Microcogenerazione: i moduli per realizzare e gestire un impianto

Pubblicati i moduli per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento e di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili

In gazzetta ufficiale i modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Nella fattispecie, gli allegati 1 e 2 al decreto del ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2017 (in gazzetta ufficiale del 28 marzo 2017, n. 73), rispettivamente riportano:

  • il modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento;
  • il modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili.

Di seguito il testo integrale del  decreto del ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2017 


Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e

l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di

microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. (17A02240)

         
               in gazzetta ufficiale del 28 marzo 2017, n. 73



                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo  2011,

n. 28, come introdotto dall'art. 30, comma 1,  del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per

la realizzazione, la connessione  e  l'esercizio  degli  impianti  di

produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai

paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida   approvate   con   decreto

ministeriale  10  settembre  2010  nonche'  per   l'installazione   e

l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite  dall'art.

2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio  2007,  n.

20, viene effettuata  utilizzando  un  modello  unico  approvato  dal

Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per  l'energia

elettrica e il gas ed il sistema idrico, che  sostituisce  i  modelli

eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal  Gestore

dei Servizi Energetici S.p.a.;

  Visto l'art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  codice

dei beni culturali e del  paesaggio  e  in  particolare  l'art.  149,

lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non  e'

prescritta   per gli   interventi    di    manutenzione    ordinaria,

straordinaria, di consolidamento statico e di  restauro  conservativo

che non alterino lo stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli

edifici;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 272 che individua le

tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni

in atmosfera;

  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.  20

del 2007, ai sensi del quale  per  unita'  di  microcogenerazione  si

intende un'unita' di cogenerazione con una capacita'  di  generazione

massima inferiore a 50 kWe;

  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30  maggio  2008,

n. 115, il quale prevede che l'istallazione di  microcogeneratori  ad

alto rendimento, come definiti dal  decreto  legislativo  n.  20  del

2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria;

  Visto l'art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo

il   quale   l'installazione   e    l'esercizio    di    unita'    di

microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1,  lettera

e), del decreto legislativo n. 20 del 2007,  sono  assoggettati  alla

sola comunicazione da presentare all'autorita'  competente  ai  sensi

del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in

materia edilizia, di cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151  in  materia  di  prevenzione  incendi  ed,  in  particolare,  il

combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato  I,

in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva

fino a 25 kWe non sono soggetti alla  normativa  antincendio,  mentre

quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono  assoggettati

a segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)  corredata  da

asseverazione,  a  firma  di   tecnico   abilitato,   attestante   la

conformita' dell'attivita' stessa ai requisiti del medesimo decreto;

  Visto l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente  della

Repubblica n.  151  del  2011,  ai  sensi  del  quale  ai  soli  fini

antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono

nel procedimento automatizzato di cui al capo  III  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre

2011, recante «Definizione  del  nuovo  regime  di  sostegno  per  la

cogenerazione  ad  alto  rendimento»,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale, Serie  generale  n.  218  del  19  settembre  2011  ed  in

particolare l'art. 6 in materia di cumulabilita';

  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  27

ottobre   2011,   recante   «Semplificazioni    per    impianti    di

microcogenerazione ad alto  rendimento»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14;

  Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/efr dell'Autorita'

per l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  nel  seguito

Autorita', in base alla  quale  possono  accedere  al  meccanismo  di

scambio sul posto gli impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di

potenza superiore a 20 kWe e fino a 200  kWe,  entrati  in  esercizio

dopo il  31  dicembre  2007  e  gli  impianti  cogenerativi  ad  alto

rendimento di potenza fino a 200 kWe;

  Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015  recante  approvazione

del modello unico per la realizzazione, la connessione e  l'esercizio

di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

  Visto il punto 103 della sezione II  -  Edilizia  della  tabella  A

allegata al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  222,  con  il

quale si conferma quanto previsto al citato art.  7-bis  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

  Considerato che l'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28

del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate

al Comune, il modulo contiene esclusivamente:

    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per

presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la

descrizione sommaria dell'intervento;

    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della

documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'

dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

  Ritenuto che, fermi restando gli eventuali  successivi  decreti  di

semplificazione con riferimento alle  altre  tipologie  di  impianti,

puo'  essere  ottenuta  una  significativa  riduzione   degli   oneri

amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione

di impianti di  microcogenerazione  ad  alto  rendimento  e  per  gli

impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili  che

presentano le seguenti caratteristiche:

    i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di  scambio

sul posto;

    ii) che non comportano  un  incremento  dell'impegno  di  potenza

sulla rete;

    iii) che, ove ricadenti nell'ambito di  applicazione  del  Codice

dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n.

42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e  l'aspetto  esteriore

degli edifici.

  Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti  e'

possibile ridurre i numerosi adempimenti a due  soli  passaggi  verso

un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e

la comunicazione della fine lavori;

  Ritenuto di prevedere due distinti modelli  unici,  rispettivamente

per gli impianti microcogenerazione ad  alto  rendimento  e  per  gli

impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili,  in

considerazione delle differenti modalita' di  accesso  al  regime  di

scambio sul posto;

  Vista la delibera 16 febbraio 2017,  numero  63/2017/I/efr  con  la

quale l'Autorita' ha espresso parere favorevole  ai  sensi  dell'art.

7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011  suggerendo  di

valutare l'opportunita':

    a) di  esplicitare  la  possibilita'  di  connettere  sistemi  di

accumulo e di comunicarne la marca e il modello;

    b) di prevedere  che  nella  parte  I  dei  modelli  unici  venga

specificata  l'utenza  termica  presso  la  quale  l'energia  termica

prodotta sara' utilizzata;

  c)  di  prevedere  la  possibilita'  di  iniziare   i   lavori   di

realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici;

  d) di prevedere che il soggetto  richiedente  utilizzi  come  unica

interfaccia il sistema Gaudi' ai fini dell'avvio della  procedura  di

connessione;

  e) di estendere la previsione di  cui  alla  lett.  d)  anche  agli

impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;

  f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri  impianti

a fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 7-bis, comma  1,  del  decreto

legislativo n. 28 del 2011;

  Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e  sub  b)  e  di  non

poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati,

relativi  ad  interventi  di  nuova  edificazione  e   di   rilevante

ristrutturazione,  l'impianto  di  produzione  o  e'  integrato   nel

progetto edilizio e quindi non e'  necessaria  la  comunicazione  con

modello unico ovvero integra un intervento successivo e non  sussiste

quindi la necessita' di avviare prima i lavori;

  Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lett. d), e)  ed  f)

che:

  fatte salve valutazioni di opportunita', sarebbe almeno  necessario

adeguare il sistema Gaudi' allo scopo di renderlo idoneo a fungere da

unica  interfaccia  non  solo  per  le  informazioni  relative   alla

connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti

realizzativi  e  di  incentivazione,  in  ossequio  ai  principi   di

semplificazione sottesi al citato art. 7-bis;

  e' opportuno limitare in questa  fase  l'applicazione  del  modello

unico agli impianti di microcogenerazione  ad  alto  rendimento  come

definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e  agli  impianti  di

microcogenerazione alimentati  da  fonti  rinnovabili,  rimandando  a

successivi provvedimenti l'implementazione di modelli  unici  per  le

altre casistiche piu' complesse

                              Decreta:

                               Art. 1
                               Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la   semplificazione   delle

procedure per  realizzare  impianti  di  microcogenerazione  ad  alto

rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli

impianti  di  microcogenerazione  alimentati  da  fonti  rinnovabili,

razionalizzando altresi'  lo  scambio  di  informazioni  fra  Comuni,

gestori di rete e GSE.

  2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e  delle

imprese, per la realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  degli

impianti di cui al comma 1, sono approvati i  modelli  unici  di  cui

all'allegato 1, relativo agli  impianti  microcogenerazione  ad  alto

rendimento,   e   all'allegato   2,   relativo   agli   impianti   di

microcogenerazione alimentati da fonti  rinnovabili,  entrambi  parti

integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2  sono  costituiti

da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori

e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.


                               Art. 2
                        Campo di applicazione

  1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto, i modelli unici sono utilizzati  per  la  realizzazione,  la

connessione e l'esercizio degli  impianti  di  microcogenerazione  ad

alto  rendimento  ovvero   degli   impianti   di   microcogenerazione

alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di  sistemi  di

accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  a) realizzati  presso  clienti  finali  gia'  dotati  di  punti  di

prelievo attivi in bassa o media tensione;

  b) aventi potenza  non  superiore  a  quella  gia'  disponibile  in

prelievo;

  c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano  o

GPL;

  d) per i quali sia contestualmente richiesto  l'accesso  al  regime

dello scambio sul posto;

  e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni  e

delle attivita' culturali di cui al decreto  legislativo  n.  42  del

2004,  non  determinino  alterazione  dello  stato   dei   luoghi   e

dell'aspetto esteriore degli edifici;

    f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.


                               Art. 3
 Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste  inviate  con
                      modello unico elettronico

  1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la

tipologia di fonte utilizzata e  lo  trasmette  al  gestore  di  rete

competente solo per via informatica.

  2. Nella compilazione del  modello  unico  prescelto,  il  soggetto

richiedente, prima  di  iniziare  i  lavori,  fornisce  i  dati  e  i

documenti indicati nella parte I, e, alla  fine  dei  lavori,  quelli

indicati nella parte II dell'allegato di riferimento.

