Efficienza energetica: lavori in corso per le imprese di distribuzione

Determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese per gli anni dal 2017 al 2020 anche ai fini dell'approvazione delle linee guida sui progetti di efficienza energetica

Entrano nel vivo i lavori di approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 del decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017, infatti, sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 anche ai fini dell'approvazione delle linee guida di cui sopra.

Questi obiettivi, da conseguire attraverso il meccanismo dei cosiddetti "certificati bianchi" sono:

  • 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
  • 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
  • 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
  • 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020

Gli allegati, infine, riportano:

  • metodi di valutazione e certificazione dei risparmi (allegato 1);
  • modalità di riconoscimento dei certificati bianchi (allegato 2).

Di seguito il testo integrale del D.M. 11 gennaio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017 

Determinazione degli obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio

energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2017

al  2020  e  per  l'approvazione  delle  nuove  Linee  Guida  per  la

preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di

efficienza energetica. (17A02375)

              in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                             di concerto
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE
 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   recante

«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il

mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del

1999»), ed in particolare l'art. 9 ai  sensi  del  quale  le  imprese

distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure  di

incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo

obiettivi  quantitativi  determinati   con   decreto   del   Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante

«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il

mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17

maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164  del  2000»),  ed  in

particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici  di

gas  naturale  sono  tenute  ad   adottare   misure   di   incremento

dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo  obiettivi

quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare;

  Visti i decreti adottati  in  data  24  aprile  2001  dal  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e

pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta  Ufficiale,

Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001,  recanti,  rispettivamente,

l'individuazione  degli  obiettivi  quantitativi   per   l'incremento

dell'efficienza energetica negli usi finali  ai  sensi  dell'art.  9,

comma  1,  del  decreto  legislativo  16  marzo   1999,   n.   79   e

l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di  risparmio

energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili  di  cui  all'art.  16,

comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

  Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro  delle

attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e  pubblicati  nella  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che  hanno

abrogato i predetti decreti interministeriali del 24  aprile  2001  e

disciplinano,  rispettivamente,  la   «Nuova   individuazione   degli

obiettivi quantitativi per  l'incremento  dell'efficienza  energetica

negli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito  «decreto  ministeriale

20 luglio  2004  "elettrico"»),  e  la  «Nuova  individuazione  degli

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo

delle fonti rinnovabili di cui all'art.  16,  comma  4,  del  decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale

20 luglio 2004 "gas"»);

  Visto il decreto adottato in data 21  dicembre  2007  dal  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 300 del  28  dicembre  2007,  recante

«Revisione e aggiornamento dei decreti 20  luglio  2004,  concernenti

l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di  energia,

il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili», ed in

particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del  quale  con  decreto  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con

la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al

2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art.  9,  comma

1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del

decreto legislativo n. 164 del 2000;

  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115  (di  seguito

«d.lgs.  n.  115  del  2008»)  recante  «Attuazione  della  direttiva

2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e  i

servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;

  Visto il decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (di  seguito

«d.lgs.  n.  28  del  2011»)  recante  «Attuazione  della   direttiva

2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti

rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ed in  particolare  il  Capo  III

relativo ai regimi di sostegno per la produzione di  energia  termica

da fonti rinnovabili e per l'efficienza  energetica  che  dispone  la

revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da

destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il  trasferimento

al GSE dell'attivita' di gestione del  meccanismo  di  certificazione

relativo ai Certificati Bianchi;

  Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico  in

data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie

generale - n. 218 del 19 settembre  2011,  recante  «Definizione  del

nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»;

  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e  il  gas  EEN

9/11  del  27   ottobre   2011   recante   «Aggiornamento,   mediante

sostituzione dell'Allegato A alla  deliberazione  dell'Autorita'  per

l'energia  elettrica  e  il  gas  18  settembre  2003,  n.  103/03  e

successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee  guida  per

la  preparazione,  esecuzione  e  valutazione  dei  progetti  di  cui

all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.

e per la definizione dei criteri e delle modalita'  per  il  rilascio

dei titoli di efficienza energetica»;

  Visto  il  secondo   Piano   nazionale   d'azione   sull'efficienza

energetica trasmesso dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  alla

Commissione  europea,  redatto   di   concerto   con   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi

dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

  Visto il decreto adottato dal Ministero  dello  sviluppo  economico

(di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), di concerto  con  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  28

dicembre 2012 e  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  1  alla

Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  1  del  2  gennaio  2013,

recante «Determinazione degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di

risparmio energetico che devono essere perseguiti  dalle  imprese  di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013

al 2016  e  per  il  potenziamento  del  meccanismo  dei  certificati

bianchi», che ha stabilito gli obiettivi  quantitativi  nazionali  di

risparmio energetico per gli anni  dal  2013  al  2016  e  introdotto

misure per potenziare  l'efficacia  complessiva  del  meccanismo  dei

Certificati Bianchi;

  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE,  ed  in  particolare  l'art.  7,  concernente

l'istituzione di un regime obbligatorio di  efficienza  energetica  e

individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato  di

energia finale;

  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  24

dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31

dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per  la  copertura

dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE  S.p.A.  per

le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi

di  incentivazione  e  di  sostegno   delle   fonti   rinnovabili   e

dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 2014, n. 116»;

  Visto il decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102  (di  seguito

«d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione  della  direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che:

    definisce  gli  obiettivi  di  risparmio  nazionale  cumulato  di

energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il  1°  gennaio

2014 e il 31 dicembre 2020;

    individua  nel  meccanismo  dei  Certificati  Bianchi  il  regime

obbligatorio  di  efficienza  energetica  previsto  dalla   direttiva

2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un  risparmio  non

inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale

cumulato;

    prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove  misure

in grado di dare maggiore  efficacia  alle  politiche  di  promozione

dell'efficienza energetica nel caso in  cui  il  volume  di  risparmi

ottenuto  sia  insufficiente  rispetto  all'obbligo   previsto,   nel

rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;

    dispone  l'aggiornamento  delle  linee  guida,   per   migliorare

l'efficacia del meccanismo;

  Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del  2014,

ai sensi del quale qualunque forma  di  sostegno  pubblico  a  favore

della cogenerazione e'  subordinata  alla  condizione  che  l'energia

elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che

il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare  una

domanda economicamente giustificabile;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n.  106  del

20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale

- n. 161 del 14 luglio 2015, recante «Regolamento recante modifica al

decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di  gara  per

l'affidamento del servizio di distribuzione del  gas  naturale»  (cd.

