Spazio marittimo: approvate le linee guide per la gestione

Escluse dalla pianificazione le acque costiere o parti di esse che rientrano nelle perpetrazioni urbane e rurali e le attività finalizzate alla difesa o alla sicurezza nazionale

Al via le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.

Tantissimi i richiami alla legislazione ambientale come l’utilizzo della Vas quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalità con cui l’approccio ecosistemico debba essere integrato e utilizzato per la definizione della pianificazione  spaziale marittima o il riferimento al decreto  legislativo  n.  152/2006 (in particolare Via e Vas) per quanto riguarda i rumori impulsivi subacquei.

A seguire il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° dicembre 2017


Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e  i  criteri

per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio  marittimo.

(18A00392)



            in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19



                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma

dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive

modificazioni;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°

febbraio 2016, di modifica del decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri 1° ottobre 2012, recante  «Ordinamento  delle  strutture

generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,   e   in

particolare l'art. 18, riguardante il Dipartimento per  le  politiche

europee;

  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 di  attuazione

della  direttiva  2014/89/UE,  che  istituisce  un  quadro   per   la

pianificazione dello spazio marittimo, e in  particolare,  l'art.  6,

comma 1, che istituisce un Tavolo interministeriale di  coordinamento

per la pianificazione dello spazio marittimo, presso il  Dipartimento

per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri,

con lo scopo di definire le linee guida contenenti gli indirizzi e  i

criteri per la predisposizione dei piani  di  gestione  dello  spazio

marittimo e l'individuazione delle  aree  marittime  di  riferimento,

nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;

  Visto il decreto 9 marzo 2017 del  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei,

on. dott. Sandro Gozi,  che  procede  alla  costituzione  del  Tavolo

interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio

marittimo;

  Considerato che il Tavolo interministeriale di coordinamento  sulla

pianificazione  dello  spazio  marittimo  ha  completato   i   lavori

arrivando alla definizione delle linee guida contenenti gli indirizzi

e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio

marittimo;

  Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 8285 del

26 luglio 2017 con la quale  sono  state  trasmesse  le  linee  guida

contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani

di gestione dello spazio marittimo al Ministero delle  infrastrutture

e  dei  trasporti,  al  fine  di  sottoporlo   all'attenzione   della

Conferenza nazionale di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema

portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.

201/2016;

  Sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di

sistema portuale che, con nota del Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti, prot. n. 0026784  del  5  ottobre  2017,  ha  espresso

parere favorevole alle linee  guida  contenenti  gli  indirizzi  e  i

criteri per la predisposizione dei piani  di  gestione  dello  spazio

marittimo e l'individuazione delle  aree  marittime  di  riferimento,

nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;

  Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 201 del 2016  in

base al quale «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previo  parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano»;

  Vista la nota del Dipartimento politiche europee,  prot.  n.  10599

del 5 ottobre 2017 con la quale sono state trasmesse le  linee  guida

contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani

di gestione dello spazio marittimo alla Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano, per l'emissione del parere ai sensi dell'art.  6,  comma  3,

del decreto legislativo n. 201 del 2016;

  Visto il parere della Conferenza delle  regioni  e  delle  province

autonome espresso in data 9 novembre 2017 con il quale esprime parere

favorevole sullo schema di decreto del Presidente del  Consiglio  dei

ministri che approva le linee guida  per  la  gestione  dello  spazio

marittimo,  condizionato  all'accoglimento  di  quattro  «emendamenti

irrinunciabili» e due «raccomandazioni» che si auspica possano essere

condivise;

  Ritenuto di accogliere i quattro  «emendamenti  irrinunciabili»  di

cui al visto che precede;

  Ritenuto di non accogliere le due «raccomandazioni» di cui al visto

che  precede,  in  quanto  direttamente   riconducibili   al   testo,

trattandosi di esplicitazioni di norme e condizioni  vigenti  il  cui

rispetto e' garantito dall'attuale formulazione del testo, e  di  cui

si potra' tenere comunque conto nell'attuazione dei singoli piani  di

gestione;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16

dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi  e'

stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti

di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione

di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio

dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5

della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Considerato che l'iter amministrativo si  e'  concluso  e  che  e',

quindi, possibile approvare le linee guida contenenti gli indirizzi e

i criteri per la predisposizione dei piani di gestione  dello  spazio

marittimo e l'individuazione delle  aree  marittime  di  riferimento,

nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare;




                              Decreta:

                              Art. 1


  1. Sono approvate le linee  guida  contenenti  gli  indirizzi  e  i

criteri per la predisposizione dei piani  di  gestione  dello  spazio

marittimo e l'individuazione delle  aree  marittime  di  riferimento,

nonche' di quelle rilevanti per le interazioni terra - mare, allegate

al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di

competenza, agli organi di controllo ed e' pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato


              Tavolo interministeriale di coordinamento
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                Dipartimento per le politiche europee


                     Linee guida per la gestione
                       dello Spazio marittimo




Decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201  «Attuazione  della

  direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione

  dello spazio marittimo.»

Anno 2017

Prefazione.

    La pianificazione dello  spazio  Marittimo  deve  presupporre  il

concetto di «Sistema Mare» quale organico  governo  delle  istanze  e

delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle

molteplici attivita' umane che interessano gli  spazi  marini  e  del

loro riverbero nelle relazioni  dell'Italia  con  il  Mediterraneo  e

nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con

il resto del mondo.

    La nuova missione affidata alla pianificazione del  Sistema  Mare

richiede  quindi   una   governance   adeguata,   che   consenta   un

coordinamento forte, perche' un'azione sistemica unica e  strutturata

e' uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo

in un contesto europeo  ed  internazionale,  favorendo  uno  sviluppo

economico  sociale  ed  ambientale  sostenibile  nel  rispetto  della

Strategia  Europa  2020  e  dell'Agenda   2030   per   uno   sviluppo

sostenibile.

    Le linee guida partono da un insieme  ragionato  e  integrato  di

quanto oggi esistente per fornire  indirizzi  rispetto  al  risultato

strategico a  cui  la  pianificazione  dello  spazio  marittimo  deve

tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi  strategici

integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai  piani

dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici,  al  fine  di

contribuire efficacemente ad  uno  sviluppo  sostenibile  costante  e

continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del  paesaggio

e  del  patrimonio  culturale,  nonche'  gli  aspetti  relativi  alla

sicurezza, in conformita' con quanto previsto dalla direttiva.

    Le presenti linee guida indicheranno quindi:

    il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei  Piani

di gestione dello spazio marittimo  in  un'ottica  di  trasparenza  e

semplificazione, realizzato attraverso una  governance  interna,  che

preveda il costante coinvolgimento di tutte  le  parti  economiche  e

sociali  interessate  nelle  fasi  piu'   importanti   del   processo

decisionale; la necessita' di tenere in considerazione gli  strumenti

di pianificazione/programmazione gia' in essere nelle specifiche aree

che verranno toccate da queste attivita'; il controllo e monitoraggio

dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione  di

un approccio trasparente, integrato e condiviso nella  pianificazione

e nella gestione dello spazio marittimo;

    come individuare gli obiettivi strategici ed operativi,  i  quali

dovranno essere - come gia' sottolineato - sicuramente  ambiziosi  ma

realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili;

    il principio generale in base  al  quale  l'individuazione  degli

obiettivi  strategici  dovra'  tener   conto   degli   obiettivi   di

sostenibilita'  ambientale  pertinenti  agli  ambiti  territoriali  e

interessati dal processo di pianificazione.

Principi

1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori

    La pianificazione dello spazio marittimo si  applica  alle  acque

marine della regione del Mare Mediterraneo.

    Non si applica alle acque costiere o parti di esse che  rientrano

nelle  pianificazioni  urbane  e  rurali  disciplinate   da   vigenti

disposizioni di  legge,  purche'  cio'  sia  indicato  nei  piani  di

gestione dello spazio marittimo.

    Non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la

sicurezza nazionale, ne' alla pianificazione urbana e rurale.

    La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti

relativi alla sicurezza degli usi civili  e  produttivi  del  mare  e

delle attivita' che vi si svolgono. Tra le quali: 1) la  vigilanza  a

tutela degli interessi  marittimi  e  delle  attivita'  marittime  ed

economiche  nazionali;  2)  la  sorveglianza   per   la   prevenzione

dell'inquinamento  e  le  procedure  di   risposta   operativa   agli

inquinamenti; 3) la sicurezza degli approvvigionamenti  energetici  e

delle attivita' minerarie off-shore; 4) le attivita' di  polizia  del

mare e di polizia mineraria.

    La pianificazione dello spazio marittimo  e'  attuata  attraverso

l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione

spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti  usi

delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:

    a) zone di acquacoltura;

    b) zone di pesca;

    c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo  sfruttamento

e l'estrazione di petrolio,  gas  e  altre  risorse  energetiche,  di

minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    d) rotte  di  trasporto  marittimo  e  flussi  di  traffico,  ivi

compreso il sistema portuale;

    e) zone di addestramento militare;

    f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone

protette;

    g) zone di estrazione di materie prime;

    h) ricerca scientifica;

    i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;

    j) turismo;

    k) patrimonio culturale sottomarino;

    l) paesaggi costiero.

    Come   si   puo'   evincere   dall'elenco   su   riportato,    le

amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a

diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attivita' che

si svolgono nello spazio marittimo e' molto frammentata,  in  termini

di settori di competenza,  di  giurisdizione  spaziale  e  di  quadri

normativi. Il Comitato Tecnico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.

201/2016 dovra' quindi lavorare per affrontare le difficolta' che  si

presentano  relative   alla   governance   ed   alla   frammentazione

istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di  misure  di

pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate.

    Tra  i  principi  ispiratori  dei   piani   riveste   particolare

importanza  quello  dell'ottimizzazione  degli  sforzi  e  della  non

duplicazione dei costi  per  attivita'  di  precipua  responsabilita'

dello Stato quali la vigilanza, il controllo e  la  protezione  degli

spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione

verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono

capacita' utilizzabili per tale scopo.

    Altro  principio  di  fondamentale  importanza  e'  quello  della

coerenza dei piani con gli accordi internazionali  gia'  sottoscritti

dall'Italia.

    La  pianificazione  verra'  impostata  utilizzando  un  approccio

ecosistemico,  tenendo  conto  delle  interazioni  terra-mare  e  del

rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.

    Il decreto legislativo n.  201/2016  individua  diversi  soggetti

aventi   funzioni   specifiche   nel   processo    attuativo    della

pianificazione, di cui si dara' un cenno nel capitolo successivo.

    Fin dai primi  momenti  della  pianificazione,  sara'  necessario

assicurare un flusso informativo costante e garantire  una  attivita'

di  partecipazione  di  tutte  le  strutture   centrali   competenti,

interessate direttamente e/o  indirettamente,  con  gli  usi  di  cui

sopra,  cosi  come  di  tutte  le   strutture   competenti   per   la

pianificazione territoriale  e/o  settoriale  di  livello  nazionale,

regionale/locale  che  insistono  sulle  aree  limitrofe  alle   zone

individuate  dal  Piano  e  che  incidono  o   vengono   interessate,

direttamente  e/o  indirettamente  con   la   pianificazione   spazio

marittima. Tale attivita' dovra' essere svolta simultaneamente  e  in

stretto raccordo con gli Stati dell'U.E. e non-UE, che si  affacciano

sugli stessi mari.

2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalita' di coinvolgimento

  al fine di dare attuazione alla governance nazionale

    Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il  coinvolgimento  di

diversi attori:

    2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC)

    Il TIC opera presso il  Dipartimento  per  le  politiche  europee

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei  seguenti

Ministeri: degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,

delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle

politiche agricole, alimentari e  forestali,  dell'ambiente  e  della

tutela del  mare  e  del  territorio,  dei  beni  e  delle  attivita'

culturali e  del  turismo,  della  difesa,  dell'istruzione  e  della

ricerca scientifica, della  salute,  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, dell'economia e delle  finanze,  del  Dipartimento  per  gli

affari regionali e le autonomie della presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli.  Il  tavolo  e'

presieduto da un rappresentante del  Dipartimento  per  le  politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee

guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonche'

i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le

interazioni terra-mare e quello di attestare  la  corrispondenza  dei

Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo  con  il  processo   di

pianificazione definito dalle linee guida.

    2.2. Autorita' competente (AC)

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualita'  di

Autorita' competente e' tenuto a svolgere le seguenti attivita':

    i.  effettuare  la  ricognizione  iniziale  degli  atti  e  delle

ordinanze dell'Autorita'  marittima,  dei  programmi  e  processi  di

pianificazione e di  gestione  degli  usi  e  degli  spazi  marittimi

prescritti  dalla  legislazione  vigente  ed  esistenti   a   livello

regionale, nazionale, europeo  o  internazionale  e  delle  esistenti

valutazioni ambientali strategiche;

    ii. inviare alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri

interessati copia dei  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo,

compreso    il    pertinente    materiale    esplicativo    esistente

sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro

approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi  dei  piani  entro

tre mesi dalla pubblicazione;

    iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di  cui

all'allegato della direttiva  2014/89/UE  e  le  relative  modifiche,

entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;

    iv.  relazionare  annualmente  al  Parlamento  in   merito   alle

attivita' svolte per il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al

presente decreto;

    v. curare, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di

attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

    Il Ministero delle infrastrutture, inoltre,  in  qualita'  di  AC

assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei

procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di  gestione,

anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale  dei

relativi  documenti  ed  informazioni.   L'AC   coordina   anche   la

definizione, la gestione e l'aggiornamento  del  sistema  informativo

integrato a supporto dell'attivita' di  pianificazione  dello  spazio

marittimo.

    L'AC, infine, d'intesa con il Ministero  degli  affari  esteri  e

della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  CT,  assicura   la

cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi  nelle  rispettive

azioni di pianificazione degli spazi marittimi.

    2.3. Comitato tecnico (CT)

    Il CT opera  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti in quanto autorita' competente.

    Il CT e' composto da:

    a. tre rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

    b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare;

    c. due rappresentanti del  Ministero  delle  politiche  agricole,

alimentari e forestali;

    d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

    e. due rappresentanti del Ministero dei beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo;

    f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei

presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di  riferimento.

Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di  una  area  marittima  di

riferimento, il Comitato e' composto da  un  rappresentante  di  ogni

Regione interessata.

    Al Comitato tecnico partecipa, in  qualita'  di  osservatore,  un

rappresentante del Ministero della difesa.

    Alle  riunioni  del  Comitato  tecnico  possono  partecipare,  in

qualita' di osservatori, i rappresentanti di  altre  amministrazioni,

ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza  delle  stesse.

Alle riunioni del Comitato  possono  essere  invitati  a  partecipare

rappresentanti di  enti  ed  istituti  di  ricerca,  di  associazioni

riconosciute e di categoria.

    Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti  alla

sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici  e  alle   attivita'

minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello

sviluppo economico sara' garantita la partecipazione di  uno  o  piu'

rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare,

di cui al decreto legislativo n. 145/2015.

    Il Comitato  Tecnico  autoregolamenta  il  proprio  funzionamento

all'atto del suo insediamento:  il  Comitato  Tecnico  assicura,  nel

rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettivita'  della

copianificazione Stato-Regioni  laddove  il  processo  pianificatorio

incida su materie in cui queste ultime hanno  competenza  legislativa

esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali  casi,  il  Comitato

adotti la propria decisione all'unanimita' o  comunque  con  il  voto

favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i.

3. Obiettivi strategici

    Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art.  3,  comma  1,

lett. b), si intende per "«pianificazione dello spazio marittimo»: un

processo mediante il  quale  vengono  analizzate  ed  organizzate  le

attivita' umane nelle zone marine al  fine  di  conseguire  obiettivi

ecologici, economici e  sociali."  Tale  processo  e'  finalizzato  a

"promuovere la crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  lo

sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle

risorse marine, assicurando  la  protezione  dell'ambiente  marino  e

costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo

conto  delle  interazioni  terra-mare  e  del   rafforzamento   della

cooperazione  transfrontaliera,  in   conformita'   alle   pertinenti

disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del

mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre

1994, n. 689." art. 1,  comma  1.  "La  pianificazione  dello  spazio

marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile  dei  settori

energetici  del  mare,  dei  trasporti  marittimi,  della   pesca   e

dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento

dell'ambiente, compresa la  resilienza  all'impatto  del  cambiamento

climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza  delle  pertinenti

attivita' e dei pertinenti usi", art. 4 comma 1.

    Nell'individuazione  degli  obiettivi  strategici  dovra'  essere

assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali,  secondo  quanto

previsto  dalla  direttiva  2008/56/CE  (direttiva  quadro   per   la

strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato

1), adottati con  decreto  ministeriale  17  ottobre  2014  (Gazzetta

Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014).

    Tenendo in conto questo primo set  di  obiettivi  strategici,  in

coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010,  delle  peculiarita'

delle regioni marine  e  delle  relazioni  terra-mare  e,  andando  a

studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed

all'elenco  di  piani/programmi  di  cui  all'Allegato  4,   potranno

altresi' essere individuati eventuali ulteriori obiettivi  strategici

e/o obiettivi specifici e  si  formera'  l'insieme  di  obiettivi  di

sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio  marittimo

andranno a perseguire.

    I piani di  gestione  dello  spazio  marittimo,  nell'indicazione

degli obiettivi sopra richiamati, mireranno  a  sviluppare  proposte,

direttive   e   raccomandazioni   per   un   processo   operativo   e

transfrontaliero di pianificazione marittima che:

    a)  permetta  lo  sviluppo  di   diverse   attivita'   marittime,

prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso

tempo un buono stato degli  ecosistemi  marini  e  la  fornitura  dei

Servizi Ecosistemici;

    b) aumenti la fiducia per investimenti  in  infrastrutture  e  in

altre attivita' economiche, rispondendo  alle  peculiarita'  di  ogni

area, garantendo prevedibilita', trasparenza  e  norme  piu'  chiare.

Cio' contribuira' a rafforzare lo sviluppo  delle  fonti  energetiche

rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine  protette  e

agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas;

    c) accresca il coordinamento tra  le  amministrazioni  attraverso

l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di  una  serie

di attivita' marittime, garantendo maggiore semplicita' e costi  piu'

contenuti;

    d) promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera;

    e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino

e terreste, anche in relazione con  le  buone  pratiche  di  Gestione

Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- ICM);

    f) favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in

considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (AZA);

    g) contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della  pesca

riconoscendone  allo  stesso  tempo  la  valenza   socioeconomica   e

culturale;

    h)   protegga   l'ambiente   tramite   l'individuazione   precoce

dell'impatto e  delle  opportunita'  per  un  uso  polivalente  dello

spazio;

    i)  promuova  forme  di  fruizione  turistica  sostenibile,   non

distruttive  dei  caratteri   di   naturalita'   e   delle   qualita'

paesaggistiche delle fasce  costiere,  contenendo  in  particolare  i

fenomeni di urbanizzazione continua e  compatta  lungo  la  linea  di

costa;

    j)  promuova  la  qualita'  progettuale   degli   interventi   di

ampliamento e/o adeguamento  delle  aree  portuali,  con  particolare

attenzione alla salvaguardia e alla  valorizzazione  delle  strutture

insediative storiche e dei valori scenici e panoramici  del  rapporto

di inter-visibilita' terra-mare;

    k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e  delle

aree costiere quale  presupposto  essenziale  per  il  contrasto  dei

fenomeni di erosione degli arenili;

    l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e,

piu'     complessivamente,      il      patrimonio      archeologico,

storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche

strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei

e  centri   storici,   edilizia   rurale   e   sistemazioni   agrarie

storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico

delle fasce costiere, anche ai  fini  di  una  offerta  turistica  di

qualita';

    m) salvaguardi le attivita' marinare a carattere  tradizionale  e

di valore storico-identitario;

    n) assicuri  una  razionale  pianificazione  localizzativa  degli

impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla  assegnazione  in

concessione degli  specchi  acquei  dedicati  ed  attenta  ai  valori

paesaggistici costieri;

    o) assicuri con le opportune forme di rispetto  dell'ambiente  la

realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico;

    p) favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee  attivita'  di

ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati;

    q) persegui l'obiettivo  di  valorizzazione  della  reddittivita'

degli asset  pubblici  e  delle  concessioni  demaniali  marittime  e

minerarie in linea  con  gli  indirizzi  formulati  dal  Governo  nel

Documento di economia e finanza e  con  gli  interventi  di  riordino

della materia, assicurando il  coinvolgimento  delle  Amministrazioni

impegnate nell'attuazione di detti indirizzi.

4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani

    Le innumerevoli e complesse  funzioni  dell'Autorita'  competente

richiedono apposita struttura a cio' deputata, che  dovrebbe  operare

ad invarianza finanziaria  come  da  espressa  previsione  normativa,

tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili.

5. Finalita' della pianificazione dello spazio marittimo

    Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da  raggiungere  e

le finalita' da conseguire sono le seguenti:

    a)  il  rispetto  degli   obiettivi   evidenziati   dal   decreto

legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/UE;

    b) la verifica  e,  ove  consentito  e  ritenuto  necessario,  la

modifica ed adeguamento degli obiettivi gia' previsti  da  strategie,

piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna);

    c)  la  previsione,  laddove  possibile,  ed  il   miglioramento,

dell'utilizzo delle aree marittime;

    d) la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate  anche

per lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche  basate  sui  principi

dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attivita'

di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;

    e) la prevenzione, ovvero laddove non possibile,  la  ricerca  di

soluzioni mitigatorie o compensatorie di  eventuali  antagonismi  che

vengono ad evidenziarsi;

    f) l'aumento della cooperazione internazionale.

6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicita' del processo  della

  pianificazione dello spazio marittimo

    La partecipazione ai processi di pianificazione e' un elemento di

fondamentale  importanza  che  l'Unione  europea  richiama  in   ogni

occasione. Diverse sono le norme alla base  di  questo  principio,  a

partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30

ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore  coinvolgimento  e  una

piu' forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi

di tipo ambientale  conduca  ad  un  miglioramento  della  protezione

dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di

ogni individuo, delle generazioni attuali  e  di  quelle  future,  di

vivere in un ambiente atto ad assicurare  la  sua  salute  e  il  suo

benessere.

    Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi

marittimi e costieri, oltre  a  far  emergere  conflitti  presenti  e

potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessita'  di

una loro risoluzione.

    Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla VAS che

ugualmente  garantisce   una   piena   partecipazione   al   processo

pianificatorio di tutti i soggetti, dalle  amministrazioni  pubbliche

al  singolo  cittadino,   nonche'   pone   grande   attenzione   alla

consultazione transfrontaliera.

    E' fondamentale sviluppare un  piano  di  gestione  dello  spazio

marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso

dalle diverse autorita' e stakeholder coinvolti. Tale  approccio  con

buona  probabilita'  abbassera'   il   livello   conflittuale   sopra

richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilita' di successo

del  piano,  ottenuto  attraverso  il  pieno   coinvolgimento   della

popolazione interessata.

    L'elemento centrale per assicurare  la  partecipazione  sara'  il

sito web dedicato alla  pianificazione  dello  spazio  marittimo  che

verra' realizzato dall'Autorita' competente  allo  scopo  di  fornire

informazioni sia di carattere  generale  che  puntuali,  relative  ai

singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio  e

di reportistica.

    Piu' in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali:

    a) e-mail diretta a persone interessate;

    b) comunicato stampa;

    c) media locali;

    d) newsletter o blog sull'argomento;

    e) on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche;

    f) riunioni e sessioni pubbliche;

    g)  consultazione  con  i  Paesi  confinanti   anche   sfruttando

tavoli/convenzioni gia' in atto.

7. Tempistica

    In prima attuazione, i piani di gestione dello  spazio  marittimo

saranno approvati anche in tempi  diversi  e  comunque  entro  il  31

dicembre 2020.




                      Il quadro di riferimento




8. La direttiva 2014/89/UE ed il decreto legislativo n.  201/2016  di

  recepimento

    8.1 direttiva 2014/89/UE

    La  direttiva  n.  2014/89/UE  istituisce  un   quadro   per   la

pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere  la

crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo

sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle

risorse marine (art. 1).

    Essa si inserisce nel contesto  della  direttiva  2008/56/UE,  la

direttiva  quadro  sulla  strategia  per   l'ambiente   marino,   che

costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata

dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per  gli  Stati

membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari  e  delle

economie marittime e costiere e sviluppando un  processo  decisionale

coordinato per raggiungere  un  buono  stato  ecologico  delle  acque

marine. La PMI individua la  pianificazione  dello  spazio  marittimo

come strumento politico intersettoriale che consente  alle  autorita'

pubbliche  e  alle  parti  interessate  di  applicare  un   approccio

integrato, coordinato e transfrontaliero.

    La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale  dal

decreto  legislativo  n.  190/2010)  stabilisce  che,  al   fine   di

promuovere la crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  sia

applicato l'approccio ecosistemico, che  richiede  che  la  pressione

collettiva delle attivita' sia mantenuta  entro  livelli  compatibili

con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di

reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo  contribuendo  nel  contempo

all'uso sostenibile dei beni e dei  servizi  marini  da  parte  delle

generazioni presenti  e  future.  In  questo  campo  opera  anche  il

regolamento  (UE)  n.  1255/2011,  che  prevede  la  concessione   di

finanziamenti  volti  a  sostenere  la  pianificazione  dello  spazio

marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.

    8.2 decreto legislativo n. 201/2016

    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/UE in  base

alla delega di cui all'art. 1, allegato B,  punto  numero  46,  della

legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al  Governo  per  il  recepimento

delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione

europea - Legge di delegazione europea 2014).

    Esso quindi ha come finalita' quella di istituire  un  quadro  di

riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al  fine  di

promuovere la  crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  lo

sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle

risorse marine, assicurando  la  protezione  dell'ambiente  marino  e

costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco  sistemico.  Tale

pianificazione viene  attuata  mediante  i  piani  di  gestione,  che

individuano la distribuzione spaziale e temporale delle  attivita'  e

degli usi  delle  acque  marine,  presenti  e  futuri.  E'  prevista,

altresi',  l'armonizzazione,  nei  piani  di  gestione  dello  spazio

marittimo, dei piani e dei  programmi  esistenti  e  delle  attivita'

terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare.

    In generale, si tratta  di  sviluppare  le  grandi  potenzialita'

legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilita' e  di  un

approccio ecosistemico.  Il  Mediterraneo  e'  un  ecosistema  marino

aperto e complesso, ma e' al contempo uno dei mari  piu'  trafficati,

sviluppandosi su di  esso  attivita'  di  pesca,  traffico  navale  e

commerciale.

9. Principali strategie, piani e programmi

    La  complessita'  della  materia  e'   facilmente   evidenziabile

dall'imponente produzione di strategie, normative,  programmi,  piani

che ai  vari  livelli,  globale,  mediterraneo,  europeo,  nazionale,

regionale/locale, sono state prodotte.

    La pianificazione dello spazio marittimo dovra' tener  conto  del

quadro  strategico,  normativo  e   pianificatorio   esistente,   con

l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse  e  nel  rispetto

della sostenibilita' economica, sociale ed  ambientale.  I  Piani  di

gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e  darne

evidenza attraverso  matrici  di  coerenza  con  i  propri  obiettivi

strategici e specifici.

    In allegato si propone un  elenco,  non  esaustivo,  a  cui  fare

riferimento nella  redazione  del  Piano  di  gestione  dello  spazio

marittimo, da integrare, se necessario,  caso  per  caso,  con  altri

documenti che verranno evidenziati  nel  corso  della  redazione  dei

singoli piani,  anche  alla  luce  dei  passaggi  consultivi  con  le

amministrazioni, dei processi partecipativi, e  dell'aggiornato  alla

luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati.

10. Ambito di applicazione

    L'articolo  2  del  decreto  legislativo  n.  201/2016  individua

l'ambito di applicazione.

    1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione

del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti  di

esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali  disciplinate

da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani

di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al

fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.

    2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico

fine e' la difesa o la sicurezza nazionale  ne'  alla  pianificazione

urbana e rurale.

    Nel  decreto  legislativo  si  fa  uso  di  riferimenti  spaziali

differenti (area, zona, spazio,  regione,  sottoregione).  Alcuni  di

questi riferimenti spaziali sono  definiti  a  priori,  altri  devono

essere elaborati nel corso del  processo  di  pianificazione.  Alcuni

fanno  riferimento  a  criteri  geologico/giuridici,  altri   a   usi

produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc..  Sembra

utile,  di  seguito  fare  qualche  precisazione  per   definire   un

vocabolario condiviso.

    Spazio  marittimo:  nel  decreto  legislativo  non  si  da'   una

definizione specifica, ma si fa riferimento alle  enunciazioni  della

Convenzione UNCLOS (e a precedenti norme nazionali).  Nell'ambito  di

tale trattato sono individuati gli ambiti marini che  attengono  alla

giurisdizione degli Stati.

    Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le:

      1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati  oltre  la

linea  di  base  che  serve  a  misurare  l'estensione  delle   acque

territoriali, fino ai confini  della  zona  su  cui  lo  Stato  ha  o

esercita  diritti  giurisdizionali,   in   conformita'   al   diritto

internazionale del mare;

      2) acque costiere: le acque  superficiali  situate  all'interno

rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un

miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di

base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque

territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno

delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella  misura

in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale  in  virtu'

di  vigenti  disposizioni  di  legge.  Le  acque  costiere   e/o   di

transizione,  interne  alla  linea  immaginaria  e  non  oggetto   di

pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse  nella  pianificazione

dello spazio Marittimo.

    Trattandosi di definizioni giuridiche, la  loro  estensione  puo'

variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette,  zone  di  protezione

ecologica).

    Regione  marina:  specificato  senza  necessita'   di   ulteriori

approfondimenti   nel   decreto   legislativo,   fa   riferimento   a

delimitazioni  geografiche:   Baltico,   Atlantico   nordoccidentale,

Mediterraneo, Mar Nero.

    Sottoregioni marine: specificato senza  necessita'  di  ulteriori

approfondimenti  nel  decreto  legislativo:   le   sottoregioni   del

Mediterraneo  sono:  Mediterraneo  occidentale,  Adriatico,  Ionio  e

Mediterraneo centrale, Egeo  e  Mediterraneo  orientale.  Il  decreto

legislativo stabilisce che le linee guida vadano  definite  per  ogni

Sottoregione  (le  tre  che  interessano  l'Italia  sono:  Adriatico,

Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale).  Su  questo

punto non c'e' discrezionalita'.

    Zone: fa riferimento alla attivita' umana ed  all'uso  dell'acqua

marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, art.5, comma 1.

    Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce  che  le  linee

guida devono contenere [...] l'individuazione delle aree marittime di

riferimento. Delle «aree marittime» non c'e' una precisa definizione.

Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal

Tavolo interministeriale di  coordinamento  nell'ambito  delle  linee

guida (definite a loro volta per ogni sottoregione).  Sta  invece  al

Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area.

    La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite  delle

12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a  6  miglia  in

alcuni casi, ma  ancora  pochi  (ma  in  aumento)  hanno  avviato  il

processo per stabilire  una  Zona  Economica  Esclusiva  (ZEE),  come

definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto  del  Mare

(UNCLOS). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie  aree  (sia  pure  in

diminuzione  per  il  progressivo  aumento  delle  zone  soggette   a

giurisdizione nazionale) di  acque  internazionali  nel  Mediterraneo

richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al

fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse  marine  (come  ad

esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni

tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida

per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di  ridurre

i conflitti tra le diverse attivita' che si svolgono nel Mediterraneo

e' piu' grande, ma probabilmente anche piu' necessaria  che  altrove.

Le aree  che  si  trovano  oltre  le  acque  territoriali  richiedono

specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate  su  una

struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della

domanda futura  di  spazio,  per  anticipare  possibili  conflitti  e

rafforzare  le  sinergie.   Pertanto   e'   necessario   un   impegno

significativo per superare la definizione dei confini che sono  stati

stabiliti considerando solo le questioni politiche legate  alle  aree

di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di  un

approccio  tradizionale  per  la  definizione  dei  confini  dovrebbe

necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera.

    Relativamente alle Aree che si  trovano  in  acque  territoriali,

caratterizzate da un'alta intensita' di usi e dalla presenza di sfide

ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle

loro interazioni con determinate componenti ecologiche,  il  processo

di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi  di

pianificazione regionale e locale

    Il TIC ha individuato tre aree marittime cosi'  come  specificato

al successivo cap.13, stabilendo altresi' che le presenti Linee guida

si applicano a tutte e tre le aree marittime.




                     Inquadramento metodologico




11. La pianificazione dello spazio marittimo

    La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e  le

sinergie insistenti su una specifica «area  marittima»,  al  fine  di

individuare soluzioni a problematiche  reali  da  considerarsi  nella

definizione di un piano di  gestione.  L'attivita'  di  analisi  deve

consentire   l'individuazione   di   questioni   rilevanti   per   la

pianificazione,  che  possono  essere  potenzialmente  affrontate  da

strategie  e  misure  di  pianificazione   attraverso   un'attuazione

coerente di politiche settoriali

    Gli obiettivi strategici indicati nel presente  documento  devono

essere declinati a livello locale, anche in conformita' a un processo

di coinvolgimento degli attori, e devono essere  formulati  obiettivi

di gestione operativi nelle varie regioni.

12. Approccio Ecosistemico

    Di approccio ecosistemico -AE (Ecosystem Approach  -  EA)  se  ne

parla sin dal 2000, Conferenza delle  Parti,  COP  5  Decisione  V/6,

nell'ambito della Convenzione sulla Diversita'  Biologica  (CBD).  Il

principio  dell'approccio  ecosistemico   e'   anche   sotteso   alle

formulazioni del Codice di Condotta della Pesca  Responsabile  (CCRF,

FAO 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato  nella

Direttiva MSFD  (Marine  Strategies  Framework  Directive)  del  2008

(2008/56/CE), nella Politica Comune  delle  Pesca  (Common  Fisheries

Policy - CFP) in cui ci si riferisce alla EA dal 2002  (COM(2002)186)

e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo  (MSP)

del 2014 (2014/89/UE).

    Pertanto,  l'Approccio  Ecosistemico,  rappresenta  lo  strumento

principale per il corretto  sviluppo  della  Pianificazione  Spaziale

Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la PSM e la MSFD.

    Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli:

      1)  il   livello   strategico,   rappresentato   dall'opportuna

integrazione ed applicazione dei metodi e degli  obiettivi  declinati

all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD), che

rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata

e che dunque e' lo strumento di  interconnessione  ed  interrelazione

tra le  diverse  normative  di  settore.  A  tal  proposito,  saranno

considerati quali riferimenti le definizioni di  GES  ed  i  connessi

target ambientali ai sensi della Direttiva  2008/56/Ce  recepita  dal

decreto  legislativo  n.  190/2010,   come   adottati   con   decreto

ministeriale 17 ottobre  2014  (Gazzetta  Ufficiale  n.  261  del  10

novembre 2014);

      2)  il  livello   funzionale   -   procedimentale,   costituito

dall'applicazione  dello  strumento  operativo   della   VAS,   quale

metodologia in grado di declinare concretamente la modalita' con  cui

l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per  la

definizione dei piani della PSM.

    L'AE  e'  stato  definito   in   diversi   modi,   nello   studio

commissionato dalla Commissione europea, «The ecosystem  approach  in

marine management» del 2012 (1) , si puo' trovare un approfondimento.

    Il  processo  di  pianificazione  dovra'  essere  adattativo   ed

evolversi  attraverso  un  continuo  esercizio  di   valutazioni   di

sostenibilita'  socio-culturale-economico-ambientale   al   fine   di

arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di  tutti  gli

aspetti in gioco.

    Cio' comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio  in  grado

di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli

obiettivi prefissati.

    Riferimenti principali a  cui  si  invita  ad  indirizzarsi  sono

quanto previsto dalla COP  5  (UNEP/CBD/COP/5/23,  103-109)  e  dalla

Strategia marina (direttiva 2008/56/CE). (Allegato 2)

13. Individuazione delle aree marittime

    Le definizioni di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.

201/2016 ripercorrono quelle contenute  nel  decreto  legislativo  n.

152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n.  190/2010

di recepimento della direttiva 2008/56/CE. In particolare,

      per acque  marine  sono  da  intendersi  le  acque,  fondali  e

sottosuolo situati al di la' della linea di base che serve a misurare

l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona  su

cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al

diritto internazionale del mare;

      le acque costiere sono acque superficiali  situate  all'interno

rispetto ad una retta immaginaria distante, in  ogni  suo  punto,  un

miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di

base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque

territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esterno

delle acque di transizione,  gia'  definite  nella  parte  terza  del

decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni,  i  loro

fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di  transizione,  interne

alla linea immaginaria e non oggetto  di  pianificazioni  urbane  e/o

rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.

    La direttiva non si applica alle acque costiere o parti  di  esse

che rientrano nelle pianificazioni urbane e  rurali  disciplinate  da

vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando  che

i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate

pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza  tra

le  rispettive  previsioni  ed   assicurare   che   i   processi   di

pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni

terra-mare (cosi' come espressamente richiamato in piu'  parti  della

direttiva 2014/89/UE).

    Le definizioni di regione marina, regione del Mare  Mediterraneo,

sottoregioni  marine  del  Mare  Mediterraneo,  sono  mutuate   dalla

ripartizione geografica che il legislatore ha adottato  nel  predetto

decreto  legislativo   n.   190/2010,   per   definire   gli   ambiti

«territoriali» del processo di pianificazione dello spazio marittimo.

    Il  decreto  legislativo  n.  201/2016  non  definisce  le   aree

marittime  di  riferimento,  demandando  tale  attivita'  al   Tavolo

interministeriale di Coordinamento (TIC)

    Partendo da quanto  gia'  indicato  al  capitolo  10,  il  Tavolo

interministeriale ha individuato tre aree marittime  di  riferimento,

riconducibili alle tre sottoregioni  di  cui  alla  strategia  marina

(art. 4 della direttiva 2008/56/UE):

    il Mare Mediterraneo occidentale;

    il Mare Adriatico;

    il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.

    Tale soluzione permettera' di mettere a fattor comune  il  lavoro

gia'  svolto  nell'ambito  della   strategia   marina   relativamente

all'individuazione  degli  indicatori  e  all'acquisizione  dei  dati

ambientali.

    La  documentazione  relativa  ai   riferimenti   cartografici   e

rappresentazioni  geografiche  e'  fornita   dal   Comitato   tecnico

dall'Istituto Idrografico della Marina Militare,  conformemente  alle

previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del  presidente  della

repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3)

    Le Regioni appartenenti alle tre aree  marittime  di  riferimento

come indicato nella cartografia sono:

    Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

    Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia,  Veneto,  Emilia  Romagna,

Marche, Abruzzo, Molise, Puglia;

    Mar Ionio e il Mare Mediterraneo  centrale:  Puglia,  Basilicata,

Calabria, Sicilia.

    13.1  Individuazione  delle  aree  terrestri  rilevanti  per   le

interazioni terra-mare

    Ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n.  201/2006,  si

intende per «interazioni terra-mare»:  interazioni  in  cui  fenomeni

naturali o attivita' umane  terrestri  hanno  impatto  sull'ambiente,

sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali  od

attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle  risorse  e

sulle attivita' terrestri.

