Importanti novità in materia di antincendio con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017 recante, appunto, l'«approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (in Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2017, n. 197).
Le misure si applicano a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti e costituiscono, comunque, un utile riferimento per gli ambiti esclusi, ovvero le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.
Le regole tecniche verticali comprendono:
- la classificazione delle attività e delle aree scolastiche;
- la strategia antincendio;
- le tipologie di materiale da impiegare in riferimento alla reazione e alla resistenza al fuoco;
- la compartimentazione delle aree;
- la gestione della sicurezza;
- l'applicazione delle misure di controllo dell'incendio;
- i sistemi di rivelazione ed allarme;
- la tipologia dei vani degli ascensori.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (17A05836) in Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2017, n. 197 IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.». 3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;». Art. 4 Norme finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato Parte di provvedimento in formato grafico