Geotermia: come riconoscere gli incentivi agli impianti “verdi”

Totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza e abbattimento degli inquinanti tra i processi premianti

La geotermia si colora sempre più di verde. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018, n. 91 ) sono state, infatti, fissate le modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

Tra i processi premianti:

  • la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza;
  • l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018 

Modalita'  di  verifica  delle  condizioni  per  il   riconoscimento,
nell'ambito degli schemi di  incentivazione  alle  fonti  energetiche
rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti  geotermici
che  utilizzano  tecnologie  avanzate  con   prestazioni   ambientali
elevate. (18A02745)

                  in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018, n. 91

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Vista  la  direttiva   2009/28/CE,   «sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per  lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia

di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 28, che ha delegato il

Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge medesima, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto

della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse

geotermiche;

  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante

«riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle

risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23

luglio 2009, n. 99», e in particolare  l'art.  1,  comma  3-bis,  che

qualifica di interesse nazionale gli  impianti  geotermici  pilota  e

pone la relativa competenza in capo allo Stato;

  Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  del  24  aprile  2012  n.   35   recante

«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e  in

particolare l'art. 57 che ha  individuato  le  infrastrutture  e  gli

insediamenti strategici  e  ha  semplificato  le  relative  procedure

autorizzative;

  Visto il  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  convertito  con

modificazioni dalla legge 7  agosto  2012  n.  134,  recante  «misure

urgenti per la crescita del paese», e in  particolare  l'art.  38-ter

che  prevede  l'inserimento  dell'energia  geotermica  tra  le  fonti

energetiche strategiche;

  Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, recante  la  disciplina

del sistema di incentivazione per la produzione di energia  elettrica

da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare  l'art.  27,

che disciplina i premi per gli  impianti  geotermici  che  utilizzano

tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al  comma

1, lettere a) e c) e al comma  2,  rinvia  ad  apposito  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto  con

il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  mare,  sentita   la

Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalita' di  verifica

e  comunicazione  da  parte  delle  competenti  Agenzie  regionali  e

provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente  del  rispetto  delle

condizioni  di  ammissibilita',  nonche'  dei  costi  a  carico   dei

beneficiari;

  Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016,  che  aggiorna  e

revisiona il sistema di incentivazione per la produzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto

ministeriale del 6 luglio 2012,  e  in  particolare  l'art.  20,  che

disciplina  i  premi  per  gli  impianti  geotermici  che  utilizzano

tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al  comma

1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma

4 dell'art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012;

  Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui  all'art.

2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  formulato  nella

seduta del 21 dicembre 2017;

                             Decretano:

                               Art. 1
                              Oggetto


  1. Il presente  decreto  dsciplina  le  modalita'  di  verifica  e

comunicazione  del  rispetto  delle  condizioni   previste   per   il

riconoscimento  agli  impianti   geotermici   dei   premi   e   delle

tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale  6  luglio

2012 e in particolare:

    a) il premio per la  totale  reiniezione  del  fluido  geotermico

nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con  emissioni

nulle, di cui al comma 1, lettera a);

    b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta  entalpia  in

grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del

livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in

ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c);

    c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso  a

tecnologie avanzate non ancora  pienamente  commerciali,  di  cui  al

comma 2.


                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto,

il  provvedimento  amministrativo  che  autorizza  la  costruzione  e

l'esercizio dell'impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo

11 febbraio 2010, n. 22.

  2. Per «Autorita' competente» si  intende,  ai  fini  del  presente

decreto,  il  soggetto  competente  al  controllo  delle   condizioni

previste per il riconoscimento  dei  premi  e  delle  tariffe-premio,

ovvero:

    a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attivita'

minerarie e  energetiche  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,

limitatamente agli impianti pilota di cui all'art.  1,  comma  3-bis,

del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

    b)  l'Agenzia  regionale  o   provinciale   per   la   protezione

dell'ambiente che svolge le sue funzioni nel  territorio  in  cui  e'

localizzato l'impianto, con esclusione degli impianti pilota  di  cui

all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.

22.

  3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni

competenti al rilascio del titolo minerario.


                               Art. 3
Premio per la totale  reiniezione  del  fluido  nelle  formazioni  di
                             provenienza


  1. Ai fini dell'accesso al premio  di  cui  all'art.  1,  comma  1,

lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede:

    a)  alle  Amministrazioni  competenti,   una   attestazione   che

l'impianto e' qualificato come  impianto  a  totale  reiniezione  del

fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e

comunque con emissioni di processo nulle;

    b)   all'Autorita'    competente,    una    attestazione,    resa

successivamente   all'entrata   in   esercizio   dell'impianto,    di

conformita' dello stesso impianto al titolo minerario  rilasciato  ai

sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

  2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al  comma  1,

il premio e'  riconosciuto  previa  comunicazione  annuale  da  parte

dell'Autorita' competente, riferita all'anno  solare  precedente,  di

esercizio conforme al titolo minerario  posseduto  e  alle  eventuali

ulteriori prescrizioni  dell'Autorita'  competente,  inviata  al  GSE

entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non  e'  in  ogni  caso

erogato in riferimento  alla  eventuale  produzione  elettrica  nella

quota di ore in cui l'impianto ha funzionato  in  condizioni  diverse

dal normale esercizio, generando emissioni di processo in  atmosfera.

Ai fini di cui al presente comma, il  GSE  rende  pubbliche  apposite

modalita' operative.

  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'  competente  puo'

richiedere  al   produttore,   laddove   non   sia   gia'   presente,

l'installazione  di  sistemi  di  monitoraggio  che   consentano   di

verificare  l'effettivo   rispetto   della   condizione   di   totale

reiniezione del fluido  geotermico  nelle  formazioni  geologiche  di

provenienza e di emissioni di processo nulle.


                               Art. 4
 Premio per l'abbattimento di almeno il 95% del  livello  di  idrogeno
                       solforato e di mercurio

  1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di

cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b)  e'  presentata  all'Autorita'

competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla

data  in  cui  l'impianto  e'  in  esercizio  nell'assetto  idoneo  a

conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La  domanda

e' inviata, per conoscenza, anche al GSE.

  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

    a) i codici necessari ad identificare  il  progetto  nella  banca

dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;

    b) la proposta  del  sistema  da  impiegare  per  la  misurazione

dell'abbattimento  del  livello  di  idrogeno  solforato  e  mercurio

(«catena di misura»)  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1  al

presente decreto;

    c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore  dell'Autorita'

competente, dei costi per la prima verifica della  catena  di  misura

sulla base dei prezziari di cui all'art. 6.

  3. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro  15  giorni  dalla

ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti  tecnici

di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorita' per le proprie

attivita' di verifica.

  4. Entro 60  giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  l'Autorita'

competente,  in  condizioni  di  normale   esercizio   dell'impianto,

verifica e valida la catena di  misura.  L'esito  della  verifica  e'

comunicato al richiedente e al GSE.

  5. La catena di misura e'  verificata  su  base  annuale  da  parte

dell'Autorita' competente, e  puo'  essere  aggiornata  su  richiesta

della stessa Autorita' competente ovvero su proposta del  produttore.

La verifica  e'  comunque  effettuata  in  caso  di  modifiche  delle

condizioni di normale  esercizio  dell'impianto,  che  devono  essere

comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all'Autorita' competente  e

al GSE.

  6. Sulla base della catena  di  misura  validata  sono  rilevati  i

livelli di idrogeno solforato e  mercurio  in  entrata  e  in  uscita

dall'impianto con le modalita' e le cadenze di cui all'allegato 1.

  7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorita' competente  effettua

il calcolo complessivo della riduzione  dei  livelli  di  mercurio  e

idrogeno  solforato  riferito  a  ciascuna   ora   dell'anno   solare

precedente comunicandone l'esito al GSE. Il  premio  e'  riconosciuto

per la sola quota di ore nelle quali  l'Autorita'  competente  rileva

una riduzione di almeno il 95% dei livelli  di  mercurio  e  idrogeno

solforato. Ai fini di cui al presente comma il  GSE  rende  pubbliche

apposite modalita' operative.

  8. Il premio di cui al presente articolo non e' cumulabile  con  il

premio di cui all'art. 3 e con la tariffa-premio di cui all'art. 5.


