di Luciano Butti, B&P Avvocati
Dal 30 giugno 2015, è entrato in vigore il nuovo modello unificato nazionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), approvato con D.P.C.M. 8 maggio 2015, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, n. 149.
La disciplina AUA
L’AUA è un provvedimento abilitativo unico, istituito con D.P.R. 13 marzo 2015 n. 59, nato da esigenze di semplificazione amministrativa, che viene rilasciato a istanza di parte da un’unica Autorità e che sostituisce, ricomprendendole, sette autorizzazioni o comunicazioni ambientali che l’impresa era precedentemente tenuta a richiedere separatamente, ovvero:
1. l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e segg., D.Lgs. n. 152/2006 (codice dell’Ambiente);
2. la comunicazione preventiva di cui all’art. 112, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle relative aziende;
3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269, codice dell’Ambiente;
4. l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272, codice dell’Ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8, legge n. 447/1995, legge quadro sull’inquinamento acustico;
6. l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216, Codice dell’Ambiente.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) comprende gli impianti, di qualunque dimensione, che non rientrano nel campo di applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA, ora disciplinata dal D.Lgs. n. 46/2014).
Condizioni per la richiesta
Condizione per la richiesta dell’AUA è che l’impresa necessiti il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei sette titoli abilitativi sopra elencati, ovvero di altri titoli o comunicazioni eventualmente individuate dalla normativa di Regioni e Province autonome (art. 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 59/2013).
Tuttavia, se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali e regionali dispongono che la VIA sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale, l’AUA non dovrà essere richiesta (art.1, comma 2 D.P.R. n. 59/2013).
Diversamente, se il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l’AUA potrà essere richiesta solo a seguito di una valutazione negativa da parte dell’autorità competente in merito alla verifica di VIA (art. 3, comma 4 D.P.R. n. 59/2013).
Presentazione domanda
La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo che essa sostituisce (art. 10, comma 2 D.P.R. n. 59/2013). Il provvedimento ha una durata pari a 15 anni dal rilascio e il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza (artt. 3, comma 6 e 5, comma 1, D.P.R. n. 59/2013).
Il nuovo modello
L’introduzione del nuovo modello unificato per la presentazione dell’istanza di AUA trova la propria fonte normativa nell’art. 10, D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59[1]«Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» (in S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013, n. 124), e risponde alle medesime esigenze di semplificazione e riduzione dei costi per le imprese che permeano l’intera disciplina dell’AUA .
In particolare, il nuovo modulo ha il pregio di uniformare i modelli già utilizzati dalle diverse amministrazioni regionali e sostituire ai sette moduli relativi alle altrettante autorizzazioni rimpiazzate dall’AUA un unico modello. In termini generali, dovrebbe trattarsi di un modello più snello, chiaro, intuitivo, ottimizzato per la presentazione attraverso sistemi telematici.
Le schede
Il modello si compone di una parte generale e di 8 schede (da A a G2; si veda la tabella 1) da allegare all’istanza, relative alle diverse autorizzazioni/comunicazioni sostituite dall’AUA.
Si precisa fin d’ora che, ove espressamente indicato nel modello, le sezioni e le informazioni potranno variare sulla base delle specifiche discipline regionali; ciò conformemente al dettato normativo che consente alle Regioni di individuare altri titoli o comunicazioni eventualmente sostituiti dall’AUA.
I campi
I campi da 1 a 4 del modulo sono destinati all’individuazione del gestore (o del responsabile AUA se soggetto diverso) e dell’impianto. La creazione di un modello unitario consente di evitare che le informazioni necessarie all’identificazione dei soggetti/impianti coinvolti siano inutilmente ripetute per ciascuna delle autorizzazioni sostituite, come invece accadeva in passato, evitando così inutili duplicazioni.
