Entrano nel vivo i lavori di approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 del decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017, infatti, sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 anche ai fini dell'approvazione delle linee guida di cui sopra.
Questi obiettivi, da conseguire attraverso il meccanismo dei cosiddetti "certificati bianchi" sono:
- 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
- 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
- 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
- 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020
Gli allegati, infine, riportano:
- metodi di valutazione e certificazione dei risparmi (allegato 1);
- modalità di riconoscimento dei certificati bianchi (allegato 2).
Di seguito il testo integrale del D.M. 11 gennaio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (17A02375) in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito «d.lgs. n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito «d.lgs. n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, rispettivamente, la «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito «decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico"»), e la «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito «decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas"»); Visto il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2007, recante «Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili», ed in particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito «d.lgs. n. 115 del 2008») recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito «d.lgs. n. 28 del 2011») recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi; Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico in data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011, recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica»; Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito «D.M. 28 dicembre 2012»), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28 dicembre 2012 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2013, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi», che ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi; Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l'art. 7, concernente l'istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito «d.lgs. n. 102 del 2014») di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che: definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato; prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico; dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo; Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, ai sensi del quale qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 106 del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, recante «Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (cd. «Decreto Gare Gas»); Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che precisa i presupposti che devono sussistere affinche' una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato; Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014, e pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020; Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato; Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (cd. Conto Termico) e alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia; Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate il Ministero dello sviluppo economico ha stimato nel 2016 un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto 28 dicembre 2012, art. 13, comma 3, che consente di conseguire anche parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compensare la quota residua nelle annualita' successive; Considerata la necessita' di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa; Considerata la necessita', nel rispetto dei principi di economicita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di differenziare la durata della vita utile ovvero del periodo di godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica; Tenuto conto che, per effetto dei coefficienti di durabilita' introdotti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono riconosciuti Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un periodo successivo e che pertanto occorre introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente prodotto annualmente; Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo con la disciplina regolatoria in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento in corso di definizione da parte dell'Autorita' per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10, comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014; Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta, nonche' del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel documento del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015; Vista la risoluzione adottata dalla X commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015; Sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22 dicembre 2016; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il presente decreto: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi; d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi; e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalita' di accesso allo stesso; f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di semplificazione amministrativa; g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti; h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco e' pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»); b) componente rigenerato: un componente gia' utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operativita'; c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e' dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento; d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioe' il consumo che, in relazione al progetto proposto, e' attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa; e) contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE; f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari; g) data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria; h) distributore: la persona giuridica che effettua attivita' di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attivita' di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali; i) energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; k) obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale; l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto; m) progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in conformita' al programma di misura; n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita' ad un programma di misura approvato dal GSE; o) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti gia' esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto e' successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi; p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, e' realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi; q) progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in conformita' al programma di misura; r) richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo; s) richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato; t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio e' determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; u) Societa' di Servizi Energetici o SSE o ESCO: societa' che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilita' del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato; v) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; puo' anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE e' presentata su delega del soggetto titolare; w) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica; x) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto. 2. Ferme restando le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano altresi' le definizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 e dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008. Art. 3 Soggetti obbligati 1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono: a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione; b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno piu' di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione. 2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1. 3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo a carico del soggetto subentrante e' proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro. Art. 4 Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono: a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure: a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; d) interventi gia' agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi. 3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 13 e 15. 4. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017; b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018; c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019; d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020. 5. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017; b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018; c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019; d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020. 6. Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2020, gli obiettivi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 7. Ogni singola impresa di distribuzione di elettricita' adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale quota e' determinata dal rapporto tra la quantita' di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso. 8. Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale quota e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas distribuito sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI, conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso. 9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'AEEGSI comunica al Ministero dello sviluppo economico e al GSE la quota parte degli obblighi, determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale. 10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche avvalendosi del GME, comunica al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare dei Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi in possesso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 nonche' le informazioni di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014. 11. Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo e' incrementato della stessa quantita' e il Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento, la nuova ripartizione degli obblighi. 12. In base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2018 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico accerta che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non e' coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo. 13. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle imprese di distribuzione. Per tali interventi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, non sono rilasciati Certificati Bianchi. 14. A decorrere dal 1° giugno 2021, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%. 15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in egual misura gli obblighi di risparmio complessivi relativi all'anno successivo. Art. 5 Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti 1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere eseguiti: a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle societa' da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni; b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; c) da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione e' richiesta per il solo soggetto proponente. 2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3. 3. Lo schema di contratto tipo e' approvato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE ed e' pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare puo' espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualita' di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto e' sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalita' stabilite dal contratto medesimo. Art. 6 Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi 1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1. 2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE. 3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono le autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti dalla normativa vigente, e sono conformi al disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonche' i requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1. 4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacita' di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacita' di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile. 5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al presente decreto, in conformita' a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. 6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente piu' efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali. Art. 7 Procedura di valutazione dei progetti e responsabilita' gestionali del GSE 1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformita' alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9 ed ai criteri di cui all'art. 6. 2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda del proponente. 3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE puo' richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative. 