«Decreto Gare Gas»);

  Visto  l'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione

europea, che precisa i presupposti che  devono  sussistere  affinche'

una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato;

  Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio  cumulato

di energia finale, calcolato  secondo  quanto  previsto  all'art.  7,

commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del  2014,  e  pari  a

25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia  finale

da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

  Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi  ai

fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  al  2020,   in   ragione

dell'ampiezza  del  campo  di  applicazione  e  della  tipologia   di

interventi  considerati,  nonche'  della  possibilita'  di  scambi  e

contrattazioni dei titoli sul mercato;

  Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei

Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del  consumo

di energia primaria al 2020,  e  nella  definizione  degli  specifici

obiettivi da perseguire attraverso  tale  meccanismo,  occorre  tener

conto  degli  ulteriori  e  diversificati   strumenti   di   sostegno

dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare

riferimento agli incentivi per gli interventi di  piccole  dimensioni

(cd. Conto Termico) e alle  misure  di  detrazione  fiscale  per  gli

interventi di efficienza energetica nell'edilizia;

  Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate

il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  stimato  nel  2016  un

risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti  di  petrolio

di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli

obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto  28

dicembre 2012, art. 13, comma 3, che  consente  di  conseguire  anche

parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione  di  compensare  la

quota residua nelle annualita' successive;

  Considerata la necessita' di prevedere forme  di  armonizzazione  e

non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire  misure

di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti  sullo  stesso

intervento,  fatti  salvi  i  casi  esplicitamente   previsti   dalla

normativa;

  Considerata  la  necessita',   nel   rispetto   dei   principi   di

economicita' e buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  di

differenziare la durata  della  vita  utile  ovvero  del  periodo  di

godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine  di

evitare  il  rischio  di  sovra-incentivazione   dell'intervento   di

efficienza energetica;

  Tenuto conto che,  per  effetto  dei  coefficienti  di  durabilita'

introdotti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il  gas

EEN 9/11, durante il  periodo  di  incentivazione  sono  riconosciuti

Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un

periodo successivo e che  pertanto  occorre  introdurre  un  distinto

sistema di calcolo e  rendicontazione  del  risparmio  effettivamente

prodotto annualmente;

  Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo

con la disciplina  regolatoria  in  materia  di  teleriscaldamento  e

teleraffrescamento in corso di definizione  da  parte  dell'Autorita'

per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10,

comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

  Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta,  nonche'

del confronto con le principali associazioni di categoria, in  merito

agli orientamenti dei Ministeri proponenti  sull'aggiornamento  delle

linee guida  per  il  funzionamento  del  meccanismo,  contenuti  nel

documento del Ministero dello  sviluppo  economico,  e  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30  luglio

2015;

  Vista la risoluzione adottata dalla X  commissione  permanente  del

Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione

dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida

in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015;

  Sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e

il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016;

  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22

dicembre 2016;
 
                              Decreta:
  
                               Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le

modalita' di realizzazione  dei  progetti  di  efficienza  energetica

negli  usi  finali,  per  l'accesso  al  meccanismo  dei  Certificati

Bianchi. In particolare, il presente decreto:

  a) determina gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio

energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017  al  2020

attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli

obiettivi nazionali di efficienza energetica e in  coordinamento  con

gli  altri  strumenti  di  sostegno  e   promozione   dell'efficienza

energetica;

  b) determina  gli  obblighi  annui  di  incremento  dell'efficienza

energetica degli usi finali di energia a carico dei  distributori  di

energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;

  c)  stabilisce,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5   del   decreto

legislativo  n.  102  del  2014,  le  nuove  Linee   guida   per   la

preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di

efficienza energetica e  per  la  definizione  dei  criteri  e  delle

modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi;

  d) definisce la metodologia di  valutazione  e  certificazione  dei

risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei  Certificati

Bianchi;

  e) individua i soggetti che possono essere  ammessi  al  meccanismo

dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso;

  f) introduce misure  per  potenziare  l'efficacia  complessiva  del

meccanismo  dei  Certificati  Bianchi,  anche   mediante   forme   di

semplificazione amministrativa;

  g) introduce misure volte a favorire l'adempimento  degli  obblighi

previsti;

  h) aggiorna le disposizioni in  materia  di  controllo  e  verifica

dell'esecuzione tecnica ed amministrativa  dei  progetti  ammessi  al

meccanismo  dei   Certificati   Bianchi   ed   il   relativo   regime

sanzionatorio.


                               Art. 2
                              Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

  a) Certificato Bianco  o  anche  titolo  di  efficienza  energetica

(TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto.  La

dimensione commerciale di ogni  Certificato  Bianco  e'  pari  a  una

tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);

  b)  componente  rigenerato:  un  componente  gia'  utilizzato,  che

necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di  riparazione

e  manutenzione  straordinaria  che  consentano  di  ripristinare  le

normali condizioni di operativita';

  c) consumo di baseline: consumo di  energia  primaria  del  sistema

tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei

risparmi energetici addizionali  per  i  quali  sono  riconosciuti  i

Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' dato dal minor  valore

tra  il  consumo  antecedente  alla  realizzazione  del  progetto  di

efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di  nuovi

impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono

valori di consumi energetici antecedenti all'intervento,  il  consumo

di baseline e' pari al consumo di riferimento;

  d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto

di riferimento, cioe'  il  consumo  che,  in  relazione  al  progetto

proposto, e' attribuibile all'intervento, o l'insieme di  interventi,

realizzati con i sistemi o  con  le  tecnologie  che,  alla  data  di

presentazione  del  progetto,  costituiscono  l'offerta  standard  di

mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo  fissato  dalla

normativa;

  e) contratto tipo:  contratto  che,  ai  fini  dell'erogazione  dei

Certificati  Bianchi,  disciplina  i   rapporti   tra   il   soggetto

proponente, il  soggetto  titolare  del  progetto,  ove  diverso  dal

soggetto proponente, e GSE;

  f) data di avvio della realizzazione del progetto: data  di  inizio

dei lavori di realizzazione dell'intervento.  Non  rilevano  ai  fini

della determinazione della data di inizio dei lavori  il  momento  di

acquisto del terreno, i lavori preparatori,  quali  la  richiesta  di

permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari;

  g) data di prima attivazione del  progetto:  data  nella  quale  il

progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;

  h) distributore: la persona giuridica  che  effettua  attivita'  di

trasporto  dell'energia  elettrica  e  gas  attraverso  le  reti   di

distribuzione affidate in concessione in un  ambito  territoriale  di

competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare

della concessione, e la  persona  fisica  o  giuridica  che  effettua

attivita' di trasporto di gas naturale attraverso  reti  di  gasdotti

locali per la consegna ai clienti finali;

  i)  energia  elettrica  o  gas  complessivamente  distribuiti   sul

territorio   nazionale:   rispettivamente   la   somma   dell'energia

elettrica, a tutti  i  livelli  di  tensione,  o  la  somma  del  gas

trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi  diritto  ad

esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  ai  sensi  della  vigente

normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

  j)  energia  elettrica  o  gas  distribuiti  da  un   distributore:

rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o

il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello  stesso

distributore   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'    di

distribuzione ai sensi  della  vigente  normativa,  ivi  inclusi  gli

autoconsumi del distributore medesimo;

  k)  obblighi  quantitativi  nazionali:  la  quota  degli  obiettivi

quantitativi nazionali che deve essere  conseguita,  rispettivamente,

dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

  l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del

quale  sono  contabilizzati  i  risparmi  energetici  oggetto   della

richiesta, secondo quanto  specificato  all'Allegato  1  al  presente

decreto;

  m)  progetto  a  consuntivo  -  PC:  il  progetto  con  metodo   di

valutazione dei risparmi a  consuntivo  di  cui  all'Allegato  1,  in

conformita' al programma di misura;

  n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»):

intervento o insieme di interventi realizzati dal  medesimo  soggetto

titolare del progetto presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti

comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita'

ad un programma di misura approvato dal GSE;

  o) progetto  di  efficienza  energetica  ammissibile:  progetto  di

efficienza energetica che genera risparmi  energetici  addizionali  e

per il quale si dispone di idonea documentazione attestante  che  per

la messa in opera sono  utilizzati  nuovi  componenti,  o  componenti

rigenerati per i quali non  sia  stato  percepito  in  precedenza  un

incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi,  al  netto

degli impianti gia' esistenti  afferenti  o  funzionali  al  medesimo

progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto  e'

successiva alla data di  presentazione  dell'istanza  di  accesso  al

meccanismo dei Certificati Bianchi;

  p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di  interventi

che, in relazione al progetto proposto, e' realizzato con i sistemi o

con le tecnologie che,  alla  data  di  presentazione  del  progetto,

costituiscono  lo  standard  di  mercato  in  termini  tecnologici  e

normativi;

  q)  progetto  standardizzato  -  PS:  il  progetto  con  metodo  di

valutazione dei risparmi standardizzato di  cui  all'Allegato  1,  in

conformita' al programma di misura;

  r)  richiesta  certificazione  risparmi  a  consuntivo  -  RC:   la

richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla

realizzazione del progetto a consuntivo;

  s)  richiesta  certificazione  risparmi  standardizzata  -  RS:  la

richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla

realizzazione del progetto standardizzato;

  t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in  termini  di

energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline  e  il

consumo energetico conseguente alla  realizzazione  di  un  progetto.

Tale risparmio e' determinato, con riferimento al  medesimo  servizio

reso,  assicurando   una   normalizzazione   delle   condizioni   che

influiscono sul consumo energetico;

  u) Societa' di Servizi  Energetici  o  SSE  o  ESCO:  societa'  che

attraverso  interventi  di  risparmio  energetico,  anche  finanziati

autonomamente o tramite terzi, consegue  un  aumento  dell'efficienza

del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la

responsabilita' del risultato nel rispetto del  livello  di  servizio

concordato;

  v) soggetto proponente:  soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di

ammissibilita' di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per

la richiesta di incentivo al GSE; puo' anche non  coincidere  con  il

titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la  richiesta  di

incentivo al GSE e' presentata su delega del soggetto titolare;

  w)  soggetto  titolare  del   progetto:   soggetto   che   sostiene

l'investimento  per  la  realizzazione  del  progetto  di  efficienza

energetica;

  x) vita utile  del  progetto:  periodo  durante  il  quale  vengono

riconosciuti i Certificati Bianchi  al  progetto,  nel  rispetto  dei

limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

  2. Ferme restando le definizioni di cui al comma  1,  ai  fini  del

presente  decreto  si  applicano  altresi'  le  definizioni  previste

dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2  del

decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto

legislativo n. 102 del 2014 e  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto

legislativo n. 115 del 2008.

                              Art. 3
                          Soggetti obbligati

  1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al  presente

decreto sono:

  a) i distributori di  energia  elettrica  che,  alla  data  del  31

dicembre di due  anni  antecedenti  all'anno  d'obbligo  considerato,

hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi  alla  propria  rete  di

distribuzione;

  b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di

due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato,  hanno  piu'  di

50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

  2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere

reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico

a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma  nella  attivita'  di

distribuzione dei quantitativi di energia elettrica  o  gas  naturale

gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1.

  3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota  d'obbligo

a carico del soggetto subentrante e' proporzionale al quantitativo di

energia elettrica o al volume di gas  naturale  distribuito  ad  esso

trasferito, indipendentemente dal numero  di  utenti  successivamente

connessi  alle  rispettive  reti,  come  conteggiati  a  seguito  del

subentro.

                               Art. 4
         Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi

  1.  Gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  annui   di   risparmio

energetico  da  conseguire  nel  periodo  2017-2020   attraverso   il

meccanismo dei Certificati Bianchi sono:

  a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;

  b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;

  c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;

  d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

  2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:

  a) interventi associati al  rilascio  di  Certificati  Bianchi  nel

periodo di riferimento;

  b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR)  associata  al

rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;

  c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito  del  decreto

ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per

i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento

del servizio della distribuzione del  gas  naturale  e  associati  al

rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;

  d)  interventi  gia'  agevolati  nell'ambito  del  meccanismo   dei

Certificati Bianchi che, anche dopo la  conclusione  del  periodo  di

vita utile, continuano a generare risparmi.

  3.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento

dell'efficienza energetica degli usi finali di  energia  elettrica  e

gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti  mediante

risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al  netto  dei

titoli  ritirati  dal  GSE  per  energia  da  cogenerazione  ad  alto

rendimento  (CAR)  e  per  interventi  di  efficientamento   eseguiti

nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto

salvo quanto previsto ai commi 13 e 15.

  4. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui

all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  di  adempiere   agli   obblighi

quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica

degli usi finali di energia elettrica nel periodo  2017-2020,  devono

realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in

numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze

annuali:

  a) 2,39 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2017;

  b) 2,49 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2018;

  c) 2,77 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2019;

  d) 3,17 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2020.

  5. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui

all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  di  adempiere   agli   obblighi

quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica

degli usi finali  di  gas  naturale  nel  periodo  2017-2020,  devono

realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in

numero di  Certificati  Bianchi,  secondo  le  seguenti  quantita'  e

cadenze annuali:

  a) 2,95 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2017;

  b) 3,08 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2018;

  c) 3,43 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2019;

  d) 3,92 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno

2020.

  6. Entro il  31  dicembre  2019  con  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza

unificata, sono determinati, per gli anni  successivi  al  2020,  gli

obiettivi  nazionali  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del   decreto

legislativo n. 79 del 1999 e  dell'art.  16,  comma  4,  del  decreto

legislativo n. 164 del 2000.

  7. Ogni singola impresa di distribuzione  di  elettricita'  adempie

pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale

quota e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  energia

elettrica  distribuita  dalla  medesima  impresa  ai  clienti  finali

connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita'  di

energia elettrica distribuita sul territorio  nazionale  da  tutti  i

soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  determinata

annualmente dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  il  gas  e  il

sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell'anno precedente

all'ultimo trascorso.

  8. Ogni singola impresa di distribuzione di  gas  naturale  adempie

pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale

quota e' determinata dal rapporto tra la quantita'  di  gas  naturale

distribuita dalla medesima impresa ai clienti  finali  connessi  alla

sua  rete,  e  da  essa  autocertificata,  e  la  quantita'  di   gas

distribuito sul territorio nazionale  da  tutti  i  soggetti  di  cui

all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI,

conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

  9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'AEEGSI comunica al Ministero

dello sviluppo economico e al GSE  la  quota  parte  degli  obblighi,

determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno  dei  soggetti  di

cui all'art. 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul  proprio

sito web istituzionale.

  10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche avvalendosi  del

GME, comunica al Ministero dello sviluppo economico  l'ammontare  dei

Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso  dei  soggetti

di cui all'art. 5, comma 1, che, alla data  del  primo  giugno  dello

stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e  lo  pubblica

sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi  in

possesso  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1  nonche'  le

informazioni di cui all'art. 7, comma 4-bis del  decreto  legislativo

n. 102 del 2014.

  11. Qualora l'ammontare di cui al  comma  10  superi  del  5%,  per

l'anno d'obbligo in  corso,  la  somma  degli  obblighi  quantitativi

nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per

l'anno  successivo  e'  incrementato  della  stessa  quantita'  e  il

Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento,

la nuova ripartizione degli obblighi.

  12. In base a quanto previsto dall'art.  7,  comma  5  del  decreto

legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma  1  e  gli

obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il  31  dicembre

2018 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto

con il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'art.  13,  comma  1,  il

Ministero  dello  sviluppo  economico  accerta  che  l'ammontare  dei

Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non e'  coerente  con

il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo.

  13. I risparmi di  energia  realizzati  attraverso  interventi  per

rendere piu'  efficienti  le  reti  elettriche  e  del  gas  naturale

concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle  imprese  di

distribuzione. Per tali interventi, fatti  salvi  gli  interventi  di

sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza,  non  sono

rilasciati Certificati Bianchi.

  14. A decorrere  dal  1°  giugno  2021,  qualora  non  siano  stati

definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi  al

2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti  diversi  per

la tutela degli investimenti, il GSE  ritira  i  Certificati  Bianchi

generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di

diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla  media  del

valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel

quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%.

  15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti

eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106  del  20  maggio

2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in  egual

misura  gli  obblighi  di  risparmio  complessivi  relativi  all'anno

successivo.

                               Art. 5
           Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti

  1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli

obblighi di cui  all'art.  4  del  presente  decreto  possono  essere

eseguiti:

  a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle societa'

da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1,  comma  34,

della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni;

  b) mediante azioni  delle  imprese  di  distribuzione  dell'energia

elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;

  c) da soggetti sia pubblici che privati che, per  tutta  la  durata

della vita utile dell'intervento presentato, sono in  possesso  della

certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o  hanno  nominato  un

esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI

11339, o sono in possesso di  un  sistema  di  gestione  dell'energia

certificato in conformita' alla norma ISO 50001. Nel caso in  cui  il

soggetto  titolare  del  progetto  e  il  soggetto   proponente   non

coincidano, tale certificazione e' richiesta  per  il  solo  soggetto

proponente.

  2. Salvo quanto previsto al comma 4,  i  Certificati  Bianchi  sono

riconosciuti dal GSE  al  soggetto  titolare  del  progetto  mediante

stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3.

  3. Lo schema di contratto tipo e'  approvato  dal  Ministero  dello

sviluppo economico su proposta del GSE  ed  e'  pubblicato  sul  sito

istituzionale  del  GSE  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del

presente decreto.

  4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al  comma

2, il soggetto titolare puo' espressamente chiedere il riconoscimento

dei Certificati  Bianchi  direttamente  e  univocamente  in  capo  al

soggetto proponente, in qualita' di soggetto delegato  e  nei  limiti

della delega. In tal caso, il contratto e' sottoscritto da entrambi i

soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento  di  tutti

gli obblighi derivanti dal presente  decreto,  secondo  le  modalita'

stabilite dal contratto medesimo.


                               Art. 6
 Requisiti, condizioni  e  limiti  di  ammissione  al  meccanismo  dei
                         Certificati Bianchi

  1. I progetti di efficienza energetica  ammissibili  al  meccanismo

dei Certificati Bianchi sono  predisposti  e  trasmessi  al  GSE  nel

rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.

  2. L'elenco non esaustivo dei  progetti  di  efficienza  energetica

ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di  energia

risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini  del

riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella  1

dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con  decreto

del  direttore  generale  DG-MEREEN  del  Ministero  dello   sviluppo

economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  anche  su

proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.

  3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono  le

autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti  dalla

normativa vigente, e  sono  conformi  al  disposto  dell'art.  6  dei

decreti ministeriali 20  luglio  2004,  ove  applicabile,  nonche'  i

requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi

di valutazione, definiti all'Allegato 1.

  4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per  usi

non elettrici sono ammessi  esclusivamente  in  relazione  alla  loro

capacita' di incremento dell'efficienza  energetica  e,  analogamente

alle altre tipologie  di  progetti  ammessi  ai  sensi  del  presente

decreto, alla capacita' di generare risparmi  energetici  addizionali

in termini di energia primaria totale o non rinnovabile.

  5. Ai fini del  calcolo  dei  risparmi  conseguibili  attraverso  i

progetti di efficienza energetica  di  cui  all'art.  5  dei  decreti

ministeriali 20 luglio  2004,  sono  applicati  i  valori  di  potere

calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al  presente  decreto,  in

conformita'  a  quanto  indicato  all'Allegato  IV   alla   direttiva

2012/27/UE.

  6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi

i progetti di efficienza energetica predisposti per  l'adeguamento  a

vincoli normativi o a prescrizioni di  natura  amministrativa,  fatto

salvo  il  caso  in   cui   si   impieghino   soluzioni   progettuali

energeticamente piu' efficienti rispetto  a  quelle  individuate  dai

vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.


                               Art. 7
                 Procedura di valutazione dei progetti
                e responsabilita' gestionali del GSE

  1. Il GSE, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  di  RSE,  svolge

l'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi  di  energia

primaria conseguiti  attraverso  la  realizzazione  dei  progetti  in

conformita' alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9  ed  ai

criteri di cui all'art. 6.

  2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241

del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta

giorni dal ricevimento della domanda del proponente.

  3.  Il  GSE  trasmette  al  soggetto  proponente  la  comunicazione

dell'esito della  valutazione  tecnico-economica  delle  proposte  di

progetto a consuntivo (PC) o standardizzato  (PS)  o  delle  relative

richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC  o  RS,  entro

novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Per  le  valutazioni  di

cui  al  presente  decreto,  il  GSE  puo'  richiedere  al   soggetto

proponente informazioni aggiuntive rispetto a  quelle  trasmesse.  In

tal caso, la valutazione si  conclude  entro  sessanta  giorni  dalla

ricezione delle informazioni integrative.

  4.  Le  richieste  di  modifica  ai   progetti   a   consuntivo   o

standardizzati gia' approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da

idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta

di verifica della  certificazione  dei  risparmi  (RC  o  RS)  e,  se

necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con  i

tempi previsti ai  commi  2  e  3,  la  coerenza  dei  dati  e  delle

informazioni inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i

dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o

PS, al fine di verificare l'ammissibilita' del progetto oggetto della

modifica progettuale.

  5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo

corrispondente ai risparmi energetici verificati  e  certificati  dal

GSE.

                              Art. 8
          Corrispettivi per la copertura dei costi operativi

  1.  I  soggetti  che  richiedono  l'accesso   al   meccanismo   dei

Certificati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa ai

sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, nel  rispetto  delle

modalita'  operative  definite  dal  GSE  e   pubblicate   sul   sito

istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto

a consuntivo (PC)  e  standardizzato  (PS)  e'  equiparata  a  quella

prevista per le Proposte di Progetto e Programma di Misura  (PPPM)  e

la  tariffa  corrisposta  per  le   richieste   di   verifica   della

certificazione dei risparmi (RC o RS) e' equiparata a quella prevista

per le RVC.


                               Art. 9
         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

  1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso  la

realizzazione  dei  progetti  di  efficienza  energetica  di  cui  al

presente decreto sono i seguenti:

  a) metodo a consuntivo, in conformita' ad un  programma  di  misura

predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1,  che

consente  di  quantificare  il  risparmio  addizionale   conseguibile

mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo

soggetto titolare su uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque

denominati;

  b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di  misura

predisposto sul  campione  rappresentativo  secondo  quanto  previsto

dall'Allegato  1,  capitolo  2,  che  consente  di  quantificare   il

risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza

energetica  realizzato  dal  medesimo  soggetto  titolare   su   piu'

stabilimenti,  edifici  o  siti  comunque  denominati  per  cui   sia

dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili  e  la

non convenienza economica del  costo  relativo  all'installazione  di

misuratori dedicati  ai  singoli  interventi,  a  fronte  del  valore

economico  indicativo  dei  Certificati  Bianchi   ottenibili   dalla

realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi  incentivabili

attraverso la modalita' standardizzata  sono  approvate  con  decreto

direttoriale del direttore generale DG-MEREEN,  del  Ministero  dello

sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

d'intesa con la Conferenza  unificata,  anche  su  proposta  del  GSE

elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.

  2. Ai fini dell'ammissibilita' al  meccanismo,  dai  progetti  deve

risultare la possibilita' di conseguire, in base  alla  tipologia  di

cui al comma 1, almeno  i  livelli  minimi  di  risparmio  energetico

addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.


                               Art. 10
                             Cumulabilita'

  1. I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di  efficienza

energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo  al  GSE

dopo l'entrata in vigore del presente decreto,  sono  cumulabili  con

altri incentivi non  statali  destinati  al  medesimo  progetto,  nei

limiti previsti e consentiti dalla normativa europea.


                               Art. 11
         Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi

  1.  I  costi  sostenuti  dai  soggetti  di  cui  all'art.  3,   per

l'adempimento agli obblighi di  cui  all'art.  4  trovano  copertura,

limitatamente  alla  parte  non  coperta  da  altre  risorse,   sulle

componenti  delle  tariffe  per  il  trasporto  e  la   distribuzione

dell'energia elettrica e del gas naturale.

  2. La copertura dei costi,  per  ciascuna  delle  due  sessioni  di

trasmissione di cui all'art.  14,  comma  1,  e'  effettuata  secondo

criteri  e  modalita'  definiti  dall'AEEGSI,  in  misura   tale   da

riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato

sul mercato,  tenendo  eventualmente  conto  dei  prezzi  riscontrati

nell'ambito della libera  contrattazione  tra  le  parti,  e  con  la

definizione di un valore massimo di riconoscimento.

  3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza  energetica

nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas  naturale

e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e

la distribuzione del gas  naturale,  secondo  i  criteri  di  cui  al

presente articolo.


                               Art. 12
                   Attivita' di verifica e controllo

  1. Il GSE  svolge  il  controllo  sugli  interventi  di  efficienza

energetica  mediante  verifiche  documentali   ovvero   ispezioni   e

sopralluoghi in situ, al fine di  accertare  la  corretta  esecuzione

tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali e' stato richiesto

o concesso l'accesso agli incentivi.

  2. Nello svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  GSE

verifica:

  a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e  dei  requisiti

originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;

  b) la conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato

e alle disposizioni normative vigenti alla data  della  presentazione

del progetto;

  c) la congruenza tra l'incentivo erogato e  i  risparmi  energetici

derivanti dall'intervento effettuato;

  d)  la  completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione   da

conservare cosi' come prescritto nei progetti approvati,  incluse  le

eventuali varianti, e dalla normativa  al  momento  dell'approvazione

del progetto.

  3. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in  un

contesto di trasparenza ed  equita'  nei  confronti  degli  operatori

interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui  all'art.  5,

commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi  o  suo

delegato; in ogni caso, deve  essere  informata  delle  attivita'  di

controllo anche la parte del contratto stipulato  in  conformita'  al

contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.

  4. Il GSE puo' svolgere le attivita' di controllo e di accertamento

di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita  utile

dell'intervento.

  5. Ai  fini  della  verifica  del  diritto  all'incentivo  e  della

relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni

di  controllo,  la   possibilita'   di   effettuare   operazioni   di

campionamento  e  caratterizzazione  dei  combustibili  o  di   altri

materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui,  ai  fini  del

periodo precedente, siano rese disponibili  certificazioni  di  parte

terza indipendente che attestino le caratteristiche dei  combustibili

e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE.

  6. Le verifiche oggetto del presente articolo non  comprendono  ne'

sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento,

sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici

soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio  pubblico,

i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso

in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo  restando  il  potere

sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti  ai  fini

dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono  al  GSE  l'esito  degli

accertamenti effettuati.

  7. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da

personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato  di  adeguata

qualificazione tecnica ed esperienza, che opera  con  indipendenza  e

autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita'  riveste

la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza  su

ogni informazione acquisita.

  8. Nello svolgimento delle verifiche, il  GSE  puo'  avvalersi  del

supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di  soggetti

terzi dotati di idonee competenze specialistiche.

  9. Ai fini  di  quanto  disposto  al  comma  1,  il  GSE  sottopone

annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il

piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la

stessa periodicita' il riepilogo dei  dati  relativi  alle  verifiche

eseguite e all'esito delle stesse.

  10. Il termine di conclusione  del  procedimento  di  controllo  e'

fissato in  centottanta  giorni,  fatti  salvi  i  casi  di  maggiore

complessita'. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con

l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze

raccolte nel corso  del  controllo  e  delle  eventuali  osservazioni

presentate dall'interessato.

  11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di  sopralluogo,

il gruppo di verifica puo' richiedere ed acquisire  atti,  documenti,

schemi tecnici, registri ed ogni altra  informazione  ritenuta  utile

nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi

strettamente connessi alle esigenze di controllo.  Al  termine  dello

svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di  verifica  redige

un  processo  verbale  contenente  l'indicazione   delle   operazioni

effettuate,  della  documentazione  esaminata,   delle   informazioni

acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto  titolare

e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una  copia

a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di  sottoscrivere

il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

  12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il  soggetto

titolare del progetto e il soggetto proponente hanno  il  diritto  di

presentare  memorie  scritte  e   documenti   rispetto   ai   rilievi

evidenziati nel corso delle attivita' di controlli verifiche. Il  GSE

e' tenuto a valutare  tali  memorie  ove  siano  pertinenti  ai  fini

dell'attivita' di controllo.

  13. Le violazioni, elusioni,  inadempimenti,  incongruenze  da  cui

consegua in  modo  diretto  e  sostanziale  l'indebito  accesso  agli

incentivi costituiscono violazioni  rilevanti  di  cui  all'art.  42,

comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto,  nel  caso

di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il

rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche'  il

recupero delle somme gia' erogate.

  14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

  a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi,

mendaci o contraffatti,  al  fine  di  avere  indebito  accesso  agli

incentivi;

  b)   l'indisponibilita'   della   documentazione   da    conservare

obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in  cui  se

ne  sia  gia'  accertata  l'assenza  nell'ambito  di  una  precedente

attivita' di controllo;

  c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei  confronti  del

gruppo di verifica, consistente anche nel  diniego  di  accesso  alle

strutture dell'intervento nella disponibilita' del soggetto  titolare

del progetto ovvero alla documentazione purche' strettamente connessa

all'attivita' di controllo;

  d)  l'alterazione   della   configurazione   dell'intervento,   non

comunicata al  GSE,  finalizzata  ad  ottenere  un  incremento  degli

incentivi;

  e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;

  f)  l'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  in   precedenti

provvedimenti in esito all'attivita' di controllo.

  15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il  GSE,

qualora  riscontri  violazioni,  irregolarita'  o  inadempimenti  che

rilevano  ai  fini  dell'esatta  quantificazione   degli   incentivi,

provvede, in conformita' alla normativa applicabile:

  a)  alla  rideterminazione  dei  Certificati  Bianchi   emessi   in

relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;

  b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti  in  eccesso  o

dell'equivalente valore monetario.

  16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora  riscontri

la non verificabilita' o la non attendibilita'  di  alcuni  dei  dati

utilizzati per la quantificazione dei Certificati  Bianchi  richiesti

ed emessi, puo' motivatamente procedere  al  ricalcolo  degli  stessi

sulla base  di  stime  cautelative,  e  disporre  nei  confronti  del

soggetto a cui vengono riconosciuti i  Certificati  Bianchi,  per  le

successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche  prescrizioni  in

merito alla verificabilita' ed attendibilita' dei  dati  da  fornire,

fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile.

  17. Il GSE, fatti  salvi  i  casi  di  controllo  senza  preavviso,

pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti  che

devono essere resi  disponibili  sia  presso  la  sede  del  soggetto

titolare del progetto sia presso la sede o le  sedi  ove  sono  stati

realizzati gli interventi, in aggiunta  ai  documenti  gia'  previsti

nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di

non aggravio del procedimento.

  18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il  soggetto

proponente, e' tenuto ad adottare tutte le precauzioni  affinche'  le

attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa  in

materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  19. Fatti salvi i casi di controlli senza  preavviso,  l'avvio  del

procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con  un

preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7  della  legge

n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero  mediante  Posta

Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la

data,  l'ora,  il  nominativo  dell'incaricato  del   controllo,   la

documentazione da rendere disponibile e  reca  l'invito  al  soggetto

proponente e al  soggetto  titolare  del  progetto  a  presenziare  e

collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato.


                               Art. 13
              Rapporti relativi allo stato di attuazione

  1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE,  avvalendosi

del  supporto  del  GME,  trasmette  al  Ministero   dello   sviluppo

economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, alla  Conferenza  Unificata,  e  all'AEEGSI  una  relazione

sull'attivita' svolta  e  sui  progetti  realizzati  nell'ambito  del

presente decreto.

  2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

  a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei  progetti

presentati,  ivi  inclusa  la   localizzazione   territoriale   degli

interventi;

  b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel  corso  dell'anno

di riferimento, espressi in  milioni  di  tonnellate  equivalenti  di

petrolio e  validi  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui

all'art. 4, comma 1;

  c)  il  numero  di  Certificati   Bianchi   emessi   nell'anno   di

riferimento;

  d) le previsioni per  l'anno  d'obbligo  successivo  riguardo  alle

informazioni di cui alle lettere b) e c);

  e) l'andamento delle transazioni dei Certificati  Bianchi,  nonche'

il rapporto tra il volume  cumulato  dei  Certificati  Bianchi  e  il

valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti

all'anno precedente.

  3. Il GME  segnala  tempestivamente  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e all'AEEGSI  eventuali  comportamenti,  verificatisi  nello

svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che  risultino

non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'.

  4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui  al  comma  1  sui

propri siti web.

  5. Il GSE provvede a dare notizia del numero di progetti approvati,

suddivisi  per  tipologia  di  intervento,  dei  Certificati  Bianchi

riconosciuti,  nonche'  delle  stime  dei  Certificati  che   saranno

riconosciuti fino  alla  prima  scadenza  dell'obbligo  prevista  dal

presente  decreto,  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito   web

istituzionale.

                               Art. 14
        Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni

  1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo,  fissata  al  31

maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli  obblighi

di cui all'art. 4, entro il 31 maggio e il  30  novembre  di  ciascun

anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE  i  Certificati  Bianchi

posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004.

  2. Il  GSE,  dopo  aver  verificato  il  livello  di  conseguimento

dell'obbligo annuo posto in capo a  ciascun  soggetto  obbligato,  ai

sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti

dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale

verifica,  per  ciascuna  delle  due  sessioni,  al  Ministero  dello

sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, nonche' all'AEEGSI ai fini di quanto  disposto

al comma 4 e all'art. 11 e al  GME  ai  fini  dell'aggiornamento  dei

conti proprieta' su cui sono depositati  i  Certificati  Bianchi  dei

soggetti obbligati.

  3. Il soggetto obbligato, se consegue  una  quota  dell'obbligo  di

propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad  almeno  il

60%, puo' compensare la  quota  residua  nell'anno  successivo  senza

incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4.

  4. Nel caso di mancato conseguimento degli  obblighi,  fatto  salvo

quanto  previsto  al  comma  3  e   fermo   restando   l'obbligo   di

conseguimento della quota non coperta, l'AEEGSI applica sanzioni  per

ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14  novembre  1995,  n.

481, comunicando le sanzioni applicate al  Ministero  dello  sviluppo

economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e al GSE.

  5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono  alla

copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1.


                              Art. 15
            Misure di semplificazione e di accompagnamento

  1. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il GSE, in collaborazione  con  ENEA  e  RSE,  predispone  e

sottopone al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  una  guida

operativa  per  promuovere  l'individuazione,  la  definizione  e  la

presentazione di progetti, corredata di tutte le  informazioni  utili

alla predisposizione  delle  richieste  di  accesso  agli  incentivi,

nonche' della  descrizione  delle  migliori  tecnologie  disponibili,

tenendo  in  considerazione  anche  quelle  identificate  a   livello

europeo, delle potenzialita' di risparmio  in  termini  economici  ed

energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni

in merito  all'individuazione  del  consumo  di  riferimento  di  cui

all'art.  2,  comma  1,  lettera  d).  La  guida,  che  puo'   essere

organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un  elenco  non

esaustivo  degli  interventi  di  efficienza   energetica   che   non

rispettano i requisiti di cui all'art. 6.

  2.  La  guida  operativa  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i   suoi

aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati  e  disciplinati  con

decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo

economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione

di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014,

l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della  conoscenza

e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.


                               Art. 16
              Disposizioni finali ed entrata in vigore

  1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici

che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  hanno

raggiunto la soglia minima di progetto,  come  definita  dalle  linee

guida EEN 9/11 o  hanno  concluso  il  periodo  di  monitoraggio,  e'

possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo  quanto

definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il  termine

di centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto per i progetti a consuntivo  che  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto sono  in  corso  di  realizzazione,  come

attestato da idonea documentazione, e' possibile presentare l'istanza

per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal

decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti  a  consuntivo,

analitici e standard approvati  in  data  precedente  all'entrata  in

vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla

data di presentazione del progetto.

  2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del  decreto

ministeriale 28 dicembre 2012  che  non  generano,  nell'arco  di  un

determinato anno, risparmi superiori a  35.000  TEP,  per  l'anno  in

questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di  Verifica  e

Certificazione  a  Consuntivo  (RVC-C).  In  tali   casi   non   sono

riconosciute   le    eventuali    premialita'    concesse    all'atto

dell'ammissione.

  3.  I  Certificati  Bianchi  possono  essere  oggetto   di   libera

contrattazione tra le parti, ovvero  di  contrattazione  nel  mercato

organizzato dal GME, unificato per  tutte  le  tipologie  di  titoli,

secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico.

  4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato.

  5. Il presente decreto, di cui  gli  allegati  costituiscono  parte

integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione  dell'art.  4  e

dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in

vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

                                                           Allegato 1
         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»

    1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo,  caratterizzante  del

"progetto a consuntivo" (di seguito  "PC")  di  cui  all'art.  9  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguito attraverso la realizzazione  del  progetto  di  efficienza

energetica,  tramite  una  misurazione   puntuale   delle   grandezze

caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella  post

intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi

di energia primaria, in conformita' al PC e al programma  di  misura,

predisposto  secondo  le  disposizioni  del  presente  Allegato  1  e

approvato dal GSE.

    1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui  al

punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi  ultimi  dovranno

essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile

(espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1,  al  fine

di essere ricompresi  in  un  medesimo  progetto,  per  il  quale  il

soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei

Certificati Bianchi.

    1.3. Ai fini della determinazione del  consumo  di  baseline,  il

proponente dovra' considerare le misure dei consumi  relative  ad  un

periodo almeno  pari  a  12  mesi  precedenti  la  realizzazione  del

progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In  ogni

caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare  una  analisi

atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano  il

consumo dei sistema oggetto di intervento.

    Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative  ad

un  periodo  e  una  frequenza  di  campionamento   inferiori   siano

rappresentative dei consumi annuali,  sara'  possibile  proporre  una

ricostruzione cautelativa  dei  consumi  ex  ante  in  base  ai  dati

misurati.

    Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,

dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella  situazione

ante intervento, il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di

riferimento.

    1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto

che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in

corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre  al  GSE  la

modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di  un

unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un  nuovo  programma

di misura. La  modifica  progettuale,  in  ogni  caso,  non  comporta

ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile,  etc.)  al  progetto

gia' in corso di incentivazione.

    1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni

di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal  proponente  del

progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.  n.

445/2000.

    1.6.  L'esito  dell'istruttoria   e'   comunicato   al   soggetto

proponente nei modi e nei tempi previsti  dall'art.  7  del  presente

decreto.

    1.7. La data di  avvio  della  realizzazione  del  progetto  deve

rientrare nei primi 12  mesi  dalla  data  di  approvazione  del  PC,

trascorsi i quali l'ammissione  del  progetto  agli  incentivi  perde

efficacia.

    1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati

per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi

a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o

comunque non oltre 36 mesi dalla data di  avvio  della  realizzazione

del progetto.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"

    2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del

"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di  cui  all'art.  9  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguibile attraverso progetti, realizzati dal  medesimo  titolare,

presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti  comunque  denominati

per cui sia dimostrabile:

    a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che  lo

compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;

    b)   la   non   convenienza   economica   dell'investimento   per

l'installazione di  misuratori  dedicati  ai  singoli  interventi,  a

fronte  del  valore  economico  indicativo  dei  Certificati  Bianchi

ottenibili in virtu'  del  risparmio  energetico  conseguibile  dalla

realizzazione del progetto.

    2.2. Ai fini  dell'accesso  al  meccanismo,  qualora  il  PS  sia

costituito  da  piu'  interventi,  questi  ultimi   dovranno   essere

caratterizzati dalla  medesima  durata  del  periodo  di  vita  utile

(espressa in anni), al fine  di  essere  ricompresi  in  un  medesimo

progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al

GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.

    2.3. Con il decreto direttoriale di  cui  all'art.  9,  comma  1,

lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS  disponibili,  e

ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,

pubblicato  sul   sito   istituzionale   del   GSE,   e'   aggiornato

periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1,  lettera

b).  Ai  soggetti  ammessi  al  meccanismo  e'   comunque   data   la

possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla

valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare  i

soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di  tecnologia

da incentivare e i relativi requisiti  minimi  di  ammissibilita'  in

relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il  consumo  di

riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti

alla  tecnologia  da  incentivare,  la  metodologia  di   misurazione

standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per

la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'.

    2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla  base

di un algoritmo di calcolo  e  della  misura  diretta  di  un  idoneo

campione  rappresentativo  dei   parametri   di   funzionamento   che

caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo  compongono,  sia

nella configurazione ex  ante  sia  in  quella  post  intervento,  in

conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato  dal

GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato  e'  applicato

estendendo le risultanze delle misurazioni  effettuate  sul  campione

rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati  nell'ambito

del progetto.

    2.5.  Il   campione   di   misura   deve   essere   adeguatamente

rappresentativo sia della configurazione  precedente  sia  di  quella

successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'

e di tipologia delle variabili  energetiche  da  monitorare,  nonche'

caratterizzato  da  una  numerosita'  in  grado   di   garantire   un

determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario

definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato  in  sede  di

presentazione dell'istanza.

    2.6. Per determinare  i  consumi  di  baseline,  dovranno  essere

considerate, sul campione  rappresentativo,  le  misure  dei  consumi

relative ad  un  periodo  almeno  pari  a  12  mesi  precedenti  alla

realizzazione del progetto, con  frequenza  di  campionamento  almeno

giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad  effettuare  una

analisi  atta  ad  identificare  i  parametri  di  funzionamento  che

influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento.

    2.7. Nel caso  in  cui  il  proponente  dimostri  che  le  misure

relative ad un periodo e una  frequenza  di  campionamento  inferiori

siano rappresentative dei consumi annuali, sara'  possibile  proporre

una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante  in  base  ai  dati

misurati.

    2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare

e le modalita' di misura di cui al presente capitolo,  sono  indicati

nell'ambito della presentazione del PS.

    2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della  richiesta

di incentivo, le informazioni di  cui  al  capitolo  4  del  presente

Allegato, rese in forma sostitutiva di  atto  notorio  ai  sensi  del

D.P.R. n. 445/2000.

    2.10. Il contenuto dei  PS  puo'  essere  aggiornato  sulla  base

dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite  decreto

direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b)  del  presente

decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale  o  totale

del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il  mero  recepimento  di

obblighi o standard  normativi  costituisce  aggiornamento  che  puo'

essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.

    2.11.  L'esito  dell'istruttoria  e'   comunicato   al   soggetto

proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del

presente decreto.

    2.12.   I   risparmi   conseguiti   nell'ambito   dei   PS   sono

contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della  vita  utile

degli interventi a decorrere dalla  data  in  cui  viene  avviato  il

programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi  dalla  data

di avvio della realizzazione del progetto. 

3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

    3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1,  e  all'art.

10, comma 1, dei decreti ministeriali  20  luglio  2004,  i  soggetti

proponenti  inviano  al  GSE  una  richiesta   di   verifica   e   di

certificazione,   a   consuntivo   o   standardizzata   (di   seguito

rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti  dal  progetto,

unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti

secondo quanto previsto al capitolo 5.

    3.2.  Le  RC  o   RS   devono   essere   presentate,   al   piu',

entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.

    3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati  e  delle  informazioni

inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i  dati  e  le

informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o  PS,  per

l'ammissibilita' del progetto realizzato.

    3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un  periodo  di  monitoraggio

annuale.  Limitatamente  ai  progetti   caratterizzati   da   elevati

risparmi, e' possibile proporre, in sede  di  presentazione  del  PC,

periodi  di  monitoraggio  rispettivamente  pari  a   rendicontazioni

semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni  RC  sia

almeno pari a 5.000, o in alternativa,  rendicontazioni  trimestrali,

qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a

10.000. 

