È stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto sui sottoprodotti.
In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) stabilisce «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». Tra gli altri definiti:
- l'ambito di applicazione;
- i criteri per determinare la certezza dell'utilizzo;
- i requisiti di impiego e di qualità ambientale;
- le regole per il deposito e la movimentazione dei residui;
- il regime dei controlli e delle ispezioni.
I due allegati, rispettivamente, riportano:
- le disposizioni per le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia" e le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione" (Allegato 1);
- la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità.
Prevista, infine, l'istituzione, presso le camere di commercio, di una piattaforma di scambio tra domanda e offerta.
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Di seguito il testo integrale del D.M. n. 264/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023) in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38 Vigente al: 2-3-2017 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5; Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f); Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis; Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il consumo di materie prime vergini; Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1; Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo. 3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6. Art. 2 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o piu' prodotti primari; b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto; c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica: a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) ai residui derivanti da attivita' di consumo. 2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Art. 4 Condizioni generali 1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore. 3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti. Art. 5 Certezza dell'utilizzo 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi. 2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi. 3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso. 4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo. 5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. 6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Art. 6 Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2. 2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente. Art. 7 Requisiti di impiego e di qualita' ambientale 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. 2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformita' dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformita'. Titolo II GESTIONE DEI RESIDUI Art. 8 Deposito e movimentazione 1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite: a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi; b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche' fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego; d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione, considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1. 3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto. 4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo. Art. 9 Controlli e ispezioni 1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 10 Piattaforma di scambio tra domanda e offerta 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. 2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'. 3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato. Art. 11 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico