologia di intervento  (difesa  idraulica,  difesa

costiera, frane e valanghe) sono stati  redatti  i  quadri  economici

relativi a importi dei lavori a base d'asta variabili tra  500.000,00

e 40.000.000,00 euro, calcolando l'entita' delle somme a disposizione

della stazione appaltante e tra esse gli oneri per le indagini  e  la

progettazione, applicando per  quest'ultima  i  criteri  dettati  dal

decreto del  Ministro  della  giustizia  31  ottobre  2013,  n.  143,

"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base

di gara nelle procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  dei

servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".




    Ottenuta  per  ciascuno  degli  importi  dei  lavori   presi   in

considerazione la stima del costo totale  dell'intervento,  e'  stato

possibile definire per ciascuna tipologia di intervento la legge  che

lega l'importo  della  progettazione,  indagini  comprese,  al  costo

totale dell'intervento (entrambi comprensivi di Iva). Elaborando tali

leggi si e' formulata la "tariffa" media riportata nell'Allegato 1.




    Poiche' per ciascuna regione il fondo  progettazioni  e'  gestito

nel suo complesso, si possono prevedere compensazioni tra  i  diversi

corrispettivi da porre a base di  gara,  che  facendo  riferimento  a

valori medi possono risultare di  volta  in  volta  approssimati  per

eccesso o per difetto.




    E' stato previsto l'aggiornamento delle tabelle  dell'Allegato  1

tramite decreto  ministeriale,  in  vista  dell'emanazione  di  nuove

tariffe prevista dall'articolo 24, comma 8, del  decreto  legislativo

n. 50 del 2016, ferma restando la validita'  di  quelle  adottate  ai

sensi dell'articolo 216, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

 

 Tabelle A e B 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.p.c.m. 14 luglio 2016

Tabelle 1-2

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome