di Mara Chilosi, avvocato, Chilosi Martelli - Studio legale associato
Dal recepimento della direttiva 2012/19/UE al D.L. “competitività”
Il D.Lgs. n. 49/2014
Come noto, con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il legislatore italiano ha provveduto a recepire la direttiva 2012/19/UE, abrogando quasi integralmente il previgente D.Lgs. n. 151/2005 e introducendo quindi - nell’ambito della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - alcune importanti novità in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Tra queste [1] Per approfondimenti si vedano, della stessa autrice, i commenti pubblicati all’interno dello Speciale pubblicato sul n. 9/2014 di Ambiente&Sicurezza:
- la progressiva estensione dell’ambito di applicazione della normativa in esame a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) per le quali non sia prevista una specifica esclusione;
- l’assimilazione dei Raee professionali “dual use” ai Raee domestici;
- la priorità accordata ad attività di gestione consistenti in operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo;
- la più precisa enunciazione degli obblighi imposti in capo ai produttori e ai distributori di Aee;
- la revisione della disciplina riguardante la costituzione e l’azione dei sistemi individuali e collettivi, con attribuzione di un penetrante potere di controllo, sia preventivo che successivo, al Ministero dell’Ambiente rispetto alla gestione degli stessi;
- l’introduzione di nuove disposizioni intese a disciplinare in modo più chiaro e a a semplificare maggiormente la gestione dei Raee ritirati “uno contro uno” dai distributori in occasione della vendita di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente;
- la facoltà attribuita ai consumatori di consegnare gratuitamente, secondo lo schema “uno contro zero”, i Raee di piccolissime dimensioni presso i grandi punti vendita specializzati, senza alcun obbligo di acquisto di un’apparecchiatura equivalente;
- l’obbligo di marcatura delle Aee immesse sul mercato;
- la previsione di obblighi informativi e di raccolta specifici per i produttori o distributori che vendono Aee on-line e a distanza;
- la previsione di nuovi obiettivi di raccolta dei Raee, che, a partire dal 2016, dovranno essere pari come minimo al 45% delle apparecchiature immesse sul mercato, per poi salire al 65% a partire dal 2019.
Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi dei produttori, il D.Lgs. n. 49/2014:
stabilisce che essi provvedano al finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dalle Aee immesse sul mercato mediante l’adesione a sistemi individuali o collettivi per la gestione dei Raee;
impone loro, inoltre, di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio previsti dalla legge, nonché di comunicare al Ministero dell’Ambiente l’ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, contributo che, peraltro, potrà continuare ad essere esposto separatamente nelle fatture di vendita.
Il D.L. “competitività”
Come già rilevato[2] Si veda, della stessa autrice, l’approfondimento pubblicato sul n. 18/2014 di Ambiente&Sicurezza, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del D.Lgs. n. 49/2014, il legislatore italiano – con la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto decreto-legge “competitività”) – è intervenuto sulla disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei Raee contenuta nell’art. 10, D.Lgs. n. 49/2014, apportandovi significative variazioni ed introducendovi ulteriori incisive restrizioni in materia di governance e controllo.
A quest’ultimo proposito, non si può fare a meno di notare come la specifica – e oltremodo rigorosa – disciplina introdotta dal legislatore italiano in materia di sistemi collettivi di gestione dei Raee sia necessariamente destinata a determinare una significativa influenza sulla disciplina degli altri sistemi collettivi costituiti al fine di gestire altre categorie di rifiuti in ottemperanza al principio della responsabilità estesa del produttore del bene. Va rilevato, a riprova di quanto osservato, che, al fine di garantire il corretto e tempestivo recepimento della direttiva 2013/56/UE, che ha modificato la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, il Ministero dell’Ambiente ha recentemente avviato un processo di revisione del D.Lgs. n. 188/2008, il quale si propone apertamente di operare un ravvicinamento della disciplina in materia di pile e accumulatori e della disciplina in materia di Raee, stanti, tra l’altro, le indubbie interferenze esistenti, sul piano operativo, tra i due settori. Il documento evidenzia, sotto questo profilo, sia la recente riforma del settore dei Raee sia la circostanza che gran parte degli operatori economici presenti nel mercato dei Raee operano anche nel settore delle pile e degli accumulatori.
Quanto, poi, alla previsione di nuovi è più ambiziosi obiettivi di raccolta dei Raee, va notato che, a livello unionale, gli obiettivi di raccolta, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero inerenti alla gestione di diverse categorie di rifiuti sono attualmente in fase di riesame. Nel luglio 2014, la Commissione europea ha, infatti, presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva[3]3. COM(2014) 397 final intesa a modificare le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’esito di questo processo di revisione potrà, dunque, avere effetto altresì sugli obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero attualmente individuati dal D.Lgs. n. 49/2014.
Tra le modifiche raccomandate dalla Commissione nella Proposta predetta va, altresì, segnalata l’introduzione di «condizioni minime di funzionamento” dei “regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti», in maniera tale da «internalizzare i costi di gestione del fine vita secondo norme ambientali rigorose e incentivare i produttori a tenere conto degli aspetti ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione al fine vita».
I regimi di responsabilità estesa dei produttori, ivi inclusi quelli operanti nel settore dei Raee, del resto, sono di recente tornati all’esame della Commissione[4] Si veda, a questo riguardo, il rapporto Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR) redatto su richiesta della Commissione nel 2014 da BIO Intelligence Service con Arcadis, Ecologic, Institute for European Environmental Policy (IEEP), Umweltbundesamt (UBA), con la conseguenza che l’assetto regolatorio raggiunto a oggi dal sistema Raee potrebbe conoscere nell’immediato futuro ulteriori trasformazioni.
Lo stato dell’attuazione del D.Lgs. n. 49/2014
Tornando nuovamente all’ordinamento italiano, si rileva che, sebbene sia trascorso oltre un anno dalla sua entrata in vigore – il 12 aprile 2014 – il D.Lgs. n. 49/2014, non ha ancora trovato piena attuazione. Va, peraltro, dato atto che il decreto legislativo ha apportato rilevanti modifiche al sistema previgente e che, al fine di adottare una regolamentazione efficace e qualitativa, è necessario avviare tavoli di consultazione non meramente formali, come l’attuale direzione del Ministero dell’ambiente ha effettivamente fatto.
Nella tabella 1, sono riportate le misure di attuazione previste dal decreto e i relativi termini per l’adozione, oltre che, laddove disponibili, notizie inerenti le attività compiute e i lavori in corso.
Tabella 1
D.Lgs. n. 49/2014: lo stato di attuazione |
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Riferimento normativo | Termine per l’attuazione | Misura di attuazione prevista |
Art. 10, comma 3 | Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto | Con decreto, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico approvano il modello di statuto-tipo dei sistemi collettivi di gestione dei Raee. STATO DELL’ARTE: l’adozione dello statuto-tipo è un’operazione indubbiamente delicata, in quanto un intervento eccessivamente invasivo potrebbe portare a restrizioni della concorrenza e della libertà di iniziativa economica dei produttori, oltre che incidere sulla azione dei sistemi collettivi già esistenti. L’analoga operazione compiuta dal Ministero nel settore degli imballaggi ha dato origine a un contenzioso amministrativo, oggi approdato al Consiglio di Stato, di cui si stanno attendendo gli esiti. Rispetto ai Raee, da quanto consta è in corso, presso il Ministero, una fase di consultazione. |
Art. 11, comma 4 | Non indicato | Con decreto, il Ministero dell’ambiente, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, disciplina le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei grandi distributori dei Raee domestici di piccolissime dimensioni, in ragione dell’uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto. STATO DELL’ARTE: risulta predisposta una bozza del Dm, in corso l’iter di adozione. |
Art. 14, comma 2 | Nelle more della definizione da parte della Commissione europea di una metodologia uniforme comune per calcolare il volume dei Raee in relazione al peso dei Raee prodotti | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, sentita l’ISPRA, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, può definire una metodologia provvisoria per il calcolo del peso totale dei Raee prodotti da applicarsi sull’intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. |
Riferimento normativo | Termine per l’attuazione | Misura di attuazione prevista |
Art. 15, commi 2 e 5 | Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto | Con accordo di programma, le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, disciplinano le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività. STATO DELL’ARTE: l’accordo è stato stipulato il 9 febbraio 2015. |