4.  Documentazione  da  trasmettere  in  sede  di  presentazione  dei

progetti

    4.1. Il PC e il PS devono contenere,  pena  inammissibilita',  le

informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva  di  atto

notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000:

    a) informazioni relative al soggetto proponente (nome  o  ragione

sociale,  indirizzo,  ruolo  e  attivita'  svolte   nell'ambito   del

progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;

    b) informazioni relative all'impianto, edificio o  sito  comunque

denominato presso cui si  realizza  il  progetto  (indirizzo,  codice

catastale, attivita' ivi  svolte  nell'ambito  del  progetto,  codice

ATECO se  applicabile)  ivi  comprese  le  informazioni  relative  al

titolare dell'impianto o del sito;

    c) relazione descrittiva,  corredata  da  idonea  documentazione,

contenente:

    1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento  alle

tipologie di intervento che lo compongono, ivi  inclusa  la  relativa

documentazione progettuale significativa;

    2. la proposta di determinazione dei consumi di  baseline  e  dei

risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati;

    3.  nel  caso  di  PS,  le  ipotesi  compiute   ai   fini   della

standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti;

    4. la descrizione del programma di misura che s'intende  adottare

per la valutazione dei  risparmi  di  energia  primaria,  inclusi  il

risparmio previsto, la  descrizione  dell'algoritmo  di  calcolo  del

risparmio e della strumentazione  utilizzata,  depurando  i  consumi,

tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali  effetti  di  fattori

non correlati al progetto. Nel  caso  dei  PS,  la  descrizione  deve

riportare  anche  la  metodologia  adottata  per  l'estensione  delle

risultanze delle misurazioni effettuate sul campione  rappresentativo

all'insieme degli  interventi  realizzati  nell'ambito  del  progetto

approvato dal GSE;

    5.  la  misura  dei  consumi  energetici  nella  situazione  ante

intervento e la stima dei consumi post intervento;

    6.  l'indicazione  dei  costi  relativi  all'installazione  delle

apparecchiature di misura dedicati ai singoli  interventi.  Nel  caso

dei PS, sono forniti elementi riguardo la non  convenienza  economica

dell'investimento relativo all'installazione di  misuratori  dedicati

ai singoli interventi;

    7. a fini statistici e secondo  quanto  indicato  al  punto  4.2,

stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di  efficienza

energetica che si sosterranno per la  realizzazione  e  gestione  del

progetto stesso;

    d) copia della diagnosi energetica del sito o  dei  siti  oggetto

dell'intervento, ove presente;

    e) documentazione  attestante  le  caratteristiche  tecniche  dei

sistemi  e  delle  tecnologie  che  costituiscono  il   progetto   di

efficienza energetica e il progetto di riferimento;

    f) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di

qualunque natura gia' concessi  al  medesimo  progetto  da  parte  di

amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali  o   locali   nonche'

dell'Unione europea o di organismi internazionali;

    g) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non

e'  stato  ancora  stato  realizzato  alla  data   di   presentazione

dell'istanza;

    h) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto  titolare

del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina  del  Responsabile

per  la  conservazione  e  l'uso  razionale  dell'energia  ai   sensi

dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione

comprovante l'avvenuta nomina per l'anno  in  corso.  Tale  requisito

deve essere rispettato per tutta  la  durata  della  vita  utile  del

progetto e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva.

    4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del  progetto

di  efficienza  energetica,  sono  considerate  le   seguenti   voci,

esclusivamente ove strettamente riconducibili al  nuovo  investimento

di efficienza energetica:

    a) opere murarie e assimilate;

    b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o

posa in opera;

    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e

gestionali dell'impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei

consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso  gli  impianti  o

negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva  interessata  dal

programma la cui  disponibilita'  sia  riferibile  esclusivamente  al

soggetto titolare del progetto;

    d) progettazione esecutiva degli  interventi  e  delle  opere  da

realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e  di

sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;

    e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

    4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori  informazioni

e documentazione finalizzata  a  una  piu'  approfondita  valutazione

della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori  massimi

definiti dal presente decreto.

5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei

risparmi

    5.1. Per le RC e RS,  la  documentazione  trasmessa  deve  essere

conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato

in fase di valutazione del PC o PS.

    5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e

certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria

responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e

certificazione dei risparmi sono stati realizzati in  conformita'  al

dettato  dell'art.  5,  comma  4,  secondo  capoverso,  dei   decreti

ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato  dell'art.  1,  commi  34  e

34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive  modifiche  e

integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di  cumulabilita'

tra diverse forme di incentivo.

    5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare  del  progetto  e'

tenuto a trasmettere:

    a) documentazione attestante la data  di  prima  attivazione  del

progetto;

    b) matricola dei misuratori installati;

    c)  matricole/codici  identificativi  dei  principali  componenti

installati.

6. Dimensione minima dei progetti 

    6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12  mesi  del

periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non

inferiore a 5 TEP.

    6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12  mesi  del

periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non

inferiore a 10 TEP.

    6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di  cui

ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei

Certificati Bianchi.

7. Documentazione da conservare e controlli a campione 

    7.1. Il GSE  effettua  i  controlli  previsti  dall'art.  12  del

presente decreto, necessari ad accertare che i  progetti  oggetto  di

certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati  Bianchi

siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal

presente decreto.

    7.2. Al fine di consentire i controlli di cui  al  punto  7.1,  i

soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero  di  anni

pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel

progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro

di  quanto  dichiarato  nelle  schede  di  rendicontazione  e   nella

documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni

di cui al presente decreto.

8. Diagnosi Energetiche

    8.1. I PC o PS che in fase di presentazione  siano  corredati  da

diagnosi  energetica  eseguita  in  conformita'  all'Allegato  2  del

decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30%  del

corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del  procedimento,

ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24

dicembre  2014  concernente  «Approvazione  delle  tariffe   per   la

copertura dei costi sostenuti  dal  Gestore  servizi  energetici  GSE

S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i

meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili  e

dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto titolare  del  progetto

allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di  atto

notorio ai sensi del D.P.R  n.  445/2000,  attestante  il  diritto  a

godere dell'agevolazione suddetta, fatto  salvo  quanto  previsto  al

punto 8.2.

    8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia

un soggetto obbligato a redigere  la  diagnosi  energetica  ai  sensi

dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.

                                                           Allegato 2
          Modalità riconoscimento dei Certificati Bianchi

1. Modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi

    1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie

di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni,  della

vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il

soggetto proponente  presenti  un  progetto  non  riconducibile  alle

tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai

sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria

al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. La  Tabella

1 puo' essere quindi aggiornata con le modalita' di cui  all'art.  6,

comma 2 del presente decreto.

    1.2.  Al   fine   di   considerare   debitamente   l'obsolescenza

tecnologica e commerciale della tecnologia  sottesa  al  progetto  di

efficienza energetica e alla capacita'  del  medesimo  di  conseguire

risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati

Bianchi, il parametro U non puo' superare i 10 anni.

    1.3. All'atto della  presentazione  della  domanda,  il  soggetto

proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della  vita

utile del progetto, il volume  di  Certificati  Bianchi  erogati  sia

moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per  la  rimanente

durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi  erogati  a

seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente  conseguiti

e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8.

    1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili  attraverso  i

progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di  potere

calorifico  inferiore  di  cui   all'Allegato   IV   alla   direttiva

2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia  classificabile

in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per  la

valutazione  dei  risparmi  energetici   conseguiti   dovra'   essere

certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma

1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. 

2. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi 

    2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:

    a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di  energia

primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di

energia elettrica;

    b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia

primaria attraverso interventi per la riduzione dei  consumi  di  gas

naturale;

    c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di  forme

di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale  non

realizzati nel settore dei trasporti;

    d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi  di  forme

di energia primaria diverse dall'elettricita'  e  dal  gas  naturale,

realizzati nel settore dei trasporti.

    2.2 La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi e' pari a 1

TEP. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi,  i  risparmi  di

energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a  1  TEP  con

criterio commerciale.


              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 11 gennaio 2017

Tabella 1

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