    La  continuita'  nella  pianificazione  dal  suolo  al  mare   e'

fondamentale e richiede coerenza fra strategie e  piani  marittimi  e

terrestri, anche in fase di attuazione. E' necessario dunque dedicare

un'attenzione specifica alla strategia  spaziale  per  lo  spazio  di

transizione dalla terra al mare, che costituisce parte  del  processo

di gestione integrata delle zone costiere (GIZC).

    Ad oggi il complesso iter  sistematico  di  tutela  dell'ambiente

marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona

acquea   antistante),   e'   strettamente   legato   alla   complessa

problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata  delle  zone

costiere,   in   particolare:   secondo   quanto    previsto    dalla

Raccomandazione  relativa  all'attuazione  della  gestione  integrata

delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla

Direttiva quadro sulla strategia per  l'ambiente  marino  2008/56/CE,

recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del  13  ottobre

2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e  relativa  Risoluzione

(c.d.  interim  arrangements),  non  ancora  ratificato  dall'Italia,

peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e  approvato  dall'Unione

europea  con  Decisione  2010/63/CE  e  pertanto   parte   integrante

dell'«acquis communautaire».

    In prima battuta, comunque, le aree terrestri  rilevanti  per  le

interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale

dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo  conto

di elementi e fattori quali:

    bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi

in relazione agli assetti costieri, da individuarsi  all'interno  dei

Distretti idrografici di cui  alla  direttiva  2000/60/CE  cosi  come

recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

    aree naturali protette (SIC e ZPS,  Rete  Natura2000),  marine  e

terrestri, con particolare  riguardo  ai  casi  in  cui  l'equilibrio

ecosistemico  marino  incida  particolarmente  su  quello  terrestre,

creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per

il  sussistere  di  assetti  paesaggistici  costieri   di   rilevante

interesse culturale e naturale;

    siti UNESCO;

    tratti  costieri  caratterizzati  da  elevati  valori  scenici  e

panoramici nel rapporto di intervisibilita' terra-mare;

    presenza  di  infrastrutture  marino  costiere  con   particolare

riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per

le  attivita'  umane  connesse  all'utilizzo  delle  risorse   marino

costiere.

    Quanto sopra dovra' essere integrato, caso per caso, nei  diversi

Piani di gestione dello spazio marittimo.

    13.2 Individuazione di sub aree-marittime

    I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto  dei

caratteri  estremamente  variegati  che  distinguono   le   complesse

articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di  riferimento

e   delle    relative    regioni    costiere,    possono    procedere

all'individuazione  di  sub-aree   determinate   sulla   base   delle

caratteristiche  dominanti  e  peculiari   che   ne   consentono   la

riconoscibilita', sia sotto il profilo  morfologico  ed  ecosistemico

che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici,

produttivi, socio-culturali.

    In tale operazione i piani tengono conto  altresi'  di  eventuali

zonizzazioni gia' previste dalle normative di settore, curandone  per

quanto  possibile  la  armonizzazione  reciproca  e  con  i   criteri

prescelti per l'identificazione delle  sub-aree  o,  in  alternativa,

dando comunque conto delle  diverse  tipologie  di  zonizzazione  che

interessano l'area di riferimento.

    I piani, proprio al fine di  favorire  la  definizione  omogenea,

armonizzata ed  allineata  al  livello  nazionale,  transnazionale  e

transfrontaliero,  degli  ambiti  geografici  opportuni   sui   quali

sviluppare la PSM, potranno avvalersi dei risultati conseguiti  dalle

diverse iniziative  e  progetti  europei  in  essere,  finalizzati  a

supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale

Marittima, integrando ed adattando,  qualora  ritenuto  opportuno,  i

risultati conseguiti.

14.  Governance  multilivello  e  integrazione   tra   pianificazione

  terrestre e marina

    Il  numero  di  settori  interessati,   e   i   diversi   livelli

territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un  coordinamento,

rende  la  pianificazione  dello  spazio   marittimo   un   esercizio

estremamente complesso.

    A tale scopo il  decreto  legislativo  n.  201/2016  ha  previsto

l'istituzione  di  un  Tavolo  interministeriale   di   coordinamento

composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato  Tecnico

composto dalle amministrazioni centrali che in  base  alle  tematiche

richiamate dal decreto  legislativo  sono  le  piu'  coinvolte  e  le

Regioni.

    Il Dipartimento per le politiche europee coordina  i  lavori  del

TIC nella redazione delle Linee Guida.

    Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri  sono  previsti  due  pareri  obbligatori,

quello della Conferenza nazionale della Autorita' di sistema portuale

e quello della Conferenza Stato  regioni,  nonche'  un  passaggio  al

Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui alla

legge n. 234/2012.

    Il TIC su iniziativa di una  amministrazione  membro  del  Tavolo

potra' valutare la revisione delle presenti Linee Guida.

    L'approvazione delle Linee guida revisionate seguira'  lo  stesso

procedimento previsto per la loro iniziale approvazione.

    Si ricorda che questa tipologia  di  Piani,  per  la  natura  dei

contenuti, dovranno essere  sottoposti  a  procedura  di  Valutazione

ambientale strategica (VAS) e a Valutazione di  incidenza  ambientale

(VIncA), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti

competenti. Nell'ambito della procedura  di  VAS  ed  ai  fini  della

espressione del «parere motivato», il MATTM e'  Autorita'  competente

ed  il  MiBACT   e'   Autorita'   concertante.   Relativamente   alla

Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal  decreto  legislativo

n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le  autorita'

sono: le Regioni, d'intesa con il MiBACT.

    Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per  il  suo

carattere di piano integrato, avra' un ruolo  di  riferimento  per  i

singoli piani di settore. In prima applicazione, come gia'  detto,  i

Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo  dovranno  recepire  la

pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione

dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato  nel  quale  i

piani di settore andranno  a  definire  i  loro  obiettivi  e  azioni

settoriali.

15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera  e

  transnazionale

    E' opportuno avere  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo

coerenti e in sinergia con la pianificazione  degli  Stati  membri  e

degli Stati non membri ma limitrofi. E' a tal  fine  utile  prevedere

una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin

dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma  o  tavoli

di consultazione, o altro) anche  utilizzando  progetti  europei  nei

quali l'Italia partecipa.

    La cooperazione con gli Stati membri con i quali  si  condividono

bacini  marini  e'  finalizzata  a  garantire  la   coerenza   e   il

coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo

della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene

conto in particolare degli aspetti di  natura  transnazionale  ed  e'

realizzata tramite strutture regionali di cooperazione  istituzionale

esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del  2013

incluso il ricorso al MEDAC,  (Mediterranean  Advisory  Council)  nel

settore della pesca , reti o strutture di autorita' competenti  degli

Stati membri o altri metodi che rispondano ai  requisiti  di  cui  al

primo periodo, come nel caso nel quadro di  strategie  per  i  bacini

marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi  di  cui  al  comma  del

suddetto articolo, e' svolta  in  conformita'  del  diritto  e  delle

convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi  internazionali

e  la  cooperazione  istituzionale  regionale  come  la   Commissione

Generale della Pesca Marittima (GFCM).

    Come da prassi, la VAS sara' oggetto di consultazione  tra  Paesi

direttamente o indirettamente interessati dagli  impatti  del  Piano,

con  particolare  riferimento  alla  condivisione   dell'informazione

ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario,  a

potenziali  problematiche  esistenti  in  area  vasta,  altresi'   in

relazione alla valutazione della sostenibilita' ambientale del  Piano

in relazione agli  obiettivi  di  sostenibilita'  ed  alle  strategie

condivise in ambito comunitario.

    Sulla base di cio', nella gestione  ed  attuazione  dei  numerosi

programmi comunitari che  interessano  l'Italia  ,  come  ad  esempio

INTERREG  e   le   Macro-strategie   regionali,   si   rimanda   alla

consultazione  della  Decisione  di  esecuzione   della   Commissione

2014/388/UE del 16 giugno 2014, la quale  stabilisce  l'elenco  delle

regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo

di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere  e

transnazionali dell'obiettivo di  cooperazione  territoriale  europea

per il periodo 2014-2020.

    Pertanto,  i  piani  di  gestione  tratteranno  anche   attivita'

soggette ad interazione  extra-nazionale  e  dovranno  quindi  essere

redatti in considerazione della complessita'  dei  rapporti  politici

bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente  non

risolte con i  Paesi  transfrontalieri  riguardo  alla  delimitazione

degli spazi marittimi.

    In tale ambito quindi,  il  Comitato  Tecnico,  nel  riportare  o

indirizzare progetti e accordi  tecnici  di  competenza  dei  singoli

Ministeri e/o  di  enti/organizzazioni  nazionali,  dovra'  prevedere

sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri

e della  cooperazione  internazionale  (MAECI)  al  fine  di  evitare

attivita' potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad

es.  condotte  o  comportamenti  che  possano  configurare  eventuale

acquiescenza a situazioni  lesive,  in  contrasto  con  le  posizioni

ufficiali dello Stato italiano).

    I tavoli o gli incontri tecnici  scaturenti  dalle  attivita'  di

cooperazione internazionale potranno essere considerate, in  coerenza

alla  linea  individuata  per  ciascun  caso  dal  MAECI,   occasioni

favorevoli  per  sensibilizzare  gli  Stati  transfrontalieri   anche

sull'opportunita' di intraprendere negoziati per la delimitazione dei

relativi spazi marittimi quando non ancora definiti.

    In questo ambito,  riferimenti  cartografici  e  rappresentazioni

geografiche  ufficiali  dovranno  riportare  solo  le   delimitazioni

marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale.

16.  Processo  partecipativo  e  coinvolgimento  dei   portatori   di

interesse

    La  partecipazione,  sia  in  fase  di  programmazione   che   di

monitoraggio ed attuazione dovra' essere la  piu'  estesa  possibile,

cosi come da indirizzo delle politiche europee.

    Tale attivita' sara' garantita attraverso il procedimento di VAS.

    Il CT, gia' nella sua composizione,  vede  un  insieme  ampio  di

soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano.

    Il CT puo', inoltre, prevedere  consultazioni  ed  audizioni  con

altri soggetti pubblici e privati al fine di  meglio  focalizzare  le

varie problematiche trattate.

    Strumento fondamentale per assicurare la  massima  partecipazione

sara' il sito  web  attraverso  il  quale  informare  ed  avviare  le

consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti.

17. Gestione delle informazioni e  strumenti  per  il  supporto  alle

decisioni

    La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a

supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio  marittimo  e'

attribuito  all'Autorita'  competente,  ossia  il   MIT,   come   ben

specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016.

    Le  Amministrazioni  centrali   e   locali   che   detengono   le

informazioni  necessarie  per  i  piani  di  gestione  dello   spazio

marittimo assicurano la collaborazione e  garantiscono  l'accesso  ai

dati all'Autorita' competente.

    I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la

raccolta di dati sull'ambiente marino  (European  Marine  Observation

and Data Network - EMODNET) sono validi e compatibili con  quelli  di

altre iniziative suscettibili di applicazione nella PSM.

    La ricerca per  convertire  i  dati  in  conoscenze  integrate  a

sostegno della PSM a  diversi  livelli  puo'  avvalersi  di  progetti

finanziati dall'UE nell'ambito della strategia europea per la ricerca

marina e marittima. COM(2008) 534 definitivo «Una  strategia  europea

per  la  ricerca  marina  e  marittima».  La  raccolta  di   dati   e

informazioni  pertinenti  deve  essere  effettuata   attraverso   una

collaborazione nell'ambito delle  regioni  marittime,  non  solo  tra

Stati membri dell'UE, bensi' anche con altri  interlocutori  di  tali

regioni:  paesi  terzi,  organizzazioni  regionali  e   altre   parti

interessate.

    Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni

necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato

tecnico si avvale  di  strumenti  rispondenti  alle  norme  di  legge

vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati  dai  competenti  Enti

cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica,

il Ministero  della  difesa  supporta  il  Comitato  tecnico  per  la

acquisizione  della  cartografia  e  la  realizzazione  di   prodotti

cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche).

    Riguardo  agli  strumenti  di  supporto  alla   decisione,   come

richiamato  dalla  direttiva  sulla   pianificazione   dello   spazio

marittimo, cosi come dal  decreto  legislativo  n.  201/2016  che  la

recepisce, strumento centrale al processo decisionale  e  redazionale

dei  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo   e'   l'approccio

ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato.

    Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come  da

normativa specifica, sono la VAS e la VIncA.




                      La costruzione del piano




18. Analisi iniziale

    Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale  e  alla

costruzione   del   quadro   conoscitivo.   Tale   analisi   fornira'

informazioni sullo  stato  della  gestione  e  degli  usi  marittimi,

dell'ambiente,  garantendo  informazioni  di   base.   I   principali

contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere  un  livello  di

approfondimento adeguato alla scala di azione del piano.

    Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano,  il  processo

di VAS va avviato  simultaneamente  al  processo  di  formazione  del

Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime  fasi,

verso un quadro strategico sostenibile.

    Sara' quindi di prioritaria importanza prevedere lo  sviluppo  di

un documento preliminare su cui svolgere le attivita' di  scoping  in

modo da consentire una prima  fase  di  consultazioni,  in  grado  di

fornire elementi per le successive fasi decisionali  funzionali  allo

sviluppo e alla stesura del Piano definitivo.

    Il Piano dovra' prevedere le seguenti fasi:

    a) avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della

procedura  di  VAS,  sulla  base  di  un  documento  preliminare  che

inquadrera' il contesto ambientale, cosa il piano si propone di  fare

(obiettivi), le potenziali misure che intende  adottare,  i  soggetti

amministrativi  che  per  le  proprie  competenze,   direttamente   o

indirettamente, possano essere interessati dal piano;

    b) consultazione con i soggetti competenti di  cui  sopra  (anche

transfrontaliero), anche ai fini VAS;

    c)  redazione  della  bozza  di  proposta  di   piano   e   della

documentazione richiesta dalle procedure di VAS e di VIncA;

    d)  attestazione  di  corrispondenza   ai   sensi   del   decreto

legislativo n. 201/2016, art. 5, comma 5;

    e) consultazione pubblica, anche transfrontaliera;

    f) valutazione ai  fini  VAS  e  VIncA  -  pronuncia  del  parere

motivato;

    g) redazione proposta finale di piano;

    h)  approvazione  e  pubblicazione  del  piano,  e  di  tutta  la

documentazione prevista ai fini VAS;

    i) attuazione del piano e del piano di monitoraggio;

    j) reportistica.

19. Definizione degli  obiettivi  strategici  e  obiettivi  specifici

  della pianificazione

    19.1 Definizione del documento  programmatico  con  obiettivi  di

Blue Growth e target di sostenibilita'

    Questa sezione dovra'  presentare  le  modalita'  di  definizione

della  vision  del  piano,  dagli  obiettivi  strategici   a   quelli

gestionali.

    Tali obiettivi sono quelli indicati dal  decreto  legislativo  n.

201/2016  e  dalla  direttiva  2014/89/UE,  integrati   dal   decreto

legislativo n.  190/2010  e  dalla  direttiva  2008/56/CE  (strategia

marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva  2000/60/CE,

e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti  nella  Strategia

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile,  indicata  nell'art.  3  della

legge n. 221/2015 «Collegato Ambientale».

    Nella redazione del piano  di  gestione  dello  spazio  marittimo

andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi  generali,

e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi  specifici

che si intende perseguire, cosi come gli indicatori  che  verranno  a

questi correlati.

    19.2 Quadro di coerenza - Piani e programmi esistenti a tutte  le

scale di gestione e pianificazione

    Dovranno essere prodotte delle tabelle di  coerenza  (interna  ed

esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi

sia tra obiettivi/misure interne al piano  che  tra  obiettivi/misure

con altri piani, programmi e strategie, nonche' per i settori di  cui

alla lettera c)  e  i)  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto

legislativo  n.  201/2016,  in   sede   di   prima   approvazione   e

successivamente  in  sede  di  revisione  il  Comitato  tecnico,   su

indicazione dell'amministrazione competente, devono  essere  indicate

le  autorizzazioni   di   infrastrutture   per   l'approvvigionamento

energetico e i titoli minerari rilasciati o  in  corso  di  rilascio;

inoltre per ciascuno dei titoli minerari  di  prospezione  ricerca  e

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve  recepire

la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge.

    Un primo elenco, da integrare caso per caso, puo' essere  ripreso

dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in  generale  e  dal  relativo

allegato     nello     specifico      per      i      piani/programmi

nazionali/regionali/locali.

    19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti

    Il piano di gestione dello spazio marittimo non si  applica  alle

attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne'

alla pianificazione urbana e rurale, (art. 1,  comma  2  del  decreto

legislativo n. 201/2016).

    Il  piano  di  gestione  tuttavia  terra'  conto   di   eventuali

specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi

del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute  nel

Titolo VI (Limitazioni a beni e attivita' altrui nell'interesse della

difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

    Dovranno altresi'  essere  individuate  tutte  le  aree  che  per

qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur

considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno  la

sovrapposizione di piu' settori di interesse sulle stesse.

    Il CT si avvale  delle  informazioni  sui  vincoli  paesaggistici

tratti dai sistemi informativi del MiBACT (SITAP)  e  regionali  .  e

delle informazioni sul patrimonio culturale tratte  dal  sistema  VIR

(Vincoli in rete) e dal sito  «Progetto  Archeomar»  (censimento  dei

beni archeologici sommersi), entrambi del MiBACT.

20. Misure/Azioni

    A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno  essere

individuate le misure  e  le  azioni  utili  al  loro  perseguimento.

Dovranno  essere   ben   individuati   per   ciascun   obiettivo   le

misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al

monitoraggio in fase di attuazione e  poter  procedere  efficacemente

nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto

prodotto.

21. Finanziamento del piano

    Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili

22. Elaborati minimi per la presentazione del piano

    Per la redazione del Piano di gestione  dello  spazio  marittimo,

anche alla luce della procedura di VAS, l'elenco di elaborati  minimi

che dovranno essere prodotti e' il seguente:

    a.  proposta  preliminare  di  Piano  di  gestione  dello  spazio

marittimo (contiene le cartografie);

    b. valutazione ex-ante;

    c.  rapporto  ambientale  preliminare   sui   possibili   impatti

ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma;

    d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene

le cartografie);

    e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza;

    f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;

    g. sintesi non tecnica.

    Una volta approvato il piano,  oltre  alla  documentazione  sopra

riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:

    a. parere motivato;

    b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le

considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle  valutazioni

di impatto sul patrimonio  culturale  e  sul  paesaggio)  sono  state

integrate nel piano o programma, come si e' tenuto conto del rapporto

ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali

e' stato scelto  il  piano  o  programma  adottato  alla  luce  delle

alternative possibili individuate;

    c. le misure adottate in merito al monitoraggio.

    Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione

dei dati di interesse per la stesura  dei  piani  afferenti  le  aree

marittime dovra' essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale

redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare,  in  accordo

con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,  n.

90 art. 222.

23. La valutazione del piano

    Il CT nell'ambito del processo di redazione del  piano  eseguira'

la valutazione delle attivita' e delle misure,  previste  dal  piano,

seguendo un approccio integrato ed ecosistemico  nel  rispetto  della

procedura VAS, abbracciando tutti gli aspetti  riconducibili  ai  tre

elementi economico, sociale-culturale e ambientale.

    Il processo di valutazione deve informare tutto  il  processo  di

elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in  parallelo

fino alla sua adozione definitiva.

24. Sistema di monitoraggio del piano

    Per ciascun piano dovra' prevedersi un sistema di monitoraggio  e

controllo, nonche' misurazione dei risultati, da attuarsi  attraverso

apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del

piano.

    Il monitoraggio dei Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo

viene svolto dall'Autorita' competente (MIT) supportata dal  Comitato

tecnico, che informa annualmente il TIC  dello  stato  di  attuazione

degli stessi.

    La decisione di avviare  una  revisione  dei  piani  di  gestione

potra' essere assunta direttamente dal CT cosi' come dal  TIC  sia  a

valle della reportistica prodotta a seguito del  monitoraggio  che  a

seguito  di  un  aggiornamento  delle  Linee  Guida  che   comportino

variazioni significative per la realizzazione dei piani  di  gestione

ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici,

ambientali e culturale che comportano la messa in  discussione  degli

obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei  piani

dovra' essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26.

25. Attestazione di corrispondenza

    Prima della sua  approvazione  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo

n.  201/2016,  per  la  preventiva  attestazione  di  corrispondenza,

ciascun piano verra' valutato dal TIC.

    Il   TIC,   eventualmente,   potra'   richiedere    integrazioni,

chiarimenti e modifiche.




                Attuazione ed aggiornamento del piano




26. Durata del Piano

    Il Piano avra' una durata di 10 anni,  con  possibilita'  di  una

revisione di medio termine, ovvero se  ritenuto  necessario  a  valle

dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del piano o di  eventi

che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24).

27.  Pubblicazione  dei  risultati  dei  piani,   del   processo   di

  valutazione,  del  processo  di  modifica  agli  stessi  da   parte

  dell'Autorita' competente

    Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato  dal  cap.  2.2  e

cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorita' competente i Report

annuali  relativi  all'attuazione  degli  stessi  nonche'  tutte   le

variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni.

    Gli allegati, di cui si riportano i titoli,  verranno  presentati

in un file separato.

    Allegato 1, «Matrice coerenza decreto legislativo n.  201/2016  -

direttiva 2008/56/CE».

    Allegato 2, «Approccio ecosistemico».

    Allegato 3, «Cartografia delle aree marittime».

    Allegato 4, «Il Quadro di riferimento».




(1) http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf




                                                           Allegato 1




Matrice  coerenza  decreto  legislativo  n.  201/2016   -   direttiva

                             2008/56/CE




    Nella matrice seguente si riportano le finalita' e gli  obiettivi

individuati dal decreto legislativo n. 201/2016 in relazione agli  11

descrittori e agli obiettivi  generali  della  direttiva  2008/56/CE,

recepita con il decreto legislativo n. 190/2010, che  rappresenta  il

pilastro ambientale della Politica Marittima Integrata (PMI).




              Parte di provvedimento in formato grafico




    Descrittore 1: La biodiversita' e' mantenuta. La  qualita'  e  la

presenza di habitat nonche' la  distribuzione  e  l'abbondanza  delle

specie sono in linea  con  le  prevalenti  condizioni  fisiografiche,

geografiche e climatiche.

    Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle  attivita'

umane  restano  a  livelli  che  non   alterano   negativamente   gli

ecosistemi.

    Descrittore 3: Le popolazioni  di  tutti  i  pesci,  molluschi  e

crostacei  sfruttati  a  fini  commerciali   restano   entro   limiti

biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione

per eta' e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

    Descrittore 4: Tutti gli  elementi  della  rete  trofica  marina,

nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale  abbondanza

e diversita' e con livelli in  grado  di  assicurare  l'abbondanza  a

lungo termine delle  specie  e  la  conservazione  della  loro  piena

capacita' riproduttiva.

    Descrittore 5: E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di  origine

umana, in particolare  i  suoi  effetti  negativi,  come  perdite  di

biodiversita', degrado dell'ecosistema,  fioriture  algali  nocive  e

carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

    Descrittore 6: L'integrita' del fondo marino  e'  ad  un  livello

tale da garantire che la struttura e  le  funzioni  degli  ecosistemi

siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in  particolare,  non

abbiano subito effetti negativi.

    Descrittore  7:   La   modifica   permanente   delle   condizioni

idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

    Descrittore 8:  Le  concentrazioni  dei  contaminanti  presentano

livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

    Descrittore 9: I contaminanti  presenti  nei  pesci  e  in  altri

prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non  eccedono

i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da  altre  norme

pertinenti.

    Descrittore 10: Le proprieta' e le quantita'  di  rifiuti  marini

non provocano danni all'ambiente costiero e marino.

    Descrittore 11: L'introduzione  di  energia,  comprese  le  fonti

sonore sottomarine, e' a  livelli  che  non  hanno  effetti  negativi

sull'ambiente marino.







                                                           Allegato 2




                       Approccio ecosistemico




    Si presentano a titolo esemplificativo uno  schema  estratto  dal

manuale metodologico per la pianificazione dello spazio marittimo nel

Mare Adriatico,




              Parte di provvedimento in formato grafico




    ed  un  diagramma  sempre  relativo  all'approccio   ecosistemico

utilizzato nell'ambito dell'esperienza  di  pianificazione  regionale

dello spazio marittimo del Mar Baltico, entrambi i progetti  promossi

nell'ambito delle "sea basin regional strategies".




              Parte di provvedimento in formato grafico




    L'approccio  ecosistemico  e'  presentato   come   un   principio

informatore della pianificazione dello spazio marittimo e si  applica

a tutto il processo di redazione del piano.







                                                           Allegato 3




                  Cartografia delle aree marittime




    Il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime  di

riferimento,  riconducibili  alle  tre  sottoregioni  di   cui   alla

strategia marina (art.4 della direttiva 2008/56/UE):

    Il   Mare   Mediterraneo   occidentale   [340   int301   -    MED

OCCIDENTALE.pdf]

    Il Mare Adriatico [435 int306 - ADRIATICO e MAR IONIO.pdf]

    Il Mar Ionio e  il  Mare  Mediterraneo  centrale  [435  int306  -

ADRIATICO e MAR IONIO.pdf, 437 int307 - MED CENTRALE.pdf]

    La cartografia  allegata  ha  validita'  consultiva  riferita  al

momento della formalizzazione delle  presenti  linee  guida;  per  la

cartografia delle aree marittime, come  per  le  eventuali  carte  da

impiegare come riferimento base  per  le  carte  tematiche,  dovranno

essere sempre  consultate  le  versioni  aggiornate  riportate  nella

pubblicazione I.I.3001 reperibile al link sotto riportato.

    La  cartografia   nazionale   completa   e'   riepilogata   nella

pubblicazione  I.I.3001  (CATALOGO  GENERALE  DELLE  CARTE  E   DELLE

PUBBLICAZIONI  NAUTICHE)  edito  annualmente  a  cura   dell'Istituto

Idrografico della Marina e reperibile anche al seguente link:

    http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandien

ti/scientifici/idrografico/Documents/catalogo_2017/II_3001_Cataogo_Ge

nerale_2017.pdf

    Tale  cartografia  cosi  come  aggiornata  dall'IIM  fungera'  da

riferimento e  base  per  la  redazione  delle  carte  tematiche  che

verranno prodotte  nell'ambito  dei  Piani  di  gestione  delle  aree

marittime.







                                                           Allegato 4




                      Il Quadro di riferimento




Sicurezza degli usi civili e produttivi del mare  e  delle  attivita'

  che vi si svolgono

    La pianificazione dello spazio marittimo  deve  tenere  conto  di

tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della  navigazione  e  alla

sicurezza degli usi civili e produttivi del mare  e  delle  attivita'

che vi si svolgono.

    La sicurezza degli usi civili e produttivi e' disciplinata  dalle

seguenti fonti normative:

    Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967;

    Decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1  della

legge 1° aprile 1981, n. 121 (relativamente ai compiti di polizia del

mare)

    Convenzione di Parigi del 1884 - Protezione dei cavi  telegrafici

sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata

dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447

    Codice della navigazione, regio decreto 30  marzo  1942,  n.  327

regolamento per la  navigazione  marittima  (decreto  del  Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328);

    Legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e  della

vita umana in mare );

    legge 21 luglio  1967,  n.  613  (Ricerca  e  coltivazione  degli

idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  mare  territoriale   e   nella

piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio  1957,

n. 6, sulla  ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e

gassosi);

    Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886

(Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle  miniere  e

delle cave, contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  9

aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione,

di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare  territoriale

e nella piattaforma continentale);

    Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per  la  difesa  del

mare);

    Convenzione delle Nazioni Unite contro il  traffico  illecito  di

stupefacenti e  sostanze  psicotrope,  con  annesso,  atto  finale  e

relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;

    Convenzione di Roma del 1988 - Repressione dei  reati  contro  la

sicurezza della navigazione in alto mare e relativo Protocollo  sulle

Piattaforme fisse, attuata con legge 28 dicembre 1989, n. 422;

    Decreto ministeriale 12 luglio 1989  (in  Gazzetta  Ufficiale  28

luglio 1989, n. 175) - Disposizioni per la tutela delle  aree  marine

di interesse storico, artistico o archeologico);

    Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435

(Approvazione del regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e

della vita umana in mare);

    Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

    Convenzione   di   Palermo   contro   il   crimine    organizzato

transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle  Nazioni  Unite

con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto

autorizzata alla ratifica, ordine  di  esecuzione  e  attuazione  con

legge 16 marzo 2006, n. 146;

    Convenzione UNESCO  sulla  protezione  del  patrimonio  culturale

subacqueo,  fatta  a  Parigi  il  2   novembre   2001,   oggetto   di

autorizzazione alla ratifica ed ordine di  esecuzione  con  legge  23

ottobre 2009, n. 157;

    Legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);

    Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il  riordino  e  il

rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico);

    Decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  153  (Attuazione  della

legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima)

    Decreto  legislativo  27   maggio   2005,   n.   100   (Ulteriori

disposizioni  per  la  modernizzazione  dei  settori  della  pesca  e

dell'acquacoltura e  per  il  potenziamento  della  vigilanza  e  del

controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo  1,  comma  2,

della legge 7 marzo 2003, n. 38);

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della  nautica

da diporto) e  del  decreto  ministeriale  29  luglio  2008,  n.  146

(regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto);

    Decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  196  (Attuazione  della

direttiva  2002/59/CE  relativa   all'istituzione   di   un   sistema

comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale);

    Direttiva 2005/35/CE relativa  all'inquinamento  provocato  dalle

navi e  conseguenti  sanzioni,  attuata  con  decreto  legislativo  6

novembre 2007, n. 202;

    Decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  202  (Attuazione  della

direttiva 2005/35/CE relativa all'inquina-mento provocato dalle  navi

e conseguenti sanzioni);

    Decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  203  (Attuazione  della

direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento  della  sicurezza  nei

porti);

    Regolamento (CE) n. 1005/2008  del  Consiglio  del  29  settembre

2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare

ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata  e

che modifica precedenti Regolamenti;

    Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli  obblighi  dello

stato di bandiera, attuata con Decreto legislativo  del  6  settembre

2011, n. 164;

    Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento

Militare - COM -  art.  98  relativo  a  compiti  di  sorveglianza  e

vigilanza in mare)

    Decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90

(Testo Unico dell'Ordinamento Militare - TUOM -. 111 e seg., relativi

a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare e di polizia del mare)

    Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010

(Piano di pronto intervento nazionale per la difesa  da  inquinamenti

da idrocarburi e  di  altre  sostanze  nocive  causati  da  incidenti

marini);

    Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare  29  gennaio  2013,  n.  34  (Piano  operativo  di  pronto

intervento per la  difesa  del  mare  e  delle  zone  costiere  dagli

inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive);

    Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  del  14

maggio 2014,  recante  norme  per  la  sorveglianza  delle  frontiere

marittime  esterne  nel   contesto   della   cooperazione   operativa

coordinata dall'Agenzia europea per la  gestione  della  cooperazione

operativa alle  frontiere  esterne  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea;

    Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (di  attuazione  della

direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle  operazioni  in  mare  nel

settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

Contesto Internazionale

    Convenzione di Parigi del 1884

    Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con  legge

1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n.

1447

    Convenzioni di Ginevra I, II, III, IV, adottate il 29 aprile 1958

    Nel 1958, a Ginevra, la I Conferenza  sul  Diritto  del  mare  ha

adottato quattro Convenzioni:

    I. Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua

    II. Convenzione sull'alto mare

    III. Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle  risorse

biologiche dell'alto mare

    IV. Convenzione sulla piattaforma continentale

    Convenzione Idrografica Internazionale (IHO) del 1967

    Firmata a Monaco nel 1967, e' entrata  in  vigore  nel  1970.  Si

concretizza in un organismo intergovernativo consultivo e tecnico.

    Convenzione internazionale relativa all'intervento  sui  casi  di

inquinamento da olio nell'alto mare, 1969

    Gli Stati parti della Convenzione possono adottare, in alto mare,

le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare  o  eliminare  i

gravi ed imminenti rischi che possono derivare  ai  loro  litorali  o

interessi  connessi  dall'inquinamento  delle  acque   di   mare   da

idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi  a

tale sinistro, che appaiano suscettibili di  avere  gravi  e  dannose

conseguenze.

    (ICCAT) The International  Commission  for  the  Conservation  of

Atlantic Tunas

    La Commissione internazionale per la  conservazione  dei  tonnidi

dell'Atlantico  e'  un'organizzazione   intergovernativa   di   pesca

responsabile della conservazione di specie di tonni e  specie  simili

nell'Oceano Atlantico e nei mari ad esso adiacenti. (1969)

    UNESCO. Programma Uomo e Biosfera (MAB)

    Programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle

azioni di impulso all'uso sostenibile e  razionale,  oltre  che  alla

conservazione, delle risorse della cosiddetta "biosfera". Tra le  sue

finalita' rientrano, in particolare: la promozione della cooperazione

scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse

naturali,  la  gestione   degli   ecosistemi   naturali   e   urbani,

l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette.

    Esiste una interazione sostanziale tra le qualita' naturalistiche

e paesaggistiche che hanno motivato  il  riconoscimento  di  aree  di

particolare interesse naturale (riserve,  parchi  e  aree  protette),

naturale e culturale (aree inserite nel Programma UNESCO  su  Uomo  e

Biosfera -MAB) o paesaggistico-culturale. (1971)

    UNESCO Convenzione per  la  protezione  del  Patrimonio  Mondiale

Culturale e Naturale (1972)

    Adottata durante la Conferenza Generale dell'UNESCO nel  1972,  a

Parigi.

    Definisce le tipologie di siti naturali e culturali  che  possono

essere considerate  per  l'iscrizione  nell'  Elenco  del  Patrimonio

Mondiale  e  delinea  compiti  e  doveri  degli  stati   Membri   per

l'identificazione dei siti, la loro protezione e conservazione.

    L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del  6  aprile

1977, n. 184.

    Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento  marino  mediante

dumping  di  rifiuti  e  altre  materie  (LC)1972  (and  1996  London

Protocol)

    Il Protocollo del 1996 e' entrato in vigore il 24 marzo 2006. Per

dumping si intende l'immissione volontaria in mare,  da  parte  delle

navi, di materiali,  sostanze  o  rifiuti  dannosi  per  l'ecosistema

marino (nella definizione di dumping rientrano anche le operazioni di

affondamento deliberato di navi, aeromobili)

    Convenzione  Marpol  73/78  Convenzione  internazionale  per   la

prevenzione dell'inquinamento causato da navi e Protocollo 1997

    La  MARPOL  fu  elaborata  per  rispondere  alla  necessita'   di

controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato  in  mare

di idrocarburi ed  altre  sostanze  pericolose.  E'  una  delle  piu'

importanti convenzioni IMO

    Convenzione SOLAS 74 (Salvaguardia della vita umana  in  mare,  -

International Convention for the Safety of Life at Sea)

    La Convenzione ha l'obiettivo di specificare gli standard  minimi

per la costruzione e la gestione di navi,  compatibili  con  la  loro

sicurezza. Gli Stati hanno la responsabilita' di  assicurare  che  le

navi sotto la loro bandiera rispettino le sue richieste  e  un  certo

numero di certificati sono prescritti nella Convenzione come la prova

che questo sia fatto. (1974)

    Convenzione STCW (Convenzione internazionale  sugli  standard  di

addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,

nota anche come Convenzione STCW '78)

    La Convenzione internazionale sugli  standard  di  addestramento,

abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche  come

Convenzione STCW '78 o semplicemente  STCW  (Standards  of  Training,

Certification and Watchkeeping for  Seafarers),  e'  una  convenzione

internazionale  adottata  il  7  luglio  1978  dall'IMO.   E'   stata

modificata una prima volta nel 1995 ed  e'  stato  adottato,  con  la

risoluzione   n.   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti

all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra

il  7  luglio  del  1995,  il  Codice  STCW  sull'addestramento,   la

certificazione e la tenuta della guardia (STCW '95).

    United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS

    La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS

acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law  of

the Sea, e' un trattato internazionale che definisce i diritti  e  le

responsabilita' degli Stati nell'utilizzo dei mari  e  degli  oceani,

stabilendo linee guida che regolano le trattative,  l'ambiente  e  la

gestione delle risorse naturali (1982)

    (UNFSA) The United Nations Agreement for  the  Implementation  of

the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea

of 10 December 1982

    L'accordo delle Nazioni Unite per l'attuazione delle disposizioni

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del  mare,  del  10

dicembre 1982, concernente la conservazione e la gestione degli stock

di pesce in rotazione e degli stock  di  pesci  altamente  migratori,

stabilisce principi per la  conservazione  e  la  gestione  di  tali.

Stabilisce, inoltre, che tale gestione  deve  basarsi  sull'approccio

precauzionale e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.

L'Accordo  elabora  sul  principio   fondamentale   stabilito   nella

Convenzione che gli  Stati  dovrebbero  cooperare  per  garantire  la

conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo  ottimale  delle

risorse della pesca sia  all'interno  che  al  di  fuori  della  zona

economica esclusiva.

    Convenzione delle Nazioni Unite contro il  traffico  illecito  di

stupefacenti e  sostanze  psicotrope,  con  annesso,  atto  finale  e

relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988

    Convenzione di Roma del 1988

    Repressione  dei  reati  diretti  contro   la   sicurezza   della

navigazione marittima, con protocollo per la  repressione  dei  reati

diretti  contro  la  sicurezza  delle   installazioni   fisse   sulla

piattaforma continentale", ratificata con legge 28 dicembre 1989,  n.

422

    Convenzione  internazionale  sull'inquinamento   da   idrocarburi

(OPCR) 1990

    La Convenzione e' stata  adottata  il  30  novembre  1990  ed  e'

entrata in vigore il 13 maggio 1994.

    Le parti della Convenzione OPRC sono tenute  a  stabilire  misure

per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello  nazionale  o

in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a avere un piano

di emergenza per l'inquinamento petrolifero a  bordo.  Le  navi  sono

tenute a  segnalare  gli  incidenti  alle  autorita'  costiere  e  la

convenzione descrive le azioni che  dovranno  essere  intraprese.  Le

parti della Convenzione sono tenute a fornire assistenza  agli  altri

in caso di emergenza e sono previste disposizioni per il rimborso  di

qualsiasi assistenza fornita.

    Convenzione  per  la  diversita'   biologica   e   obiettivi   di

biodiversita' "AICHI"

    La Convenzione  sulla  diversita'  biologica  (CBD,  dall'inglese

Convention on Biological Diversity)  e'  un  trattato  internazionale

adottato nel 1992 al fine di  tutelare  la  diversita'  biologica  (o

biodiversita'), l'utilizzazione  durevole  dei  suoi  elementi  e  la

ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo  sfruttamento  delle

risorse genetiche.

    In questo documento viene affrontata,  per  la  prima  volta,  la

tematica dell'approccio ecosistemico.

    Codice di condotta per la pesca responsabile (FAO, 1995)

    Redatto da 170 nazioni mediante una serie  di  colloqui  promossi

dalla FAO e adottato il  31  ottobre  1995,  il  Codice  contiene  un

insieme di principi politici, di direttive tecniche e  di  esempi  di

buone pratiche  per  una  pesca  ed  un'acquacoltura  responsabili  e

sostenibili.

    Il Codice  non  e'  vincolante,  ma  sottoscrivendolo  i  governi

s'impegnano ad agire secondo i suoi principi e le sue  normative.  Il

ruolo della FAO e' quello di promuovere e vigilare  sull'applicazione

del Codice fornendo ai paesi orientamento ed assistenza tecnica.

    Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del

pubblico ai  processi  decisionali  e  l'accesso  alla  giustizia  in

materia ambientale e' stata effettuata il 25 giugno 1998 a Aarhus, in

Danimarca.

    La Convenzione  di  Aarhus  sull'accesso  alle  informazioni,  la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla

giustizia in  materia  ambientale  e'  il  primo  e  unico  strumento

internazionale,  legalmente  vincolante,  che  recepisce  e  pone  in

pratica tale principio, dando concretezza ed efficacia al concetto di

democrazia ambientale.

    E' stata firmata nella citta' danese di Aarhus, il 25 giugno 1998

ed e' entrata in vigore il 30 ottobre 2001.

    Protocollo   di    preparazione,    risposta    e    cooperazione

all'inquinamento causati da sostanze pericolose  e  pericolose,  2000

(OPRC_HNS Protocol)

    Come la Convenzione OPRC, il protocollo OPRC-HNS mira a istituire

sistemi nazionali di preparazione e  risposta  e  fornire  un  quadro

globale per la cooperazione internazionale  nella  lotta  contro  gli

incidenti piu' importanti o le minacce  di  inquinamento  marino.  Le

parti del protocollo OPRC-HNS sono  tenute  a  stabilire  misure  per

affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello  nazionale  o  in

cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute  a  trasportare  un

piano di emergenza sull'inquinamento a bordo per affrontare  in  modo

specifico gli incidenti che comportano sostanze pericolose e nocive.

    Il protocollo OPRC-HNS segue i principi della Convenzione OPRC ed

e'  stato  formalmente  adottato  dagli  Stati   gia'   parte   della

convenzione OPRC in occasione di una conferenza diplomatica  tenutasi

alla Sede IMO di Londra nel marzo 2000.

    Convenzione   di   Palermo   contro   il   crimine    organizzato

transnazionale

    adottata  dall'Assemblea  Generale  delle   Nazioni   Unite   con

Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000  e  suoi  Protocolli,  oggetto

autorizzata alla ratifica, ordine  di  esecuzione  e  attuazione  con

legge 16 marzo 2006, n. 146

    Convenzione internazionale sul  controllo  dei  sistemi  antifumo

nocivi sulle navi, 2001

    UNESCO. Convenzione sulla  protezione  del  patrimonio  culturale

subacqueo (2001)

    fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla

ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157.

    UNESCO. Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio  culturale

Immateriale (2003)

    Approvata all'unanimita'  nella  32°  sessione  della  Conferenza

Generale a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia  il  27

settembre  2007.   Considera   fondamentale   l'interdipendenza   tra

patrimonio culturale immateriale  e  patrimonio  culturale  tangibile

definito nella Dichiarazione di Yamat . Per salvaguardia si intendono

le misure atte a favorire la trasmissione  del  patrimonio  culturale

immateriale fra le generazioni. La protezione  intende  preservare  i

luoghi, l'ambiente  naturale  ed  il  paesaggio,  cioe'  il  contesto

storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce - come vivente

- il patrimonio medesimo.

    Convenzione  internazionale  per  il  controllo  e  la   gestione

dell'acqua di zavorra e dei sedimenti della nave, 2004

    La  Convenzione  mira  a  prevenire  gli  effetti  potenzialmente

devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi trasportati

nelle acque di zavorra  delle  navi  da  una  regione  all'altra.  La

Convenzione richiede che tutte le navi attuino un piano  di  gestione

per le acque di zavorra e per i sedimenti.  Tutte  le  navi  dovranno

portare un Ballast Water Record Book  e  saranno  tenute  a  svolgere

procedure standard di gestione delle acque di zavorra.

    Convenzione ILO sul lavoro marittimo 2006

    E' la convenzione n. 186 dell'Organizzazione  Internazionale  del

Lavoro (OIL) chiusa a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ª

sessione della Conferenza generale  della  medesima.  Rappresenta  il

"quarto pilastro" del diritto internazionale marittimo  racchiude  le

norme   aggiornate   contenute   nelle    attuali    convenzioni    e

raccomandazioni  internazionali  del  lavoro  marittimo   nonche'   i

principi   fondamentali    riportati    nelle    altre    convenzioni

internazionali del lavoro".

    Convenzione internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro

delle navi, 2009

    La Convenzione intende prevenire,  ridurre,  minimizzare  e,  per

quanto possibile, eliminare gli incidenti, infortuni ed altri effetti

nocivi per  la  salute  dell'uomo  e  per  l'ambiente  provocati  dal

Riciclaggio delle navi ed  altresi'  rafforzare  la  sicurezza  delle

navi, la tutela della salute dell'uomo  e  dell'ambiente  durante  il

ciclo di vita di una nave.

    Accordo sulle  Misure  dello  Stato  di  Approdo  per  prevenire,

scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non

regolamentata (FAO, 2016) (PSMA l'acronimo inglese)

    la FAO nel 2009 ha promosso l'adozione da parte  dei  suoi  paesi

membri  dell'Accordo  sulle  misure  dello  Stato  di   approdo   per

prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata

e non regolamentata. L'accordo entrera' in  vigore  quando  25  paesi

avranno depositato il loro strumento  di  ratifica,  conosciuto  come

l'accettazione di  adesione.  Le  Misure  sullo  Stato  d'approdo  si

riferiscono in genere alle azioni intraprese per  rilevare  la  pesca

illegale quando le navi arrivano nei porti.

    L'accordo e' entrato in vigore il 5 giugno 2016.

Contesto Mediterraneo

Organizzazioni del Mediterraneo

    Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO

    La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo  (CGPM)  e'

un'organizzazione regionale per la gestione della  pesca  (RFMO).  E'

stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale  stipulato  in

base all'articolo XIV della Costituzione della FAO. La  sua  zona  di

competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il  mar  Nero  e  le  acque

adiacenti.

    La  Commissione  ha  l'autorita'  di   adottare   raccomandazioni

vincolanti per la conservazione delle risorse  marine  viventi  e  la

gestione della pesca e gioca un ruolo nella  governance  della  pesca

nella regione. Oltre a numerose  raccomandazioni  nel  settore  della

pesca e della gestione delle risorse marine viventi,  la  Commissione

GFCM ha adottato la risoluzione GFCM/36/2012/1 ,  linee  guida  sulle

Allocated  Zones  for  Aquaculture  (AZA),   zone   prioritarie   per

l'acquacoltura..

    GTMO 5 + 5 - Il gruppo dei trasporti del Mediterraneo occidentale

    Il GTMO e' un gruppo di cooperazione per i trasporti  al  livello

piu' alto fondato nel 1995 a Parigi, dove si e'  svolta  la  riunione

della costituzione del gruppo. Esso mira a promuovere la cooperazione

sui  trasporti  nel  Mediterraneo  occidentale  e  a  contribuire  al

partenariato euromediterraneo. I membri del GTMO  sono  ministri  dei

trasporti dei dieci paesi della regione  (Algeria,  Francia,  Italia,

Libia, Malta, Mauritania, Marocco,  Portogallo,  Spagna  e  Tunisia).

CETMO svolge la funzione di segretariato tecnico

    UNEP Mediterranean Action Program - Convenzione di Barcellona

    La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai  rischi

dell'inquinamento, o  Convenzione  di  Barcellona,  e'  lo  strumento

giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite  per  il

Mediterraneo (MAP), ratificata con legge n. 175 del 27  maggio  1999.

Sette Protocolli completano  il  quadro  giuridico  MAP,  affrontando

aspetti specifici della Convenzione:

    1. Dumping Protocol

    2. Prevention and Emergency Protocol

    3. Land-based Sources and Activities Protocol

    4. Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol

    5. Offshore Protocol

    6. Hazardous Wastes Protocol

    7. Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

    Accordo Pelagos

    L'Accordo  relativo  alla  creazione  nel  Mediterraneo   di   un

santuario per i mammiferi marini  "Accordo  Pelagos"  ratificato  con

legge n. 391 dell'11 ottobre 2001.

    CETMO Centro studi sui trasporti per il mediterraneo occidentale

    L'obiettivo principale della CETMO  e'  la  cooperazione  per  il

miglioramento delle condizioni di  trasporto  nei  paesi  dell'Europa

meridionale (Spagna, Francia,  Italia,  Malta  e  Portogallo)  e  del

Maghreb (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e  Tunisia),  attraverso

lo studio di infrastrutture, i flussi, le statistiche e il  trasporto

della legislazione nel Mediterraneo  occidentale  e  l'attuazione  di

iniziative per facilitare il trasporto.

    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27  ottobre

2011

    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27  ottobre

2011 che emana  il  Regolamento  recante  l'istituzione  di  Zone  di

protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar

Ligure e del Mar Tirreno.

Regolamentazione

    Protocollo sulle aree specialmente protette  e  sulla  diversita'

biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol)

    firmato il 10  giugno  1995,  ratificato  il  7  settembre  1999,

entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e  i  cui  allegati  II  e  III

relativi alle liste delle specie in pericolo  o  minacciate  e  delle

specie il cui sfruttamento e' regolamentato, sono entrati  in  vigore

il 16 aprile 2015;

    Programma  Strategico  d'Azione  per   la   Conservazione   della

Biodiversita' nella Regione Mediterranea (SAP BIO) della  Convenzione

di Barcellona

    adottato  nel  2003  costituisce  lo  strumento   operativo   per

l'implementazione del Protocollo ASPIM e  per  fronteggiare  sia  sul

piano generale che per particolari emergenze tematiche  la  complessa

sfida  di  tutelare  la   biodiversita'   marino   -   costiera   del

Mediterraneo. Il SAP BIO e' articolato in  otto  piani  d'azione  che

l'Italia deve  formalmente  adottare:  il  protocollo  SPA/BIO  della

Convenzione  Barcellona  e'  stato  ratificato   dall'EU   (decisione

93/626/CEE del Consiglio).

    Accordo  ACCOBAMS  per  la  conservazione  dei  cetacei  nel  Mar

Mediterraneo

    ratificato con legge n. 27 del 10 febbraio 2005.

    Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un  santuario

per i mammiferi marini, presentato a Roma il 25 novembre 1999

    Numerose raccomandazioni in  materia  di  regolamentazione  della

pesca o di gestione delle risorse marine viventi sono  state  emanate

dalla  Commissione  Generale   della   Pesca   nel   Mediterraneo   e

consultabili nel sito http://www.fao.org/gfcm/en/




           Strategie ed iniziative Macroregionali della UE




    Le  Strategie  Macroregionali  rappresentano  uno  strumento   di

attuazione della cooperazione territoriale,  che  e'  stato  proposto

dalla Commissione Europea, su richiesta  del  Consiglio  europeo.  La

premessa di tale cooperazione si fonda sul  convincimento  che  sfide

comuni a specifiche regioni sono  meglio  affrontate  attraverso  una

pianificazione comune e congiunta ed orientata  ad  un  impiego  piu'

efficiente delle risorse disponibili.

    Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica - EUSAIR

    La   strategia   riguarda    principalmente    le    opportunita'

dell'economia  marittima:  "crescita  blu",  trasporti  marittimi   e

connessioni intermodali con l'hinterland  ,  connettivita'  in  campo

energetico, protezione dell'ambiente marino  e  turismo  sostenibile.

Questi settori sono destinati a svolgere un  ruolo  cruciale  per  la

creazione di posti di lavoro e per il  rilancio  dell'economia  nella

regione.

    Gli  altri  temi  trasversali   sono   il   potenziamento   delle

competenze, la ricerca, l'innovazione e le piccole e  medie  imprese.

La mitigazione dei cambiamenti climatici  e  l'adattamento  ad  essi,

nonche'  la  gestione  del  rischio  di  catastrofi   sono   principi

orizzontali che riguardano tutti e quattro i pilastri.

    BLUEMED e PRIMA

    BLUEMED  e'  l'iniziativa   a   guida   italiana   congiuntamente

sviluppata e concordata con Cipro, Croazia, Francia, Grecia,  Italia,

Malta,  Portogallo,  Slovenia  e  Spagna  e  con  il  sostegno  della

Commissione europea, che mira a promuovere un strategia condivisa per

sostenere la crescita sostenibile dei settori marino e marittimo  nei

Paesi europei del Mediterraneo. L'iniziativa BLUEMED ha  definito  la

propria "visione" e la  sua  "agenda  strategica  per  la  ricerca  e

l'innovazione".

    In tale ambito al fine di aumentare  l'attrattivita'  dell'intero

Paese sui mercati internazionali, l'Italia e' anche  alla  guida  del

programma  PRIMA  (Partnership  for  Research  and  Innovationin  the

Mediterranean Area) Per entrambi i programmi il Piano Nazionale della

Ricerca 2015 - 2020 prevede un investimento di 80,4 milioni di €.

    WestMed

    Il 19 aprile 2017 la Commissione europea ha  lanciato  una  nuova

iniziativa  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell'economia  blu  nella

regione del Mediterraneo occidentale, che  andra'  a  coinvolgere  in

maniera prioritaria cinque Stati  membri  dell'UE  (Francia,  Italia,

Portogallo, Spagna  e  Malta)  e  cinque  paesi  partner  meridionali

(Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).

    L'iniziativa e' frutto di anni  di  dialogo  tra  i  Paesi  della

regione  del  Mediterraneo  occidentale  che  sono   ora   pronti   a

collaborare  su  interessi  condivisi  per  rafforzare  la   crescita

economica, sostenere  la  creazione  di  posti  di  lavoro,  tutelare

l'ambiente e contribuire, non da ultimo, anche  alla  stabilizzazione

della regione.

    Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever

    La dichiarazione MedFish4Ever e' di grande rilevanza,  in  quanto

imposta  i  lavori  in  quest'area  per  i  prossimi  10  anni  sulla

sostenibilita' ambientale,  la  coesione  sociale  e  le  prospettive

economiche sostenibili.

    In base a  una  nuova  governance  globale  del  Mediterraneo  il

progetto  di  dichiarazione  prevede  impegni   di   attuazione   dei

provvedimenti seguenti:

    a) rafforzare la raccolta di dati e la valutazione scientifica;

    b) istituire un quadro  di  gestione  della  pesca  basata  sugli

ecosistemi;

    c) sviluppare una cultura del rispetto delle norme  ed  eliminare

la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

    d)  appoggiare  la  pesca  su  piccola  scala  e   l'acquacoltura

sostenibili, e

    e)  accrescere   la   solidarieta'   e   il   coordinamento   nel

Mediterraneo.




          I settori individuati da fonti europee rilevanti

            per la Pianificazione dello spazio marittimo




Energie rinnovabili

    L'Europa si trova ad affrontare una domanda energetica crescente,

prezzi volatili e problemi  di  approvvigionamento.  Per  contrastare

questi problemi e' stata  varata  la  strategia  energetica  dell'UE.

Occorre inoltre ridurre l'impatto ambientale del settore energetico.

    La politica energetica dell'UE persegue tre obiettivi principali:

la sicurezza dell'approvvigionamento; la  competitivita'  (attraverso

la ricerca in campo energetico); la sostenibilita'.

    La Commissione ha varato  dei  piani  per  la  strategia  (Unione

dell'energia) per garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese  dell'UE

energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.

    Lo stato  dell'Unione  dell'energia  ha  presentato  i  progressi

compiuti da quando la strategia quadro per un'Unione dell'energia  e'

stata adottata (novembre 2015) al fine di realizzare  la  transizione

verso  un'economia  a  basse  emissioni   di   carbonio,   sicura   e

competitiva.

    Il ricorso  alle  energie  rinnovabili  e'  fondamentale  per  la

politica europea in materia di cambiamento climatico come  per  altri

obiettivi  dell'Unione.  La  direttiva   del   2009   sulle   energie

rinnovabili  (Direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5 giugno 2009), fissa

un obiettivo di quota pari al 20% per tali fonti energetiche entro il

2020. Le  fonti  di  energia  rinnovabile  offshore,  in  particolare

l'eolico offshore, vi contribuiranno  in  modo  importante.  In  tale

quadro  e'  necessario  procedere  ad  una  razionale  pianificazione

localizzativa degli impianti eolici  off-shore,  preventiva  rispetto

alla assegnazione in concessione degli  specchi  acquei  dedicati  ed

attenta ai valori paesagistici costieri. I parchi eolici  offshore  e

le altre fonti di energia rinnovabile  devono  essere  connessi  alla

rete onshore. Il pacchetto per le  infrastrutture  energetiche  della

Commissione, di prossima adozione, conterra' le prescrizioni relative

alla  nuova  infrastruttura  di  rete.  Tali  impianti  richiederanno

notevoli  risorse  in   termini   di   spazio,   anche   nelle   zone

transfrontaliere.  Da  un  approccio  comune  con  un   coordinamento

transfrontaliero  rafforzato  nell'ambito  della   PSM   si   possono

attendere  notevoli   effetti   benefici.   La   ricerca   finanziata

nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca  (7°  PQ)  e'

mirata a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore  e

a ottimizzare la PSM.

Esplorazione ed estrazioni minerarie e di idrocarburi

    Alcune  aree  delle  acque  costiere   europee   sono   sfruttate

intensivamente per la  produzione  di  greggio  e  gas.  L'UE  ha  un

interesse vitale nel garantire la sicurezza delle attivita'  offshore

nel settore degli idrocarburi. L'incidente avvenuto sulla piattaforma

Deepwater  Horizon  ha  spinto   la   Commissione   a   prendere   in

considerazione  una  legislazione  di  ampia  portata  relativa  alle

piattaforme petrolifere per garantire i massimi livelli di sicurezza.

La comunicazione del 2010 sulla sicurezza  delle  attivita'  offshore

nel  settore  degli  idrocarburi  (Comunicazione  della   Commissione

"Affrontare la sfida della sicurezza  delle  attivita'  offshore  nel

settore degli idrocarburi", COM(2010) 560 definitivo del  12  ottobre

2010).  Sottolinea  che  le  autorita'  pubbliche  sono  responsabili

dell'adozione di un quadro normativo adeguato in materia di attivita'

offshore, che inglobi i principi della PSM.

    La Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in  mare

nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva  2004/35/CE

e' stata attuata in Italia con l'adozione del decreto legislativo  18

agosto 2015, n. 145 che si inserisce  in  un  quadro  normativo  gia'

esistente  in  materia  di  sicurezza  e  di  protezione   del   mare

dall'inquinamento.

    In tale contesto e' stato istituito il Comitato per la  sicurezza

delle operazioni a mare a cui e' affidato principalmente  il  compito

di definire ed  attuare  processi  e  procedure  per  la  valutazione

approfondita  delle  relazioni  sui  grandi  rischi  e  di  tutta  la

specifica documentazione richiesta agli  operatori  del  settore.  Il

Comitato ha inoltre compiti di vigilanza  e  controllo  al  fine  del

rispetto delle norme introdotte dal decreto legislativo  n.  145/2015

che svolge mediante ispezioni, indagini e misure di  esecuzione.  Per

quanto riguarda la relazione con le attivita'  di  pianificazione  il

Comitato elabora annualmente un piano di azione.

Le Reti di trasporto trans-europee (Reti TEN-T),  le  Autostrade  del

  Mare e sistemi portuali

    La  nuova  politica  dei   trasporti   ha   come   priorita'   la

realizzazione, nei 28 Stati Membri, di una Rete europea dei trasporti

robusta e capace di promuovere, dall'Est all'Ovest e dal Nord al Sud,

la crescita, l'innovazione e la competitivita'.

    Dei nove corridoi multimodali che costituiscono  l'asse  portante

della Rete TEN-T, definita dal Regolamento europeo 1315/2013, quattro

interessano l'Italia, attraversandola da nord a sud  e  da  ovest  ad

est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il  Reno-Alpi,

il Mediterraneo.

    Oltre i 9 Corridoi multimodali sono individuate quattro priorita'

c.d.  orizzontali,  che  riguardano  il  programma  Cielo  Unico,  le

applicazioni telematiche, le Autostrade del  Mare  e  i  progetti  di

innovazione tecnologica.

    In particolare le Autostrade del Mare hanno assunto nel tempo  un

ruolo significativo nella politica europea  dei  trasporti;  la  loro

rilevanza strategica e' ribadita anche dalla  revisione  delle  linee

guida  TEN-T  (Reg.  UE  1315/2013),  all'interno  delle  quali  sono

indicate come la "dimensione marittima della Rete  Trans-Europea  dei

Trasporti".

    Le Autostrade del Mare  sono  un  programma  introdotto  in  sede

europea teso a realizzare un sistema di trasporto integrato,  pulito,

sicuro  ed  efficiente,  introducendo  innovative  catene  logistiche

intermodali basate sulla modalita' marittima,  caratterizzate  da  un

limitato impatto ambientale  ed  in  grado  di  minimizzare  i  costi

esterni negativi rispetto alla modalita' tutto-strada.

    Le Autostrade del  Mare  possono  considerarsi  rotte  e  servizi

marittimi di Short Sea Shipping, che presentano le caratteristiche di

essere rotte  schedulate,  affidabili,  ad  alta  qualita',  ad  alta

frequenza ed integrate nella catena  logistica  door-to-door,  ovvero

per le quali e' stata studiata l'integrazione intermodale.

    Lo scopo del programma Autostrade del Mare non riguarda  soltanto

la volonta' di fornire un'alternativa rispetto alla  strada:  non  si

tratta  infatti  di  un   progetto   sostitutivo   quanto   piuttosto

innovativo, volto ad ottimizzare le catene logistiche e di trasporto,

migliorandone   l'efficienza   economica,   ambientale,   sociale   e

promuovendo soluzioni integrate "door-to-door".

    Per  quanto  riguarda   il   panorama   italiano,   e'   evidente

l'importanza e la centralita' delle Autostrade del Mare nel  contesto

del Sistema Mare del Paese, dovuto ad  un  posizionamento  geografico

privilegiato al centro del Mediterraneo,  alla  struttura  produttiva

del tessuto economico italiano  ed  alle  eccellenze  imprenditoriali

nazionali nel settore.

Sistemi portuali

    I porti e le attivita' collegate rivestono elevata importanza per

la  politica  marittima   integrata   costituendo   un   collegamento

essenziale  nell'ambito  della  catena  logistica  da   cui   dipende

l'economia europea. Essi possono essere  considerati  veri  e  propri

centri  di  attivita'  economica,   svolgendo   altresi'   un   ruolo

determinante  per  la  qualita'  dell'ambiente  urbano   e   naturale

circostante.

    Con la comunicazione COM(2007)575 e' stata presentata la politica

marittima integrata per l'Unione europea. Il Piano d'azione  ad  essa

allegato  era  volto  a  sfruttare  pienamente  il  potenziale  delle

attivita' economiche basate sul mare  secondo  modalita'  sostenibili

per l'ambiente.

    Sempre nel 2007, la Comunicazione COM(2007)616 della  Commissione

su "Una politica europea dei porti" ha evidenziato  l'importanza  del

settore portuale che rappresenta uno  dei  fattori  essenziali  della

coesione e costituisce un nodo fondamentale del trasporto modale.  La

suddetta comunicazione mette in luce che  i  porti  europei  sono  di

interesse vitale per il 90% del commercio internazionale  dell'Europa

e garantiscono inoltre il 40% del commercio intracomunitario.

    Nella Comunicazione COM(2009)8 della Commissione vengono  inoltre

presentati gli obiettivi  strategici  e  le  raccomandazioni  per  la

politica UE dei trasporti  marittimi  fino  al  2018.  Nel  documento

vengono indicate le  sfide  che  il  sistema  portuale  europeo  deve

affrontare.

    La Commissione europea il 28 marzo 2011 ha adottato una strategia

di ampio respiro per aumentare la competitivita' e la  sostenibilita'

dei  trasporti.  All'interno  del  Il  Libro  Bianco  sui  Trasporti,

infatti, viene descritta una "tabella  di  marcia  verso  uno  spazio

unico  europeo  dei  trasporti  -  Per  una  politica  dei  trasporti

competitiva e sostenibile".  Il  Libro  Bianco  costituisce  uno  dei

documenti strategici cardine su cui gli Stati Membri devono basare le

proprie scelte nel promuovere sistemi di trasporto sostenibili.  Tale

Documento riconosce, infatti,  il  ruolo  del  sistema  portuale  nel

perseguimento della generale  finalita'  di  ottimizzare  l'efficacia

delle catene logistiche multimodali e di incrementare l'uso  di  modi

di trasporto piu' efficienti sotto il profilo energetico.

    Nella  piu'   recente   Comunicazione   COM/2013/0295   i   porti

dell'Unione, e soprattutto i porti della rete  transeuropea,  servono

un entroterra e un bacino idrografico  che  vanno  oltre  le  proprie

frontiere locali e nazionali. I porti avranno un  ruolo  fondamentale

nello sviluppo di una rete transeuropea dei  trasporti  efficiente  e

sostenibile, diversificando le  scelte  in  materia  di  trasporti  e

contribuendo al trasporto multimodale.

Le infrastrutture energetiche transeuropee - la rete TEN-E

    Il  regolamento   UE   347/2013   sugli   orientamenti   per   le

infrastrutture energetiche trans-europee e' entrato in vigore  il  15

maggio 2013. Esso stabilisce criteri e procedure per la selezione dei

nuovi progetti di interesse comune (PCI) ed i benefici  che  sono  ad

essi accordati.

    Il  regolamento  stabilisce  gli  orientamenti  per  lo  sviluppo

tempestivo e l'interoperabilita' delle aree e dei corridoi prioritari

dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I

(«corridoi e aree  prioritari  dell'infrastruttura  energetica»),  in

particolare:

    a) riguarda l'individuazione  di  progetti  di  interesse  comune

necessari  per  la  realizzazione  di  corridoi  e  aree  prioritari,

rientranti  nelle  categorie  delle  infrastrutture  energetiche  nei

settori dell'elettricita', del  gas,  del  petrolio  e  dell'anidride

carbonica definiti nell'allegato  II  («categorie  di  infrastrutture

energeti-che»);

    b) facilita l'attuazione  tempestiva  di  progetti  di  interesse

comune ottimizzando, coordinando  piu'  da  vicino  e  accelerando  i

procedimenti  di  rilascio  delle  autorizzazioni  e  migliorando  la

partecipazione del pubblico;

    c) fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi  a

livello  transfrontaliero  e  incentivi  correlati  al  rischio   per

progetti di interesse comune;

    d) determina le condizioni per l'ammissibilita'  di  progetti  di

interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.

    Per essere incluso nell'elenco, un progetto  deve  dimostrare  di

offrire  vantaggi  significativi  ad   almeno   due   Stati   membri,

contribuire  all'integrazione  del   mercato   e   a   una   maggiore

concorrenza,  migliorare  la  sicurezza   dell'approvvigionamento   e

ridurre le emissioni di CO2 . La Commissione  europea  ha  aggiornato

nel 2015 la lista dei PCI con  l'obiettivo  di  integrare  i  mercati

europei dell'energia e diversificare le fonti. I  progetti  sono  195

rispetto ai 250  indicati  nel  2013.  I  progetti  beneficeranno  di

procedure  di  autorizzazione  accelerate   e   migliori   condizioni

normative,  e  potranno  essere  ammessi  a  fruire  di  un  sostegno

finanziario.

    Per essere incluso nell'elenco, un progetto  deve  dimostrare  di

offrire  vantaggi  significativi  ad   almeno   due   Stati   membri,

contribuire  all'integrazione  del   mercato   e   a   una   maggiore

concorrenza,  migliorare  la  sicurezza   dell'approvvigionamento   e

ridurre le emissioni di CO2 . Dal 2013, anno di  adozione  del  primo

elenco di PCI, 13 progetti sono stati completati o messi in  servizio

entro la fine del 2015; altri 62 dovrebbero essere  completati  entro

la fine del 2017. L'elenco dei PCI e' aggiornato ogni due  anni.  Per

maggiori                                                informazioni:

http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/infrastrutture-e-reti/ret

i-transeuropee.

Turismo costiero e marittimo

    Per quanto riguarda il turismo costiero, vanno promosse forme  di

fruizione  turistica  sostenibile,  non  distruttive  dei   caratteri

naturali  e  paesaggistici  delle   fasce   costiere,   evitando   in

particolare  che  esso  ingeneri  o  incentivi  i  noti  fenomeni  di

urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa. L'offerta

turistica  delle  fasce  costiere  andra'   considerata   e   gestita

organicamente, tenendo conto non solo delle attivita'  connesse  alla

balneazione, ma delle potenzialita'  insite  nelle  attivita'  legate

alla pesca e  alle  tradizioni  marinare,  alle  produzioni  agricole

tipiche, alla fruizione del patrimonio archeologico  anche  sommerso,

storico-architettonico e paesaggistico.

    Per quanto concerne il turismo marittimo, i porti  prossimi  alle

grandi citta' d'arte e comunque a luoghi di  attrazione  turistica  e

culturale possono costituire nodi di interscambio per collegamenti di

varia tipologia trasportistica  per  il  raggiungimento  di  siti  di

interesse turistico collocati in un ambito  territoriale  circostante

anche piuttosto esteso, e dunque porsi come importante strumento  per

la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, anche delle  aree

interne.

    Al riguardo andranno  adeguatamente  considerati  i  principi  di

sostenibilita' e le  finalita'  espresse  dal  Piano  Strategico  del

turismo redatto dal MIBACT operando in modo da assicurare la coerenza

con esso delle azioni messe in campo.

    Inoltre,  dovra'  essere  considerata  l'interazione  città-porto

cosi' come declinata all'interno delle linee guida adottate  dal  MIT

su "La redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale",  dove  un

ruolo di rilievo va riservato anche agli innesti  urbani,  direttrici

di percorso che garantiscono il legame fisico e sociale fra la citta'

e le aree portuali piu' permeabili e piu' compatibili con i flussi  e

le attivita' della citta'.

Pesca e acquacultura

    La  Politica  Comune  della  Pesca  (PCP,  Regolamento  (UE)   n.

1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della

pesca) consiste in una serie di norme per la  gestione  delle  flotte

pescherecce europee e la gestione sostenibile degli stock ittici.

    La PCP mira a garantire  che  la  pesca  e  l'acquacoltura  siano

sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale  e  che

rappresentino una fonte di alimenti sani  per  i  cittadini  dell'UE.

L'obiettivo e' promuovere un'industria ittica  dinamica  e  garantire

alle comunita' di pescatori un tenore di vita adeguato

    Il suo obiettivo, inoltre, e' gestire una risorsa comune, dando a

tutte le flotte europee un accesso paritario  alle  acque  dell'UE  e

permettendo ai pescatori di competere in modo equo.

    Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma  sono  limitati  e  in

alcuni casi sono oggetto di sovra  sfruttamento.  Di  conseguenza,  i

Paesi  dell'Unione  europea  hanno  predisposto  idonee  misure   per

garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile  e  non

minacci nel lungo termine le  dimensioni  e  la  produttivita'  della

popolazione ittica.

    L'attuale politica impone di fissare per il periodo 2015-2020 dei

limiti di cattura sostenibili che assicurino  nel  lungo  termine  la

conservazione degli stock  ittici.  Le  flotte  pescherecce  dovranno

quindi  applicare  sistemi  di  cattura  piu'  selettivi  e   abolire

progressivamente  la  pratica  del  rigetto  in  mare  delle  catture

indesiderate.

    La Politica Comune della Pesca viene attuata attraverso  i  piani

pluriennali. Essi contengono gli obiettivi e  gli  strumenti  per  la

gestione  degli  stock  ittici  e  la  tabella  di  marcia   per   il

conseguimento degli obiettivi in modo sostenibile e inclusivo.

    Uno dei principi portanti della Politica Comune della Pesca e' la

regionalizzazione. Le risorse naturali e  il  tessuto  socioeconomico

variano notevolmente da un luogo a  un  altro.  L'applicazione  delle

normative dell'UE nelle rispettive zone  puo'  essere  realizzata  al

meglio da una rappresentanza equilibrata dei soggetti  interessati  a

livello locale.

    Il settore della pesca deve  far  fronte  anche  a  una  maggiore

concorrenza  per  lo  spazio.  L'acquacoltura  richiede   che   siano

riservate aree specifiche all'attivita'.  Il  settore  delle  catture

necessita di un accesso flessibile al mare. Un  accesso  allo  spazio

marittimo chiaramente definito a  lungo  termine  e'  importante  per

entrambi in settori ed e' essenziale un quadro di riferimento PSM che

impegni   le   parti   interessate   e   preveda   una   cooperazione

transfrontaliera. La conoscenza dei pescatori riguardo al  mare  puo'

inoltre rivelarsi preziosa per ottimizzare, ad esempio,  l'ubicazione

delle zone marine protette  e  dei  parchi  eolici,  contenendo  allo

stesso tempo i costi. La necessita'  di  garantire  la  coerenza  dei

piani  spaziali  relativi  alle  diverse  zone   marine   e'   palese

nell'ambito della gestione alieutica, sia  a  causa  della  mobilita'

delle risorse, sia perche'  le  decisioni  afferenti  alla  PCP  sono

adottate a livello unionale.  Un'analoga  necessita'  di  coerenza  e

flessibilita' spaziali risulta  evidente  in  relazione  alla  tutela

dell'ambiente marino, ossia nella definizione e  nella  delimitazione

delle zone marine protette.

    Il FEAMP e' il Fondo per la  politica  marittima  e  della  pesca

dell'Unione europea per  il  periodo  2014-2020  (Regolamento  UE  n.

308/2014 del 15 maggio 2014.

    E' uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che

si integrano a vicenda e mirano ad una ripresa basata sulla  crescita

e l'occupazione in Europa.

    Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso  una  pesca

sostenibile, aiuta le comunita'  costiere  a  diversificare  le  loro

economie, finanzia i progetti che creano  nuovi  posti  di  lavoro  e

migliorano la qualita' della vita  nelle  regioni  costiere  europee,

agevola l'accesso ai finanziamenti. Il regolamento (CE) n.  1005/2008

del Consiglio del 29 settembre 2008 istituisce un regime  comunitario

per prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca  illegale,  non

dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti

    Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009  istituisce

un regime di controllo comunitario per garantire  il  rispetto  delle

norme della politica comune della pesca.

    Nel quadro del suddetto Regolamento, gli Stati membri controllano

le attivita' esercitate nel quadro della politica comune della  pesca

da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle  acque

sotto la loro sovranita' o giurisdizione, in particolare le attivita'

di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce  nelle  gabbie  o  in

impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco,

l'importazione,    il    trasporto,     la     trasformazione,     la

commercializzazione e il magazzinaggio  di  prodotti  della  pesca  e

dell'acquacoltura. Gli Stati  membri  controllano  inoltre  l'accesso

alle acque e alle risorse e le attivita' esercitate al di fuori delle

acque comunitarie  da  pescherecci  comunitari  battenti  la  propria

bandiera e, fatta salva la responsabilita' primaria  dello  Stato  di

bandiera,  dai  propri  cittadini.  Essi  adottano  misure  adeguate,

mettono a disposizione le risorse finanziarie,  umane  e  tecniche  e

creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per  assicurare

il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle  attivita'  esercitate

nell'ambito della politica comune della pesca.

Il Regolamento (CE) n. 1967/2006

    relativo a misure di gestione per lo sfruttamento  delle  risorse

della pesca nel Mar Mediterraneo.

Il Regolamento (UE) 2015/2102 del 28 ottobre 2015,

    relativo a  talune  disposizioni  per  la  pesca  nella  zona  di

applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel

Mediterraneo) traspone le raccomandazioni CGPM nel diritto Europeo  e

riguarda  in  particolare  la   conservazione   e   lo   sfruttamento

sostenibile  del  corallo  rosso  nel  Mediterraneo,   la   riduzione

dell'impatto dell'attivita' di pesca  su  determinate  specie  marine

(uccelli marini, tartarughe, cetacei, foca monaca, squali  e  razze),

alcune misure riguardanti la  pesca  dei  piccoli  pelagici  nel  Mar

Adriatico.

Protezione ambientale

    La politica dell'Unione in  materia  di  ambiente  si  fonda  sui

principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione

alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonche' sul principio

«chi inquina paga»  attuato  dalla  direttiva  sulla  responsabilita'

ambientale (ELD).

    Il quadro di riferimento per la politica  ambientale  comunitaria

e' definito nell'ambito delle seguenti categorie di strumenti, azioni

e strategie:

    Programmi  di  azione  per  l'ambiente  (PAA)   pluriennali.   Il

Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 7°  PAA  per  il  periodo

fino al 2020, dal titolo «Vivere  bene  entro  i  limiti  del  nostro

pianeta» fissando nove obiettivi prioritari, tra cui:  la  protezione

della  natura;  una  maggiore  resilienza  ecologica;  una   crescita

sostenibile, efficiente sotto il profilo  delle  risorse  e  a  basse

emissioni di carbonio; nonche' la lotta contro le minacce alla salute

legate all'ambiente.

    Strategie orizzontali, con particolare riferimento alla strategia

per lo sviluppo sostenibile (SSS),  tesa  al  costante  miglioramento

della qualita' della vita tramite la promozione della prosperita', la

tutela dell'ambiente e la  coesione  sociale.  In  linea  con  questi

obiettivi, la strategia Europa 2020 per una  «crescita  intelligente,

sostenibile e inclusiva", Inoltre, l'UE si e' impegnata ad  arrestare

la perdita di biodiversita' e il  degrado  dei  servizi  ecosistemici

entro il 2020 (strategia UE per la biodiversita').

    Valutazione dell'impatto ambientale e partecipazione del pubblico

alla valutazione di piani e programmi che hanno effetti significativi

sull'ambiente.  In  questo  contesto,  le  considerazioni  di  natura

ambientale sono  gia'  integrate  in  fase  di  pianificazione  e  le

possibili conseguenze sono prese in considerazione prima che un piano

o programma sia approvato o autorizzato,  in  modo  da  garantire  un

elevato livello di protezione ambientale.  In  entrambi  i  casi,  la

consultazione garantisce la partecipazione del pubblico  ai  processi

decisionali  in  materia  ambientale,  l'accesso  alle   informazioni

ambientali  detenute  dalle  autorita'   pubbliche   e   il   diritto

all'accesso alla giustizia.

    Cooperazione  internazionale  in  materia  ambientale  a  livello

internazionale, regionale o subregionale  in  relazione  ad  un'ampia

gamma di questioni di interesse ambientale, quali la protezione della

natura e la biodiversita', i cambiamenti climatici  e  l'inquinamento

transfrontaliero dell'aria, dell'acqua.

    Attuazione,  applicazione  e  monitoraggio  dell'efficacia  della

politica  ambientale  dell'Unione  europea  in  relazione  alla   sua

attuazione a livello nazionale e regionale, e in relazione allo stato

dell'ambiente.

    Il contesto normativo e gli obiettivi contenuti  nelle  direttive

comunitarie  di  interesse  per  la   pianificazione   dello   spazio

marittimo, fanno riferimento alle seguenti tematiche:

    sviluppo sostenibile;

    benessere economico e sociale;

    salvaguardia dell'ecosistema marino;

    benessere  e  qualita'  della  vita  e  servizi  nelle  comunita'

costiere;

    cambiamenti climatici;

    aree protette e riserve marine;

    protezione delle specie;

    biodiversita';

    paesaggio costiero e marino;

    protezione  dall'erosione  costiera   da   fenomeni   estremi   e

mareggiate;

    salvaguardia dei beni storici e archeologici;

    inquinamento acustico;

    inquinamento da reflui e rifiuti;

    mitigazione della proliferazione di specie esogene e infestanti.