                               Art. 5
                Tariffa-premio per impianti innovativi

  1. Per l'accesso alla tariffa-premio di cui all'art.  1,  comma  1,

lettera  c),  la  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  fissate

dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del  2010  e'

effettuata con le modalita' di cui all'art. 3.

  2. Per la  verifica  dei  requisiti  relativi  alla  concentrazione

minima di gas e alla temperatura del fluido, i  produttori  elettrici

interessati presentano domanda all'Autorita' competente.  La  domanda

e' inviata, per conoscenza, anche al GSE.

  3. La domanda di cui al comma 2 contiene:

    a) i codici necessari ad identificare  il  progetto  nella  banca

dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;

    b) ricevuta dell'avvenuto  versamento,  a  favore  dell'Autorita'

competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5.

  4. Il GSE, sentita l'Autorita' competente,  entro  quindici  giorni

dalla ricezione della domanda di cui al comma 2,  invia  i  documenti

tecnici di cui dispone che la medesima Autorita'  competente  ritenga

utili per le proprie attivita' di verifica.

  5. Al fine  di  stabilire  la  tariffa-premio  spettante  ai  sensi

dell'art. 27, comma 2, lettera a) o b)  del  decreto  ministeriale  6

luglio 2012, entro  60  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,

l'Autorita' competente effettua la verifica volta  a  determinare  la

temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido

geotermico totale, in condizioni di normale esercizio  dell'impianto,

con le seguenti modalita':

    a) la temperatura e' misurata a testa pozzo. In  caso  l'impianto

sia alimentato da piu' pozzi, la grandezza e'  calcolata  facendo  la

media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate  di  massa

dei fluidi geotermici;

    b) la concentrazione percentuale  in  peso  di  gas,  qualora  il

fluido geotermico  totale  sia  monofase,  e'  misurata  all'ingresso

dell'impianto. Qualora invece il fluido  sia  bifase,  la  misura  e'

effettuata al  separatore  di  centrale,  considerando  sia  la  fase

aeriforme  che  quella  liquida;  nel  caso   siano   presenti   piu'

separatori, la grandezza e'  calcolata  facendo  la  media  ponderata

usando come pesi  le  corrispondenti  portate  di  massa  dei  fluidi

geotermici.

  6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5

abbia dato esito positivo, la tariffa-premio e' calcolata sulla  base

dei  valori  rilevati  e  riconosciuta  a  partire  dalla   data   di

presentazione della domanda fino alla verifica successiva.

  7. La verifica di cui al comma 5 e' aggiornata con cadenza  annuale

e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio

dell'impianto, che devono essere comunicate all'Autorita'  competente

con preavviso di almeno tre mesi.

  8.  L'Autorita'  competente  puo'  comunque  effettuare   ulteriori

verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico.

  9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8  abbiano  dato  esito

positivo,  la  tariffa-premio  e'  riconosciuta  fino  alla  verifica

successiva.  In  caso  di  esito  negativo  dell'ultima  verifica,  i

produttori  di  energia  elettrica   possono   richiedere   ulteriori

verifiche, che sono effettuate  dall'autorita'  competente  entro  un

termine di sessanta giorni dalla precedente.

  10.  Entro  trenta  giorni  da   ciascuna   verifica,   l'Autorita'

competente comunica al GSE e al produttore  elettrico  l'esito  e  le

informazioni  necessarie   ai   fini   della   determinazione   della

tariffa-premio di cui alla lettera a) o b) del comma 2  dell'art.  27

del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza.

  11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all'art. 3  comma  3

risulti che l'impianto ha funzionato  per  un  periodo  di  tempo  in

condizioni diverse  dal  normale  esercizio  generando  emissioni  in

atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli.

  12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato  il  rispetto

delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di  esito  negativo

delle verifiche di cui  al  comma  5  non  ottengono  l'accesso  alla

tariffa-premio di cui al presente articolo, e' applicata  la  tariffa

incentivante di cui all'art. 7 comma 2 del  decreto  ministeriale  23

giugno  2016,  calcolata  secondo  quanto  disposto   nel   paragrafo

«Determinazione degli incentivi per impianti nuovi»  dell'allegato  1

del medesimo decreto.


