di Christiano Sacha Fornaciari, architetto, componente del Comitato Interprofessionale di Sicurezza Cantieri (CISC) di Udine
La legge 1° ottobre 2012, n. 177 dal titolo “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” stabilisce, all’articolo 1, comma 1, lettera b), che la boni- fica preventiva da ordigni bellici può essere eseguita solamente da imprese specializzate in possesso dei requisiti indicati dallo stesso comma alla successiva lettera d), ovvero:
- in possesso di adeguata capacità tecnico-economica;
- impieganti idonee attrezzature;
- impieganti personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica;
- iscritte in un apposito albo istituito presso il ministero della Difesa.
Il citato albo avrebbe dovuto essere istituito con decreto del ministro della Difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; con lo stesso decreto, inoltre, sarebbero stati definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive previste verifiche biennali. Le disposizioni relative al nuovo albo, così come tutte le altre modifiche al cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, avrebbero acquistato efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto; l’articolo 3 della legge 177 autorizzava, perciò, fino a quella data l’attività delle imprese già operanti ai sensi delle conferenti prescrizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.
Il D.M. 11 maggio 2015, n. 82
Il 26 giugno 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Difesa 11 maggio 2015, n. 82 recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”.
Il regolamento, costituito da 17 articoli e tre allegati, istituisce l’albo e disciplina le modalità attraverso le quali lo stesso è tenuto e aggiornato. Vengono in particolare determinati i criteri e le condizioni per l’iscrizione delle imprese, nonché i casi di sospensione e cancellazione dall’albo; questo, secondo il dettato dell’articolo 3, “al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore della bonifica da ordigni bellici inesplosi delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all’entità delle opere di bonifica da realizzare”.
La tenuta dell’albo, così come il coordinamento delle attività istruttorie e di verifica connesse all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione dello stesso, verrà eseguita da uno specifico ufficio istituito presso il segretariato generale della Difesa.
Categorie, classifiche e requisiti per l’iscrizione all’albo
L’albo è formato da un unico elenco suddiviso in tre categorie di attività:
a) bonifica terrestre (B.TER);
b) bonifica subacquea (B.SUB);
c) bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità.
Le categorie sono a loro volta classificate secondo sette soglie di importo delle attività eseguibili:
I. fino a € 50.000;
II. fino a € 250.000;
III. fino a € 500.000;
IV. fino a € 1.000.000;
V. fino a € 2.500.000;
VI. fino a € 4.000.000;
VII. oltre € 4.000.000.
L’iscrizione all’albo abilita l’impresa a partecipare alle gare e a eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla soglia della classifica riconosciuta incrementata del 20%.
I requisiti di ordine generale richiesti per l’iscrizione all’albo, stabiliti all’articolo 8 e sinteticamente riportati nella Tabella 1, sono sostanzialmente gli stessi previsti dall’art. 38 del “Codice dei contratti pubblici” per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Requisiti di ordine speciale
I requisiti di ordine speciale per l’iscrizione all’albo, stabiliti all’articolo 9, primo comma, sono i seguenti:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata direzione tecnica;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) impiego di personale qualificato;
e) idoneità tecnica pregressa.
La Tabella 2 evidenzia i criteri per la dimostrazione del possesso dei requisiti in oggetto.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, le imprese che richiedono l’iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Le imprese che richiedono l’iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità devono rispettare la norma UNI 11366, inerente alla sicurezza e alla tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell’industria.
Ulteriore condizione per l’iscrizione all’albo, la produzione di una dichiarazione con la quale l‘impresa assuma l’impegno a sottoscrivere, in relazione alle singole commesse che le verranno affidate, adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
Idoneità dell’organico aziendale e delle attrezzature tecniche
La dotazione minima di attrezzature e personale per l’iscrizione all’albo – evidentemente diversificata in relazione alle categorie e classifiche di iscrizione – viene definita dalle tabelle di cui agli allegati “A”, “B” e “C” del decreto, riprodotte nelle Tabelle 3, 4 e 5.
Il personale addetto alle operazioni di bonifica, il quale deve essere in possesso di apposito brevetto rilasciato dal ministero della Difesa, si suddivide nelle seguenti specializzazioni:
- dirigente tecnico;
- assistente tecnico;
- rastrellatore;
- operatore di mezzi meccanici.
