Dalla pubblicazione del D.M. Interno 10 maggio 2018 (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2018) per un periodo non superiore a nove mesi è consentita la commercializzazione dei contenitori-distributori:
- di tipo approvato alle specifiche tecniche contenute nel D.M. Interno 19 marzo 1990;
- di tipo approvato nel D.M. Interno del 12 settembre 2013.
Il D.M. Interno 19 marzo 1990 si occupa delle norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave a cantieri; mentre, il D.M. Interno del 12 settembre 2013 è il provvedimento che approva la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica superiore a 9 metri cubi, in contenitori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati ad attività di autotrasporto.
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Di seguito il testo integrale del provvedimento
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 maggio 2018
Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. (18A03383)
(GU n.113 del 17-5-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che sostituisce la direttiva 94/9/CE; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1990, n. 76; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221; Visto il decreto del Ministro dell'internodel 22 novembre 2017, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285; Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un piu' graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C; Decreta: Art. 1 Norma transitoria 1. La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto», e' consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.