Biomasse: i costi per la certificazione a fini energetici

La quota (calcolata in centesimi €/kWh) è pari al 2,5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, versati dai produttori di energia elettrica da biomassa

Con il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2017 sono stati fissati i costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi (in Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2017, n. 211).

La quota (calcolata in centesimi €/kWh) è pari al 2,5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, versati dai produttori di energia elettrica da biomassa biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici e, in ogni caso, non può eccedere l'importo complessivo annuo di € 200.000.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
22 giugno 2017 

Costi di  certificazione  per  la  tracciabilita'  di  filiera  delle

biomasse destinate alla  produzione  elettrica  per  il  coefficiente

moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi. (17A06262)

          in Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2017, n. 211

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  «Attuazione

della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno

dell'energia elettrica» e successive modificazioni;

  Vista  la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  27  settembre  2001  «sulla  promozione  dell'energia

elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato

interno dell'elettricita'»;

  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  «Attuazione

della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia

elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato

interno dell'elettricita'»;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

del 21 dicembre 2007, recante «Approvazione delle  procedure  per  la

qualificazione di impianti  a  fonti  rinnovabili  e  di  impianti  a

idrogeno,  celle  a  combustibile  e  di  cogenerazione  abbinata  al

teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi»;

  Visto l'art. 2, commi da 143 a 154 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, che dispone le modalita' di incentivazione della  produzione  di

energia elettrica mediante impianti alimentati da  fonti  energetiche

rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al  31  dicembre

2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare del 18 dicembre 2008,  recante  modalita'  per  l'incentivazione

della  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili   tramite   il

meccanismo dei certificati verdi di cui  al  decreto  legislativo  16

marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del  2003,  redatto

in attuazione dell'art. 2, comma 150, della legge 24  dicembre  2007,

n. 244 e successive modificazioni;

  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione  dell'uso  dell'energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia

di energia»;

  Visto  il  decreto  2  marzo  2010  del  Ministro  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello

sviluppo economico che, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  382-septies,

della citata legge n. 296 del 2006, stabilisce le modalita'  con  cui

garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della  biomassa  e

del  biogas  derivanti  da  prodotti  agricoli,  di   allevamento   e

forestali,  nell'ambito  di  intese  di  filiera,  filiera  corta   o

contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto  legislativo

n. 102 del 2005;

  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante

«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.»;

  Visto l'art. 19 del decreto  6  luglio  2012,  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela  del  territorio  e  del  mare  che  dispone  la   conversione

certificati verdi in incentivo;

  Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge  n.  91  del  2014,

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  che

stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici

- GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svolgimento delle attivita'  di

gestione, di verifica  e  di  controllo,  inerenti  i  meccanismi  di

incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle

medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli

impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

  Visto il decreto 24  dicembre  2014  del  Ministro  dello  sviluppo

economico che approva le tariffe per la copertura dei costi sostenuti

dal GSE, ai sensi dell'art. 25 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

  Visto l'art. 1, comma 12 della legge 28 luglio 2016,  n.  154,  che

stabilisce che, a partire  dal  2017,  i  costi  delle  attivita'  di

controllo previste dal predetto decreto 2  marzo  2010  del  Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono sostenuti  dai

destinatari degli incentivi;

  Visto il succitato comma, che dispone, altresi',  che  il  Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il

Ministro dello sviluppo economico, stabilisca per  decreto  la  quota

delle tariffe, di cui all'art. 25 del decreto-legge 24  giugno  2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.

116, che  il  GSE  deve  riconoscere  al  Ministero  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali,  per  lo  svolgimento  di  predette

attivita';

  Vista  la  relazione  presentata  dal  Ministero  delle   politiche

agricole,  alimentari  e  forestali  il  21  novembre  2016,  con  la

descrizione dei costi, della programmazione  e  delle  previsioni  di

sviluppo   delle   attivita'   di   certificazione   (ivi    compreso

l'implementazione di un portale informatico  ad  hoc)  che  e'  stata

quantificata in € 200.000/anno;