4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati gia' approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilita' del progetto oggetto della modifica progettuale. 5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE. Art. 8 Corrispettivi per la copertura dei costi operativi 1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, nel rispetto delle modalita' operative definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS) e' equiparata a quella prevista per le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e' equiparata a quella prevista per le RVC. Art. 9 Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti: a) metodo a consuntivo, in conformita' ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati; b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalita' standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE. 2. Ai fini dell'ammissibilita' al meccanismo, dai progetti deve risultare la possibilita' di conseguire, in base alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1. Art. 10 Cumulabilita' 1. I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea. Art. 11 Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi 1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, per l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. 2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di trasmissione di cui all'art. 14, comma 1, e' effettuata secondo criteri e modalita' definiti dall'AEEGSI, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento. 3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo. Art. 12 Attivita' di verifica e controllo 1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali e' stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi. 2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformita' degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato; d) la completezza e la regolarita' della documentazione da conservare cosi' come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto. 3. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'art. 5, commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attivita' di controllo anche la parte del contratto stipulato in conformita' al contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi. 4. Il GSE puo' svolgere le attivita' di controllo e di accertamento di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento. 5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilita' di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui, ai fini del periodo precedente, siano rese disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE. 6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono ne' sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attivita' di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati. 7. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita. 8. Nello svolgimento delle verifiche, il GSE puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche. 9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicita' il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse. 10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e' fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessita'. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato. 11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica puo' richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso. 12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attivita' di controlli verifiche. Il GSE e' tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attivita' di controllo. 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate. 14. Costituiscono violazioni rilevanti anche: a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; b) l'indisponibilita' della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia gia' accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attivita' di controllo; c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilita' del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo; d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi; e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attivita' di controllo. 15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarita' o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformita' alla normativa applicabile: a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate; b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario. 16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilita' o la non attendibilita' di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, puo' motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilita' ed attendibilita' dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile. 17. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti gia' previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento. 18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, e' tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinche' le attivita' di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attivita', anche tramite suo delegato. Art. 13 Rapporti relativi allo stato di attuazione 1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, e all'AEEGSI una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi; b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 1; c) il numero di Certificati Bianchi emessi nell'anno di riferimento; d) le previsioni per l'anno d'obbligo successivo riguardo alle informazioni di cui alle lettere b) e c); e) l'andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonche' il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti all'anno precedente. 3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'. 4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui propri siti web. 5. Il GSE provvede a dare notizia del numero di progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, dei Certificati Bianchi riconosciuti, nonche' delle stime dei Certificati che saranno riconosciuti fino alla prima scadenza dell'obbligo prevista dal presente decreto, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Art. 14 Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni 1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004. 2. Il GSE, dopo aver verificato il livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale verifica, per ciascuna delle due sessioni, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'AEEGSI ai fini di quanto disposto al comma 4 e all'art. 11 e al GME ai fini dell'aggiornamento dei conti proprieta' su cui sono depositati i Certificati Bianchi dei soggetti obbligati. 3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. 4. Nel caso di mancato conseguimento degli obblighi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermo restando l'obbligo di conseguimento della quota non coperta, l'AEEGSI applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando le sanzioni applicate al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al GSE. 5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1. Art. 15 Misure di semplificazione e di accompagnamento 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, nonche' della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialita' di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che puo' essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. 2. La guida operativa di cui al comma 1, nonche' i suoi aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disciplinati con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi. Art. 16 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, e' possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, e' possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto. 2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP, per l'anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialita' concesse all'atto dell'ammissione. 3. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1. Allegato 1 Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC» 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE. 1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto, per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi. 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovra' considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento. 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE la modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto gia' in corso di incentivazione. 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. 1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS" 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile: a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtu' del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto. 2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi. 2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'. 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto. 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita' e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche' caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di presentazione dell'istanza. 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. 2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. 2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS. 2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo' essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione. 2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi 3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5. 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. 3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilita' del progetto realizzato. 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000. 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti 4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000: a) informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolte nell'ambito del progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente; b) informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito; c) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente: 1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa documentazione progettuale significativa; 2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati; 3. nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti; 4. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il risparmio previsto, la descrizione dell'algoritmo di calcolo del risparmio e della strumentazione utilizzata, depurando i consumi, tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori non correlati al progetto. Nel caso dei PS, la descrizione deve riportare anche la metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato dal GSE; 5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento; 6. l'indicazione dei costi relativi all'installazione delle apparecchiature di misura dedicati ai singoli interventi. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi; 7. a fini statistici e secondo quanto indicato al punto 4.2, stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso; d) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente; e) documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento; f) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche' dell'Unione europea o di organismi internazionali; g) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza; h) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. 4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica: a) opere murarie e assimilate; b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto; d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento; e) gli oneri finanziari e i costi indiretti. 4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto. 5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi 5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. 5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita' tra diverse forme di incentivo. 5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto e' tenuto a trasmettere: a) documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto; b) matricola dei misuratori installati; c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati. 6. Dimensione minima dei progetti 6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. 6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP. 6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. 7. Documentazione da conservare e controlli a campione 7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto. 7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 8. Diagnosi Energetiche 8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto titolare del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2. 8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Allegato 2 Modalità riconoscimento dei Certificati Bianchi 1. Modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. La Tabella 1 puo' essere quindi aggiornata con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto. 1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacita' del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati Bianchi, il parametro U non puo' superare i 10 anni. 1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. 1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovra' essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. 2. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi 2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi: a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti; d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti. 2.2 La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi e' pari a 1 TEP. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale. Parte di provvedimento in formato grafico