Il nuovo delitto di omessa bonifica, ancora tanti i punti da chiarire

Nell’attesa delle prime pronunce della giurisprudenza è necessario continuare a ragionare sul nuovo reato di “omessa bonifica” (art. 452-terdecies, codice penale) che, tra i nuovi delitti in campo ambientale introdotti dalla legge n. 68/2015, appare quello di più controversa interpretazione. Necessario partire dagli aspetti più critici come l’individuazione del soggetto attivo, la componente oggettiva e quella soggettiva nonché chiarire in cosa consista quella “bonifica” la cui omessa realizzazione genera la responsabilità penale per il nuovo delitto.

Accesso riservato

Questo contenuto è riservato agli abbonati alla rivista.

Abbonati Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza e hai già effettuato l’accesso al sito?
Fai per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti della banca dati riservati agli abbonati.

Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome