Rifiuti: la prevenzione passa anche per il vuoto a rendere

Il D.M. Ambiente n. 142/2017 riguarda gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo

La prevenzione dei rifiuti passa anche l'incentivazione del cosiddetto "vuoto a rendere". Partendo da questa premessa il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto  3 luglio 2017, n. 142 «Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati  all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2017, n. 224).

Il provvedimento riguarda la sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
3 luglio 2017, n. 142 


Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di  restituzione

di specifiche tipologie di imballaggi destinati  all'uso  alimentare,

ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. (17G00154)

          in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2017, n. 224


 Vigente al: 10-10-2017 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi

e rifiuti di imballaggio;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua  la

gerarchia dei rifiuti quale ordine di  priorita'  della  normativa  e

della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;

  Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152  che  attribuisce  allo  Stato  la  competenza  a

individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche

mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui  beni  immessi

al consumo,  la  produzione  dei  rifiuti,  nonche'  per  ridurne  la

pericolosita';

  Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione  di  rifiuti

di imballaggio e di favorire il riutilizzo  degli  imballaggi  usati,

entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base  volontaria

del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per

gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico

da alberghi e residenze di villeggiatura,  ristoranti,  bar  e  altri

punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una  durata

di dodici mesi.  Ai  fini  del  comma  1,  al  momento  dell'acquisto

dell'imballaggio pieno l'utente versa una  cauzione  con  diritto  di

ripetizione   della   stessa   al    momento    della    restituzione

dell'imballaggio  usato.   Con   regolamento   adottato,   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro

novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono disciplinate le modalita' della sperimentazione di

cui  al  presente  articolo.  Con  il   medesimo   regolamento   sono

determinate le  forme  di  incentivazione  e  le  loro  modalita'  di

applicazione nonche' i valori cauzionali per ogni  singola  tipologia

di imballaggi di cui al presente  articolo.  Al  termine  della  fase

sperimentale   si   valutera',   sulla   base   degli   esiti   della

sperimentazione  stessa  e  sentite  le  categorie  interessate,   se

confermare e se estendere il sistema del vuoto  a  rendere  ad  altri

tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie di consumo»;

  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del

territorio e del mare del 2 maggio 2006,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,  recante  «Aggiornamento  degli

studi europei fissati dal Comitato europeo di  normazione  (CEN),  in

conformita' ai requisiti essenziali stabiliti  all'articolo  9  della

direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;

  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso

con nota del 14 marzo 2017;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre  2016

e del 12 gennaio 2017;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Finalita', oggetto e ambito di applicazione

  1. Al fine di prevenire la produzione di  rifiuti  di  imballaggio,

favorendo  il  riutilizzo  degli  imballaggi   usati,   il   presente

regolamento   disciplina   le   modalita'   di    attuazione    della

sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su

cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti

al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar

e altri punti di consumo, di cui  all'articolo  219-bis  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   nonche'   le   forme   di

incentivazione,  le  loro  modalita'  di  applicazione  e  i   valori

cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

  2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere  su  cauzione

si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

    a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma  1,  lettera

e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    c) conformi ai  requisiti  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  del  2  maggio  2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  108  dell'  11  maggio  2006,

recante «Aggiornamento  degli  studi  europei  fissati  dal  Comitato

europeo di normazione (CEN), in conformita' ai  requisiti  essenziali

stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi  e

rifiuti di imballaggio»;

    d) destinati all'uso alimentare e  al  contenimento  di  birra  o

acqua minerale;

    e) serviti al pubblico nei punti di consumo;

    f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

                                 Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui alla Parte IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

nonche' le seguenti:

    a) punto di consumo: luogo in cui avviene la  somministrazione  e

il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e  residenze  di

villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;

    b) esercente: soggetto che  nell'esercizio  della  sua  attivita'

professionale somministra al pubblico  birra  o  acqua  minerale  nel

punto di consumo;

    c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua  attivita'

professionale trasporta e distribuisce birra  o  acqua  minerale  dal

produttore di bevande al punto di consumo;

    d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio  della  sua

attivita' professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande

di birra e acqua minerale;

    e) filiera del vuoto a rendere,  di  seguito  filiera:  l'insieme

degli  operatori  che   a   titolo   professionale   sono   coinvolti

nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere.  La  filiera  e'  di

tipo  lungo  se  la  consegna  avviene  indirettamente,  tramite   il

distributore, viceversa e' di tipo corto se  la  consegna  e'  svolta

direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;

    f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai  sensi

dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i  distributori  e  gli

esercenti aderenti alla filiera.

