C'è tempo fino al 28 settembre 2018 per utilizzare le risorse del fondo per la crescita sostenibile di cui alla legge n. 181/1989
Con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l'utilizzo delle risorse del fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da accordi di programma.
Di seguito il testo del D.M. 4 aprile 2018 disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 aprile 2018 Proroga del termine per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile riservate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree di crisi industriale non complessa, disciplinati da accordi di programma. (18A02931) in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2018, n. 94 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalita', forme e termini di presentazione delle domande nonche' delle caratteristiche del contratto di finanziamento; Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni; Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro 148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile complessivamente destinate, con precedenti decreti ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e' stata ripartita tra le diverse tipologie di intervento; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, accantonando una quota del predetto importo, pari ad euro 44.000.000,00, in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma; Visto, altresi', l'art. 1, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che prevede che euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, sono destinati agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, dei quali euro 35.000.000,00 destinabili alle aree di crisi industriale non complessa; Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016, prevedendo l'apertura della procedura al 4 aprile 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, recante la destinazione di ulteriori risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge n. 181/1989, e che, in particolare, incrementa nella misura di euro 20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00 accantonata, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2017, con il quale le risorse complessivamente destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, pari ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra le Regioni interessate; Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017, l'utilizzo delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello di cui al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pertanto entro il 4 aprile 2018; Tenuto conto della necessita' di alcune Regioni di disporre di piu' tempo per completare le procedure di approvazione degli schemi di accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al cofinanziamento degli stessi accordi; Considerato che si prevede che la sottoscrizione dei restanti accordi di programma con le Regioni interessate possa avvenire entro i prossimi mesi del 2018; Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 4 aprile 2018 al 28 settembre 2018; Decreta: Art. 1 1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma e' prorogato al 28 settembre 2018.