Il campo 5 è dedicato alla formulazione dell’istanza, che può consistere nella richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo per una o più tra le autorizzazioni/comunicazioni che il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha ricompreso nell’AUA. All’istanza devono essere allegate le schede tecniche pertinenti a ciascuna delle autorizzazioni per cui la domanda è proposta, ovvero, qualora le condizioni di esercizio dell’impianto non siano mutate rispetto al precedente titolo autorizzativo, una dichiarazione di invarianza.
È di fondamentale importanza – per le imprese e soprattutto, personalmente, per chi sottoscrive la domande di AUA – tener conto che le predette dichiarazioni hanno valore di “autocertificazione” ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000. Ne consegue che un’eventuale dichiarazione non veritiera, ad esempio la dichiarazione che le condizioni di esercizio di un certo impianto non sono mutate quando, invece, sono intervenute variazioni, comporta l’applicazione di una grave sanzione penale per chi effettua la “autocertificazione”. Dunque, benché si tratti di un modulo di natura “burocratica”, la sua sottoscrizione non va effettuata con leggerezza, senza piena consapevolezza del contenuto di quanto si sta dichiarando.
Il campo 6 del modello unificato è dedicato a dichiarazioni del gestore relative ai titoli sostituiti per mezzo dell’AUA e ad eventuali certificazioni ambientali volontarie ottenute dal gestore. Estremamente rilevanti ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’AUA sono le dichiarazioni di cui al punto 6.3 del modello. Il gestore, infatti, deve altresì dichiarare che l’attività non sia soggetta a VIA ovvero che l’autorità competente abbia concluso la verifica di VIA accertando la non assoggettabilità dell’attività a valutazione di impatto ambientale. Si rammenta, come precisato in apertura che l’AUA non può essere richiesta qualora il progetto sia già sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
A pagina 43 del modello unificato viene riepilogata la documentazione da accludere a ciascuna delle schede tecniche previste, a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio. Solo con riferimento ad alcune schede tecniche (B, F, G1, G2) sono proposti degli schemi per la predisposizione della relazione tecnica.
La tempistica per l’adeguamento
Il D.P.C.M. 8 maggio 2015, dispone che le regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2015 per adeguare i contenuti del modello alle normative regionali di settore. È singolare che la data prevista per l’adeguamento da parte delle Regioni coincida con quella di pubblicazione del D.P.C.M. stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Evidentemente, nemmeno in ambito governativo si pensava che i tempi per la pubblicazione del provvedimento (datato 8 maggio) sulla Gazzetta Ufficiale sarebbero stati tanto lunghi. In ogni caso, il termine previsto per le regioni ha natura meramente ordinatoria, restando perciò pienamente validi i provvedimenti regionali anche successivi alla data indicata nel decreto.
Tabella 1
Schede del nuovo modello unico |
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SCHEDA | CONTENUTI |
Scheda A | Dati e informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue |
Scheda B | Dati e informazioni necessari per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue |
Scheda C | Dati e informazioni necessari per le emissioni in atmosfera degli stabilimenti |
Scheda D | Dati e informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività in deroga |
Scheda E | Dati e informazioni necessari per l’impatto acustico degli impianti |
Scheda F | Dati e informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura |
Scheda G1 | Dati e informazioni necessari per lo svolgimento delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi |
Scheda G2 | Dati e informazioni necessari per le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi |
Tabella 2
Campi del nuovo modello |
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CAMPO | CONTENUTO |
Campi da 1 a 4 | Individuazione del gestore (o del responsabile AUA se soggetto diverso) e dell’impianto. |
Campo 5 | Formulazione dell’istanza, che può consistere nella richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo per una o taluna delle autorizzazioni/comunicazioni che il D.P.R. 13 marzo 2015 n. 59 ha ricompreso nell’AUA. |
Campo 6 | Dichiarazioni del gestore relative ai titoli sostituiti per mezzo dell’AUA e ad eventuali certificazioni ambientali volontarie ottenute dal gestore. |
Note
1. | ↑ | «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» (in S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013, n. 124) |