    Si riportano, in merito, le direttive di livello comunitario  che

costituiscono il  principale  riferimento  per  la  protezione  e  la

gestione sostenibile dell'ambiente marino:

Direttiva sulla strategia marina, direttiva 2008/56/CE. (MSFD):

    L'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente

marino e' ripristinare la salute ecologica degli oceani  e  dei  mari

europei raggiungendo o mantenendo il "buono  stato  ecologico"  delle

loro acque entro il 2020,  gestire  le  attivita'  umane  nelle  zone

marittime conformemente all'approccio ecosistemico  e  a  contribuire

all'integrazione  delle  problematiche   ambientali   nelle   diverse

politiche. La direttiva precisa che il programma di  misure  che  gli

Stati membri devono istituire  entro  il  2015  per  conseguire  tale

obiettivo  puo'  avvalersi  di  misure  di  protezione  spaziale,  di

controlli della distribuzione territoriale e temporale e di misure di

coordinamento della gestione. La direttiva sulla pianificazione dello

spazio  marittimo  (PSM)  puo'  quindi  rappresentare  uno  strumento

importante per consentire  agli  Stati  membri  di  sostenere  taluni

aspetti dell'attuazione della direttiva sulla strategia marina, anche

nel contesto del coordinamento transfrontaliero delle  strategie  per

l'ambiente marino. Sia la PSM, sia la MSFD dipendono dalla robustezza

dei dati e delle conoscenze. Esiste inoltre un legame fra  le  misure

spaziali della MSFD e l'attuazione delle direttive Uccelli e  Habitat

nelle zone costiere e marine. Tenuto  conto  della  diversita'  delle

situazioni e dei problemi dell'ambiente marino nell'UE, la  direttiva

istituisce regioni marine europee sulla base di criteri geografici  e

ambientali. La direttiva richiede la definizione degli  indicatori  e

la realizzazione di un data base sullo  stato  della  qualita'  delle

acque  che  potranno  essere  una  utile  base  di  riferimento   per

l'attuazione  della  direttiva  sulla  pianificazione  dello   spazio

marittimo.

La strategia per la biodiversita' e le direttive  uccelli  (direttiva

79/409/CEE) e habitat (direttiva 92/43/CEE):

    Questa strategia, parte integrante della strategia  Europa  2020,

in particolare dell'iniziativa faro "Un'Europa  efficiente  sotto  il

profilo delle risorse",  si  prefigge  di  invertire  la  perdita  di

biodiversita' e accelerare la transizione dell'UE  verso  un'economia

verde ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

    Vengono proposte una visione per  il  2050:  "Entro  il  2050  la

biodiversita' dell'Unione europea e i servizi  ecosistemici  da  essa

offerti - il capitale naturale dell'UE - saranno protetti, valutati e

debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il  loro

fondamentale  contributo  al  benessere  umano  e  alla   prosperita'

economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di

biodiversita'." e un obiettivo chiave per il 2020: "Porre  fine  alla

perdita di  biodiversita'  e  al  degrado  dei  servizi  ecosistemici

nell'UE entro il 2020  e  ripristinarli  nei  limiti  del  possibile,

intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per  scongiurare

la perdita di biodiversita' a livello mondiale."

    Le due direttive richiedono diverse misure, quali la designazione

delle Zone di protezione speciale (ZPS), la designazione dei Siti  di

importanza comunitaria (SIC) che porteranno  alle  Zone  speciali  di

conservazione (ZSC). Il tutto contribuisce a formare la  Rete  Natura

2000.  Viene  prevista  la  valutazione  di   incidenza   ambientale,

richiesta per tutti  i  piani/programmi/progetti  che  hanno  impatto

diretto o indiretto sulle aree protette, e che sara' richiesta  anche

per i Piani di gestione dello spazio marittimo.

    Ultimo elemento che dovra' essere considerato nella redazione dei

Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo,  saranno  i   corridoi

migratori  in  grado  di  garantire  gli  obiettivi  proposti   dalla

strategia sulla biodiversita' e relativi atti normativi.

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA):

    Tale direttiva istituisce un quadro per l'azione  comunitaria  in

materia  di  acque  ed  introduce  un  approccio   innovativo   nella

legislazione europea in materia di acque, tanto dal  punto  di  vista

ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La  direttiva  persegue

obiettivi  ambiziosi:  prevenire  il  deterioramento  qualitativo   e

quantitativo,  migliorare  lo  stato  delle  acque  e  assicurare  un

utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo  termine  delle

risorse idriche disponibili.

    La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino  la

tutela delle acque a  livello  di  "bacino  idrografico"  e  l'unita'

territoriale di riferimento per la gestione del bacino e' individuata

nel "distretto idrografico"  (in  Italia  sono  stati  individuati  8

bacini idrografici), area di terra e di mare,  costituita  da  uno  o

piu'  bacini  idrografici  limitrofi   e   dalle   rispettive   acque

sotterranee e costiere. In ciascun distretto  idrografico  gli  Stati

membri devono adoperarsi  affinche'  vengano  effettuati:  un'analisi

delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto  provocato

dalle  attivita'  umane  sullo  stato  delle  acque  superficiali   e

sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

    Si elencano, inoltre, le direttive di maggiore interesse  per  la

definizione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale da  assumere

all'interno della pianificazione dello spazio marittimo:

    Convenzione  di  Ramsar  per  le   zone   umide   di   importanza

internazionale,  ratificata  e  resa  esecutiva   col   decreto   del

Presidente della Repubblica n.  448  del  13  marzo  1976  e  con  il

successivo decreto del Presidente della  Repubblica  n.  184  dell'11

febbraio 1987;

    Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la  legge  n.  30

del 25 gennaio 1979;

    UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),  che  definisce  il

contesto regolativo per l'utilizzo del mare e degli oceani  nelle  12

miglia nautiche.

    Convenzioni dell'International Maritime Organization  (IMO),  che

definiscono le regole per la navigazione in  acque  internazionali  e

per il traffico marittimo.

    Convenzione per la conservazione della Biodiversita'  di  Rio  de

Janeiro e successive decisioni delle Conferenze  delle  Parti  (COP),

ratificata con legge n. 124/1994;

    Regolamento  (CE)  n.  338/1996,  del  9  dicembre  1996  per  la

protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il

controllo del loro  commercio  e  il  reg.  (CE)  2724/2000,  del  30

novembre 2000, che modifica il citato reg. (CE) n. 338/96.

    Convenzione di  Århus  del  25  giugno  1998,  sull'accesso  alle

informazioni,  la  partecipazione  dei  cittadini  e  l'accesso  alla

giustizia in materia ambientale. La  convenzione  stabilisce  inoltre

speciali zone economiche tra le 12  e  le  100  miglia  dalla  costa.

Stabilisce inoltre regole per il passaggio delle navi, lo sviluppo  e

la conservazione delle risorse in alto mare.

    Direttiva sui Nitrati 91/676/EEC recepita con decreto legislativo

n. 152/99;

    Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), promuove un approccio

specifico per  la  gestione  dei  rischi  di  alluvioni  e  un'azione

concreta e coordinata a livello comunitario. La  direttiva  e'  stata

recepita con il con il decreto legislativo n. 49/2010.

    Urban   Waste   Water   Directive   (91/271/EEC)   (2014/413/EU),

concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

    Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali  di  emissione

di  alcuni  inquinanti  atmosferici),   recepita   con   il   decreto

legislativo n. 171/2004.

    European Directive on Environmental Noise (2002/49/EC),  relativa

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

    Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che

stabilisce  misure  relative  alla  cattura  accidentale  di  cetacei

nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.

    REACH UE Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i  sistemi

di trattamento delle acque  reflue  e  la  di-luizione  nel  comparto

ambientale ricevente.

    Bathing Water Directive (2006/7/EC), basata sulle linee guida del

2003 dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' per  la  salvaguardia

della salute e delle attivita' di balneazione.

    Direttiva 2005/35/CE relativa  all'inquinamento  provocato  dalle

navi e  conseguenti  sanzioni,  attuata  con  decreto  legislativo  6

novembre 2007, n. 202.

    An Integrated Maritime Policy for the European  Union  (COM(2007)

574)   per   l'inquadramento   amministrativo   e    gli    strumenti

intersettoriali necessari ai fini di una politica marittima integrata

dell'UE.

    COM (2009) 40 del 5 febbraio 2009, relativa a un  piano  d'azione

comunitario per la conservazione e la gestione degli squali.

    The Ecosystem Approach to Marine Management, sull'applicazione di

appropriate  metodologie  scientifiche  focalizzate  sui  livelli  di

organizzazione biologica che comprendono le strutture  essenziali,  i

processi, le funzioni e le interazioni tra gli organismi  e  il  loro

ambiente (Cop  5  della  Convenzione  sulla  Diversita'  biologica  -

Nairobi (Kenya) nel maggio del 2000).

    EU  Regulation  1143/2014  on  Invasive  Alien  Species,  per  il

controllo della proliferazione di  specie  esogene  negli  ecosistemi

terrestri e marini.

    Maritime Security Strategy (EUMSS), adottata  nel  2014,  per  la

sicurezza di navigatori, ambiente e infrastrut-ture.

    Sea Basin Regional Strategies, elaborata per promuovere  sviluppo

ed interventi integrati per la protezione del mare.

    COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un  obiettivo  dell'UE

in materia di biodiversita' dopo il 2010.

    COM (2011) 244 - La strategia europea per la  biodiversita'  fino

al 2020.

    Decreto legislativo n. 150/2012 quadro per  l'azione  comunitaria

ai  fini  dell'utilizzo  sostenibile  dei  pesticidi  e   recepimento

direttiva 2009/128/CE.

    Communication on  Blue  Growth  (COM/2014/0254  final/2)  per  lo

sviluppo del potenziale energetico del mare.

    Regolamento UE n. 508/2014 -  Art.  48,  investimenti  produttivi

destinati all'acquacoltura - uso efficiente delle risorse,  riduzione

del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che

riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

Sicurezza

    Direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli  obblighi  dello

stato di bandiera, attuata con decreto legislativo  del  6  settembre

2011, n. 164.

    Regolamento UE 656/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  del  14

maggio 2014,  recante  norme  per  la  sorveglianza  delle  frontiere

marittime  esterne  nel   contesto   della   cooperazione   operativa

coordinata dall'Agenzia europea per la  gestione  della  cooperazione

operativa alle  frontiere  esterne  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea

    Legge 31 dicembre 1982, n. 979  contenente  Disposizioni  per  la

difesa del  mare  ,  art.  23  concernente  la  sorveglianza  per  la

prevenzione degli inquinamenti  delle  acque  marine  da  idrocarburi

sotto la direzione dei comandanti dei porti.

    Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, art. 12  concernente

l'attribuzione dei controlli sul rispetto della direttiva  2005/35/CE

relativa all'inquinamento provocato dalle navi agli agenti di polizia

giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

    I controlli doganali e il ruolo istituzionale dell'Agenzia  delle

Dogane e dei Monopoli

    Il  quadro  normativo  a  livello  Europeo  e'   costituito   dal

regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio

del 9  ottobre  2013  che  ha  istituito  il  nuovo  Codice  doganale

dell'Unione (CDU).

    L'articolo 2 del CDU ha conferito alla Commissione il  potere  di

adottare  Atti  delegati  che  specifichino  le  disposizioni   della

normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti  delegati

sono:

    a. il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio  2015  (RD)

che integra il CDU in relazione alle  modalita'  che  ne  specificano

alcune disposizioni;

    b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015

(RE) recante modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni  del

CDU;

    c. il  Regolamento  delegato  transitorio  (UE)  n.  341  del  17

dicembre 2015 (RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le  norme

transitorie  relative  a  talune  disposizioni  nei  casi  in  cui  i

pertinenti sistemi  elettronici  non  sono  ancora  operativi  e  che

modifica il RD.

    Il contesto giuridico di riferimento e' integrato dalla Decisione

di esecuzione della Commissione (UE)  dell'11  aprile  2016,  n.  578

(DEC) che stabilisce il programma di lavoro a  norma  dell'art.  280,

par. 1, del CDU, relativo  allo  sviluppo  ed  all'utilizzazione  dei

sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra  le  Autorita'

doganali  e  con  la  Commissione  e  per  l'archiviazione  di   tali

informazioni. In particolare, il  programma  di  lavoro  contiene  un

elenco dei sistemi elettronici elaborati  e  sviluppati  dagli  Stati

membri ("i sistemi nazionali") o da questi in collaborazione  con  la

Commissione ("i sistemi transeuropei"), affinche' il  codice  diventi

pienamente applicabile, e ne identifica la relativa  base  giuridica,

le principali tappe e le eventuali date per  avviare  le  operazioni.

Quelle indicate come "date iniziali  previste  per  l'utilizzazione",

dovrebbero essere le prime date  a  partire  dalle  quali  gli  Stati

membri possono  avvalersi  del  nuovo  sistema  elettronico.  Quelle,

invece, definite come  "date  finali  previste  per  l'utilizzazione"

dovrebbero costituire il termine ultimo  entro  il  quale  tutti  gli

Stati membri e tutti gli  operatori  economici  iniziano  a  usare  i

sistemi  elettronici  nuovi  o  aggiornati,  conformemente  a  quanto

previsto dal Codice. Allo stato, il termine ultimo entro cui  rendere

operativi i sistemi elettronici e' previsto per ottobre 2020.

    Ulteriori definizioni funzionali alle relative disposizioni  sono

esplicitate all'art. 1 del RD e all'art. 1 del RE.

Ricerca scientifica e innovazione

    Il regolamento UE n. 1291/2013 istituisce il programma quadro  di

ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 stabilisce la misura

del  sostegno  dell'Unione  europea  alla   Ricerca   scientifica   e

tecnologica in tutti i paesi membri dell'UE. Con questo provvedimento

il legislatore dell'Unione si prefigge l'obiettivo di  contribuire  a

costruire una societa' basata sulla conoscenza e l'innovazione  ed  a

tal fine  stabilisce  che  entro  il  2020  in  tutta  l'unione  vada

investito il 3% del PIL in tale ambito.

    Tra  le  grandi  linee  di  attivita'  il  programma  quadro   UE

stabilisce  che,  nell'ambito  della  ricerca  marina   e   marittima

trasversale l'obiettivo e' quello di aumentare l'impatto dei  mari  e

degli oceani dell'Unione sulla societa' e  sulla  crescita  economica

attraverso lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, l'uso  delle

varie fonti di energia marina e la grande varieta'  di  utilizzazioni

differenti del mare.

    Le attivita' sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche

trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di sbloccare il

potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie

marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un

adeguamento al cambiamento climatico.

    Un  approccio  strategico  coordinato  alla  ricerca   marina   e

marittima e', nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle  priorita'

di  HORIZON  2020,  fondamentale  per  sostenere  l'attuazione  delle

pertinenti  politiche  dell'Unione  per   il   raggiungimento   degli

obiettivi chiave per la "crescita blu".

Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale

    Convenzione europea del paesaggio

    La Convenzione  europea  del  paesaggio  e'  stata  adottata  dal

Comitato dei Ministri del  Consiglio  d'Europa  a  Strasburgo  il  19

luglio 2000  ed  e'  stata  aperta  alla  firma  degli  Stati  membri

dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Tale Convenzione si

prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione

dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.

    La Convenzione e' il primo trattato internazionale esclusivamente

dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Si applica a tutto  il

territorio delle  Parti:  sugli  spazi  naturali,  rurali,  urbani  e

periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono

essere considerati come eccezionali, i paesaggi del  quotidiano  e  i

paesaggi degradati.

    Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico

(La Valletta, 1992)

    Firmata nel 1992 dagli Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  e

ratificata  dall'Italia  con  legge  29  aprile  2015,  n.   57.   La

convenzione e' alla base delle  piu'  evolute  forme  di  archeologia

preventiva, ormai ampiamente condivise in Europa. Gli articoli 5 e  6

della Convenzione, in particolare, stabiliscono che le esigenze della

tutela delle testimonianze archeologiche devono essere integrate  nei

programmi di pianificazione territoriale.

    Convenzione  quadro  del  consiglio  d'Europa  sul   valore   del

Patrimonio culturale per la societa' - Trattato di Faro (2005)

    Aperta alla firma nel 2005, e' stata sottoscritta dall'Italia nel

2013.

    La Convenzione parte dall'idea che  la  conoscenza  e  l'uso  del

patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla

vita culturale, come  definito  nella  Dichiarazione  universale  dei

diritti dell'uomo.

    Il testo presenta il patrimonio culturale come risorsa utile  sia

allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversita' culturali e

alla promozione del  dialogo  interculturale  che  a  un  modello  di

sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle

risorse.




          Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale

                    e regionale/locale in Italia




    Il quadro comprende tutti  i  livelli  della  pianificazione  che

interessano i sistemi costieri e non, anche perche' le pianificazioni

integrate della zona costiera (ICZM) ed affini sono adottate solo  in

alcune  Regioni.  Si  pensi  ad  esempio  ai  Piani  territoriali   e

paesaggistici regionali e le loro indicazioni di sviluppo per le aree

costiere. Alcune  Regioni  hanno  iniziato  a  sperimentare  i  Piani

Comunali  di  Costa  (gia'  introdotti  in  Puglia  ad  esempio)  che

influenzano molto l'uso dello spazio e delle risorse nell'interfaccia

terra/mare.  I  sistemi  di  gestione   portuale   (e   le   relative

pianificazioni settoriali: Piani  Regolatori  Portuali,  Piani  della

Navigazione, ecc.) sono sicuramente da includere in questa analisi.

    Di seguito si riporta un elenco di piani e programmi  di  cui  il

redattore dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovra'  tenere

conto ai fini della coerenza esterna, se di pertinenza, da  integrare

caso per caso in funzione del piano di gestione e degli  esiti  delle

consultazioni:

    a. Documento di Economia e Finanzia (DEF) e  Programma  Nazionale

di Riforma (PN. )

    b. Piani di monitoraggio e piano misure della strategia marina

    c. Piano di gestione integrata della zona costiera

    d. Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica

    e. PON 2014-2020

    e. Programma sviluppo rurale nazionale 2014-2020

    f. PO FEAMP 2014-2020

    g. Piano strategico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia

    h. Piano strategico di sviluppo del Turismo in Italia 2017-2022 e

relativi Programmi di attuazione Annuali

    i. Programma nazionale triennale della pesca e  dell'acquacoltura

2017-2020

    j. Piano Strategico per l'Acquacoltura in Italia 2014-2020

    k. Piano di  gestione  del  distretto  idrografico  (8  distretti

idrografici):

    1. Alpi orientali

    2. Padano

    3. Appennino settentrionale

    4. Appennino centrale

    5. Appennino meridionale

    6. Sardegna

    7. Sicilia

      l. Piano paesaggistico  o  piano  urbanistico-territoriale  con

specifica considerazione dei valori paesaggistici (tutte le  Regioni)

(1)

          (1) Vedi nota 1

    m. Piani regolatori portuali

    n. Programma Nazionale delle Ricerca 2015/2020

    o. Piano regolatore generale (citta' marittime)

    p. POR 2014-2020

    q. Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 (tutte)

    r. Piano cave

    s. Piani di gestione locale ex art.37 lett. m) del reg.  (CE)  n.

1198/2006 (livello subregionale)

    t. Flag - CLLD (livello subregionale)

    u. AZA (Allocated Zone for Aquaculture)

Piano Nazionale Strategico della portualita' e della logistica

    Nel contesto nazionale, la recente riforma  portuale  alla  legge

n.84/1994, introdotta con  il  d.lgs.  n.  169  del  4  agosto  2016,

rappresenta un tassello importante  del  Piano  Strategico  Nazionale

della Portualita' e della Logistica (PSNPL).