                               Art. 6
                               Oneri

  1. I costi necessari per le verifiche di cui agli articoli 3,  4  e

5, commi 5, 7 e  9  sono  a  carico  del  titolare  dell'impianto  in

conformita' ai prezziari e  alle  modalita'  adottati  dall'Autorita'

competente.

                               Art. 7
               Disposizioni finali e entrata in vigore
  1. L'allegato 1 e' parte integrante del  presente  decreto  e  puo'

essere aggiornato con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello

sviluppo economico.

  2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato, ne' minori entrate, ed entra in  vigore  il

giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.


               Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           

II) Validazione iniziale  e  verifiche  annuali  successive  da

parte  dell'Autorita'  competente  del  sistema  di  misurazione  dei

livelli di H2 S e  Hg  in  ciascuno  dei  flussi  di  massa.  Per  la

validazione  iniziale  della  metodologia  di   misura,   l'Autorita'

competente puo' avvalersi di un ente terzo. Eventuali modifiche della

catena di misura possono essere richieste  dall'Autorita'  competente

ovvero proposte dal produttore di energia. Per i flussi m3  e  m4  la

validazione iniziale e le successive verifiche annuali  prevedono  in

ogni caso una misura diretta effettuata dall'Autorita' competente. 

      III) Rilevazione dei livelli di Hg e  H2  S  sulla  base  della

catena di misura validata  da  parte  dell'Autorita'  competente.  La

frequenza delle rilevazioni necessarie a determinare i livelli di  H2

S e Hg e' almeno: 

        a. triennale per i flussi m2 e m6 

        b. annuale per il flusso m5 

        c. orario per i flussi m3 e m4 

      IV) Calcolo  del  premio  sulla  base  dell'equazione  (1).  Il

rispetto delle soglie  di  riduzione  di  Hg  e  H2  S  previsti  per

l'accesso al premio sono verificati dall'Autorita' competente su base

oraria e successivamente comunicati al GSE. Ai fini del  calcolo,  le

grandezze monitorate su diversi intervalli  (annuali/triennali)  sono

tenute costanti per il periodo che intercorre tra le rilevazioni. 

    Tutte le operazioni di campionamento necessarie alle fasi  II)  e

III)  sono   effettuate   direttamente   dall'Autorita'   competente,

dall'ente terzo da essa delegato, ovvero dal soggetto  produttore  di

energia in presenza dell'Autorita' competente.
      II) Validazione iniziale  e  verifiche  annuali  successive  da

parte  dell'Autorita'  competente  del  sistema  di  misurazione  dei

livelli di H2 S e  Hg  in  ciascuno  dei  flussi  di  massa.  Per  la

validazione  iniziale  della  metodologia  di   misura,   l'Autorita'

competente puo' avvalersi di un ente terzo. Eventuali modifiche della

catena di misura possono essere richieste  dall'Autorita'  competente

ovvero proposte dal produttore di energia. Per i flussi m3  e  m4  la

validazione iniziale e le successive verifiche annuali  prevedono  in

ogni caso una misura diretta effettuata dall'Autorita' competente.

      III) Rilevazione dei livelli di Hg e  H2  S  sulla  base  della

catena di misura validata  da  parte  dell'Autorita'  competente.  La

frequenza delle rilevazioni necessarie a determinare i livelli di  H2

S e Hg e' almeno:

        a. triennale per i flussi m2 e m6

        b. annuale per il flusso m5

        c. orario per i flussi m3 e m4

      IV) Calcolo  del  premio  sulla  base  dell'equazione  (1).  Il

rispetto delle soglie  di  riduzione  di  Hg  e  H2  S  previsti  per

l'accesso al premio sono verificati dall'Autorita' competente su base

oraria e successivamente comunicati al GSE. Ai fini del  calcolo,  le

grandezze monitorate su diversi intervalli  (annuali/triennali)  sono

tenute costanti per il periodo che intercorre tra le rilevazioni.

    Tutte le operazioni di campionamento necessarie alle fasi  II)  e

III)  sono   effettuate   direttamente   dall'Autorita'   competente,

dall'ente terzo da essa delegato, ovvero dal soggetto  produttore  di

energia in presenza dell'Autorita' competente.

 

Allegati

D.M. 29 marzo 2018

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