Combustibili alternativi nel futuro del trasporto marittimo

Tra gli obiettivi del piano nazionale per lo sviluppo dei combustibili alternativi, anche la tutela delle aree portuali dalle varie fonti di inquinamento e la fornitura di energia alle navi tramite un’interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con generatore isolato alimentato a Gnl o idrogeno

Entro il 31 dicembre 2025 i porti devono dotarsi di impianti per l’erogazione di elettricità e gas naturale alle navi. E’ quanto stabilisce il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257[1], attuativo della direttiva 2014/94/Ue, che approva il quadro strategico nazionale per lo sviluppo dei combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, gas naturale liquefatto – gnl, gas naturale compresso – gnc e gas di petrolio liquefatto- gpl, vedi tabella 1), tra i cui obiettivi rientra la tutela dell’ambiente delle aree portuali dalle varie fonti di inquinamento (box 1) e la fornitura di energia alle navi da realizzarsi a mezzo di «un'interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con generatore elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto - GNL o idrogeno».

 Tabella 1

 Combustibili alternativi: il quadro strategico nazionale 

Sezione A

 

Fornitura di elettricità per il trasporto
  • 1a sottosezione «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica»;
  • 2a sottosezione «Valutazione della necessità di fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna e valutazione della necessità di installare sistemi di fornitura di elettricità negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento»
Sezione B Fornitura di idrogeno per il trasporto stradale  
Sezione C

 

Fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi
  • 1a sottosezione «Sviluppo del gnl per la navigazione marittima e interna, nonché per il trasporto stradale e per altri usi»;
  • 2a sottosezione «Sviluppo del gnc per il trasporto stradale».
Sezione D

 

Fornitura di gas di petrolio liquefatto

 

 

 

La direttiva 2014/94/UE e il D.Lgs. n. 267/2016

La direttiva 2014/98/Ue impone agli stati membri di adottare entro il 18 novembre 2016 un quadro strategico nazionale per lo sviluppo dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti (Qsn) e di realizzare i relativi impianti di approvvigionamento in tempi prestabiliti (vedi tabella 2).

Box 1

Tutela dell’ambiente delle aree portuali

L’esigenza di coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo del sistema portuale e logistico è stata affermata in primis nella conferenza delle nazioni unite sullo stato dell’ambiente e sullo sviluppo (Unced, 1992) e successivamente ribadita dal comitato economico e sociale europeo sulla politica portuale comunitaria (2007/C 168/12), dal 7° programma generale di azione dell’unione in materia di ambiente fino al 31 dicembre 2020 (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 1386/2013/Ue) nonché dal libro bianco dei trasporti «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» [Com (2011) 144].

Il quadro si completa con la direttiva 2012/33/Ue relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo e l’accordo di partenariato 2014-2010 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europeo, tra i cui obiettivi rientra «il miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente ed a bassa emissione di carbonio».

Tabella 2

Tempistica

 

Entro il 31 dicembre 2020 Realizzazione della rete elettrica per l’alimentazione delle navi e dei veicoli
entro il 31 dicembre 2025 Realizzazione degli impianti di distribuzione dell’idrogeno
entro il 31 dicembre 2030 Realizzazione della rete gnl per il trasporto marittimo

 

Di qui il D.Lgs. n. 267/2016 il cui testo ricomprende:

  • il quadro strategico nazionale[2], articolato come segue:
  • valutazione dello stato attuale e degli sviluppi del mercato dei combustibili alternativi e del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato;
  • obiettivi nazionali per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 4, 5 e 6 recanti, rispettivamente, disposizioni per la fornitura di elettricità, idrogeno e gas naturale;
  • valutazione circa la possibilità di installare impianti per l’erogazione di gas ( vedi box n. 2) nei porti all'esterno della rete centrale della Ten-T[3];
  • valutazione circa la possibilità di installare sistemi di fornitura di energia elettrica negli aeroporti per l’utilizzo da parte di aerei in stazionamento;
  • l’introduzione di norme tecnico-procedurali in forza delle quali:
  • le installazioni per la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo devono essere conformarsi alla norma Iec/Iso/Ieee 8000-5[4];
  • le infrastrutture di stoccaggio di gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale[5] sono definite insediamenti strategici, opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e le relative concessioni demaniali hanno durata almeno decennale[6];
  • i concessionari di aree demaniali marittime interessati dalla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio gnl possono partecipare al procedimento di autorizzazione, con facoltà di indicare le modalità di attraversamento delle stesse entro il termine di conclusione del procedimento, fermo restando che trascorsi inutilmente trenta giorni da questo termine il richiedente l'autorizzazione «propone direttamente […] le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite»[7];
  • i titolari di terminali di rigassificazione di gnl possono chiedere al ministero dello Sviluppo economico l'autorizzazione a modificare gli impianti allo scopo di consentire le operazioni di carico/scarico del prodotto su navi o autobotti [8];
  • l’ autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico alla realizzazione di impianti/ infrastrutture di stoccaggio gnl in aree portuali o a esse contigue costituisce approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale[9];
  • la messa in campo di misure tese a incentivare l’utilizzo dei combustibili alternativi[10], tra cui:
  • l’obbligo delle regioni, nel caso di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di nuove stazioni di distribuzione di carburanti, di prevedere l’installazione di punti di ricarica energia elettrica e di gnl/gnc anche in esclusiva modalità self service[11];
  • la semplificazione degli adempimenti per la realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio e trasporto di gnl di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate di quelle di capacità inferiori a 50 tonnellate per la cui costruzione è prevista, a seconda dei casi, il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della regione o del comune[12].
Box 2

Requisiti delle navi passeggeri alimentate a gas

Alle navi passeggeri alimentate a gas è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dalle risoluzioni del comitato per la sicurezza marittima (marittme safety committee) Msc 395 (95) e Msc 397 (95) dell’11 giugno 2015, recanti, rispettivamente «Adozione del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso indice di infiammabilità» – igf code ed «Emendamenti alla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione e certificazione della gente di mare alla tenuta della guardia».

Di conseguenza, queste navi devono essere munite del certificato di sicurezza di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2016 (in gazzetta ufficiale 4 gennaio 2017, n. 3; commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza), fermo restando il conseguimento da parte degli equipaggi dei livelli di competenza previsti dal suddetto codice internazionale.

[1] In S.O. n. 3 alla gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2017, n. 10. Vedi anche http://www.ambientesicurezzaweb.it/energia-al-via-uninfrastruttura-per-i-combustibili-alternativi/

[2] Il quadro strategico nazionale fa seguito al piano strategico per la portualità e la logistica e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2015, n. 286 «Individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2016».

[3] La rete centrale Ten-T ha nove corridoi, quattro dei quali attraversano l’Italia: corridoio “Baltico-Adriatico” (tratta Vienna – Trieste - Venezia - Ravenna); corridoio “Mediterraneo” (tratta Torino - Trieste); corridoio “scandinavo-mediterraneo” (tratta Brennero - Roma - Napoli - biforcazione Sicilia/Puglia); corridoio “Alpino” (tratta Genova – Milano)

[4] Allegato II alla direttiva 2014/94/Ue.

[5] Sono inclusi i rigassificatori.

[6] Le autorizzazioni alla realizzazione delle opere sono rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate.

[7] Articolo 9, D.Lgs. n. 267/2016.

[8] Articolo 10, D.Lgs. n. 267/2016.

[9] Articolo 13, D.Lgs. n. 267/2016.

[10] E’ prevista, ad esempio, l’emanazione di «Linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile».

[11] Questi punti di ricarica devono essere installati negli impianti di carburanti esistenti al 31 dicembre 2015 nel caso in cui siano ubicati nei territori di capoluoghi di provincia il cui limite di concentrazioni di Pm10 sia stato superato per almeno due anni su sei dal 2009 al 2014 e che nel corso di uno stesso anno abbiano erogato un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri

[12] Articoli 10 e 11, D.Lgs. n. 267/2016.

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