Rifiuti: le linee guida per la prevenzione degli incendi nei depositi

Rifiuti
Tra i punti della circolare del MinAmb n. 4064/2018 il fatto che i rifiuti sui quali è operata la messa in riserva (R13) o il deposito preliminare (D15) debbano essere destinati a impianti di recupero o smaltimento di terzi entro termini perentori dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto di stoccaggio

«A seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcune aree di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti».

Queste le premesse della circolare del ministero dell'Ambiente 15 marzo 2018, n. 4064, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Clicca qui per leggere l'analisi della circolare che, accanto a molte indicazioni opportune sulle precauzioni da adottare, presenta anche alcuni nuovi vincoli, ad esempio in merito ai tempi massimi di stoccaggio provvisorio dei quali non è chiara la base legale (accesso riservato agli abbonati).

La circolare, pubblicata sul sito del Ministero, è anche disponibile a seguire e in formato pdf alla fine della pagina.

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Circolare del ministero dell'Ambiente 15 marzo 2018, prot. 0004064

Oggetto: Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

Risulta noto che tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità.

Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra questo Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

In questo senso è stato definito il documento che segue, di cui si prega dare la massima diffusione a tutte le strutture territoriali di competenza in grado di eseguire controlli.

1.  Premessa

A seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcune aree di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.

Sono richiamati alcuni importanti concetti già ampliamente definiti nell’ambito delle linee- guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti.

Pertanto, di seguito si elencano percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte.

2.  Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti

Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.

La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Ne consegue l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli.

Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.

3.  Prestazione delle garanzie finanziarie

Con riferimento alle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11 lett. g) risulta necessario che la garanzia finanziaria prestata dal richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.

Si ritiene inoltre, opportuno che le Autorità competenti estendano l’obbligo di prestazione di idonee garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte regioni.

4.  La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti

L’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

In tale contesto, all’innesco di un incendio nell’ambito di un impianto, come al verificarsi di una qualunque emergenza, devono seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimico- biologica.

Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:

  • l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
  • l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti;
  • l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
  • l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Ovviamente la natura del rischio, e le conseguenti azioni di prevenzione da adottare, dipendono dalla tipologia di rifiuto e di attività che si svolgono all’interno di un determinato impianto. Analizzare le diverse casistiche esula dalle finalità del presente documento, che invece ha come scopo quello di definire in via generale le buone pratiche per una gestione ottimale degli impianti adibiti alla gestione dei rifiuti, e di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo, adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo.

Indubbiamente una migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di lavoro, oltre a limitare l’incidenza dei rischi infortunistici può anche contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree.

In questo senso, differenziare le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti, rappresenta un’azione di prevenzione fondamentale.

Anche una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida, si inserisce nel quadro generale dell’azione di prevenzione del rischio.

Mentre i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi, i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile.

Per evitare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e i danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti, limitare le altezze dei cumuli, e assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.

A questo occorre aggiungere che il personale nell’impianto deve essere adeguatamente formato, anche in relazione al contrasto del rischio incendio, di modo da svolgere le specifiche attività nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sotto la supervisione di un direttore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale.

Negli impianti deve essere sempre presente e funzionante l’impianto antincendio, ed essere effettuati regolari controlli a cura dello stesso gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo.

Risulta, infatti che, se i rifiuti vengono mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo, i rischi di combustione spontanea possono essere limitati al minimo, in particolare laddove il trattamento avvenga all’aperto.

Infine, ma non a titolo esaustivo, è fondamentale che il gestore assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia all’eventuale trattamento dei rifiuti, e degli impianti in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge.

Tutte queste attività che caratterizzano nel loro insieme l’azione di prevenzione, possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali da richiamare negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni per l’inizio di attività, meglio analizzate nel successivo capitolo.

Da ultimo si evidenzia che le operazioni di stoccaggio sono finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.

Lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non può che ingenerare rischi di:

a)  abbandono del cumulo rifiuti per aumento nel tempo dei costi di smaltimento non coperti dagli introiti del primo ritiro;

b)  aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l’integrità del contenitore.

Si ritiene pertanto indispensabile porre un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all’impianto.

Peraltro la mera operazione di stoccaggio non può dare origine a rifiuti di natura e/o CER diversi e pertanto i tempi di sosta sono facilmente verificabili attraverso i registri di carico e scarico.

5.  Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi

Devono essere individuati i requisiti tecnici ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Resta inteso che tali requisiti e accorgimenti possono anche differenziarsi in base alla tipologia di rifiuti e di trattamento eventualmente effettuato da ciascun impianto.

Spetta conseguentemente all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza. Laddove, invece, l’operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento autorizzativo espresso, spetta comunque all’autorità competente l’adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamente all’istanza di inizio attività.

5.1  Ubicazioni degli impianti

Gli impianti che effettuano gestione di rifiuti non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii. In generale è opportuno localizzare gli impianti secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete viaria.

5.2  Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti

Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico- organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

In via generale, le aree distinte da prevedere all’interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:

  • area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
  • area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l’indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea;
  • area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
  • area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l’uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
  • adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
  • locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall’azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell’uomo o dell’ambiente;
  • locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l’impianti non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria e di monitoraggio;
  • area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
  • adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
  • idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto.

Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Il lay-out dell’impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I serbatoi per i rifiuti liquidi:

a) devono riportare una sigla di identificazione;

b) devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;

c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;

d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;

e) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all’utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

f) le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998; all’interno dell’impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

5.3  Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.

In fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:

  • impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;
  • impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;
  • sistemi di rilevazione e allarme;
  •  impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
  • impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;
  • impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario) per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ….), realizzato in conformità alle norme vigenti;
  • sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
  • adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
  • impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
  • riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
  • allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l’impianto con l’esterno (es. sistemi di telefonia mobile…);
  • impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

6.  Modalità di gestione

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.

Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

6.1  Modalità e accorgimenti operativi e gestionali

In particolare, il direttore tecnico deve assicurare e verificare che:

  • prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

a)  sia acquisito il relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b)  qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale.

  • in ingresso all’impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
  • sia comunicato alla Provincia l’eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
  • i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
  • le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni “mobili”;
  • la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:

a)  la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

b)  l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

c)  per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;

d)  di produrre degrado ambientale e paesaggistico;

e)  il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;

f)  ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

  • siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
  • le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l’inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
  • in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
  • sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
  • i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all’interno dell’impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
  • nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non vengano effettuate miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate. E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G dell’allegato alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di impianto di solo stoccaggio è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi;
  • qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
  • i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
  • i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • la viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
  • gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
  • la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
  •  la movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:

a)  i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione;

b)  i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;

c)  i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

i macchinari e mezzi d’opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte;

  • il personale operativo nell’impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
  • tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.

Con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione si precisa che:

  • i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in  riserva  (R13)  devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data  di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati  alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
6.2       Gestione delle emergenze

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

7.  Controlli

L’attività di controllo riveste necessariamente il ruolo fondamentale di assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore.

L'esecuzione dei controlli deve essere effettuata da personale adeguatamente formato ed auspicabilmente effettuata da squadre in grado di adempiere al maggior numero di attività richieste nel caso specifico, in maniera da realizzare un processo virtuoso che sviluppi la collaborazione tra tutte le strutture dell'Agenzia regionale/provinciale, finalizzata all’effettivo coordinamento tra tutte le forze ispettive con competenze sui controlli ambientali.

Come noto, ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo nell’ambito degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale.

Per quanto concerne invece gli impianti al di fuori dell’A.I.A., è essenziale definire una strategia che assicuri una maglia di controlli più ampia possibile.

In tal senso, è fondamentale agire in stretto coordinamento con altri organismi deputati al controllo, quali il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia municipale e provinciale ecc…

Anche al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio (vedi scheda allegata).

Qualora nel corso dei controlli svolti a qualsiasi titolo e da qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria si verifichi la presenza di quantitativi di rifiuti in stoccaggio superiori a quelli autorizzati, l’Autorità competente procederà con le opportune conseguenti azioni.

 

Allegati

Circolare n. 4064/2018

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