Le misure del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere
Istituiti i corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017.
Le misure, che si applicano anche a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere, comprendono:
- l'organizzazione dei corsi;
- l'accertamento delle competenze;
- il rilascio degli attestati di superamento dei corsi;
- l'aggiornamento dell'addestramento,
oltre a una nutrita serie di allegati che riguardano:
- i programmi di addestramento e dei corsi di aggiornamento;
- strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici;
- la composizione del corpo istruttori e direttore del corso;
- la valutazione della prova pratica;
- gli attesti di superamento delle prove.
Di seguito il testo integrale del D.M. 2 maggio 2017, disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2017 Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (17A03163) in Gazzetta ufficiale del 15 maggio 2017, n. 111 IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/1, paragrafo1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.2 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime per la prevenzione e per la lotta antincendio; Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo all'antincendio avanzato per il personale marittimo; Vista la regola V/1-1.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi petroliere e chimichiere; Vista la regola V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2.1 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del personale che presta servizio a bordo di navi gasiere; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il modello di corso IMO 1.20 «Fire prevention and fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio di base, e il modello di corso IMO 2.03 «Advanced training in fire fighting» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso antincendio avanzato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 che disciplina le «Modalita' di aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alle sopra citate regole VI/1, paragrafo 1, VI/3, V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2, A-VI/3, A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del relativo codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11324 del 18 aprile 2017; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, in conformita' rispettivamente alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere in conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW. 2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformita' alle norme di cui al comma 1. 3. I comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo designato a dirigere le operazioni di lotta antincendio a bordo, dopo aver conseguito l'attestato relativo al corso antincendio di base, devono ricevere un addestramento antincendio avanzato, con particolare riferimento all'organizzazione, alle modalita' operative di intervento, alla direzione delle squadre antincendio, e dimostrare di aver acquisito le competenze, i compiti e le responsabilita' elencate nella colonna 1 della tabella A-VI/3 del codice STCW nella sua versione aggiornata. 4. Per i comandanti, gli ufficiali ed ogni altro marittimo destinati ad imbarcare a bordo di navi cisterna (petroliere, chimichiere e gasiere), l'addestramento pratico navi cisterna di cui all'allegato A1 integra la competenza antincendio prevista dai corsi di addestramento di base per le navi petroliere, chimichiere e gasiere. Art. 2 Organizzazione dei corsi antincendio di base e avanzato 1. Il corso di addestramento antincendio di base di cui all'art. 1, comma 2, ha una durata non inferiore alle 15 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto. 2. Il corso di addestramento antincendio avanzato di cui all'art. 1, comma 3, ha una durata non inferiore alle 29 ore, comprensivo di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A1 al presente decreto. 3. Ai suddetti corsi di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Per le esercitazioni pratiche, sono formati gruppi non superiori a 7 allievi per istruttore ed ogni allievo effettua tutte le tipologie d'intervento elencate negli addestramenti pratici di cui ai programmi negli allegati A e A1. 4. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 5. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 4, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. Art. 3 Accertamento delle competenze 1. Al completamento dei singoli corsi di addestramento di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario. 2. Gli esami di cui al comma 1, relativi agli argomenti indicati nell'allegato A per il corso antincendio di base e nell'allegato A1 per il corso antincendio avanzato, si articolano in una prova scritta (test di 30 domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica per gruppo di candidati (numero massimo 7). Per l'antincendio di base, i candidati devono dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica e le capacita' nell'utilizzo delle tecniche della lotta antincendio, effettuando per gruppo, tutte le tipologie di intervento elencate nell'addestramento pratico di cui al programma in allegato A. Per l'antincendio avanzato, invece, i candidati devono dimostrare, per gruppo (numero massimo 7 persone), di saper organizzare e/o dirigere le squadre antincendio, mediante la simulazione delle varie tipologie di lotta antincendio a bordo incluso l'utilizzo degli impianti fissi. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. Art. 4 Rilascio degli attestati di superamento dei corsi antincendio di base ed avanzato e mantenimento delle competenze 1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio di base e per il corso antincendio avanzato. 2. Gli addestramenti hanno validita' quinquennale. Il marittimo in possesso dell'attestato di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5. 3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti gia' eseguiti. Art. 5 Aggiornamento dell'addestramento antincendio di base e avanzato 1. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio di base, della durata di almeno 8 ore, e' svolto presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base, secondo il programma di cui all'allegato G. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2. 2. L'aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato, della durata di almeno 12 ore, e' effettuato in maniera completa, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio avanzato, secondo il programma di cui all'allegato H, oppure parte presso gli istituti, enti o societa' di cui sopra, della durata di almeno 8 ore (secondo il programma riportato in allegato H1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato H2). All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o societa', possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati e comunque secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 2. 3. Anche per i corsi di aggiornamento gli istituti, enti o societa' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono svolgerli devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di Porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Al termine dei corsi di aggiornamento antincendio di base e avanzato, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti ai corsi e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato L per l'aggiornamento dell'antincendio di base e allegato M per l'aggiornamento dell'antincendio avanzato. 5. Gli addestramenti di cui al programma in allegato H2, quale completamento del percorso di aggiornamento per l'antincendio avanzato, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata, disciplina l'attivita' e provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato i corsi di cui al presente decreto. La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente. Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia un'attestazione come da modello allegato N. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi antincendio di base ed avanzato, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987, qualora intendano continuare ad erogare i corsi antincendio di base ed avanzato, secondo le previsioni del presente decreto, presentano formale istanza di riconoscimento al fine di attivare una nuova fase istruttoria ai sensi del decreto 8 marzo 2007. Art. 7 Modifiche ed abrogazioni 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base» e' cosi' modificato: a) art. 2, comma 1, le parole «ad eccezione delle navi da passeggeri» sono modificate in modo da leggere: «ad eccezione dei passeggeri»; b) art. 3, comma 2 dopo lettere a), b), c) e d) sostituire «sul certificato» con «sull'attestato»; 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e' abrogato l'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base». 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo»; b) il decreto dirigenziale 17 ottobre 2001, a firma del dirigente generale del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Corso antincendio di base ed avanzato»; c) il decreto dirigenziale 1° aprile 2016 «Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato»; d) l'art. 3, comma 3 e l'art. 4 del decreto dirigenziale 9 marzo 2016 «Mod alita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico Allegato F Parte di provvedimento in formato grafico Allegato G Parte di provvedimento in formato grafico Allegato H Parte di provvedimento in formato grafico Allegato H1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato H2 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato L Parte di provvedimento in formato grafico Allegato M Parte di provvedimento in formato grafico Allegato N Parte di provvedimento in formato grafico