    Il PSNPL va ad attuare quanto previsto dal decreto Sblocca Italia

del 2014 che prevede una riforma complessiva dell'intero Sistema Mare

volto  a:  «migliorare  la  competitivita'  del  sistema  portuale  e

logistico, agevolare la crescita dei traffici  delle  merci  e  delle

persone, la promozione  dell'intermodalita'  e  della  sostenibilita'

ambientale» anche attraverso «la razionalizzazione,  il  riassetto  e

l'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti».

    Con la legge  di  riforma,  difatti,  le  24  Autorita'  portuali

esistenti sono state sostituite da 15 Autorita' di  Sistema  Portuali

(AdSP), che coordinano i 57 porti di rilevanza nazionale,  dotate  di

forte  autonomia,  con  il  compito  di  indirizzare,  programmare  e

coordinare il sistema dei porti della propria area.

    Uno degli obiettivi strategici del Piano riguarda la creazione di

un  Sistema  Mare  a  favore  della  sostenibilita'  ambientale.   Il

Documento evidenzia infatti che "al processo di sviluppo logistico  e

al crescente uso del mare come via di comunicazione e trasporto  piu'

sostenibile rispetto al trasporto terreste, si accompagni  la  tutela

dell'ambiente delle aree portuali  da  varie  fonti  di  inquinamento

nonche'   la    minimizzazione    dell'impatto    ambientale    delle

infrastrutture sul territorio circostante e la riduzione dei  consumi

energetici  legata  alle  attivita'  portuali.  Obiettivi  pienamente

compatibili con gli orientamenti internazionali ed europei in materia

di tutela dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra".

Il Programma nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura

    Adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2017, il  Programma

triennale  della  pesca  2017-2019,  dell'acquacoltura  contiene  gli

interventi   a   livello   nazionale    indirizzati    alla    tutela

dell'ecosistema marino e della  concorrenza  e  competitivita'  delle

imprese di pesca nazionali, in coerenza  con  la  normativa  europea.

Esso assume, nella fase attuale, una  dimensione  strategica  per  la

ridefinizione  delle   priorita'   del   sistema   pesca-acquacoltura

nazionale, nell'ambito di un contesto in cui il  processo  gestionale

operato dall'Amministrazione procedente e' comunque il  risultato  di

una "cogestione" con piu' Amministrazioni nazionali e locali.

    Nel  quadro  della  programmazione  2017-2019,  che  comunque  si

inscrive nell'ambito della PCP, tutte  le  opportunita'  d'intervento

devono tener conto della imprescindibile necessita' di  tutela  delle

risorse ittiche, come componente della Biodiversita',  dalle  risorse

genetiche agli ecosistemi  marini.  Quanto  sopra  in  un  quadro  da

sottoporre  a  monitoraggio  continuo,  al  fine  di  assicurare   la

conservazione della biodiversita' per  perseguire  la  sostenibilita'

ambientale, sociale ed economica delle attivita' di cattura,  secondo

i principi dell'approccio ecosistemico che integra  conservazione  ed

attivita'  umane.Il  coinvolgimento  attivo  del  mondo  cooperativo,

associativo e sindacale che agisce in rappresentanza degli  operatori

del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia e'  vitale  per

la traduzione  degli  obiettivi  della  programmazione  in  risultati

concreti

    Nel contesto della definizione della nuova politica italiana  nei

settori della pesca e dell'acquacoltura, le misure di  intervento  di

carattere gestionale, fra le altre gia' citate, dovranno  considerare

la pianificazione spaziale, basata sugli strumenti innovativi che  la

ricerca scientifica offre, delle attivita' di cattura nelle  aree  di

pesca, con la creazione di riserve, ed  aree  soggette  a  misure  di

riduzione dello sforzo temporaneo, per  la  ricostituzione  e  tutela

degli stock ittici (ZTB), tenendo in debita considerazione le zone di

conservazione gia' esistenti;

    La Pianificazione Spaziale, come  anche  emerso  chiaramente  nel

Seminario di alto livello tenuto dalla Commissione europea a  Catania

nel febbraio 2016, costituisce oggi uno dei principali assi verso  un

nuovo approccio nella gestione  della  pesca,  superando  la  storica

mancanza di strumenti sulla valutazione dell'attivita'  delle  flotte

nello spazio e nel tempo possibile a  cominciare  dalla  combinazione

del  VMS   (Vessel   Monitoring   System)   e   dell'AIS   (Automatic

Identification System), considerato comunque che una  gestione  sulle

specie target come indipendenti al contesto ecosistemico  e  spaziale

e' insufficiente.

    La tecnologia del "remote sensing", del GIS, e dei modelli basati

su  analisi  geo-statistica  rappresentano   oggi   l'insieme   degli

strumenti su cui basare le  diagnosi  e  valutazioni  in  materia  di

gestione della pesca, arrivando ad una conoscenza delle reali zone di

pesca -  indipendenti  dai  porti  di  provenienza  delle  navi  -  e

dell'andamento delle attivita' di cattura nel tempo.

    Per   quanto   riguarda   l'acquacoltura   l'assenza    di    una

pianificazione  spaziale  delle  aree  marine  secondo   i   principi

dell'approccio  ecosistemico,  con  l'indicazione   di   criteri   ed

indicatori  appropriati,  e'  registrata  come  una  delle   maggiori

criticita'. E' necessario muoversi in questa direzione,anche al  fine

di  ottemperare  agli  impegni  internazionali  assunti   dall'Italia

(risoluzione GFCM/36/2012/1, linee guida sulle  Allocated  Zones  for

Aquaculture (AZA), zone prioritarie per l'acquacoltura.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    La normativa nazionale attuativa delle  disposizioni  unionali  o

compatibile  con  le  stesse,  nel  rispetto  del   principio   della

preminenza del diritto dell'Unione, viene di seguito riportata:

    1. disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.

43/73 del 23 gennaio 1973 (TULD  -  Testo  Unico  delle  disposizioni

legislative in materia doganale);

    2.  Decreto  legislativo   n.   374/90   dell'8   novembre   1990

(Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di

accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE

del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981,  in  tema  di

procedure di immissione  in  libera  pratica  delle  merci,  e  delle

direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE  del  23

aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di  esportazione  delle  merci

comunitarie);

    3. nonche' tutte le altre disposizioni  la  cui  applicazione  e'

demandata alle dogane, nella misura in cui le  stesse  non  siano  in

contrasto o comunque incompatibili con le  disposizioni  riferite  al

quadro giuridico sovranazionale.

    In tale contesto, infine, si  tenga  conto  anche  degli  Accordi

internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in  cui

siano applicabili nell'Unione.

    Nell'ambito della  valutazione  della  coerenza  con  i  piani  e

programmi esistenti, si tenga conto anche  del  programma  strategico

articolato  in  6  interventi  presentato  dalla  Direzione  centrale

tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

in risposta al bando pubblicato dall'Autorita' di  gestione  del  PON

infrastrutture e reti 2014-2020.

    Il programma concorre all'Obiettivo tematico  OT  7)  "Promuovere

sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare  le  strozzature  nelle

principali infrastrutture di rete" dell'Accordo di partenariato  2014

- 2020. Nell'ambito del PON "Infrastrutture  e  reti  2014-2020",  e'

correlato l'Asse prioritario II, Linea di azione 1. 3) Ottimizzare la

filiera  procedurale,  inclusa  quella  doganale,  anche   attraverso

l'interoperabilita' tra i sistemi / piattaforme telematiche in via di

sviluppo (UIRNet,  Sportello  Unico  Doganale,  Sportello  marittimo,

ecc.), in un'ottica di single window/one stop shop.

    In particolare, il programma candidato concorre alla finalita' di

"sostenere come strategia prioritaria l'implementazione e lo sviluppo

dello Sportello Unico Doganale, nell'ottica della  creazione  di  una

Single  Window  nazionale,"  prevista  dall'Asse  II,  priorita'   di

investimento 7.c azione sub punto c) del PON.

Programma  di  censimento  del  patrimonio  archeologico   sommerso -

  Progetto Archeomar

    Il MiBACT, in linea con la  Convenzione  Unesco  di  Parigi,  che

stabilisce norme e regole per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del

patrimonio culturale  sommerso,  dal  2004  ha  avviato  il  Progetto

Archeomar. Un Progetto di censimento di  tutti  i  siti  archeologici

subacquei lungo le coste delle  regioni  italiane,  che  ad  oggi  ha

riguardato Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio  e  Toscana.

Il risultato di questa ricerca e' una carta archeologica delle  acque

italiane, realizzata con la consapevolezza che la catalogazione e  la

conoscenza di quanto ancora conservato sul fondo marino rappresentano

l'unico strumento per la corretta gestione e  salvaguardia  dei  beni

sommersi.

Principale quadro normativo-strategico ambientale

    Nell'ambito di un  quadro  comune  per  la  pianificazione  dello

spazio marittimo in Europa, i singoli Paesi  dell'UE  pianificano  le

proprie attivita' marittime dettagliando tali strumenti per  l'ambito

nazionale e locale. Nelle zone marittime condivise, gli strumenti  di

pianificazione  in  capo  ai  singoli  Paesi  dovranno  dialogare  ed

uniformarsi  mediante  una  serie  di  requisiti  minimi  comuni   da

applicarsi ad aree  o  corridoi  di  interazione,  ovvero  ad  ambiti

omogenei di tipo ambientale, ecosistemico o morfologico-paesaggistico

di localizzazione trans-nazionale che dovranno essere  individuate  e

distinte fin dalle prime fasi di redazione dello strumento.

    A livello  nazionale  concorrono,  alla  definizione  del  quadro

strategico per la PSM le  seguenti  strategie  e  misure  recepite  a

livello nazionale:

La Strategia Marina Italiana

    L'Italia ha recepito  la  direttiva  2014/89/UE  con  il  decreto

legislativo n. 201/2016, precedentemente il  decreto  legislativo  n.

190 del 13 ottobre 2010 aveva recepito la Direttiva quadro 2008/56/CE

sulla Strategia per l'Ambiente Marino che si  prefigura  quindi  come

strumento di riferimento ambientale  per  la  componente  marina.  La

Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere  entro

il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental  Status")

per le proprie acque. I descrittori  sulla  base  dei  quali  vengono

effettuate le valutazioni  previste  dalla  Direttiva  sono  definiti

dalla Decisione 477/2010/EU del 1° settembre 2010  della  Commissione

europea, che ha fornito inoltre criteri e standard  metodologici  che

consentono di attribuire  un  valore  quantitativo  e  misurabile  ai

descrittori per facilitare gli Stati a sviluppare la loro strategia:




              Parte di provvedimento in formato grafico




La Gestione Integrata delle Zone Costiere

    Con la raccomandazione del 30 maggio 2002 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, l'Unione europea  ha  incoraggiato  l'attuazione  da

parte degli Stati Membri della gestione integrata delle zone costiere

nel contesto delle Convenzioni esistenti  con  i  paesi  vicini,  ivi

inclusi i paesi terzi e che fanno capo al medesimo mare regionale.

    La Gestione Integrata delle zone costiere e' una componente della

politica  marittima  integrata  dell'UE,  approvata   dal   Consiglio

europeo, svoltosi a Lisbona il 13 e 14 Dicembre 2007.

    Il Protocollo sulla gestione integrata delle  zone  costiere  del

Mediterraneo (Protocollo GIZC) uno dei 7 protocolli della Convenzione

di Barcellona e' stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed e'  in

corso di ratifica da parte dell'Italia. Il Protocollo e'  entrato  in

vigore il  24  marzo  2011.  Il  Consiglio  d'Europa  ha  firmato  il

Protocollo GIZC a nome  della  Comunita'  europea  con  la  decisione

2009/89/CE e poi approvato con decisione  2010/63/UE.  Il  Protocollo

stabilisce un quadro comune  per  le  Parti  contraenti  al  fine  di

promuovere e attuare la protezione di aree di interesse  ecologico  e

paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la  gestione

integrata delle zone costiere.

    Processo  dinamico,  interdisciplinare  e  interattivo  inteso  a

promuovere l'assetto sostenibile delle  zone  costiere,  la  gestione

integrata intende equilibrare, sul lungo periodo,  gli  obiettivi  di

carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo  nei

limiti imposti dalle  dinamiche  naturali.  L'attivita'  di  gestione

copre l'intero ciclo di  raccolta  di  informazioni,  pianificazione,

assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell'attuazione e si

avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte

le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi della societa'

in una determinata zona costiera,  nonche'  le  azioni  necessarie  a

perseguire tali  obiettivi.  La  gestione  integrata  e'  finalizzata

inoltre a  riequilibrare,  gli  obiettivi  di  carattere  ambientale,

economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti  imposti  dalle

dinamiche  naturali.  Il  termine  "integrato"  fa  riferimento   sia

all'integrazione  degli  obiettivi,  sia  a  quella  dei   molteplici

strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione  di

tutte  le  politiche  collegate  dei  diversi  settori  coinvolti   e

dell'amministrazione a tutti i suoi livelli,  nonche'  l'integrazione

nel tempo e nello spazio delle  componenti  terrestri  e  marine  del

territorio interessato."

Misure di protezione delle specie e degli habitat.

    La protezione delle specie e degli habitat, prevede misure legate

alla designazione e al management della rete Natura 2000, dei  Parchi

naturali e delle Riserve marine attraverso misure di  protezione  per

specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche  e  degli

habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione  degli  impatti  e

delle  catture.  La  normativa  internazionale   e'   passata   dalla

protezione delle specie target, alla  protezione  degli  habitat.  In

seguito, l'approccio ecosistemico ha  portato  ad  una  visione  piu'

ampia di tutela, prevedendo la creazione di  reti  di  aree  protette

funzionali alla sopravvivenza delle specie e allo sviluppo delle reti

ecologiche funzionali.

Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque.

    Tali misure  sono  valutate  in  relazione  ad  un  complesso  di

normative che  concorrono  alla  regolazione  delle  attivita'  sulle

componenti ambientali interessate direttamente e indirettamente dalla

PSM,  prendendo  in  considerazione  anche  le  "informazioni  e   le

conoscenze accumulate e  gli  approcci  elaborati  nell'ambito  delle

convenzioni marittime regionali"  (Decisione  2010/477/UE).  Inoltre,

l'apporto di nutrienti e'  direttamente  collegato  con  gli  apporti

derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione  con  unita'

geografiche che non hanno diretto sbocco sul mare.

Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti

    Il conseguimento di un buono stato ambientale (GES) delle  acque,

dipende dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla

capacita' di mantenere  entro  limiti  accettabili  la  presenza  dei

contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi  effetti  biologici,

in modo da garantire che non  abbiano  impatti  significativi  e  non

causino rischi  per  l'ambiente  marino.  Le  misure  collegate  sono

relative all'analisi  dei  contaminanti,  all'imposizione  di  limiti

massimi per la loro emissione  e  al  loro  monitoraggio.  I  settori

maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale.

Relativamente all'agricoltura, si evidenzia che molte delle normative

sono collegate anche al decreto 7 aprile 2006 detta criteri  e  norme

tecniche generali  per  la  disciplina  regionale  dell'utilizzazione

agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  ai  Piani  d'Azione

Regionali collegati. A livello comunitario la decisione 2001/2455/CE,

istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia  di  acque  e

che modifica la direttiva  2000/60/CE  e  per  cio'  che  concerne  i

settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo  n.

1207/2006 "REACH", vieta sia l'utilizzo di  talune  sostanze  dannose

per l'ambiente marino, inoltre il regolamento  europeo  n.  528/2012,

regolamenta l'utilizzo dei biocidi.

    Le regioni, attraverso i Piani Regionali di Tutela  delle  Acque,

svolgono attivita' di monitoraggio della concentrazione  di  sostanze

inquinanti.

    Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di

intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il  "Piano

operativo di pronto intervento per la difesa del mare  e  delle  zone

costiere dall'inquinamento accidentale  da  idrocarburi  e  da  altre

sostanze nocive".

Misure relative  ai  contaminanti  presenti  nei  pesci  e  in  altri

  prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano

    Le normative di riferimento in materia sono per la maggior  parte

regolamenti europei, per la cui  osservanza  e'  stato  istituito  il

Comitato  nazionale  per   la   sicurezza   alimentare   (DM   Salute

26/07/2006), che stabilisce i principi e i requisiti  generali  della

legislazione alimentare

    Attraverso  diversi  regolamenti  l'Unione   europea   disciplina

altresi' la qualita' dell'acqua destinata all'acquacoltura  (Reg.  UE

n. 183/2005). Sono  inoltre  espressamente  disciplinati:  i  criteri

microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di  attuazione  da

rispettare  nell'applicazione  nelle  misure  di  igiene  generali  e

specifiche (Reg. UE n. 2073/2005); i metodi di  analisi  riconosciuti

per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi

(Reg. UE n. 15/2011); i limiti massimi di  contaminanti  che  possono

essere  contenuti  negli  alimenti,  inclusi  prodotti  di  pesca   e

acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. UE di riferimento e' il

n. 1881/2006).

    A livello nazionale, sono invece  disciplinati  i  temi  relativi

all'acquacoltura. Il decreto legislativo n. 148/2008 stabilisce norme

sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e

il transito degli animali da acquacoltura.

Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini

    Le normative di riferimento relative ai rifiuti  marini  presenti

su scala nazionale,  fanno  generalmente  capo  a  diverse  direttive

comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si  fa

riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/CE  e  2000/59/CE,

che hanno a che fare con i  rifiuti  prodotti  dalle  navi,  il  loro

smaltimento e la loro gestione da parte delle autorita' portuali.  La

normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti  da  norme

comunitarie  che  dalle  convenzioni  internazionali.  In  attuazione

dell'art. 199 decreto  legislativo  n.  152/2006,  tutte  le  regioni

italiane si sono dotate di  Piani  Regionali  sui  Rifiuti.  Pur  non

avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali  piani

garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che puo'

avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del  marine

litter.

    Si fa riferimento anche a numerosi  progetti  internazionali  che

possono avere  una  valenza  rilevante,  tra  i  piu'  importanti  si

annoverano: il progetto Plastic Buster, il  progetto  pilota  europeo

MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico "DeFishGear

ovvero di un'attivita' di mitigazione  dell'impatto  dei  rifiuti  in

mare, e il progetto LIFE SMILE.

Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore

  sottomarine

    Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione  relativa

alle Valutazioni di  Impatto  Ambientale  (VIA)  e  alle  Valutazioni

Ambientali  Strategiche  (VAS)  decreto  legislativo  n.  152/2006  e

s.m.i.;  risultano  essere  in  prospettiva  strumenti  attuativi  di

fondamentale importanza per il monitoraggio e  l'eventuale  riduzione

dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a  VIA  e  VAS.  La

normativa  in  vigore  per  quanto   riguarda   la   regolamentazione

dell'immissione di suoni sottomarini e' costituita da  una  serie  di

misure piu' generali che considerano,  tra  gli  altri  obiettivi  di

protezione  ambientale,  la  limitazione   del   rumore   emesso   da

imbarcazioni e attivita' antropiche  marine.  Si  segnalano  numerose

linee guida ISPRA, IMO, ACCOBAMS, per l'attenuazione e riduzione  del

rumore subacqueo.

    Tra le misure censite nelle  presenti  linee  guida,  sono  stati

considerati  anche  strumenti  di  programmazione  volontari  come  i

Contratti di Fiume (CdF) nella variante di contratti di costa, ovvero

metodologie strategiche e negoziate  che  perseguono  la  tutela,  la

corretta gestione delle  risorse  idriche  e  la  valorizzazione  dei

territori  unitamente  alla  salvaguardia  dal   rischio   idraulico,

contribuendo  allo  sviluppo  locale.  Questi   strumenti   volontari

contribuiscono al perseguimento degli obiettivi  delle  normative  in

materia  ambientale,  con  particolare  riferimento  alla   direttiva

2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).

 




              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.P.C.M. 1° dicembre 2017

Parte Allegato 1

Parte Allegato 2 (I)

Parte Allegato 2 (II)

Parte Allegato 4 (I)

Parte Allegato 4 (II)

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