Gas tossici: al via il rinnovo delle patenti del 2012

ll decreto del ministero della Salute 6 febbraio 2017 ha disposto il rinnovo delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012

Disposto il rinnovo delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012, per effetto della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 16 marzo 2017, n. 63 del decreto del ministero della Salute 6 febbraio 2017.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 6 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero della Salute 6 febbraio 2017 


Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31  dicembre  2012.

(17A02050)

            in gazzetta ufficiale del 16 marzo 2017, n. 63


                        IL DIRETTORE GENERALE

                     della prevenzione sanitaria

  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante

«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»

e successive modificazioni;

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in

particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle  Regioni,

tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti  i

controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei  gas

tossici;

  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche»;

  Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165,  recante  «Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali

generali» ed in particolare, il comma 1, lettera  d),  a  tenore  del

quale:  «adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed

esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate

rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati

ai dirigenti»;

  Visto il decreto dirigenziale 24 dicembre  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016,  ultimo  in  materia,

concernente la revisione generale delle patenti di  abilitazione  per

l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate  nel  periodo  1°

gennaio - 31 dicembre 2011;

  Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto  9  gennaio

1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas

tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione

rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria;

  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono

essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di

riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di cui al  Capo

VII, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente  di

abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il

cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in  prove

orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto;

  Tenuto conto che la  patente  e'  soggetta  a  revisione  periodica

quinquennale e puo' essere revocata in ogni  momento  quando  vengono

meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e'  rinnovata  in

tempo utile ai sensi dell'art. 35  del  richiamato  regio  decreto  9

gennaio 1927, n. 147;

  Ritenuto necessario dover procedere alla  revisione  delle  patenti

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.

26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e'  disposta

la revisione delle patenti di  abilitazione  per  l'impiego  dei  gas

tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre

2012.

  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

Allegati

D.M. 6 febbraio 2017

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