Antincendio: le norme per le attività scolastiche

Antincendio scuole
Le misure si applicano a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti

Importanti novità in materia di antincendio con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017 recante, appunto, l'«approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (in Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2017, n. 197).

Le misure si applicano a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti e costituiscono, comunque, un utile riferimento per gli ambiti esclusi, ovvero le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.

Le regole tecniche verticali comprendono:

  • la classificazione delle attività e delle aree scolastiche;
  • la strategia antincendio;
  • le tipologie di materiale da impiegare in riferimento alla reazione e alla resistenza al fuoco;
  • la compartimentazione delle aree;
  • la gestione della sicurezza;
  • l'applicazione delle misure di controllo dell'incendio;
  • i sistemi di rivelazione ed allarme;
  • la tipologia dei vani degli ascensori.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 7 agosto 2017 


Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le

attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo

8 marzo 2006, n. 139. (17A05836)


           in Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2017, n. 197

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO

                             di concerto con


                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto  1992  recante

norme di prevenzione incendi nell'edilizia  scolastica  e  successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7  agosto  2012  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e

successive modificazioni recante «Approvazione di norme  tecniche  di

prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8

marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche;

  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.

98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;


                              Decreta:

                               Art. 1

             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi

                    per le attivita' scolastiche


  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le

attivita' scolastiche di cui all'allegato 1,  che  costituisce  parte

integrante del presente decreto.


                               Art. 2
                        Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita'  scolastiche  di  cui  all'allegato  I  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151  ivi  individuate

con il numero 67, esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  ovvero  a  quelle  di  nuova   realizzazione,   ad

esclusione degli asili nido.

  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni  di

prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del

26 agosto 1992.

  3. All'esito del monitoraggio di cui all'art.  4  del  decreto  del

Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono  verificati,  entro  il  31

dicembre  2019,  gli  elementi  raccolti  al  fine   di   determinare

l'esclusiva  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente

decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione  incendi  per  le

attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del

26 agosto 1992.

  4. La verifica di cui al comma 3  viene  effettuata  dal  Ministero

dell'interno   d'intesa    con    il    Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e, in  relazione  agli  esiti  della

verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di  concerto

con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  si

procede  all'eventuale   abrogazione   del   decreto   del   Ministro

dell'interno del 26 agosto 1992.

                               Art. 3

           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno

                            3 agosto 2015


  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le  norme

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche  di  cui

all'art. 1.

  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente  lettera  «q)

decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992  recante  "norme  di

prevenzione   incendi   nell'edilizia   scolastica"   e    successive

modificazioni.».

  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015  dopo  le  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture

turistico - ricettive nell'aria aperta  e  dei  rifugi  alpini»  sono

inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».


                               Art. 4
                             Norme finali

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

                                                              Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 7 agosto 2017

Allegato

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