Con la circolare 2 novembre 2017, n. 48, l'Inail ha fornito alcune istruzioni operative sull'applicazione della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di smart working.
L'Istituto ha evidenziato che i datori di lavoro privati o pubblici non sono tenuti ad alcuna denuncia se il lavoratore agile è già assicurato per le specifiche attività lavorative in azienda. Se invece non è in essere alcun rapporto assicurativo, il datore deve presentare on line una apposita denuncia di esercizio.
Tra i diversi passaggi, il documento dell'Istituto ricorda anche che la legge n. 81/2017, per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha stabilito che per il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di smart working il datore debbe consegnare allo stesso e al rls un'informativa scritta che individui i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione. Lo stesso datore deve fornire al lavoratore in smart working una adeguata informativa sul corretto uso di apparecchiature e attrezzature messe a disposizione dello stesso. La circolare n. 48/2017 ricorda ancora che lo stesso lavoratore è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione adottate dal datore al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48
Oggetto Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.
Quadro normativo
Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985: “Regolamentazione della ’gestione per conto dello Stato’ della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail”.
Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20: “Decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail”.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro” e successive modificazioni.
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 51.
Legge 22 maggio 2017, n. 81: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, articoli 18.
Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2017.”
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017.
Si forniscono sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le nuove norme promuovono il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Secondo l’articolo 18, comma 3, della succitata legge, le disposizioni in tema di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. Agli adempimenti in materia di lavoro agile, secondo la previsione dell’articolo 18, comma 5, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile, ovvero:
- disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- durata (l’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato);
- preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato il recesso è attivabile con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni);
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In merito alle modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, l’articolo 21 della legge 22 maggio 2017, n. 81 prevede che:
“1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.”
Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In relazione allo specifico rischio della prestazione lavorativa, il corretto riferimento tariffario va ricercato nella previsione contenuta nell’art. 4 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, secondo cui, agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore 4 di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi[1]Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000..
Ne consegue che l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare.
Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa[2]Articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81., la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
D’altro canto, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Retribuzione imponibile
Le nuove disposizioni in materia stabiliscono il principio della parità di trattamento riconosciuto ai lavoratori “agili” operanti in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa[3]Articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81., rispetto a quello vigente per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Infatti, a norma dell’articolo 20, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[4]Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria., nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Pertanto, nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti al lavoro agile continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che deve essere uguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore[5]Circolare 18 aprile 2017, n. 17, n. 1 retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori. .
Tutela assicurativa
L’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile” (comma 2)[6]Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. prevede, al comma 3, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, … quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Se ne deduce che l’art. 23 circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto, come si è visto, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (comma 3).
In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza[7]Articolo 23 3° comma, della legge 22 maggio 2017, n. 81..
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
In tale quadro, l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.
La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
All’articolo 22, comma 1, la norma in argomento prevede che a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Istruzioni operative
I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
Laddove, viceversa, i suindicati datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio[8]Articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124., tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.
Lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile forma oggetto di comunicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1 della norma in argomento.
A tal fine, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’Istituto nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni.
Ciò al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni statali addetti al lavoro agile che rientrano nelle previsioni normative degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è attuata con la speciale modalità prevista dall’articolo 127 del succitato decreto e regolamentata dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985.
Note
1. | ↑ | Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000. |
2, 3. | ↑ | Articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81. |
4. | ↑ | Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. |
5. | ↑ | Circolare 18 aprile 2017, n. 17, n. 1 retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori. |
6. | ↑ | Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. |
7. | ↑ | Articolo 23 3° comma, della legge 22 maggio 2017, n. 81. |
8. | ↑ | Articolo 12, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124. |