Al dirigente tecnico spetta la direzione tecnico-organizzativa e il controllo dei lavori di bonifica, mentre il coordinamento esecutivo, la sorveglianza delle varie fasi di lavorazione e la tenuta della documentazione di cantiere sono di competenza dell’assistente tecnico. Ai rastrellatori e agli operatori dei mezzi meccanici compete unicamente l’esecuzione materiale dei lavori. [1] Cfr. “Capitolato a quantità determinate inerente i lavori di bonifica da mine e da ordigni esplosivi di ogni genere e tipo” (cosiddetto “Capitolato BCM”), Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) - “Prescrizioni generali”, lettera C).
Gli apparati di ricerca per materiali ferrosi e non ferrosi devono rispondere alle caratteristiche definite nelle direttive tecniche emanate dal ministero della Difesa ed essere muniti di sistema GPS in grado di fornire idonei report riguardanti il tracciato delle attività di ricerca.
Procedimento di iscrizione all’albo
Le imprese che intendano ottenere l’iscrizione all’albo devono inoltrare l’istanza allo specifico ufficio istituito presso il segretariato generale della Difesa. L’accoglimento dell’istanza deve essere notificato entro novanta giorni decorsi i quali, in caso di mancata risposta, l’istanza si intende rigettata. In presenza di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine può venire sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell’amministrazione militare e l’adempimento da parte del richiedente; i termini di sospensione non possono comunque superare complessivamente i novanta giorni.
L’iscrizione all’albo determina l’attribuzione della qualifica di “impresa specializzata” ai fini dell’effettuazione dell’attività di bonifica preventiva e sistematica di cui all’articolo 91, comma 2-bis del decreto legislativo 81/2008 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 177/ 2012.
Il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione alla categoria e classifica indicati deve essere dimostrato dall’impresa a cadenza biennale secondo le medesime modalità sopra evidenziate; la mancata presentazione dell’istanza nei termini prescritti comporta la rinuncia all’iscrizione e la cancellazione dall’albo.
Le imprese iscritte all’albo hanno l’obbligo di comunicare all’autorità militare la perdita o riduzione di uno o più requisiti di ordine generale o speciale.
Il venir meno di questi requisiti, così come una serie di altre casi elencati agli articoli 13 e 14 del decreto e sotto riportati nelle tabelle 6 e 7, possono comportare la sospensione – per un periodo compreso fra tre e dodici mesi – o la cancellazione dall’albo. I provvedimenti di sospensione possono essere revocati qualora le imprese siano in grado di dimostrare la cessazione delle cause che li hanno determinati.
L’impresa nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’albo non può presentare richiesta di reiscrizione prima di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento dei cancellazione.
Avverso i provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo è sempre ammesso l’esperimento degli ordinari ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Le modifiche della 177/2012 al D.Lgs. 81/2008
Come sopra evidenziato, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del D.M. 82/2015 le modifiche introdotte dalla legge 177/2012 al D.Lgs. 81/2008 acquisteranno piena efficacia; riteniamo perciò utile, avendo trattato la questione delle imprese specializzate, riepilogare in breve le ulteriori modifiche al cosiddetto Testo unico:
a. all’articolo 28 vengono esplicitamente ricompresi tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori quelli “derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo”;
b. all’articolo 91, fra gli obblighi del coordinatore per la progettazione viene inclusa la “valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo”. Inoltre, “quando a seguito di tale valutazione il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”;
c. all’articolo 100, in relazione alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si introduce lo “specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo”;
d. all’Allegato XI vengono inclusi fra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori quelli “che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
e. all’allegato XV, fra i rischi ai quali prestare particolare attenzione viene incluso quello “di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
I coordinatori per la sicurezza e la valutazione del rischio
A fronte dell’obbligo ormai certo per coordinatori di decidere sull’opportunità di procedere o meno alla bonifica preventiva di un dato sito, l’incertezza sulle modalità di valutazione e sulle procedure di prevenzione e mitigazione del rischio associato al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi resta una questione aperta; una questione sulla quale è indispensabile riflettere e auspicabilmente aprire un ampio dibattito che possa portare alla definizione di una serie di prassi e metodologie condivise, atte a consentire un approccio omogeneo da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Tabella 1
Chi non può iscriversi (art. 8 D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
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Le imprese… | |
a) | che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo fatti salvi i casi di legge, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. |
