Servizio di sanificazione: criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. Vengono dettati dal nuovo decreto del ministero dell'Ambiente (D.M. 18 ottobre 2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016.
Tutte le indicazioni nell'Allegato tecnico (lo trovate in coda al provvedimento).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 ottobre 2016
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. (16A07955)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche individuati in modo specifico; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007-GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del Piano d'azione nazionale sul GPP e per lo sviluppo della strategia nazionale di politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GGP; Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP)» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, al fine di definire «gli specifici obiettivi di sostenibilita' ambientale ...» per le categorie merceologiche indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006; Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata approvata la Revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/MIN/247/2016 del 21 settembre 2016 che ha modificato e integrato, con i rappresentanti del Ministero della salute, i componenti del Comitato di gestione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 34 recante «Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale» che stabilisce l'introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalita', anche a seconda delle differenti categorie di appalto; Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, con note del 5 agosto 2016 protocollo CLE n. 6508, n. 6509, e' stato chiesto rispettivamente ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei criteri ambientali minimi per la: «Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»; Considerato che in relazione ai contenuti dei criteri ambientali minimi di cui trattasi, si e' ritenuto opportuno richiedere con nota del 5 agosto 2016, n. 6510, le osservazioni e valutazioni al Ministero della salute; Considerato che, entro il termine indicato nelle citate note, non sono pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quelle rappresentate durante i lavori di definizione di tale documento da parte degli esperti dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della salute; Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai criteri ambientali minimi per l'«Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti» elaborati nell'ambito del Comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso; Ritenuto necessario procedere all'adozione dei criteri ambientali minimi in questione; Decreta: Art. 1 Adozione dei criteri ambientali minimi Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti di cui all'allegato tecnico del presente decreto.
Art. 2 Modifiche I criteri ambientali minimi verranno aggiornati, laddove opportuno, in base all'eventuale innovazione tecnologica, all'evoluzione del mercato di riferimento nonche' ai risultati derivanti dall'applicazione del presente documento. Il presente decreto, unitamente all'allegato, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 ottobre 2016