Definito l'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione
Definite le procedure per il riciclaggio delle navi con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249. In particolare, il provvedimento mette a punto:
- i compiti dell'autorità competente e dell'amministrazione, individuate dall'articolo 2 dello stesso decreto rispettivamente nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e nel Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;
- le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi. (17A07148) in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione; Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica e armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2009/16/CE recante norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, concernente il regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 1992, n. 107; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il presente decreto disciplina le procedure relative all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi, in conformita' alle disposizioni stabilite dal medesimo regolamento. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale autorita' governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione; b) Ministero: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorita' governativa in ordine alle funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza; c) amministrazione: il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, quale autorita' governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorita' dello Stato; d) autorita' marittime locali: gli uffici marittimi in conformita' delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice della navigazione; e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi; f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale dei demolitori di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, nonche' un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge attivita' di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili con le disposizioni del citato regolamento; g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona fisica o giuridica che, in virtu' di titolo idoneo, ha l'effettiva gestione dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato; h) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; i) riciclaggio delle navi: attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di demolizione, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi. Art. 3 Compiti dell'autorita' competente e dell'amministrazione 1. L'autorita' competente: a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne cura l'aggiornamento; b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento; c) redige la relazione di cui all'art. 21 del regolamento e ne cura l'invio alla Commissione europea; d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l'individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all'attivita' di collaborazione; e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento; f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano. 2. L'amministrazione: a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure; b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto; c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' competente e l'amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato. 4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all'art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall'amministrazione. Art. 4 Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi 1. L'autorita' competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di riciclaggio delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. Art. 5 Invio di una nave alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio della nave 1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art. 6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo di iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio marittimo di cui al primo periodo immediatamente trasmette le informazioni ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento: a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave; b) all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attivita' di controllo. Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.