Compostaggio di comunità: i criteri operativi e le semplificazioni

Con il termine compostaggio di comunità si identifica l'attività dedicata a utenze di fascia media quali gruppi di famiglie, mense o alberghi. Definito anche un sistema di controlli

Criteri operativi e semplificazioni in arrivo per il compostaggio di comunità, termine che identifica questo tipo di attività dedicata a utenze di fascia media quali gruppi di famiglie, mense o alberghi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 mette a punto:

  • le procedure semplificate per l'inizio attività;
  • le norme per la gestione;
  • le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura;
  • le caratteristiche e utilizzo del compost prodotto;
  • la figura del conduttore dell'apparecchiatura;
  • il contributo del compostaggio di comunità agli obiettivi di gestione del rifiuto ai fini della riduzione della relativa tassa;
  • i controlli;
  • le regole per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata/anno.

In riferimento ai temi elencati sopra, negli allegati sono riportati:

  • il modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità (allegato 1);
  • il modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua (allegato 1B);
  • i contenuti minimi del regolamento dell’attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (allegato 2);
  • l'elenco dei rifiuti e dei materiali ammissibili nell’apparecchiature di compostaggio di comunità (allegato 3);
  • le modalità operative dell’attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio (allegato 4);
  • i requisiti delle apparecchiature (allegato 5);
  • le caratteristiche del compost prodotto (allegato 6).

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
29 dicembre 2016, n. 266 

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure  autorizzative

semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici  ai

sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, cosi' come  introdotto  dall'articolo  38  della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029)


              in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017, n. 45

                               Vigente al: 10-3-2017 


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
(omissis)
                             A d o t t a
                     il seguente regolamento:

                               Art. 1
            Finalita', ambito di applicazione ed esclusioni

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  operativi  e  le

procedure autorizzative semplificate per l'attivita' di  compostaggio

di comunita' di quantita' non superiori a 130  tonnellate  annue,  di

cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera   qq-bis,   del   decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel  rispetto  della  tutela

dell'ambiente e della salute umana.

  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente  decreto  si

applica alle attivita' di compostaggio di comunita' intraprese da  un

organismo collettivo al fine dell'utilizzo del  compost  prodotto  da

parte delle utenze conferenti.

  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle

attivita' di compostaggio di comunita' con capacita'  di  trattamento

complessiva superiore  a  130  tonnellate  annue,  per  le  quali  si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  4. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli

impianti di compostaggio aerobico di rifiuti  biodegradabili  di  cui

all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.
                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

alla parte quarta del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

nonche' le seguenti:

    a)   apparecchiatura:   struttura   idonea    all'attivita'    di

compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera

qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  finalizzata

alla produzione di compost mediante decomposizione  aerobica  in  cui

l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o  indotto

(compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata  in

funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media

(T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;

    b)   compostaggio:    processo    aerobico    di    degradazione,

stabilizzazione  e  umificazione  della  sostanza  organica  per   la

produzione di compost;

    c)  compost:  miscela  di  sostanze  umificate  derivanti   dalla

degradazione biologica aerobica di  rifiuti  organici  non  destinata

alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6;

    d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di  cui

all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

    e) organismo collettivo: due  o  piu'  utenze  domestiche  o  non

domestiche  costituite  in  condominio,  associazione,  consorzio   o

societa', ovvero in altre forme associative di  diritto  privato  che

intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio;

    f)  utenze  conferenti:  utenze  domestiche  e  non   domestiche,

associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento

dei  propri  rifiuti   organici   prodotti   nell'apparecchiatura   e

all'utilizzo del compost prodotto;

    g)   conduttore:    soggetto    incaricato    della    conduzione

dell'apparecchiatura;

    h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;

    i) strutturante: materiale  ligneo-cellulosico  di  granulometria

adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con  la

funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

    l)  piano  di  utilizzo:  documento,   approvato   dall'organismo

collettivo, recante le modalita' di  utilizzo  del  compost  ottenuto

dall'attivita' di compostaggio di comunita'.

                               Art. 3
                        Procedura semplificata

  1.  L'attivita'  di  compostaggio  di   comunita'   e'   intrapresa

dall'organismo  collettivo   previo   invio   di   una   segnalazione

certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge

7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente,  che  ne

da' comunicazione all'azienda affidataria del  servizio  di  gestione

dei rifiuti urbani.

  2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile,  e'

inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,  ovvero  con

una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e' redatta nel formato  di  cui

all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata  la  documentazione

ivi elencata.

  3. La segnalazione di  cui  al  comma  1  contiene  il  regolamento

sull'organizzazione   dell'attivita'   di   compostaggio,    adottato

dall'organismo collettivo, vincolante per  le  utenze  conferenti.  I

contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato

2.

  4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attivita'  di

compostaggio di comunita' sono trasmesse al soggetto di cui al  comma

1 con le modalita' di cui al comma 2.

                               Art. 4
         Gestione dell'attività di compostaggio di comunità

  1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle  apparecchiature  sono

elencati nell'allegato 3.

  2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e'  esercitata  secondo

le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e  rispetta

i parametri di cui all'allegato 4, parte B.


                               Art. 5
    Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

  1. L'organismo collettivo utilizza,  nel  rispetto  dei  limiti  di

capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu'  apparecchiature

nella propria disponibilita' giuridica.

  2.  L'apparecchiatura  e'  ubicata  in  aree  nella  disponibilita'

giuridica dell'organismo collettivo.

  3. L'apparecchiatura e' ubicata  nelle  immediate  vicinanze  delle

utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza  dalle

stesse e  il  conferimento  del  rifiuto  organico  all'attivita'  di

compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente  dalle

utenze conferenti.

  4. Le apparecchiature di tipo  elettromeccanico  sono  idonee  alla

produzione di ammendante compostato  misto  e  ammendante  compostato

verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  in

materia di fertilizzanti.

  5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono  dotate  di  sonde

per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in

lavorazione.  I  dati  rilevati  dalle  medesime  sono  raccolti  con

frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate.

  6. Alla cessazione dell'attivita'  di  compostaggio  di  comunita',

l'apparecchiatura e' disinstallata  e  smaltita  nel  rispetto  delle

disposizioni di legge.

                               Art. 6
            Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

  1. Il compost in uscita dal processo  di  compostaggio  rispetta  i

parametri dell'allegato 6.

  2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e

vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost  prodotto  e'

conforme alle  caratteristiche  dell'ammendante  compostato  misto  e

dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29

aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

  3. Il compost prodotto e' impiegato, secondo il piano di  utilizzo,

in terreni a  disposizione  delle  utenze  conferenti  anche  se  non

localizzati  in  prossimita'  dell'ubicazione   dell'apparecchiatura,

nonche' per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

  4.  Il  compost  che  non  rispetta  le  caratteristiche   di   cui

all'allegato 6 e non e' impiegato secondo quanto stabilito nel  piano

di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano e  non  e'  computabile

per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.



                               Art. 7
                    Conduttore dell'apparecchiatura

  1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In  caso

di dimissioni o impedimenti le funzioni del  conduttore  sono  svolte

dal responsabile per un periodo non superiore a  un  mese.  Entro  lo

stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.

  2.  La  nomina  del  conduttore  e   l'accettazione   dell'incarico

risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui  all'articolo

3 e con le modalita' ivi specificate.

  3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2)  e  grande

(T3),  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  dei  propri   compiti,

partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8  ore,  i

cui contenuti minimi sono i seguenti:

    a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;

    b) tecniche e tecnologie del compostaggio;

    c) uso e funzionamento  delle  compostiere  di  tipo  statico  ed

elettromeccanico;

    d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.

  4.  Il  corso  puo'  essere  erogato  dall'impresa   che   fornisce

l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti  nel  settore.

Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato.

  5.   Il   conduttore    assicura    il    corretto    funzionamento

dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli  4,

5  e  6  e  garantisce  il  corretto  esercizio   dell'attivita'   di

compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.

  6. Il conduttore, per le apparecchiature di  taglia  media  (T2)  e

grande (T3), conserva in un apposito registro, anche  elettronico,  i

dati    relativi    ai    quantitativi    dei    rifiuti    conferiti

nell'apparecchiatura, del compost  e  degli  scarti  prodotti  e  del

compost che non rispetta le caratteristiche di  cui  all'articolo  6,

comma 1, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.

                               Art. 8
           Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

  1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui  all'articolo

180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e  dell'eventuale  computo  del  compostaggio  di   comunita'   nella

percentuale  di  raccolta  differenziata  da  parte  dei  comuni,  il

responsabile dell'apparecchiatura comunica entro  il  31  gennaio  di

ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  al  comune  territorialmente

competente, nelle modalita' definite dal medesimo,  le  quantita'  in

peso, relative all'anno solare precedente:

    a) dei rifiuti conferiti;

    b) del compost prodotto;

    c) degli scarti;

    d) del  compost  che  non  rispetta  le  caratteristiche  di  cui

all'articolo 6.

  2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita'

di compostaggio di comunita' con  quantita'  complessiva  di  rifiuti

annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione  di  cui

al  comma  1  e'  effettuata  sulla  base  di  una   stima   ottenuta

moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la

quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.

  3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma  1,  in  assenza  di

dati puntuali delle amministrazioni locali relativi  alla  produzione

pro-capite di frazione organica, il valore di  frazione  organica  e'

considerato pari a 120 kg/abitante anno.

  4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi  alle  informazioni

di cui al comma 1 e  li  comunicano  all'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni

anno, nelle modalita' definite dal  medesimo,  ai  fini  del  calcolo

delle  percentuali  di  riciclaggio  dei  rifiuti   urbani   di   cui

all'articolo 181, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

  5. I comuni mettono a disposizione i dati di  cui  al  comma  1  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  su

richiesta del medesimo.

  6.  Il  comune  invia  alla  regione  o  alla  provincia   autonoma

territorialmente competente, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  il

numero complessivo di apparecchiature in  esercizio  e  la  capacita'

complessiva di trattamento  ai  fini  delle  valutazioni  utili  alla

predisposizione della pianificazione di settore.

  7. Il  responsabile  dell'apparecchiatura  comunica,  entro  il  31

dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attivita'  di  compostaggio

di comunita' al soggetto di cui all'articolo 3 con le  modalita'  ivi

specificate.

                               Art. 9
                              Controlli

  1. Le attivita' di controllo  di  compostaggio  di  comunita'  sono

esercitate ai sensi  dell'articolo  197  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e dai  comuni  nell'ambito  del  regolamento  di

gestione dei rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  198,  comma  2,  del

medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti  ai  sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' comunicato al comune.

  2. Se dalle ispezioni di  cui  al  comma  1  risulta  accertata  la

violazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  il  comune

impartisce le opportune prescrizioni.

  3. Il responsabile, anche  su  segnalazione  del  conduttore,  puo'

diffidare  l'utente  che  non  rispetta   il   regolamento   di   cui

all'allegato 2. Qualora  l'utente  non  si  adegui,  il  responsabile

comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco  delle  utenze

conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.

  4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni  anno  gli  esiti

delle  ispezioni  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare.

                               Art. 10
                Attività di compostaggio di quantità
                 di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
  1. Le utenze che intraprendono  le  attività  di  compostaggio  di

comunita'  con  quantita'  complessiva  di  rifiuti  annui  conferiti

inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della  segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3,  comma  1,  il

modulo di cui all'allegato 1B.

  2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui  al  comma  1  non  e'

utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di

prodotti per uso umano o animale.

  3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui  al  comma  1

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

  4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma  1

le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono  effettuate

dalle  singole  utenze  conferenti  in  modo  congiunto  secondo   le

disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 1B
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 3
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 4
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 5
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 6
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. n. 266/2016

Allegato 1

Allegato 1B

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

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