  3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui

al comma 5, il soggetto richiedente,  prende  visione  e  accetta  le

modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore  di  rete

per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

  4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi  dalla  ricezione

della parte I del modello unico, verifica che:

  i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'art.  2,

comma  1,  lettere  a)  e  b),  dandone  comunicazione  al   soggetto

richiedente;

  ii)  per  l'impianto  siano  previsti  lavori   semplici   per   la

connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

  5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4,  la

presentazione della  parte  I  del  modello  unico  comporta  l'avvio

automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del

preventivo per la connessione. In tal caso,  il  gestore  informa  il

soggetto richiedente e provvede a:

  a) inviare copia del modello unico  e  degli  allegati  al  Comune,

tramite PEC;

  b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di  Terna,  ivi

compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo;

  c) inviare copia del modello al GSE;

    d)  addebitare  al  soggetto  richiedente  gli   oneri   per   la

connessione, come stabilito all'art. 4, comma 4;

    e) inviare copia delle ricevute delle  suddette  trasmissioni  al

soggetto richiedente;

    f) inviare  i  dati  dell'impianto  alla  Regione,  tramite  PEC,

qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2.

  6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di  cui  al

comma 4, punto i), nel caso sia accertata  la  necessita'  di  lavori

complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori  semplici

non limitati all'installazione del gruppo di misura,  il  gestore  di

rete ne da' informazione al soggetto  richiedente,  specificandone  i

motivi e allegando il preventivo per la connessione.

  7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,

trovano applicazione tutte le tempistiche  e  le  modalita'  definite

dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione

del preventivo, il gestore di rete provvede comunque  alle  attivita'

di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

  8. Per gli impianti di potenza  complessiva  superiore  a  25  kWe,

assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai

sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad  attivare  il

procedimento automatizzato  di  cui  al  capo  III  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

  9. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto,  il  soggetto

richiedente trasmette al gestore di rete la parte  II  pertinente  al

modello unico prescelto.

  10.  In  fase  di  presentazione  della  parte  II,   il   soggetto

richiedente, prende visione e accetta:

  a. il regolamento di esercizio;

    b. il contratto per l'erogazione  del  servizio  di  scambio  sul

posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete.

  11. A seguito del ricevimento della parte II, il  gestore  di  rete

provvede a:

  a. inviarne copia al Comune, tramite PEC;

  b. inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio  di  scambio

sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl,

per la qualifica di cogenerazione ad alto  rendimento  con  eventuale

richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

  c. caricare sul portale Gaudi'  l'avvenuta  entrata  in  esercizio,

validando i dati definitivi dell'impianto;

  d. addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di

cui all'art. 4, comma 4, lettera c);

  e. inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al

soggetto richiedente.

  12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a  mettere

a disposizione le  informazioni  e  la  documentazione  eventualmente

richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita'  delle

dichiarazioni rese con il modello unico.


                               Art. 4
                   Compiti dei soggetti interessati

  1. In attuazione dell'art. 3, i gestori di rete, entro  180  giorni

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  implementano   gli

applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto  ministeriale

19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per  consentire

l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati.

  2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le  Regioni  e  i  Comuni

possono stipulare  accordi  con  i  gestori  di  rete  per  stabilire

protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti  nel

modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web  di

interfaccia per la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione

possono richiedere  al  gestore  di  rete  di  ricevere  copia  delle

comunicazioni inviate  al  Comune  per  l'inserimento  dei  dati  nei

database regionali.

  3. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte

dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i  provvedimenti  di

competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in

particolare che:

  a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'art. 3, comma

5, per cui siano previsti lavori semplici per la  connessione,  siano

tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo  dei

costi per la connessione;

  b) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  reso  noto  dal

gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'art. 3,

comma 3;

  c) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  addebitato  dal

gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della  comunicazione

di cui all'art. 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori

a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato,  su  richiesta

del richiedente, in  due  rate,  di  cui,  la  prima  all'atto  della

comunicazione di cui all'art. 3, comma 5, e la seconda all'atto della

comunicazione di fine lavori;

  d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate  di

cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo

da riflettere il costo  medio  nazionale  delle  relative  attivita',

riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui  all'art.  3,

comma 5.

  4. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  3,  si

applica il corrispettivo di cui all'art. 12, punto 12.1,  allegato  A

alla deliberazione  dell'Autorita'  n.  ARG/elt  99/08  e  successive

modificazioni e integrazioni, come vigente alla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  5. Il gestore di  rete  fornisce  al  soggetto  richiedente,  anche

tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla

base delle informazioni fornite da GSE, Terna e Agenzia delle dogane,

elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la  fase

di esercizio dell'impianto e che indichi i  soggetti,  e  i  relativi

riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno

luogo nel corso della vita dell'impianto.

 Allegato 1 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 

 Allegato 2 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 

Allegati

D.M. 16 marzo 2017

Allegato 1

Allegato 2

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