Decorsi 6 mesi e ulteriori 60 giorni, in caso di mancata stipula dell’accordo | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede direttamente a disciplinare gli aspetti suddetti. | |
Art. 16, comma 2 | Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto e rinnovo entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio | Con accordo di programma, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l’associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono le modalità di ritiro e raccolta dei Raee conferiti ai distributori ai ex art. 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri. STATO DELL’ARTE: l’accordo è stato stipulato il 26 giugno 2015 da tutte le parti previste, tranne ANCI. |
Art. 18, comma 4 | Entro 3 mesi dalla adozione, da parte della Commissione europea, delle norme minime di qualità ex art. 8(5), direttiva 2012/19/UE | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, avvalendosi del centro di coordinamento e dell’ISPRA, determina i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli Allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea. STATO DELL’ARTE: lavori in corso. |
Art. 18, comma 7 | Entro 3 mesi dalla data dell’entrata in vigore del decreto | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze, definisce misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei Raee, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 novembre 2009, n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). |
Art. 19, comma 10 | Non indicato | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. |
Art. 20, comma 2 | Non indicato | Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 214, D.Lgs. n. 152/2006, il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, disciplina le operazioni di recupero dei Raee non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ex art. 216, D.Lgs. n. 152/2006. |
Art. 23, comma 3 | Non indicato | Con decreto, il Ministro dell’ambiente definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o |
procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le Aee siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’art. 8, comma 2. | ||
Art. 25, comma 1 | Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, individua modalità equivalenti a quelle previste dall’art. 1, legge n. 348/1983, per la prestazione, da parte del singolo produttore o del sistema collettivo a cui questi aderisce, delle garanzie finanziarie dovute al momento della immissione di un’Aee sul mercato. |
Art. 33, comma 5 | Non indicato | Con accordo di programma, il Centro di coordinamento e le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, individuano adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore. STATO DELL’ARTE: Lavori in corso. |
Art. 35, comma 2 | Non indicato | Con apposita delibera, il Comitato di vigilanza e controllo definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato dei produttori, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di Aee. |
Art. 39, comma 1 | Non indicato | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico – ovvero, qualora queste direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata – provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli Allegati al decreto, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee. |
Art. 41, comma 5 | Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto | Con decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri, a carico dei produttori delle Aee, relativi alle attività di monitoraggio ex artt. 14, comma 3, e 19, comma 9, al funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee e relativi alla tenuta del registro nazionale ex art. 29, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri, a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni ex art. 20, commi 3 e 4, nonché di quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, nonché le relative modalità di versamento. |
Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» (in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo, n. 73) Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea». (in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144). Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192). NoteRiferimenti legislativi
1. ↑ Per approfondimenti si vedano, della stessa autrice, i commenti pubblicati all’interno dello Speciale pubblicato sul n. 9/2014 di Ambiente&Sicurezza 2. ↑ Si veda, della stessa autrice, l’approfondimento pubblicato sul n. 18/2014 di Ambiente&Sicurezza 3. ↑ 3. COM(2014) 397 final 4. ↑ Si veda, a questo riguardo, il rapporto Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR) redatto su richiesta della Commissione nel 2014 da BIO Intelligence Service con Arcadis, Ecologic, Institute for European Environmental Policy (IEEP), Umweltbundesamt (UBA)