  Ritenuto, nel corso  dell'interlocuzione  tra  il  Ministero  delle

politiche agricole, alimentari  e  forestali  e  il  Ministero  dello

sviluppo economico, che la medesima proposta rispetti  i  criteri  di

rispondenza ai  costi,  alla  programmazione  e  alle  previsioni  di

sviluppo delle medesime attivita', cosi' come richiesto dal succitato

art. 1, comma 12, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

  Considerato che i costi operativi annuali delle predette attivita',

stimati  in   circa   200.000   €,   pesano   sui   ricavi   relativi

all'applicazione  nel  2015  dei  corrispettivi  di  cui  al  decreto

ministeriale 24 dicembre 2014 per un ammontare complessivo pari  allo

0,22%  e  costituiscono  all'incirca  il  2%  dei  ricavi   derivanti

dall'applicazione dei succitati corrispettivi ai soli beneficiari dei

meccanismi di incentivazione e di  sostegno,  che  producono  energia

elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi;

  Considerato che i costi operativi annuali delle predette  attivita'

hanno  un  peso  relativo  e  di  cosi'  bassa  entita'  da   trovare

remunerazione  diretta   tramite   i   ricavi   del   GSE   derivanti

dall'applicazione dei corrispettivi posti attualmente  a  carico  dei

produttori di energia elettrica da  biomassa,  biogas  e  bioliquidi,

senza che vi sia necessita' di istituire un corrispettivo  aggiuntivo

in capo ai soli beneficiari dei controlli di cui al succitato decreto

2 marzo 2010;

  Considerato che, qualora il  Ministero  delle  politiche  agricole,

alimentari e forestali riscontri un  incremento  delle  attivita'  e,

conseguentemente,  dei  costi  associati  allo  svolgimento  di  tali

verifiche, sara' necessario valutare l'opportunita'  dell'istituzione

di una  tariffa  aggiuntiva,  a  carico  dei  produttori  di  energia

elettrica che chiedano l'accesso ai meccanismi di  incentivazione  di

cui al decreto 2 marzo 2010;

  Considerati i commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 24  giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto

2014, n. 116, che stabiliscono che  le  tariffe  di  cui  al  decreto

ministeriale 24 dicembre 2014 sono  valide  per  un  triennio  e  che

saranno nuovamente definite a partire dal  2018  da  un  decreto  del

Ministro  dello  sviluppo  economico,  sulla  base  di  una  proposta

presentata dal GSE;

  Vista la delibera n. 163/2013/R/com che  dispone  gli  obblighi  di

separazione  contabile  (unbundling)  e  i   relativi   obblighi   di

comunicazione in capo al GSE;
                              Decreta:

                               Art. 1
                        Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto  stabilisce  l'entita'  e  le  modalita'  di

versamento  della  quota  delle  tariffe  di  cui  all'art.  25   del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle

attivita' di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto  del

2 marzo 2010 e s.m.i..

                               Art. 2
                  Definizione dell'importo da versare
  1. La quota di cui all'art. 1 e' posta  pari  al  2.5%  dei  ricavi

derivanti  dall'applicazione  dei  corrispettivi  in  quota  energia,

(c€/kWh), versati dai produttori di energia  elettrica  da  biomassa,

biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici (GSE) ai  sensi

del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  24  dicembre

2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e  dai

conti annuali separati inviati all'Autorita' per l'energia elettrica,

il  gas  e  il  sistema  idrico,  ai  sensi  della  deliberazione  n.

163/2013/R/com e s.m.i.. L'ammontare annuale del  versamento  di  cui

all'art. 1 non puo'  eccedere  l'importo  complessivo  di  €  200.000

annui.


                               Art. 3
               Modalita' di versamento e rendicontazione

  1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno,  il  GSE

versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota di  cui  all'art.

2,  che  sara'  riassegnata  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di

previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali.

  2. In conformita' a uno schema definito di concerto con il GSE,  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  trasmette

annualmente al GSE:

  a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica

di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010;

  b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la

rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.


                               Art. 4
                            Monitoraggio

  1. Qualora intervengano modifiche al quadro normativo  inerenti  le

attivita' di controllo di cui al  presente  decreto  o  il  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali rilevi un  incremento

dei costi nello svolgimento  di  tali  attivita',  la  quota  di  cui

all'art. 2 e' sostituita da  specifico  corrispettivo  a  carico  dei

produttori sottoposti ai controlli di cui  al  decreto  del  Ministro

delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  2  marzo  2010,

proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo  economico,

secondo quanto disposto dal decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.




                               Art. 5
                          Disposizioni finali

  1. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per  la

registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 22 giugno 2017

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