b) | nei cui confronti, secondo i riferimenti legislativi riportati dalla norma siano state applicate ovvero siano pendenti il procedimenti per l’applicazione di determinate misure di prevenzione o sussistano determinate cause ostative . |
c) | nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, oppure per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, nonché per reati finanziari . |
d) | che abbiano commesso gravi infrazioni motivatamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro . |
e) | che, secondo motivata valutazione dell’amministrazione militare che ha impartito le relative prescrizioni tecniche, abbiano agito con dolo o colpa grave nell’esecuzione delle attività di bonifica affidate, o abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. |
f) | che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. |
g) | nei cui confronti risulti l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, o ai fini dell’eventuale rilascio dell’attestazione SOA. |
h) | che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite. |
Tabella 2
QUALI I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ISCRIZIONE (art. 9 D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
a) adeguata capacità economica e finanziaria |
Dimostrabile mediante:
• referenze rilasciate da un istituto bancario o da un intermediario finanziario autorizzato; • possesso di un fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l’importo della classifica di iscrizione richiesta (le imprese che presentano istanza per l’iscrizione alla classifica I non sono tenute a dimostrare tale requisito). |
b) adeguata direzione tecnica |
Dimostrabile qualora l’impresa impieghi in organico almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M. (Bonifica campi minati), ovvero tale qualifica sia posseduta dal titolare di un’impresa individuale o da uno dei soci di una società di persone. |
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche |
Dimostrabile con il possesso dei dispositivi e mezzi specificati negli allegati “A”, “B” e “C” nelle quantità ivi indicate in relazione alle singole classifiche (v. successive tabelle 3, 4 e 5). |
d) personale qualificato |
Dimostrabile qualora l’impresa impieghi in organico le professionalità specificate negli allegati “A”, “B” e “C” nelle quantità ivi indicate in relazione alle singole classifiche (vedere Tabelle 3, 4 e 5). |
e) idoneità tecnica pregressa |
Dimostrabile qualora l’impresa:
• abbia eseguito nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione servizi di bonifica da ordigni bellici ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione, per un valore complessivo non inferiore all’importo della classifica richiesta. Questi servizi devono venire comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni; • abbia eseguito nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero due o tre servizi ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione, di importo rispettivamente non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell’importo della classifica richiesta. Questi servizi devono venire comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni.Le imprese che presentano istanza per l’iscrizione alla classifica I non sono tenute a dimostrare questo requisito. |
Tabella 3
CATEGORIA “B.TER” (BONIFICA TERRESTRE)Tabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale(Allegato “A” al D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
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Classifica | Importo | Dirigenti tecnici | Assistenti tecnici | Rastrellatori | Operatwori mezzi meccanici | Apparati di ricerca | Escavatori con trivella |
I | Fino a € 50.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
II | Fino a € 250.000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
III | Fino a € 500.000 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
IV | Fino a € 1.000.000 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
V | Fino a € 2.000.000 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 |
VI | Fino a € 3.000.000 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
VII | Fino a € 4.000.000 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Tabella 4
CATEGORIA “B.SUB” (BONIFICA SUBACQUEA)Tabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale(Allegato “C” al D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
|||||
Classifica | Importo | Dirigenti tecnici | Assistenti tecnici | Operatore tecnico subacqueo | Apparati di ricerca |
I | Fino a € 50.000 | 1 | 1 | 2 | 2 |
II | Fino a € 250.000 | 1 | 2 | 4 | 4 |
III | Fino a € 500.000 | 1 | 2 | 5 | 5 |
IV | Fino a € 1.000.000 | 1 | 3 | 6 | 6 |
V | Fino a € 2.000.000 | 1 | 3 | 7 | 7 |
VI | Fino a € 3.000.000 | 2 | 4 | 8 | 8 |
VII | Fino a € 4.000.000 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Tabella 5
CATEGORIA “B.SUB” (BONIFICA SUBACQUEA) oltre 40 metri di profonditàTabella valutazione idoneità attrezzature tecniche e organico aziendale(Allegato “C” al D.M. 11 maggio 2015, n. 82)Il possesso dei requisiti di cui all’allegato “C” deve essere dimostrato in aggiunta a quelli di cui all’allegato “B” |
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Classifica | Importo | Tecnici specializzati in sistemi di scoperta | Tecnici iperbarici | Sistemi di scoperta subacquea georeferenziati | Camera di decompressione |
I | Fino a€ 50.000 | 1 | 2 | 1 apparato di ricerca rimorchiato | 1 |
II | Fino a€ 250.000 | 1 | 2 | 1 apparato di ricerca rimorchiato1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
