Discariche: il MinAmb interviene sul tema dell’ammissibilità

La circolare 14 dicembre 2017, prot. 0017669 si riferisce ai criteri fissati dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 per i rifiuti individuati dal CER 190501, con specifico riferimento al parametro "Doc"

Con la circolare 14 dicembre 2017, prot. 0017669, il ministero dell'Ambiente è intervenuto sul tema della ammissibilità dei rifiuti in discarica. In particolare, la nota del Dicastero si riferisce ai criteri fissati dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 per i rifiuti individuati dal CER 190501, con specifico riferimento al parametro Doc (concentrazione del carbonio organico disciolto).

Cuore della circolare è un confronto tra la lettera a) e la lettera g) della nota asterisco (*) della tabella 5 dell’art. 6, D.M. 27 settembre 2010, dove:

  • la lettera a) prevede che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007»;
  • la lettera g), invece, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh».

Poiché il codice 190501 risulta presente in entrambe le lettere sopra citate il ministero dell'Ambiente ha voluto fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione delle due disposizioni.

Di seguito, il testo integrale della circolare 14 dicembre 2017, prot. 0017669, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Circolare del ministero dell'Ambiente, del territorio e della tutela del mare 4 dicembre 2017, prot. 0017669

Oggetto: Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005).

Tenuto conto dell’esistenza di alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dell’articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, emersi successivamente alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 24 giugno 2015, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La “Tabella 5” dell’art. 6 del d.m. richiamato in oggetto indica i limiti di concentrazione dell’eluato per l’accettabilità in discariche per i rifiuti non pericolosi. La nota asterisco (*) della medesima “Tabella 5” contiene invece l’elenco delle tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro DOC non si applicano ai fini sopra indicati. A seguito della novella intervenuta per effetto della entrata in vigore decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, il codice 190501 risulta presente sia nella lett. a) che nella lett. g) della citata nota asterisco (*). Pare dunque opportuno fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione delle due disposizioni appena richiamate.

La lett. a), in particolare, prevede tra l’altro che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007». La lett. g), d’altra parte, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh».

Le due disposizioni sopra richiamate – anche alla luce della circostanza secondo la quale sono frutto del medesimo intervento normativo sul corpo del d.m. 27 settembre 2010 – non possono non essere interpretate sistematicamente, e in modo tale da conferire un preciso contenuto precettivo ad entrambe. Alla luce di tale fondamentale criterio ermeneutico è necessario raggiungere le seguenti prime conclusioni.

I. La conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lett. a), e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica. Se così non fosse – ove, ad esempio, si ritenesse comunque necessario il raggiungimento della sopra indicata soglia di 1000 mgO2/kgSVh contenuta nella lett. g) – si accederebbe ad una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del precetto di cui alla sopra richiamata lett. a), poiché non attribuirebbe alcun significato normativo a quest’ultimo.

II. Il criterio alla stregua del quale identificare, nel caso concreto, una riduzione definibile come «consistente» ai sensi della lett. a) non può comunque consistere nella fissazione di un parametro espresso nell’unità di misura mgO2/kgSVh. Ove infatti tale parametro si ritenesse corrispondente a quello di 1000, di cui alla lett. g), si arriverebbe a porre nel nulla una delle due condizioni, ricadendo dunque nell’ipotesi sub I. Ove invece tale parametro fosse individuato in un valore diverso, si profilerebbe una insanabile antinomia tra i due precetti: esito quest’ultimo evidentemente inaccettabile. Il criterio de quo, inoltre, non può consistere in un valore dell’unità di misura DOC, dal momento che la “Tabella 5” ha esplicitamente il fine di escludere le tipologie di rifiuti ivi indicate dall’applicazione di tale parametro.

III. Alla luce di quanto sopra esposto, si può quindi ritenere che la valutazione dell’adeguatezza dell’abbattimento dell’indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a) non può che derivare dalla individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso. Ciò peraltro deriva pianamente dal riferimento, da parte del d.m. in oggetto, al verificarsi di una “riduzione”, ossia di una variazione negativa di un parametro di ingresso. Va precisato altresì che l’individuazione della variazione negativa rilevante ai fini dell’applicazione della sopra menzionata lett. a) dovrà essere effettuata, dall’autorità competente nelle modalità che riterrà opportuno, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che caratterizzano, nel caso concreto, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo, tra l’altro, alla composizione del rifiuto, alla percentuale di raccolta differenziata e all’attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2003 con riguardo ai programmi regionali di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

In aggiunta a quanto precede si deve tuttavia ricordare che il raggiungimento del parametro di cui alla lett. g) della Tabella 5 del d.m. in oggetto è, senza dubbio, la soluzione di gran lunga preferibile dal punto di vista della tutela dell’ambiente. Quanto detto non rende accettabile una soluzione interpretativa che consenta, senza alcun’altra specificazione, il rispetto del solo standard meno tutelante. Da tale premessa, anche alla luce degli artt. 1 e 6, lett. a), della direttiva 1999/31/CE, secondo la quale il trattamento dei rifiuti deve essere volto «a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente», risulta chiaramente che tale trattamento non può essere organizzato in modo tale da limitarsi, a regime, al raggiungimento del parametro di cui alla lett. a) del d.m. in oggetto. Viceversa, nonostante debba ritenersi accettabile, per le ragioni sopra illustrate, un conferimento che rispetti quest’ultimo e non il parametro della successiva lett. g), tale situazione non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui a tale ultima lettera. Da ciò deriva dunque che l’applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g) del d.m. in oggetto.

Allegati

Circolare prot. 0017669

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