Amianto e pensioni di inabilità: emanato il decreto 31 maggio 2017 del ministero del Lavoro, su “Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)”. Il provvedimento dedicato ad amianto e pensioni di inabilità è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017.
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Amianto e pensioni di inabilità
Con questo decreto il ministero del Lavoro prevede l’erogazione della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizione all’amianto.
Sono interessati quei lavoratori o ex lavoratori, dipendenti di aziende private o pubbliche che non sono titolari di alcun trattamento pensionistico, affetti dalle seguenti patologie mesotelioma pleurico (codice C45.0); mesotelioma pericardico (codice C45.2); mesotelioma peritoneale (codice C45.1); mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (codice C45.7),; carcinoma polmonare (codice C34); asbestosi polmonare (codice J61), e che siano state riconosciute dall'Inail o da altre amministrazioni competenti come patologie di origine professionale.
Amianto e pensioni di inabilità
Le domande devono essere essere presentate all'Inps entro il 31 marzo di ogni anno. Per il 2017 la scadenza è invece il 16 settembre.
Qui di seguito il testo integrale del decreto 31 maggio 2017.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 maggio 2017
Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). (17A05045)
(GU n.166 del 18-7-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di diritto al conseguimento di una pensione di inabilita' per il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione all'amianto, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di cui al comma medesimo; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile»; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di una pensione di inabilita' al lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.
Art. 2 Soggetti destinatari 1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio.
Art. 3 Requisiti 1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a coloro i quali sono in possesso: a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, di cui all'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Art. 4 Domanda di accesso al beneficio 1. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'art. 7, comma 1, sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 2. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio. 3. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio e' differito tenendo conto prioritaramente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e, infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Art. 5 Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio 1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato: a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilita' di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti anuali di spesa; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
Art. 6 Incompatibilita' e incumulabilita' 1. La pensione di inabilita' di cui al presente decreto: a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma; b) e' incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; c) e' incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, alla pensione di inabilita' di cui all'art. 1 si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.