Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 257/1992 (e della circolare 17 febbraio 1993, n. 124976), il 28 febbraio scade il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto, devono inviare alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti, nonché relative auls, una relazione indicante:
1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;
2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2582,28 euro a 5164,57 euro
La successiva analoga scadenza cadrà il 28 febbraio 2019
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