III | Fino a€ 500.000 | 2 | 2 | 1 side scan sonar rimorchiato1 apparato di ricerca rimorchiato1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
IV | Fino a€ 1.000.000 | 2 | 2 | 1 side scan sonar rimorchiato1 apparato di ricerca rimorchiato1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
V | Fino a€ 2.000.000 | 3 | 2 | 2 side scan sonar rimorchiati2 apparati di ricerca rimorchiati1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
VI | Fino a€ 3.000.000 | 4 | 2 | 2 side scan sonar rimorchiati3 apparati di ricerca rimorchiati1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
VII | Fino a€ 4.000.000 | 5 | 2 | 2 side scan sonar rimorchiati3 apparati di ricerca rimorchiati1 ROV per ispezione contatti sonar/magnetici | 1 |
Tabella 6
Quando si viene sospesi(art. 13 D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
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a) | Inadempienza all’obbligo di informazione relativo alla perdita di requisiti di ordine generale o speciale. |
b) | Violazione di particolare rilevanza della normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro. |
c) | Violazione, di non rilevante gravità, delle norme tecniche di esecuzione dell’attività di bonifica emanate dal Ministero della Difesa. |
d) | Venir meno in modo significativo di uno dei previsti requisiti di ordine speciale. |
Tabella 7
Quando si viene cancellati(art. 13 D.M. 11 maggio 2015, n. 82) |
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a) | Cessazione dell’attività. |
b) | Richiesta di cancellazione presentata dall’impresa. |
c) | Accertata non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’iscrizione all’albo o del mantenimento della stessa. |
d) | Perdita di uno dei requisiti di ordine generale, fatta eccezione per le procedure concorsuali per la quale sia consentita la prosecuzione dell’attività d’impresa. |
e) | Dolo o colpa grave nell’esecuzione delle prestazioni. |
f) | Intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria, nonché sentenza di condanna non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo passata in giudicato. |
g) | Reiterata violazione di particolare rilevanza della normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l’assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro. |
h) | Violazione di particolare rilevanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale. |
i) | Reiterata o grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell’attività di bonifica emanate dal Ministero della Difesa. |
j) | Mancata presentazione dell’istanza di verifica biennale. |
La nota: una questione di termini
Come abbiamo visto, le modifiche apportate dalla legge 177/2012 all’articolato del D.Lgs. 81/2008 fanno riferimento ai rischi derivanti dal rinvenimento, presenza, innesco accidentale di “ordigni bellici inesplosi”. Fino alla pubblicazione del D.M. 82/2015 si poteva ritenere che con tale dicitura ci si riferisse a ogni tipo di ordigno esplosivo; l’analisi delle definizioni elencate all’art. 1 del Regolamento può però alimentare qualche dubbio in proposito.
“Ordigni bellici inesplosi“, secondo la definizione del comma 1 lettera a), sono “gli ordigni esplosivi residuati bellici”. Gli “ordigni esplosivi” sono definiti dalla successiva lettera b) “le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente”. “Residuato bellico”, secondo la definizione della lettera c), è invece “l’ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo”.
La lettura complessiva di queste definizioni sembrerebbe escludere dalla categoria degli “ordigni bellici inesplosi” gli ordigni bellici classificati dal linguaggio militare corrente “in configurazione logistica”, ovverosia quelle munizioni predisposte per l’immagazzinaggio e non rientranti quindi nelle fattispecie elencate nella definizione di “residuato bellico” in quanto non innescate, spolettate, armate o altrimenti preparate per essere messe in opera né tantomeno utilizzate e rimaste inesplose per cattivo funzionamento, difetto di fabbricazione o altro motivo.
Non si tratta di un dubbio puramente accademico; sappiamo bene come le questioni semantiche non siano mai irrilevanti in sede dottrinale e giurisprudenziale. Supponiamo, fra i tanti esempi possibili, di operare su di un sito di cui si abbia evidenza storica dell’esistenza di scomparse installazioni militari, in passato operative ma mai impegnate in combattimento. Ipotizzando la possibile presenza di un deposito interrato di proiettili d’artiglieria in configurazione logistica, vige per il coordinatore l’obbligo di procedere alla bonifica preventiva oppure potrebbe considerarsi sufficiente la previsione di particolari procedure precauzionali nell’esecuzione di lavori di scavo, unita a un’adeguata formazione e informazione delle maestranze in merito ai rischi connaturati al rinvenimento casuale di ordigni esplosivi?
Non è una questione di poco conto, in quanto tale da porre l’infelice coordinatore fra l’incudine del danno erariale eventualmente imputabile per una bonifica non necessaria e il martello di un’insufficiente valutazione dei rischi.
Sarebbe più che auspicabile quindi la presentazione, da parte di un ente o istituzione avente titolo, di un interpello in merito al ministero della Difesa.
Note
1. | ↑ | Cfr. “Capitolato a quantità determinate inerente i lavori di bonifica da mine e da ordigni esplosivi di ogni genere e tipo” (cosiddetto “Capitolato BCM”), Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) - “Prescrizioni generali”, lettera C). |