                              Art. 3
     Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere

  1. Gli esercenti aderiscono, su base  volontaria,  al  sistema  del

vuoto a rendere, e compilano il modulo di  cui  all'allegato  1,  che

costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  al   momento

dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili,

trasmettendo con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  o

consegnando il modulo al distributore nel caso  di  filiera  di  tipo

lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al

momento della consegna  da  parte  di  quest'ultimo  dell'imballaggio

pieno.

  2. L'adesione dell'esercente al sistema  del  vuoto  a  rendere  e'

ammessa anche in caso di  somministrazione,  nello  stesso  punto  di

consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.

  3. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori

di bevande nel caso di filiera di tipo corto, informano gli esercenti

sulle  birre  o  acque  minerali   commercializzate   in   imballaggi

riutilizzabili  e  garantiscono  la   restituzione   dell'imballaggio

medesimo.

  4. Le modalita' operative per la gestione degli imballaggi vuoti  e

i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati  tra

l'esercente e gli altri operatori al fine di  incentivare  l'adesione

alla filiera.

                              Art. 4
                        Deposito cauzionale

  1.  Gli  esercenti  aderenti  alla  filiera  versano  una  cauzione

contestualmente all'acquisto  dell'imballaggio  riutilizzabile  pieno

con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione

dell'imballaggio vuoto.

  2. Il valore unitario della cauzione  e'  proporzionale  al  volume

dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3  euro,  sulla  base  dei

parametri  indicati  nella  tabella  riportata  all'allegato  2,  che

costituisce parte integrante del presente  decreto.  L'importo  della

cauzione in nessun caso comporta un aumento del  prezzo  di  acquisto

per  il  consumatore  e  rimane  invariato  in  tutte  le   fasi   di

commercializzazione della filiera.

  3. Le modalita' di applicazione e di pagamento della cauzione  sono

definite tra le parti senza oneri o aggravi per l'esercente.

                               Art. 5
            Incentivazione del sistema del vuoto a rendere

  1. A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a  rendere  di

cui al presente regolamento il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare (di seguito Ministero)  puo'  concedere  il

patrocinio e l'utilizzo del  logo  ministeriale  su  richiesta  degli

operatori che realizzano una o piu' campagne di comunicazione o altra

forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.

  2. Il  Ministero  predispone  un  registro  degli  operatori  della

filiera aderenti alla sperimentazione e  lo  pubblica  sul  sito  web

istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.

  3. Il Ministero concede  agli  operatori  di  cui  al  comma  2  un

attestato di benemerenza, mettendolo a disposizione sul proprio  sito

web. I predetti operatori possono affiggere tale attestato nei  punti

di consumo.


                               Art. 6
                        Sistema di monitoraggio

  1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio  del  sistema

del vuoto a rendere finalizzato alla  raccolta,  all'analisi  e  alla

valutazione dei dati della sperimentazione.

  2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera

di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di  tipo

corto,  direttamente  o  tramite  le   associazioni   di   categoria,

trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare:

    a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30

giorni dalla sua adesione;

    b) la  scheda  secondo  il  modulo  di  cui  all'allegato  3  che

costituisce parte integrante del  presente  decreto,  ogni  trimestre

dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere;

    c) la scheda secondo il modulo di cui  all'allegato  3,  entro 30

giorni dalla conclusione del sistema del vuoto  a  rendere,  relativa

all'intero  periodo  riepilogativo  della  sperimentazione   ed   una

relazione illustrativa dello stesso.

  3.  I  dati  sono  inviati   per   via   telematica   all'indirizzo

vuotoarendere@minambiente.it o attraverso  altre  modalita'  indicate

sul sito web del Ministero.

  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento

i produttori di bevande,  comunicano  al  Ministero  l'adesione  alla

filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua  minerale

e le caratteristiche del  relativo  imballaggio  (materiale,  volume,

peso e numero di turnazioni), nelle modalita' di cui al comma 3.

  5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti  o  valutazioni

inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a  rendere

al Ministero nelle modalita' di cui al comma 3.

                               Art. 7
                             Norme finali

  1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi  a  partire  dal

centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore  del  presente

regolamento.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                             ALLEGATO 1
                            (Articolo 3)
                   MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA
              Parte di provvedimento in formato grafico

                             ALLEGATO 2
                            (Articolo 4)
  IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO
              Parte di provvedimento in formato grafico


                             ALLEGATO 3
                            (Articolo 6)
                       SCHEDA RILEVAMENTO DATI
              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. n. 142/2017

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

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